Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione Numero: 1724 | Data di udienza:

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Procedimento elettorale – Rinuncia di una candidatura – Dichiarazione autenticata – Art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 – Necessità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 12 Aprile 2012
Numero: 1724
Data di udienza:
Presidente: D’Alessandro
Estensore: Russo


Premassima

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Procedimento elettorale – Rinuncia di una candidatura – Dichiarazione autenticata – Art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 – Necessità.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 12 aprile 2012, n. 1724

 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Procedimento elettorale – Rinuncia di una candidatura – Dichiarazione autenticata – Art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 – Necessità.
 
Nel procedimento elettorale la dichiarazione di rinuncia di una candidatura deve rivestire la stessa forma dell’accettazione e deve quindi avvenire per il tramite di dichiarazione autenticata con le modalità di cui all’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, secondo cui “l’accettazione della candidatura alle elezioni non crea di per sè vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario, che può essere rinunciato attraverso un’autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità d’accettazione, fermo, però, restando che, per la stessa esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale – anche in considerazione che la rinuncia alla candidatura può incidere sull’ammissibilità della lista e, più in generale, sulla posizione di altri candidati – tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per la presentazione delle candidature, in caso contrario la rinuncia esplicando effetti non sulla composizione della lista, ma solo sul diritto all’elezione del rinunciatario” (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 26/10/2004, n. 2001).
 
Pres. D’Alessandro, Est. Russo – S.P. ed altro (avv.ti Gentile e Melone) c. Comune di San Prisco ed altri

Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ 12 aprile 2012, n. 1724

SENTENZA

 

N. 01724/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01575/2012 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
ex art. 129 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2012, proposto da: 
Stefano Paolino e Domenico Di Caprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Umberto Gentile e Francesco Melone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, n. 4; 
contro
Comune di San Prisco e Commissione Elettorale del Comune di San Prisco (nn.cc.); 
Prefettura Caserta e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici sono domiciliati per legge in Napoli, via Diaz, n. 11; 
per l’annullamento
del provvedimento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Santa Maria Capua Vetere del 3/4/2012, con il quale è stata decisa la cancellazione, per rinuncia alla candidatura, della candidata Bosco Filomena dalla lista avente come contrassegno “Cambiamo San Prisco”, partecipante alle elezioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di San Prisco, fissate per il 6-7 maggio 2012 ed è stata, altresì, approvata la relativa lista composta da 15 unità anziché 16.
 
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura Caserta e della Sottocommissione Elettorale di Santa Maria Capua Vetere;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 129 cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 12 aprile 2012 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Considerato che, per pacifico orientamento giurisprudenziale (condiviso dal Collegio), nel procedimento elettorale la dichiarazione di rinuncia di una candidatura deve rivestire la stessa forma dell’accettazione e deve quindi avvenire per il tramite di dichiarazione autenticata con le modalità di cui all’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445/2000 (cfr. C.d.S., sez. V, 01 ottobre 1998, n. 1384, secondo cui <<L’accettazione della candidatura alle elezioni non crea di per sè vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario, che può essere rinunciato attraverso un’autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità d’accettazione, fermo, però, restando che, per la stessa esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale – anche in considerazione che la rinuncia alla candidatura può incidere sull’ammissibilità della lista e, più in generale, sulla posizione di altri candidati – tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per la presentazione delle candidature, in caso contrario la rinuncia esplicando effetti non sulla composizione della lista, ma solo sul diritto all’elezione del rinunciatario>>, cfr., altresì, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 26 ottobre 2004, n. 2001; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06 novembre 2007, n. 1135);
Rilevato invece che, nella specie (come esattamente dedotto dai ricorrenti), la dichiarazione di ritiro della propria candidatura formulata dalla signora Filomena Bosco risulta priva della suddetta, necessaria, formalità;
 
Ritenuto pertanto che, in applicazione dai su indicato pacifico principio giurisprudenziale, il ricorso in esame è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento (e che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo);
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Santa Maria Capua Vetere del 3/4/2012.
Condanna la resistente amministrazione statale al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidati nella somma di euro 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carlo D’Alessandro, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore
Pierluigi Russo, Consigliere
 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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