* APPALTI – Certificazione di qualità aziendale – Riduzione dell’importo cauzionale – Collegamento tra oggetto della certificazione e l’oggetto dell’appalto – Categoria prevalente dei lavori.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 19 Dicembre 2011
Numero: 2056
Data di udienza: 15 Dicembre 2011
Presidente: Onorato
Estensore: Grasso
Premassima
* APPALTI – Certificazione di qualità aziendale – Riduzione dell’importo cauzionale – Collegamento tra oggetto della certificazione e l’oggetto dell’appalto – Categoria prevalente dei lavori.
Massima
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 19 dicembre 2011, n. 2056
APPALTI – Certificazione di qualità aziendale – Riduzione dell’importo cauzionale – Collegamento tra oggetto della certificazione e l’oggetto dell’appalto – Categoria prevalente dei lavori.
La riduzione dell’importo cauzionale per effetto del possesso della certificazione di qualità aziendale, è, nella sua complessiva ratio, giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell’impresa nella attuazione dei divisati impegni negoziali; per tal via, è necessario che il requisito della certificazione sia posseduto con specifico riferimento all’oggetto dell’appalto; non potendo nondimeno ragionevolmente pretendersi, nella pluralità e complessità delle prestazioni che una stazione appaltante può individuare nell’indire un appalto, la perfetta coincidenza tra l’attività imprenditoriale cui si riferisce una certificazione di qualità e la totalità delle voci incluse nella descrizione dell’oggetto negoziale – il ridetto collegamento va inteso nel senso che debba esservi (quanto meno) corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità.
Pres. Onorato, Est. Grasso – Impresa S. s.p.a. e altri (avv. Notti) c. Comune di Pertosa (avv. Tascone)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ - 19 dicembre 2011, n. 2056SENTENZA
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 19 dicembre 2011, n. 2056
N. 02056/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01464/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Impresa Schneider Electric Spa e Ati Schneider -Pagano & Ascolillo Energy And Tecnology Spa, rappresentate e difese dall’avv. Ettore Notti, con domicilio eletto in Salerno, alla via Terre Risaie c/o Ugatti;
contro
Comune di Pertosa in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Ida Tascone, con domicilio eletto in Salerno, alla via S.M. Salernitani, 31 c/o avv. Fortunato;
nei confronti di
Sagest Lavori Generali S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Dario Gioia, Rocco De Bonis, con domicilio eletto in Salerno, alla via S.M.. Salernitani, n. .31, c/o avv. Fortunato;
per l’annullamento
della comunicazione di esclusione dalla gara per l’aggiudicazione dei lavori di miglioramento e ampliamento del sistema di supervisione e controllo dell’impianto scenografico-ambientale e opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche delle grotte dell’Angelo di Pertosa del 12.09.2011;dei verbali nn.1-2-3-4/2011;del provvedimento di aggiudicazione provvisoria del 19.09.2011;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pertosa in Persona del Sindaco P.T. e di Sagest Lavori Generali S.r.l.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Ditta Sa.Gest Lavori Generali Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Dario Gioia, Rocco De Bonis, con domicilio eletto presso Dario Gioia Avv. * . * in Salerno, c/o Fortunato via S.Mart. Salern.31;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO che – in considerazione della emergente fondatezza, per quanto di ragione e nei sensi delle considerazioni che seguono, del ricorso incidentale – l’articolato gravame deve essere dichiarato inammissibile per consequenziale carenza di interesse;
CONSIDERATO – in disparte ogni altro profilo, che le argomentazioni che seguono inducono a ritenere assorbito – che, per maggioritario e condivisibile assunto, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi e che vale, per tal via, ribadire (cfr. per tutte – oltre al parere n. 157 del 9 settembre 2010 reso in subiecta materia dall’Autorità di vigilanza – TAR Salerno, 22 giugno 2011, n. 1152; TAR Salerno, sez. I, 14 marzo 2010, n. 6538; TAR Catania, sez. III, 14 dicembre 2010, n. 4721; TAR Genova, 24 giugno 2010, n. 5260; TAR Bari, sez. I, 3 giugno 2009, n. 1379; TAR Napoli, sez. I, 21 giugno 2005, n. 8841):
a) la riduzione dell’importo cauzionale è, nella sua complessiva ratio, giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell’impresa nella attuazione dei divisati impegni negoziali, attestata dal possesso della apposita certificazione di qualità aziendale;
b) che, per tal via, è necessario (non palesandosi, a tal fine, rilevante – trattandosi di criterio operante in chiave di eterointegrazione legale della lex specialis di procedura – il silenzio, in parte qua, del bando di gara) che tale requisito sia posseduto con specifico riferimento all’oggetto dell’appalto;
c) che – non potendo nondimeno ragionevolmente pretendersi, nella pluralità e complessità delle prestazioni che una stazione appaltante può individuare nell’indire un appalto, la perfetta coincidenza tra l’attività imprenditoriale cui si riferisce una certificazione di qualità e la totalità delle voci incluse nella descrizione dell’oggetto negoziale – il ridetto collegamento va inteso nel senso che debba esservi (quanto meno) corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità;
d) che – di risulta – la ridetta corrispondenza rappresenta, nella complessiva logica del riconoscimento del beneficio della riduzione cauzionale, presupposto indefettibile, il cui omesso accertamento (e, maiori causa, la cui obiettiva insussistenza) ridonda in violazione delle regole dell’azione amministrativa in subiecta materia;
e) che, in concreto, l’impresa ricorrente non risulta in possesso dei requisiti per l’utile accesso alla procedura evidenziale per cui è causa;
RITENUTO che le spese di lite possano essere compensate, ricorrendone giustificati motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)