APPALTI – Art. 46, c. 1 bis d.lgs. n. 163/2006 – Tipicità delle cause di esclusione – Interpretazione del disciplinare di gara in senso compatibile – Fattispecie. (Si ringrazia il dott. Davide Massa per la segnalazione)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 8 Ottobre 2012
Numero: 4026
Data di udienza: 26 Settembre 2012
Presidente: Mastrocola
Estensore: Donadono
Premassima
APPALTI – Art. 46, c. 1 bis d.lgs. n. 163/2006 – Tipicità delle cause di esclusione – Interpretazione del disciplinare di gara in senso compatibile – Fattispecie. (Si ringrazia il dott. Davide Massa per la segnalazione)
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 8 ottobre 2012, n. 4026
APPALTI – Art. 46, c. 1 bis d.lgs. n. 163/2006 – Tipicità delle cause di esclusione – Interpretazione del disciplinare di gara in senso compatibile – Fattispecie.
Il disciplinare di gara deve essere interpretato in senso compatibile con l’art. 46, co. 1-bis, del codice dei contratti pubblici, in base al quale l’esclusione dalle procedure di evidenza pubblica può essere disposta unicamente in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice, dal regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono introdurre ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, essendo dette prescrizioni comunque nulle; ne deriva l’illegittimità della esclusione, motivata da una mera irregolarità consistente nella mancata indicazione dell’oggetto della procedura sull’involucro esterno delle buste.
Pres. Mastrocola, Est. Donadono – I. s.r.l. (avv.ti Tozzi, Tozzi e Feola) c. Comune di Frignano (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ - 8 ottobre 2012, n. 4026SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 8 ottobre 2012, n. 4026
N. 04026/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03909/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3909 del 2012, proposto da:
società consortile Italgeco a r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luca Tozzi, Silvano Tozzi e Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, via Toledo n. 323;
contro
Comune di Frignano, non costituito;
per l’annullamento
della determina n. 268 del 7/9/2012 concernente la non aggiudicazione del pubblico incanto dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, del verbale di gara in data 1/8/2012 nella parte in cui dispone l’esclusione della società ricorrente, del silenzio formatosi sul preavviso di ricorso, del bando di gara e del relativo disciplinare per la concessione di lavori pubblici con finanza di progetto ove ostativo all’ammissione della società ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;
Premesso che:
– la società ricorrente contesta gli atti in epigrafe nella parte in cui dispongono la propria esclusione dalla procedura aperta bandita dal Comune di Frignano per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale;
– l’impugnato provvedimento è adottato in quanto sulle buste contenute all’interno del plico presentato dalla società ricorrente mancherebbe l’indicazione dell’oggetto della procedura in questione, secondo le prescrizioni dettate dell’art. 17 del disciplinare di gara;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione dell’art. 46, co. 1-bis, del d. lgs. n. 163 del 2006, introdotto dal decreto legge n. 70 del 2011, e la violazione del disciplinare di gara, in quanto la mera omissione dell’indicazione dell’oggetto della procedura di gara sull’involucro esterno dei plichi non potrebbe giustificare l’esclusione;
Considerato che:
– in base all’art. 46, co. 1-bis, del codice dei contratti pubblici, l’esclusione dalle procedure di evidenza pubblica può essere disposta unicamente in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice, dal regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono introdurre ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, essendo dette prescrizioni comunque nulle;
– l’art. 17 del disciplinare di gara va interpretato in senso compatibile con la suddetta disposizione, per cui la previsione di esclusione ivi prevista, relativa a difetti nella sigillatura delle buste, non può essere applicata estensivamente a circostanze che non comportano incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, né influiscono sul principio di segretezza delle offerte;
Ritenuta, pertanto, l’illegittimità della determinazione impugnata di esclusione, siccome motivata da una mera irregolarità consistente nella mancata indicazione dell’oggetto della procedura sull’involucro esterno delle buste contenute nel plico presentato dalla società ricorrente per la partecipazione alla gara;
Ravvisato che le spese seguono, come di norma, la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Frignano al pagamento, in favore della società consortile Italgeco a r.l., delle spese di causa, liquidate nella misura di euro 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, nonché il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Michele Buonauro, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)