Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto dell'energia Numero: 2213 | Data di udienza: 19 Settembre 2013

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Fondo ad uso civico – Realizzazione di impianti di energia elettrica da FER – Mutamento di destinazione uso – Assentibilità – Esclusione – Impianto eolico – Giudizio di incidenza paesaggistica – Mutazione della percezione visiva del paesaggio.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 11 Novembre 2013
Numero: 2213
Data di udienza: 19 Settembre 2013
Presidente: Mele
Estensore: Palliggiano


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Fondo ad uso civico – Realizzazione di impianti di energia elettrica da FER – Mutamento di destinazione uso – Assentibilità – Esclusione – Impianto eolico – Giudizio di incidenza paesaggistica – Mutazione della percezione visiva del paesaggio.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 11 novembre 2013, n. 2213


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Fondo ad uso civico – Realizzazione di impianti di energia elettrica da FER – Mutamento di destinazione uso – Assentibilità – Esclusione.

Il mutamento di destinazione nell’utilizzo di un fondo ad uso civico non è assentibile sulla sola base delle utilità ricavabili dalla tipologia del nuovo utilizzo, quale può essere la realizzazione, l’esercizio e la gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Occorre invece un progetto determinato che deve essere valutato con riguardo ai reali risvolti favorevoli che la sua realizzazione può assumere sulla comunità (sentenza Tar Campania, Salerno, sez. I, n. 174/2012). Persiste, quindi, la competenza del MIBAC e della Soprintendenza ad intervenire nel procedimento di autorizzazione unica paesaggistica e non solo a partecipare all’eventuale istruttoria di V.I.A..

Pres. f.f. Mele, Est. Palliggiano – C. s.r.l. (avv.ti Bucello, Viola, D’Ancona e Ferrentino) c. Ministero per i beni e le attività culturali e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.)

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto eolico – Giudizio di incidenza paesaggistica – Mutazione della percezione visiva del paesaggio.

In presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben nove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo.  Il giudizio di incidenza deve infatti considerare la potenzialità delle opere in questione di alterare la visione del paesaggio come si è consolidato nella storia e secondo natura. In altri termini, se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell’effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto. Tutto ciò giustifica l’espansione delle competenze della Soprintendenza, la quale deve valutare non solo il grado di incidenza che le opere assumerebbero su beni direttamente vincolati, sui quali le stesse insisterebbero, ma anche gli effetti che tali opere provocherebbero sulla visione complessiva del paesaggio. In definitiva, laddove le opere, sebbene non coinvolgano direttamente beni ed aree sottoposte a vincolo, sono tuttavia suscettibili – per natura, struttura e dimensioni – di interferire sulla visione di tali beni ed aree, la valutazione d’incidenza paesaggistica, per essere completa ed esaustiva, non può prescindere anche da un attento esame di questa circostanza.

Pres. f.f. Mele, Est. Palliggiano – C. s.r.l. (avv.ti Bucello, Viola, D’Ancona e Ferrentino) c. Ministero per i beni e le attività culturali e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ - 11 novembre 2013, n. 2213

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 11 novembre 2013, n. 2213

N. 02213/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01506/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Compagnia Generale Investimenti S.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bucello, Simona Viola, Stefano D’Ancona, Feliciana Ferrentino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Salerno, corso Garibaldi, n.103;

contro

– Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito: MIBAC), in persona del Ministro pro tempore, – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno ed Avellino (di seguito: Soprintendenza), in persona del Soprintendente pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 58;
– Regione Campania, in persona del Presidente della giunta pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento:

1. quanto al ricorso introduttivo, della nota prot. n. 14907/11 contenente il parere negativo della Soprintendenza al procedimento autorizzativo di un impianto eolico sito nel comune di Buccino.

2. quanto al ricorso per motivi aggiunti, della nota prot. n. 9809 del 3 aprile 2012, adottata dalla Soprintendenza – MIBAC, resa in occasione della conferenza di servizi del 4 aprile 2012.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per conto del MIBAC e della Soprintendenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La società ricorrente ha presentato un progetto alla Regione Campania, ai sensi dell’art. 12 d. lgs. 387/2003, per realizzare un impianto eolico nel comune di Buccino.

In sede di conferenza dei servizi, la Soprintendenza, con nota prot. n. 14907/2011, ha tuttavia espresso parere negativo.

Avverso tale parere la società ha proposto l’odierno ricorso, notificato il 22 settembre 2011 e depositato il 5 ottobre successivo, affidato alle seguenti censure:

1. Incompetenza assoluta; violazione e falsa applicazione degli artt. 142, lett. h) e lett. g), 146, 136, 143 e 157 d. lgs. 42/2004; violazione dell’art. 2 d. lgs. 227/2001; violazione legge reg. 7 maggio 1996, n. 11 (successivamente aggiornata dalla Legge reg. 24 luglio 2006, n. 14) recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge reg. 28 febbraio 1987, n. 13 concernente delega in materia di economica, bonifica montana e difesa del suolo. Eccesso di potere per contraddittorietà, rispetto alla nota 17 dicembre 2010, del Settore tecnico amministrativo provinciale Foreste di Salerno; giunta regionale Campania.

2. Violazione dell’art. 146 d. lgs. n. 42/2004, anche in relazione ai criteri dettati dal d.p.c.m. 12 dicembre 2005, Violazione dell’art. 12 d. lgs. 387/2003; violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; eccesso di potere per incompletezza dell’istruttoria e insufficienza della motivazione; carenza dei presupposti;

3. Violazione sotto altro profilo dell’art. 146 d. lgs. n. 42/2004; violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; eccesso di potere per incompletezza dell’istruttoria, travisamento dei fatti e insufficienza della motivazione. Carenza dei presupposti.

4. Violazione dell’art. 12 u.c. d. lgs. n. 387/2003 e dell’art. 18 del decreto ministeriale 10 settembre 2010.

5. Eccesso di potere per travisamento dei fatti sotto altro profilo; incompetenza relativa ed assoluta sotto altro profilo.

La società ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati, vinte le spese.

2.- Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 4 giugno 2012 e depositato l’8 successivo, la ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 9809 del 3 aprile 2012 con la quale la Soprintendenza, nel confermare il proprio precedente orientamento, , in sede di conferenza di servizi, ha espresso nuovamente parere contrario all’impianto. Ha quindi riproposto le censure già formulate con il ricorso introduttivo.

3.- Si è costituita in giudizio, per conto del Ministero e della Soprintendenza intimati, l’Avvocatura distrettuale dello Stato che, con memoria, ha concluso per il rigetto del ricorso e dei relativi motivi aggiunti perché infondati.

La Regione Campania, regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.

4.- Alla pubblica udienza del 4 luglio 2013, la causa è stata introitata per la decisione.

5.- Il ricorso ed i relativi motivi aggiunti sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.

5.1.- Col primo ordine di censure del ricorso introduttivo e dei relativi motivi aggiunti, la società ricorrente ha dedotto l’incompetenza assoluta della Soprintendenza che, a suo avviso, non avrebbe potuto intervenire nel procedimento autorizzativo; l’area interessata dall’impianto, sostiene infatti la ricorrente, non ricade in zona vincolata, ai sensi della lett. g) e h) d. lgs. 42/2004.

La censura è infondata.

Le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010, al paragrafo 14.9, disciplinano, riguardo al ruolo del MIBAC, due distinte ipotesi:

– a) la prima, relativa a progetti che interessano aree sottoposte a vincolo, impone la partecipazione del MIBAC al procedimento autorizzatorio, ai sensi del d lgs n. 42/2004;

– b) la seconda, relativa a progetti che interessano aree non sottoposte a vincolo, dispone la partecipazione del MIBAC per la fase istruttoria ai fini della valutazione di impatto ambientale esclusivamente per gli impianti eolici con potenza nominale di MW 1.

Ebbene, ad avviso della ricorrente, il progetto non interferisce con alcuna area o beni sottoposti a vincolo paesaggistico; ne deriva che il MIBAC avrebbe titolo solo a partecipare all’eventuale istruttoria di V.I.A., ma sarebbe privo di competenza ad intervenire nel procedimento di autorizzazione unica.

La censura non coglie nel segno.

Il progetto prevede la realizzazione di nove aerogeneratori per una potenza complessiva di MW 27 (in origine dodici aerogeneratori per MW 36)

L’intervento ricade nell’ambito della tipologia di opere di cui all’Allegato IV del d. lgs. 152/2006; ciò ha imposto alla società di promuovere la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (screening) presso il Settore ecologia, Tutela dell’Ambiente della Regione Campania (istanza protocollata il 3 dicembre 2007).

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’impianto eolico in questione, insieme alle opere di connessione alla RTN, coinvolge aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), g), h), d. lgs. 42/2004.

In particolare, secondo il progetto, gli aerogeneratori ricadono in particelle gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lett. h); le opere di connessione alle reti (elettrodotti, tralicci) attraversano il torrente Galdo; inoltre la nuova stazione di trasformazione 140/220 Kv, con i relativi percorsi, insiste su terreni che in parte costituiscono boschi (art. 142, comma 1, lett. c) e g)).

La ricorrente afferma, per contro, l’inesistenza del vincolo paesaggistico di tutela degli usi civici, attesa la modifica di destinazione degli stessi anche per fare fronte ad un subentrante interesse pubblico.

La censura non è condivisibile. Sul punto, in materia di persistenza degli usi civici e della loro resistenza a modifiche nell’utilizzo dei terreni sui quali insistono, si rinvia alla sentenza n. 174/2012 di questo TAR. In particolare, in questa sede, relativamente al problematico profilo del mutamento di destinazione nell’utilizzo di un fondo ad uso civico, si ribadisce che “non è assentibile sulla sola base delle utilità ricavabili dalla tipologia del nuovo utilizzo, quale può essere la realizzazione, l’esercizio e la gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Occorre invece un progetto determinato che deve essere valutato con riguardo ai reali risvolti favorevoli che la sua realizzazione può assumere sulla comunità” (citata sentenza Tar Campania, Salerno, sez. I, n. 174/2012).

Persiste, quindi, la competenza del MIBAC e della Soprintendenza ad intervenire nel procedimento di autorizzazione unica paesaggistica e non solo a partecipare all’eventuale istruttoria di V.I.A..

5.2.- Con il secondo ed il terzo motivo di censure del ricorso introduttivo e dei relativi motivi aggiunti, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 146 d. lgs. 42/2004 e dell’art. 3 L. n. 241/1990, per due distinti profili: la motivazione assunta dalla Soprintendenza a fondamento del proprio parere risulta generica, apodittica ed inconsistente; in ogni caso, il parere negativo si fonderebbe su un’errata rappresentazione della realtà, indice di un’istruttoria lacunosa.

Ad avviso della ricorrente, la Soprintendenza non avrebbe indicato esattamente i valori paesaggistici della zona tutelati ai sensi del d. lgs. 42/2004.

Le censure sono smentite dalla lettura degli atti impugnati che, invece, individuano esattamente i rischi di compromissione del paesaggio legati alla realizzazione dell’impianto nei termini auspicati dalla ricorrente.

I due pareri negativi della Soprintendenza indicano con precisione i rilievi collinari che verrebbero coinvolti ed evidenziano, nei particolari, la rilevanza dei luoghi contermini all’ubicazione dell’impianto.

E’ bene poi chiarire che, in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben nove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo.

Il giudizio di incidenza deve infatti considerare la potenzialità delle opere in questione di alterare la visione del paesaggio come si è consolidato nella storia e secondo natura. In altri termini, se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell’effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto.

Tutto ciò giustifica l’espansione delle competenze della Soprintendenza, la quale deve valutare non solo il grado di incidenza che le opere assumerebbero su beni direttamente vincolati, sui quali le stesse insisterebbero, ma anche gli effetti che tali opere provocherebbero sulla visione complessiva del paesaggio. In definitiva, laddove le opere, sebbene non coinvolgano direttamente beni ed aree sottoposte a vincolo, sono tuttavia suscettibili – per natura, struttura e dimensioni – di interferire sulla visione di tali beni ed aree, la valutazione d’incidenza paesaggistica, per essere completa ed esaustiva, non può prescindere anche da un attento esame di questa circostanza.

5.3.- Non condivisibili le censure formulate con il quarto motivo del ricorso introduttivo e dei relativi motivi aggiunti.

Ad avviso della società ricorrente, il decreto ministeriale del 10 settembre 2010 non sarebbe, ratione temporis, applicabile al progetto in questione; infatti, la disciplina transitoria del menzionato decreto, entrato in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, avvenuta il 18 settembre 2010, chiarisce – in attuazione dell’art. 12, ultimo comma, d. lgs. n. 387/2003 – che “i procedimenti in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata n vigore delle Linee guida stesse, riferiti a progetti completi della soluzione di connessione e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali, sono conclusi ai sensi della previgente normativa”. Orbene, alla data del 3 ottobre 2010, il progetto COGEIN disponeva di entrambi i requisiti previsti per l’esonero automatico dalla nuova disciplina, avendo acquisto, già il 22 settembre 2010, il parere positivo di V.I.A. e, sin dal 20 febbraio 2009, la soluzione tecnica di connessione. Ne consegue, ad avviso della ricorrente, la non necessità dell’istruttoria sulle aree contermini introdotto dalle richiamate Linee guida che la Soprintendenza avrebbe erroneamente invocate.

L’assunto non è condivisibile.

Il decreto dirigenziale n. 66 del 4 ottobre 2010 della Regione Campania ha sì espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, ma ha tuttavia chiarito che “l’amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l’ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere”.

Il parere precisa altresì che, nel caso in cui l’ottemperanza delle prescrizioni di enti terzi imponessero varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, “il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura”.

Queste prescrizioni manifestano il carattere non conclusivo della procedura di V.I.A., attesa l’oggettiva complessità istruttoria per una verifica completa del progetto. In effetti, il parere era stato rilasciato allo stato dell’istruttoria sino a quel momento condotta ed impregiudicato ogni successivo elemento. Ne consegue la piena applicabilità, stante il procedimento V.I.A. ancora in fieri, delle regole imposte dal menzionato decreto ministeriale del 10 settembre 2010.

5. Infine, infondato si palesa anche il quinto motivo di ricorso.

La documentazione fotografica depositata agli atti della causa, contenente la simulazione visiva dell’impianto, illustra con chiarezza l’incidenza dell’opera sulla visione del paese di Buccino e del relativo centro storico.

E’ sufficiente questo dato di fatto per considerare, anche alla luce di quanto sopra descritto, che le contestazioni della Soprintendenza non sono prive di riscontri oggettivi e non appaiono quindi frutto di travisamento dei fatti.

Come illustrato nel contestato parere del 3 aprile 2012, la Soprintendenza si è mostrata disponibile a valutare “la possibilità di vagliare nuove soluzioni dopo l’approfondimento dell’idoneità per l’esecuzione di un Parco Eolico in altri siti del territorio di Buccino e, in ogni caso, ubicati ad una maggiore distanza e fuori dalle visuali del centro storico e dei principali beni sia culturali che paesaggistici esistenti.”.

Ciò dimostra, laddove residuassero dubbi, l’atteggiamento collaborativo della Soprintendenza aperto a soluzioni più miti e meno incidenti sul paesaggio.

6. Per quanto sopra, il ricorso va respinto.

Le spese in considerazione della complessità e della incertezza delle questioni coinvolte possono essere integralmente compensate tra le parti in causa.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio del 4 luglio 2013 e 19 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente FF
Giovanni Grasso, Consigliere
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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