Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 3046 | Data di udienza: 21 Febbraio 2018

APPALTI – Domanda di iscrizione nella white list – Prefetto – Sottrazione all’obbligo di pronunciarsi in via espressa – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 7 Maggio 2018
Numero: 3046
Data di udienza: 21 Febbraio 2018
Presidente: Veneziano
Estensore: Di Popolo


Premassima

APPALTI – Domanda di iscrizione nella white list – Prefetto – Sottrazione all’obbligo di pronunciarsi in via espressa – Illegittimità.



Massima


TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 7 maggio 2018 n. 3046


APPALTI – Domanda di iscrizione nella white list – Prefetto – Sottrazione all’obbligo di pronunciarsi in via espressa – Illegittimità.

In virtù delle previsioni normative di cui all’art. 3, commi 2 e 3, del d.p.c.m. 18 aprile 2013,  è da escludersi che il Prefetto possa legittimamente sottrarsi all’obbligo di pronunciarsi in via espressa sulla domanda di iscrizione nella white list presentatagli dall’impresa interessata (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 1161/2016), ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito alla sussistenza o meno del tentativo di infiltrazione mafiosa.

Pres. Veneziano, Est. Di Popolo – Omissis (avv. Fenucciu) c. Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Napoli (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ - 7 maggio 2018 n. 3046

SENTENZA

Pubblicato il 07/05/2018

N. 03046/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05042/2017 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5042 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giancarlo Sorrentino, in Napoli, via Posillipo, n. 394;

contro

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;
Ministero dell’interno, non costituito in giudizio;

per l’accertamento dell’illegittimità

del silenzio inadempimento serbato sull’istanza del 2 settembre 2014, volta all’iscrizione nell’elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato e depositato il 14 dicembre 2017, la -OMISSIS- agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli sulla propria domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. white list), presentata il 2 settembre 2014, nonché reiterata il 13 settembre 2016, il 28 dicembre 2016 e il 13 aprile 2017.

2. A supporto dell’azione proposta, denunciava la violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/90, dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento dell’attività amministrativa, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 52, della l. n. 190/2012 e 3, comma 3, del d.p.c.m. 18 aprile 2013 (recante "Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”), l’eccesso di potere per carenza dei presupposti.

3. A fronte della perdurante inerzia amministrativa in ordine all’originaria istanza del 2 settembre 2014, e nonostante l’intervento – rimasto senza esito – del Difensore civico della Regione Campania (cfr. nota del 27 settembre 2017, prot. n. 14798/U), all’uopo interpellato, la -OMISSIS- richiedeva, col ricorso in epigrafe, l’accertamento dell’obbligo dell’autorità prefettizia a provvedere in maniera espressa al riguardo, nonché la nomina del commissario ad acta per il caso di sua ulteriore inerzia.

4. L’intimata Prefettura di Napoli si costituiva in giudizio per resistere al ricorso e depositava in giudizio la nota del 26 gennaio 2018, prot. n. 21412, ove eccepiva l’insussistenza di pregiudizi scaturibili dal protrarsi del procedimento ex artt. 1, commi 52 ss., della l. n. 190/2012 e 3 del d.p.c.m. 18 aprile 2013, tenuto conto che – alla stregua delle direttive ermeneutico-applicative impartite dal Ministero dell’interno con le circolari del 20 marzo 2017, prot. n. 56086, e del 25 luglio 2017, prot. n. 48936 – la presentazione della domanda di iscrizione nella white list, unitamente all’interrogazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, una volta decorso il termine di 30 giorni da quest’ultima, tiene, in sostanza, luogo dell’informativa liberatoria ai fini della stipula di contratti con amministrazioni pubbliche.

5. Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2018, la causa era trattenuta in decisone.

6. Venendo ora a scrutinare il ricorso nel merito, esso si rivela fondato per le ragioni illustrate in appresso.

7. E’, innanzitutto, predicabile l’obbligo dell’amministrazione resistente di pronunciarsi in maniera espressa sull’istanza del 2 settembre 2014.

In questo senso, milita il tenore dell’art. 3, commi 2 e 3, del d.p.c.m. 18 aprile 2013.

“2. L’iscrizione – recita la norma in parola – è disposta dalla Prefettura competente all’esito della consultazione della Banca dati nazionale unica se l’impresa è un soggetto ivi censito ed è possibile rilasciare immediatamente l’informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 92, comma 1, del Codice antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale ai sensi dell’art. 8.

3. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica risulti che l’impresa non è tra i soggetti ivi censiti ovvero gli accertamenti antimafia siano stati effettuati in data anteriore ai dodici mesi ovvero ancora emerga l’esistenza di taluna delle situazioni di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, la Prefettura competente effettua le necessarie verifiche, anche attraverso il Gruppo interforze di cui all’art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003. Nel caso in cui sia accertata la mancanza delle condizioni previste dall’art. 2, comma 2, la Prefettura competente, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta il provvedimento di diniego dell’iscrizione, dandone comunicazione all’interessato. Il diniego dell’iscrizione è altresì comunicato ai soggetti di cui all’art. 91, comma 7 bis, del Codice antimafia. Diversamente, la Prefettura competente procede all’iscrizione dell’impresa. La Prefettura competente conclude il relativo procedimento nel termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell’istanza di iscrizione”.

Ebbene, in virtù di una simile previsione normativa, è da escludersi che il Prefetto possa legittimamente sottrarsi all’obbligo di pronunciarsi in via espressa sulla domanda di iscrizione nella white list presentatagli dall’impresa interessata (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 1161/2016), ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito alla sussistenza o meno del tentativo di infiltrazione mafiosa.

8. Oltre all’acclarato obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del d.p.c.m. 18 aprile 2013, sussiste pure, nella specie, l’inerzia dell’amministrazione intimata, atteso che quest’ultima non risulta essersi pronunciata con un provvedimento espresso e definitivo, nonostante lo spirare del termine di 90 giorni ex art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 18 aprile 2013.

9. I superiori approdi non risultano menomati dalla circostanza, dedotta dall’amministrazione resistente, che la mancata iscrizione nella white list non osterebbe alla stipula di contratti pubblici con l’impresa richiedente.

E’, infatti, evidente che l’operatore economico non può non vantare un interesse anche reputazionale-curriculare all’inserimento nell’elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori ‘virtuosi’, in quanto non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, oltre che un interesse alla celere conclusione dei contratti pubblici aggiudicati, garantita proprio tramite il sistema istituito dall’art. 1, commi 52 ss., della l. n. 190/2012.

10. Stante la ravvisata illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli nella vicenda controversa, il ricorso in epigrafe va, dunque, accolto, con conseguente ordine all’amministrazione resistente di provvedere in maniera espressa sull’istanza di iscrizione nella white list, presentata dalla -OMISSIS- il 2 settembre 2014.

11. Con riguardo, poi, alla proposta domanda di preventiva nomina del commissario ad acta, il Collegio non ritiene ne sussistano, allo stato, i presupposti, atteso che è condizione all’uopo necessaria il protrarsi dell’inerzia dopo il termine ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm., assegnato dall’autorità giurisdizionale a quella amministrativa per provvedere, e considerato, altresì, che, a fronte della delicatezza delle valutazioni nella specie richieste, si presentano recessive le ragioni acceleratorie, giustificative dell’invocata anticipazione dell’incombente de quo.

12. Quanto, infine, alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza, con conseguente condanna dell’amministrazione intimata al pagamento di complessivi € 1.500,00 in favore della parte ricorrente.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

– accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli sull’istanza del 2 settembre 2014, volta all’iscrizione della -OMISSIS- nell’elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ordinandole di provvedere in maniera espressa su di essa entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;

– si riserva sulla domanda di nomina del commissario ad acta;

– condanna il Ministero dell’interno e la Prefettura di Napoli al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (oltre oneri accessori, se dovuti) in favore della -OMISSIS-

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i nominativi indicati in epigrafe, in motivazione e in dispositivo.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente
Ida Raiola, Consigliere
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Olindo Di Popolo
 

IL PRESIDENTE

Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
 

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