Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1434 | Data di udienza: 3 Ottobre 2018

* APPALTI – Offerte – Comunanze relative alla struttura delle aziende e modalità di presentazione delle offerte Riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale – Indizi insufficienti


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 15 Ottobre 2018
Numero: 1434
Data di udienza: 3 Ottobre 2018
Presidente: Riccio
Estensore: Monica


Premassima

* APPALTI – Offerte – Comunanze relative alla struttura delle aziende e modalità di presentazione delle offerte Riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale – Indizi insufficienti



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 15 ottobre 2018, n. 1434


APPALTI – Offerte – Comunanze relative alla struttura delle aziende e modalità di presentazione delle offerte Riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale – Indizi insufficienti

Le comunanze relative alla struttura delle aziende (essenzialmente, il coincidere il legale rappresentante pro tempore, amministratore unico e direttore tecnico dell’una con il responsabile tecnico dell’altra) e le modalità di presentazione delle offerte, non costituiscono, da soli, indizi sufficienti a dimostrare la riconducibilità delle offerte a un solo centro decisionale, dovendosi, infatti, dimostrare che dette comunanze abbiano avuto un impatto concreto sul comportamento delle imprese interessate nell’ambito della gara, con conseguente vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione V, n. 4198/2013, nonché più recentemente T.A.R. Sicilia, Catania, sezione I, n. 1542/2017).

Pres. Riccio, Est. Monica – L. s.r.l. (avv. Mariano) c. A.S.I.S. Salernitana Reti ed Impianti s.p.a. (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ - 15 ottobre 2018, n. 1434

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 15 ottobre 2018, n. 1434

Pubblicato il 15/10/2018

N. 01434/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00660/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 660 del 2018, proposto da:
Lupo Costruzioni Generali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmine Mariano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Oreste Agosto in Salerno, via Robertelli, n. 51;

contro

A.S.I.S. Salernitana Reti ed Impianti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

Soidra s.r.l. e Meritec s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe non costituite in giudizio;

per l’annullamento

– dell’aggiudicazione provvisoria (avvenuta contestualmente al verbale di I° seduta del 7 ottobre 2016) dei lavori relativi alla procedura negoziata per l’affidamento della “manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria nel territorio del Comune di Bellizzi”;

– dell’aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione n. 57 del 25 ottobre 2016 a firma del Direttore dell’A.S.I.S. S.p.a. e della relativa comunicazione in pari data prot. 0008814, trasmessa lo stesso giorno a mezzo p.e.c.;

– del relativo contratto d’appalto se stipulato, limitatamente alla parte in cui ammettono alla gara, ovvero non escludono dalla gara, la concorrente aggiudicataria Soidra s.r.l. nonché le altre concorrenti Ferdom Appalti s.r.l. Unipersonale, Meritec s.r.l. e CO.GE.G s.r.l. e/o dichiarano aggiudicataria sia provvisoria che definitiva la predetta Soidra s.r.l.;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione i relativi verbali di gara;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, con la Soidra s.r.l. e per il conseguimento dell’aggiudicazione dell’appalto e del contratto in capo alla ricorrente secondo l’offerta da questa proposta o, laddove ciò non sia possibile (in tutto o in parte), per la condanna della resistente al risarcimento dei danni per equivalente, stante la positiva valutazione delle giustificazioni da questa già fornite all’esito di richiesta a motivo dell’offerta anormalmente bassa (ribasso offerto del 46,652% rispetto alla soglia di anomalia determinata nel 29,5478%).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato alla stazione appaltante e alle (sole) controinteressate Soidra s.r.l. e Meritec s.r.l., la società ricorrente riassume – in ossequio alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1843/2018 di annullamento, per violazione del principio del contradditorio, della sentenza di questo Tribunale, Sezione I, n. 771/2017 – il giudizio già proposto avverso l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento della “manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria nel territorio del Comune di Bellizzi” in favore della Soidra s.r.l., nella parte in cui sono state ammesse alla procedura l’aggiudicataria, la Ferdom Appalti s.r.l., la Meritec s.r.l. e la CO.GE.G s.r.l., contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, e conseguente aggiudicazione dell’appalto in suo favore, avendo costei offerto il maggior ribasso (pari al 46,652%) rispetto a tutte le altre partecipanti.

In particolare, evidenzia parte ricorrente come sarebbe sufficiente la esclusione di una qualsiasi delle partecipanti dalla gara per far sì che essa possa risultare aggiudicataria dell’appalto, atteso che, se così fosse, il numero delle offerte ammesse diverrebbe inferiore a dieci, con conseguente venir meno, nel caso di specie, della facoltà di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, di cui all’ultimo periodo del comma 8 dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, facoltà della quale, invece, la stazione appaltante si è avvalsa così escludendo la ricorrente.

Ciò premesso, la ricorrente sostiene come sarebbero dovute essere escluse le seguenti partecipanti:

– la Ferdom Appalti s.r.l., in relazione alla pretesa decadenza a far data dal 1° agosto 2016 della SOA n. 8154/45/00 del 2 agosto 2013, asserendo (senza però fornirne nemmeno un principio di prova) che la relativa verifica triennale non si sarebbe conclusa con esito positivo;

– la CO.GE.G s.r.l. per aver presentato (in tesi) un’offerta economica recante una sottoscrizione illeggibile, non redatta per esteso, priva della indicazione del nominativo, della indicazione della carica e di copia del documento di identità del sottoscrittore;

– l’aggiudicataria Soidra s.r.l. e la Meritec s.r.l. per la sussistenza tra le stesse di un preteso collegamento sostanziale in violazione dell’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. 50/2016, evidenziando al riguardo come: i) il legale rappresentante pro tempore, amministratore unico e direttore tecnico della Soidra s.r.l. sarebbe anche il responsabile tecnico della Meritec s.r.l.; ii) entrambi i plichi contenenti le offerte delle due società partecipanti siano stati consegnati lo stesso giorno e tendenzialmente nello stesso momento, come attestato dal numero di protocollo consecutivo; iii) le offerte siano state redatte secondo la stessa tipologia grafica e schematica e sembrino compilate da uno stesso soggetto; iv) le polizze per la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria siano state emesse entrambe dalla stessa agenzia, in pari data e recano, anche questa volta, numeri di polizza consecutivi; v) gli attestati di certificazione ISO 9001 siano stati emessi dallo stesso ente certificatore e rechino la stessa data di scadenza; vi) il contributo ANAC dovuto sia stato versato in entrambi i casi lo stesso giorno a distanza di pochi minuti presso la stessa agenzia.

Sia la stazione appaltante che le controinteressate Soidra s.r.l. e la Meritec s.r.l., pur se ritualmente evocate, non si costituivano in giudizio.

All’udienza pubblica del 3 ottobre 2018, il Presidente dava avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. al legale di parte ricorrente di possibili profili di inammissibilità delle censure volte a contestare l’ammissione della Ferdom Appalti s.r.l. e della CO.GE.G. s.r.l. per mancata notifica del ricorso anche in loro favore, considerato che, come si legge nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1843/2018, “la mancata evocazione in giudizio delle dette concorrenti non può essere sanata attraverso l’integrazione del contraddittorio, in quanto la posizione di ciascuna delle due è autonoma e indipendente da quella della Soidra … per cui non può operare la norma che, ai fini dell’ammissibilità dell’azione di annullamento, impone di notificare il ricorso “alla pubblica amministrazione che ha emanato l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati” (art. 41, comma 2, c.p.a.), salva la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati pretermessi”, integrazione, nella specie, non avvenuta in sede di riassunzione.

Il legale di parte ricorrente rinunciava, quindi, ai motivi di pretesa esclusione delle controinteressate Ferdom Appalti s.r.l. e CO.GE.G. s.r.l.. La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione.

Il Collegio – attesa la rinuncia di parte ricorrente ad alcuni dei motivi d’impugnazione e la conseguente limitazione del thema decidendum alle sole doglianze volte a contestare la mancata esclusione delle controinteressate Soidra s.r.l. e Meritec s.r.l. in favore delle quali il contraddittorio è stato ritualmente instaurato (limitazione coerente con il carattere di processo di parti proprio del giudizio amministrativo) – ritiene che il ricorso sia infondato, non avendo parte ricorrente fornito indizi sufficientemente seri e concreti da cui desumere l’asserito collegamento tra tali due partecipanti, così da poter ritenere con certezza che esse costituiscano un unico centro decisionale finalizzato a turbare il normale andamento della gara e a falsarne l’esito.

Assume, infatti, rilievo come la società ricorrente abbia omesso di evidenziare elementi afferenti il contenuto delle offerte delle imprese sospettate di collegamento e, in particolare, la sostanziale contiguità dei ribassi percentuali offerti – segno imprescindibile dell’assenza di una concreta alterità strategico-decisionale fra le due società – deducendo l’esistenza di un collegamento di fatto tra la Soidra s.r.l. e la Meritec s.r.l. da mere comunanze relative alla struttura delle aziende (essenzialmente, il coincidere il legale rappresentante pro tempore, amministratore unico e direttore tecnico dell’una con il responsabile tecnico dell’altra) e dalle modalità di presentazione delle offerte, indizi pacificamente ritenuti in giurisprudenza da soli non sufficienti a dimostrare la riconducibilità delle offerte a un solo centro decisionale, dovendosi, infatti, dimostrare che dette comunanze abbiano avuto un impatto concreto sul comportamento delle imprese interessate nell’ambito della gara, con conseguente vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione V, n. 4198/2013, nonché più recentemente T.A.R. Sicilia, Catania, sezione I, n. 1542/2017).

In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere rigettato, anche con riferimento alle istanze risarcitorie ivi avanzate, attesa la legittimità della determinazione della stazione appaltante di non escludere dalla gara in questione le controinteressate Soidra s.r.l. e Meritec s.r.l. in ragione della mancanza di indizi univoci e concordanti, ragionevolmente idonei ad attestare la riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

Attesa la mancata costituzione in giudizio sia della resistente che delle controinteressate, non vi è motivo di statuire in ordine alle spese di giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore
Angela Fontana, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Eleonora Monica
        
IL PRESIDENTE
Francesco Riccio
        
        
IL SEGRETARIO

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