* RIFIUTI – Anas – Concessionaria della gestione e manutenzione delle strade e delle relative pertinenze – Presupposto non sufficiente, da solo, per l’imposizione della rimozione dei rifiuti abbandonati – Elemento soggettivo della responsabilità – Accertamento in contraddittorio.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 9 Gennaio 2019
Numero: 117
Data di udienza: 23 Ottobre 2018
Presidente: Scudeller
Estensore: D'Alterio
Premassima
* RIFIUTI – Anas – Concessionaria della gestione e manutenzione delle strade e delle relative pertinenze – Presupposto non sufficiente, da solo, per l’imposizione della rimozione dei rifiuti abbandonati – Elemento soggettivo della responsabilità – Accertamento in contraddittorio.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ – 9 gennaio 2019, n. 117
RIFIUTI – Anas – Concessionaria della gestione e manutenzione delle strade e delle relative pertinenze – Presupposto non sufficiente, da solo, per l’imposizione della rimozione dei rifiuti abbandonati – Elemento soggettivo della responsabilità – Accertamento in contraddittorio.
La circostanza che l’A.n.a.s. risulti concessionaria della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di proprietà dello Stato e delle relative pertinenze, comprese, le aree di sosta, rappresenta un presupposto da solo non sufficiente per imporle ex art. 192, comma 3, cit., l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti su tali aree, essendo altresì necessario appurare l’inverarsi dell’elemento soggettivo della responsabilità, che richiede un preventivo accertamento in contraddittorio con l’interessato.
Pres. Scudeller, Est. D’Alterio – A. s.p.a. (avv. Miele) c. Comune di Cellole (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ - 9 gennaio 2019, n. 117SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ – 9 gennaio 2019, n. 117
Pubblicato il 09/01/2019
N. 00117/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02672/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2672 del 2015, proposto da
Società Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianmarco Miele, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Kennedy, 25;
contro
Comune di Cellole in persona del Sindaco pro tempore;
per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale del comune di Cellole n. 9/2015, avente ad oggetto la rimozione di rifiuti abbandonati in piazzola di sosta km. 3 300 s.s.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame è contestata la legittimità dell’ordinanza sindacale n. 9 dell’8 aprile 2015, con cui il Sindaco del Comune di Cellole ha ordinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192, commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, all’ANAS, quale titolare della strada statale 7 IV “Domiziana”, al Km 3+300 di provvedere entro trenta giorni alla messa in sicurezza, rimozione e bonifica di tutti i rifiuti ivi abbandonati.
2. A fondamento del gravame parte ricorrente ha dedotto motivi così rubricati:
1) Violazione dell’art. 145 c.p.c. per nullità della notifica dell’ordinanza, in quanto effettuata presso la sede compartimentale di Napoli dell’ANAS e non presso la sede legale della società;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 257 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, difetto di istruttoria e motivazione: sull’ANAS incomberebbe l’onere di rimuovere solo i rifiuti presenti sull’area di sedime che intralciano la circolazione, non anche nelle immediate vicinanze, incombendo in tal caso l’onere di rimozione sull’autore dell’illecito abbandono;
3) Violazione dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 in relazione agli artt. 7 e 8 della L. 241/90, violazione del giusto procedimento: è mancata la comunicazione di avvio del procedimento teso all’emanazione dell’ordine di rimozione oggetto di censura;
4) Violazione dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 in relazione all’art. 3 della L. 241/90; difetto di istruttoria e dei presupposti: il provvedimento impugnato sarebbe palesemente illegittimo per non aver l’Amministrazione procedente dato conto in motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste alla base della decisione, avendo il Comune di Cellole imputato ad ANAS l’onere della rimozione dei rifiuti sversati da terzi, prescindendo da ogni tipo di accertamento di responsabilità a titolo di dolo o colpa a suo carico;
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 lett. a ed f D.lgs. 143/1994 e dell’art. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: non sussisterebbero nel caso di specie alcuna competenza istituzionale dell’ANAS in materia di rimozione dei rifiuti, né come proprietario, atteso che le strade e autostrade fanno parte del Demanio Pubblico dello Stato, né in forza dei compiti di gestione e manutenzione attribuiti all’ANAS.
3. Con ordinanza n. 1158 dell’11 giugno 2015 è stata respinta la domanda cautelare.
4. Nella mancata costituzione del comune intimato, all’udienza pubblica del 23 ottobre 2018 la causa è passata in decisione.
5. E’ infondato il primo motivo di ricorso, posto che, secondo pacifica giurisprudenza, l’eventuale vizio della notificazione del provvedimento gravato può comportare la nullità della notificazione stessa, ma non la nullità e/o l’illegittimità del provvedimento, che resta perfetto ed esistente, concernendo la notificazione dell’atto amministrativo – secondo le regole generali – non già la fase costitutiva, ma quella integrativa dell’efficacia dell’atto stesso. In questo senso depone espressamente l’art. 21 bis l. n. 241 del 1990, da cui si ricava che la comunicazione al destinatario del provvedimento, pure nelle forme dettate per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal c.p.c., è condizione di efficacia, non di validità, del provvedimento amministrativo (ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 13 marzo 2009, n. 1910).
Inoltre, venendo in rilievo un’ipotesi di nullità della notifica e non di inesistenza della stessa, deve rilevarsi che il vizio in questione risulta in ogni caso sanato in forza del principio del raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c., applicabile anche alla notifica degli atti amministrativi, essendo di per sé inidoneo ad inficiare la validità dell’atto laddove sia provato che il destinatario abbia comunque conseguito la conoscenza dell’esistenza dell’atto notificato ed anche del suo contenuto e tale conoscenza gli abbia consentito una adeguata difesa (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 gennaio 2019, n. 60; sez. VII, 1° dicembre 2017, n. 5716).
6. Il ricorso è invece fondato avuto riguardo ai motivi sub 2), 3) e 4), che per affinità delle censure sono suscettibili di trattazione unitaria.
6.1 Deve anzitutto osservarsi che l’ordinanza gravata è riconducibile, conformemente al contenuto ed al fine cui è diretta, all’ordinario potere d’intervento attribuito al Sindaco dall’art. 192 del Codice dell’Ambiente, in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.
6.2 Così qualificata l’ordinanza de qua, va rimarcato che la stessa non è stata preceduta dal necessario contraddittorio, in violazione, oltre che dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dello specifico disposto dell’art. 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede una responsabilità solidale del proprietario ovvero del titolare di altro diritto reale o personale di godimento sull’area interessata dall’illecito sversamento di rifiuti, con l’effettivo responsabile dell’abbandono, solo ove detta violazione possa essergli imputata quantomeno a titolo di colpa, sulla base di un accertamento svolto in contraddittorio, sulla base di approfondita istruttoria, dai soggetti preposti al controllo prima di imporgli l’obbligo di rimozione, smaltimento o avvio al recupero dei rifiuti.
6.3 Invero, sulla vexata quaestio della natura della responsabilità del proprietario o titolare di altro diritto reale o personale da cui derivino specifici obblighi di custodia e vigilanza su un fondo oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti da parte di ignoti, la giurisprudenza amministrativa, anche della Sezione, ha chiarito che a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area, non è configurabile una responsabilità oggettiva o per fatto altrui, in solido con l’autore materiale dell’abbandono, occorrendo che la violazione sia a questi imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene (ex multis, C.d.S. sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 ottobre 2018, n. 5783; TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 marzo 2017, n. 287 e 30 agosto 2016, n. 1089).
6.4 Il legislatore delegato ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un’effettiva partecipazione allo specifico procedimento dei potenziali destinatari del provvedimento conclusivo, “di conseguenza, la preventiva, formale comunicazione dell’avvio del procedimento costituisce un adempimento indispensabile al fine dell’effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 aprile 2016, n. 1301), non potendosi, peraltro, applicare il temperamento che l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 apporta alla regola generale dell’art. 7 della stessa legge (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 6 novembre 2018, n. 6449).
6.5 Nel caso di specie, in particolare, nei provvedimenti gravati non vengono esplicitate le ragioni su cui il Comune ha fondato la responsabilità della ricorrente società nell’abbandono dei rifiuti, sotto il profilo dell’elemento psicologico del dolo o quantomeno della colpa, che avrebbe dovuto sorreggere la condotta omissiva dell’ANAS, in violazione dell’art. 192, comma 3, D.lgs. 152/2006, secondo l’interpretazione fornita dalla richiamata giurisprudenza.
6.6 Peraltro, la circostanza che l’A.n.a.s. risulti concessionaria della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di proprietà dello Stato e delle relative pertinenze, comprese, le aree di sosta, rappresenta un presupposto da solo non sufficiente per imporle ex art. 192, comma 3, cit., l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti su tali aree, essendo altresì necessario appurare, come ribadito innanzi, l’inverarsi dell’elemento soggettivo della responsabilità, che, appunto, richiede un preventivo accertamento in contraddittorio con l’interessato.
7. In conclusione il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale gravata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa. Restano assorbiti gli ulteriori motivi non esaminati.
8. La peculiarità della vicenda giustifica l’equa compensazione delle spese di lite, mentre il contributo unificato per legge va posto a carico dell’amministrazione comunale soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Contributo unificato a carico dell’amministrazione comunale soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Diana Caminiti, Consigliere
Maria Grazia D’Alterio, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Maria Grazia D’Alterio
IL PRESIDENTE
Santino Scudeller
IL SEGRETARIO