Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1880 | Data di udienza: 21 Marzo 2013

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Proprietario confinante con l’immobile abusivo – Interesse qualificato alla definizione di procedimenti repressivi e ripristinatori.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 7^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 9 Aprile 2013
Numero: 1880
Data di udienza: 21 Marzo 2013
Presidente: Pagano
Estensore: Santini


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Proprietario confinante con l’immobile abusivo – Interesse qualificato alla definizione di procedimenti repressivi e ripristinatori.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ – 9 aprile 2013, n. 1880


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Proprietario confinante con l’immobile abusivo – Interesse qualificato alla definizione di procedimenti repressivi e ripristinatori.

Il proprietario confinante con l’immobile, nel quale si assuma essere stato realizzato un abuso edilizio, ha un interesse tutelato alla definizione dei procedimenti relativi all’immobile medesimo entro il termine previsto dalla legge, tenendo conto dell’interesse sostanziale che, in relazione alla vicinanza, egli può nutrire in ordine all’esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori da parte dell’organo competente (Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2468). In termini generali, il proprietario confinante ha dunque un interesse qualificato a che il Comune competente si pronunci su una sua istanza volta a verificare l’eventuale commissione di abusi edilizi da parte di un vicino (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 11 gennaio 2013, n. 8). Interesse qualificato (diretto in particolare alla salvaguardia delle caratteristiche urbanistiche della zona) che si realizza non solo attraverso il potere di denuncia, ma anche attraverso la pretesa di una pronuncia, se non vengono adottate le misure richieste e cioè di un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni. In materia edilizia l’obbligo del Comune di provvedere sussiste pertanto non solo nel casi in cui i privati che abbiano uno stabile collegamento con la zona interessata dall’abuso chiedano un atto ampliativo a loro favore ma anche quando chiedano il rispetto dei titoli abilitativi rilasciati, degli strumenti urbanistici o della disciplina edilizia attraverso l’eliminazione di abusi (intendendo per tali gli interventi effettuati in violazione degli uni o dell’altra). In tal caso, il silenzio serbato sull’istanza dell’interessato integra gli estremi del silenzio rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 12 giugno 2012, n. 2766).


Pres. Pagano, Est. Santini – B.S. (avv. Di Martino) c. Comune di Gragnano (avv.ti Cirillo e Di Martino)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ - 9 aprile 2013, n. 1880

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ – 9 aprile 2013, n. 1880

N. 01880/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 548 del 2013, proposto da: Bianca Sansone,
rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Di Martino, con domicilio eletto presso Antonio Sasso in Napoli, via Toledo n. 156;

contro

Comune di Gragnano, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Cirillo e Michele Di Martino, con domicilio eletto presso Elena Inserra in Napoli, piazza G.Bovio n. 33;

nei confronti di

Annunziata Sansone, Raffaele Sansone, Elisabetta Sansone e Pasquale Sansone, rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelarosa Bianco e Catello Miranda, con domicilio eletto presso il secondo di essi in Napoli, via F. Caracciolo n. 15;

per l’accertamento del silenzio-inadempimento in ordine alle istanze presentate al fine di provvedere all’adozione di provvedimenti repressivi di cui al dpr n. 380/2001, relativamente alle iniziative edificatorie attuate sine titulo alla via Castellammare n. 184.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano e dei controinteressati Annunziata Sansone, Raffaele Sansone, Elisabetta Sansone e Pasquale Sansone;
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente è proprietaria di un immobile sito nel territorio del Comune di Gragnano alla via Staglie n. 36.

Poiché a breve distanza dal fabbricato della ricorrente è stato realizzato un manufatto abusivo (tipo baracca) la stessa inoltrava due segnalazioni all’amministrazione comunale, rispettivamente nelle date 19 ottobre 2012 e 15 novembre 2012, affinché questa attivasse i propri poteri di vigilanza e sanzionatori in materia edilizia.

Stante la persistente inerzia della PA veniva notificato, in data 21 gennaio 2013, ricorso avverso il silenzio serbato al riguardo dalla citata amministrazione, deducendo la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, nonché degli artt. 27 e 32 del DPR n. 380 del 2001.

In vista della camera di consiglio si costituiva l’intimata amministrazione comunale la quale faceva presente che: a) con verbale del 6 aprile 2011 era stata a suo tempo accertata la realizzazione di siffatte opere abusive; b) con nota in data 11 aprile 2011 era stata data comunicazione di avvio del connesso procedimento repressivo; c) con ordinanza n. 9 in data 27 novembre 2011 si ingiungeva la demolizione del suddetto manufatto ed il ripristino dello stato dei luoghi; d) con ordinanza n. 41 del 7 settembre 2011 veniva adottata nuova ingiunzione di demolizione; e) a seguito delle segnalazioni di parte ricorrente veniva effettuato ulteriore sopralluogo tecnico, in data 23 ottobre 2012, nel corso del quale si evinceva la mancata ottemperanza a quanto disposto nelle citate ordinanze.

La stessa amministrazione comunale osservava ad ogni modo che alcun obbligo di provvedere può essere posto a carico dell’amministrazione, in tale materia, trattandosi di mere segnalazioni da parte del privato.

Alla camera di consiglio del 21 marzo 2013 parte ricorrente dava atto della sopravvenuta carenza di interesse, stante la avvenuta conoscenza, a seguito della notificazione del ricorso, delle iniziative sanzionatoria assunte al riguardo dall’amministrazione comunale. Insisteva comunque per le spese, attesa l’ingiustificata inerzia serbata dalla medesima. La causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso il collegio non può che prendere atto di quanto comunicato dalla amministrazione comunale, nella memoria depositata in data 28 febbraio 2013, nonché della conseguente dichiarazione effettuata dalla parte ricorrente in occasione della citata camera di consiglio, e per l’effetto dichiarare improcedibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Si ritiene di ogni caso di porre a carico dell’amministrazione comunale intimata le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ossia a fronte del conclamato ritardo o meglio della omessa comunicazione delle iniziative adottate nel caso di specie, e tanto in aperto dispregio agli obblighi di leale cooperazione che debbono contraddistinguere i rapporti tra PA e cittadini.

In giurisprudenza si è del resto affermato che il proprietario confinante con l’immobile, nel quale si assuma essere stato realizzato un abuso edilizio, ha un interesse tutelato alla definizione dei procedimenti relativi all’immobile medesimo entro il termine previsto dalla legge, tenendo conto dell’interesse sostanziale che, in relazione alla vicinanza, egli può nutrire in ordine all’esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori da parte dell’organo competente (Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2468).

In termini generali, il proprietario confinante ha dunque un interesse qualificato a che il Comune competente si pronunci su una sua istanza volta a verificare l’eventuale commissione di abusi edilizi da parte di un vicino (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 11 gennaio 2013, n. 8).

Interesse qualificato (diretto in particolare alla salvaguardia delle caratteristiche urbanistiche della zona) che si realizza non solo attraverso il potere di denuncia, ma anche attraverso la pretesa di una pronuncia, se non vengono adottate le misure richieste e cioè di un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni.

In materia edilizia l’obbligo del Comune di provvedere sussiste pertanto non solo nel casi in cui i privati che abbiano uno stabile collegamento con la zona interessata dall’abuso chiedano un atto ampliativo a loro favore ma anche quando chiedano il rispetto dei titoli abilitativi rilasciati, degli strumenti urbanistici o della disciplina edilizia attraverso l’eliminazione di abusi (intendendo per tali gli interventi effettuati in violazione degli uni o dell’altra).

In tal caso, il silenzio serbato sull’istanza dell’interessato integra gli estremi del silenzio rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 12 giugno 2012, n. 2766).

Di qui la decisione sulle spese, ad opera del collegio, nella direzione sopra indicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna l’amministrazione comunale intimata alla rifusione delle spese di lite, da quantificarsi nella complessiva somma di euro 1.500 (millecinquecento), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente
Marina Perrelli, Primo Referendario
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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