Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo, Pubblica amministrazione
Numero: 1924 | Data di udienza:
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Autorizzazione per l’esercizio di attività commerciale in area mercatale comunale – Piccolo imprenditore – Revoca – Mancata iscrizione presso il registro delle imprese – Omessa istruttoria – Illegittimità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 23 Aprile 2012
Numero: 1924
Data di udienza:
Presidente: Romano
Estensore: Carpentieri
Premassima
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Autorizzazione per l’esercizio di attività commerciale in area mercatale comunale – Piccolo imprenditore – Revoca – Mancata iscrizione presso il registro delle imprese – Omessa istruttoria – Illegittimità.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 3^, 23 aprile 2012, Sentenza n. 1924
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Autorizzazione per l’esercizio di attività commerciale in area mercatale comunale – Piccolo imprenditore – Revoca – Mancata iscrizione presso il registro delle imprese – Omessa istruttoria – Illegittimità.
L’iscrizione presso il registro delle imprese, quando si tratta di un piccolo imprenditore esercente il commercio ambulante – e non di una società di capitali o cooperativa, per le quali l’iscrizione è condizione per il venire in esistenza – non ha valenza costitutiva, ma solo notiziale, in quanto dalla sola mancata iscrizione non può desumersi sic et simpliciter che l’attività commerciale non sia mai iniziata, né l’art. 29 comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 114 del 1998 prevede detto onere ai fini della conservazione dell’autorizzazione per l’esercizio di attività commerciale in area mercatale comunale e della concessione del posteggio, limitandosi a prescrivere che il titolare inizi l’attività entro sei mesi dal rilascio degli stessi; pertanto, deve essere annullato il provvedimento con il quale l’Amministrazione revochi la predetta autorizzazione, quando la stessa, per dimostrare il mancato insediamento dell’attività commerciale, si sia basata solamente sulle risultanze camerali, senza compiere un ulteriore e adeguata istruttoria per accertare l’effettivo esercizio dell’attività.
Pres. Romano Est. Carpentieri – Iannaco ed altro (avv. Rispoli) c. Comune di Napoli (Avvocatura municipale)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 3^, 23 aprile 2012, Sentenza n. 1924SENTENZA
N. 01924/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06241/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6241 del 2011, proposto da:
Iannaco Giuseppe e Iannaco Patrizia, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Rispoli, con domicilio eletto in Napoli, p.zza Trieste e Trento 48;
contro
Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura municipale, con domicilio eletto in Napoli, Avv. municipale, piazza Municipio, pal. S. Giacomo;
per l’annullamento
della disposizione dirigenziale prot. n. 3241 del 25 ottobre 2011, notificata il 7 novembre 2011, con la quale il Dirigente dell’VIII Settore – Sviluppo Commerciale, Artigianale e Turistico, Servizio Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Napoli, ha disposto la revoca dell’autorizzazione n. 445/g del 26 luglio 2002 e della connessa concessione n. 518 di pari data, intestata al sig. Iannaco Giuseppe, relative al posteggio n. 15 sito nell’area mercatale di via Antignano; il diniego dell’istanza di voltura avanzata dalla sig.ra Iannaco Patrizia; il rilascio del predetto posteggio; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 63/2012 del 12 gennaio 2012, con la quale la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione – notificato il 2 dicembre 2011 e depositato in segreteria il 7 dicembre 2011 – i sigg.ri Iannaco Giuseppe e Iannaco Patrizia hanno impugnato, deducendo una pluralità di motivi di violazione di legge e di eccesso di potere, il provvedimento, indicato in epigrafe, con il quale l’amministrazione ha disposto la revoca dell’autorizzazione n. 445/g del 26 luglio 2002 e della connessa concessione n. 518 di pari data, intestate al primo, relative al posteggio n. 15 sito nell’area mercatale di via Antignano, e il diniego dell’istanza di voltura avanzata dalla seconda, nonché il rilascio del predetto posteggio.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Napoli.
Con ordinanza n. 63/2012 del 12 gennaio 2012 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato, considerato che esso risulta fondato sulla mancata iscrizione nel registro delle imprese della ditta di parte ricorrente, quale unico elemento dal quale dedurre, senza alcuna verifica in fatto, la asserita mancata attivazione dell’autorizzazione commerciale e della concessione di posteggio del 2002 (fattispecie già esaminata dalla Sezione, in senso favorevole alla parte ricorrente, in una controversia analoga, con sentenza n. 5673/2011 del 6 dicembre 2011).
Alla pubblica udienza del 3 aprile 2012 la causa è stata chiamata e acquisita in decisione.
Il ricorso è fondato e merita a accoglimento, per l’assorbente fondatezza del motivo di censura già favorevolmente delibato nella fase cautelare.
La revoca e il diniego di voltura impugnati sono motivati sul rilievo per cui non risultava comprovata l’avvenuta attivazione dell’attività commerciale nei modi di legge, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 114 del 1998, onde la mancanza del titolo abilitante all’esercizio del commercio su pubblico suolo.
Il tema giuridico è stato già esaminato dalla Sezione nella citata, precedente pronuncia n. 5673 del 2011, resa proprio nei confronti del Comune di Napoli.
Anche in quel caso si trattava di revoca di una precedente autorizzazione (e annessa concessione del posteggio) per l’esercizio di attività commerciale in area mercatale comunale, disposta in occasione del diniego di voltura dei titoli, a motivo che l’azienda oggetto di trasferimento risultava inattiva come da visura camerale, perché non iscritta nel registro delle imprese, con conseguente insussistenza di uno dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 114 del 1998 (mancato inizio dell’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio del titolo). Anche in quella fattispecie era contestato il difetto di istruttoria del Comune, che aveva basato la revoca esclusivamente sulla risultanza camerale, la cui efficacia è invece di mera pubblicità dichiarativa, senza verificare in concreto il mancato svolgimento dell’attività commerciale.
In quella sede la Sezione ha giudicato fondato tale motivo e il Collegio non ravvisa, nella fattispecie, ragioni per discostarsi da tale precedente.
In quella – come nella presente – occasione l’amministrazione ha applicato l’art. 29, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 114 del 1998, a mente del quale “l’autorizzazione è revocata nel caso in cui il titolare non inizia l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità”, sulla base di una lettura della disposizione in combinato disposto con l’art. 2196 c.c., che impone alle imprese l’iscrizione nel relativo registro, per giungere alla conclusione che il concessionario non solo ha l’obbligo di iniziare in concreto l’attività entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione, ma deve anche acquisire esistenza giuridica a mezzo della obbligatoria iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività commerciale (termine mutuato dall’art. 2196 c.c.). Da qui la conclusione dell’amministrazione per cui la mancata iscrizione del dante causa presso la Camera di Commercio ha comportato che lo stesso non abbia mai rivestito la qualifica di esercente il commercio mercatale, per cui non avrebbe potuto trasferire un titolo mai acquisito.
L’assunto non può essere condiviso. L’iscrizione presso il registro delle imprese non ha, nella fattispecie, valenza costitutiva. Non si tratta, infatti, di una società di capitali o cooperativa, per le quali l’iscrizione è condizione per il venire in esistenza, bensì di un piccolo imprenditore esercente il commercio ambulante. Pertanto, dalla sola mancata iscrizione non può desumersi sic et simpliciter che l’attività commerciale non sia mai iniziata. Né, d’altra parte, l’art. 29 cit. prevede detto onere ai fini della conservazione dell’autorizzazione e della concessione del posteggio, limitandosi a prescrivere che il titolare inizi l’attività entro sei mesi dal rilascio degli stessi. In altri termini, ai sensi delle disposizioni richiamate, l’iscrizione non è condizione per il perfezionarsi dei titoli autorizzativi. Peraltro, ai sensi dell’art. 8, comma 5, della legge n. 580 del 1993, la quale ha riordinato le Camere di Commercio, l’iscrizione alla sezione speciale (ipotesi applicabile al caso in esame, essendo il sig. Iannaco un piccolo imprenditore e non uno dei soggetti di cui all’art. 2195 del c.c. richiamato dall’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 581 del 1995 ai fini dell’iscrizione nella sezione ordinaria) ha funzione di “certificazione anagrafica di pubblicità notizia oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali”. Pertanto, l’omessa registrazione non impedisce che il fatto storico dell’avvio dell’esercizio dell’impresa, ancorché non risultante da apposita iscrizione nel registro, possa essere opposto ai terzi.
Chiarito il punto, l’amministrazione per dimostrare il mancato insediamento dell’attività commerciale, ossia per argomentare che il titolo non è mai sorto, non poteva basarsi unicamente sulle risultanze camerali ma doveva, eventualmente, desumerlo da altre circostanze.
L’amministrazione comunale ha opposto alla tesi già tratteggiata nella sede cautelare e sviluppata nella precedente sentenza della Sezione, ora richiamata, un’articolata replica, depositata in atti in data 2 marzo 2012, nella quale, in sintesi, insiste nella tesi secondo cui sarebbe essenziale, ai fini dell’inverarsi del presupposto dell’“inizio dell’attività”, l’iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2196 c.c., e ciò a prescindere dalla dimensione e dalla tipologia dell’impresa, sostenendo, peraltro, da un lato che l’onere della prova della natura di piccolo imprenditore soggetto all’obbligo di iscrizione solo nell’apposita sezione speciale graverebbe sulla parte istante, che non avrebbe comprovato tale circostanza, dall’altro lato che, comunque, la distinzione non rileverebbe, trattandosi in ogni caso di iscrizione obbligatoria.
La replica non apporta elementi nuovi utili ai fini del decidere. Per un verso, non è seriamente contestata in atti la natura di piccolo imprenditore della parte ricorrente, connaturata, peraltro, al tipo di attività di commercio su area pubblica di che trattasi; per altro verso, resta acclarato che, in base al principio di tipicità degli atti e delle sanzioni amministrative, la mancata iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, come già chiarito dalla Sezione, non ha natura costituiva, ma solo notiziale, sicché resta priva di fondamento la tesi dell’amministrazione che insiste nel riconnettere a tale adempimento un’efficacia di presupposto necessario per la stessa esistenza giuridica dell’impresa, mentre la violazione dell’obbligo di iscrizione, in mancanza di un’espressa sanzione decadenziale o revocatoria dei titoli autorizzativi o concessori al commercio su area pubblica, non può ex se fondare legittimamente gli atti di ritiro impugnati (fermo restando l’obbligo di iscrizione e di regolarizzazione della posizione dell’impresa ricorrente nei confronti dell’ordinamento camerale, ivi incluse le eventuali sanzioni ivi previste o i pagamenti prescritti).
In conclusione, per i motivi sopraindicati di carattere assorbente, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e condanna il Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore
Alfonso Graziano, Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)