Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 2118 | Data di udienza: 15 Novembre 2012

* APPALTI – Esclusione dalla gara per carenza del requisito di capacità tecnica – Art. 42, c. 1 D.Lgs. 163/2006 – Dubbio circa la rispondenza al vero di quanto dichiarato – Onere della stazione appaltante di acquisizione delle opportune informazioni – Esclusione in via presuntiva dell’offerente sulla base di considerazioni di ordine logico – Inammissibilità. (si ringrazia l’avv. Alice Volino per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 21 Novembre 2012
Numero: 2118
Data di udienza: 15 Novembre 2012
Presidente: Esposito
Estensore: Durante


Premassima

* APPALTI – Esclusione dalla gara per carenza del requisito di capacità tecnica – Art. 42, c. 1 D.Lgs. 163/2006 – Dubbio circa la rispondenza al vero di quanto dichiarato – Onere della stazione appaltante di acquisizione delle opportune informazioni – Esclusione in via presuntiva dell’offerente sulla base di considerazioni di ordine logico – Inammissibilità. (si ringrazia l’avv. Alice Volino per la segnalazione)



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 21 novembre 2012, n. 2118


APPALTI – Esclusione dalla gara per carenza del requisito di capacità tecnica – Art. 42, c. 1 D.Lgs. 163/2006 – Dubbio circa la rispondenza al vero di quanto dichiarato – Onere della stazione appaltante di acquisizione delle opportune informazioni – Esclusione in via presuntiva dell’offerente sulla base di considerazioni di ordine logico – Inammissibilità.

A fronte della rituale dichiarazione della ricorrente circa il possesso dei requisiti tecnici previsti dall’art. 42, c. 1 del d.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante, ove sussista un residuo dubbio circa la rispondenza al vero di quanto dichiarato, è tenuta ad acquisire le opportune informazioni e non escludere in via presuntiva l’offerente sulla base di considerazioni di ordine logico (nella specie,  il disciplinare di gara richiedeva il requisito tecnico della pregressa realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 80,00 KWP: la stazione appaltante avrebbe dovuto dunque richiedere le opportune informazioni al comune che aveva rilasciato i titoli edificatori ed aveva vigilato sull’andamento dei lavori)

Pres. Esposito, Est. Durante – B. s.r.l. (avv. Lentini) c. Comune di Avellino (avv.ti Santucci De Magistris e Bascetta)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 21 novembre 2012, n. 2118

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 21 novembre 2012, n. 2118

N. 02118/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01243/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Base House S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Lorenzo Lentini Avv. * . * in Salerno, c.so Garibaldi, 103;

contro

Comune di Avellino in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Santucci De Magistris, Amerigo Bascetta, con domicilio eletto presso Giovanni Santucci De Magistris Avv. * . in Salerno, via M.Gaudiosi,6 c/o Avv. Ade Vivo;

per l’annullamento

del provv.to prot. 33889/2012 con cui è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione provvisoria per la fornitura e posa in opera di 5 impianti fotovoltaici;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Avellino in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che la ditta ricorrente (inizialmente dichiarata aggiudicataria in via provvisoria) è stata esclusa dalla gara per la fornitura e posa in opera di 5 impianti fotovoltaici, per carenza del requisito di capacità tecnica della pregressa realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 80,00 KWP, pari a quella dell’impianto, previsto dall’art. 3 del disciplinare di gara;

Ritenuta la tardività dell’impugnazione dell’art. 3 del disciplinare di gara, trattandosi di clausola immediatamente lesiva per le imprese ab origine non dotate del requisito di partecipazione ivi indicato;

Visto l’art. 42, comma 4, del codice dei contratti pubblici, secondo cui “i requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara”;

Ritenuto che, a fronte della rituale dichiarazione della ricorrente circa il possesso del predetto requisito tecnico e dell’allegazione della dichiarazione di fine lavori e collaudo da parte dei professionisti incaricati, la stazione appaltante, ove sussista un residuo dubbio circa la rispondenza al vero di quanto dichiarato, avrebbe dovuto acquisire opportune informazioni dal comune che ha rilasciato i titoli edificatori ed ha vigilato sull’andamento dei lavori e non escludere in via presuntiva l’offerente sulla base di considerazioni di ordine logico;

Considerata, per quanto sopra, l’illegittimità dell’impugnato atto di esclusione e della conseguente aggiudicazione;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti per definire il giudizio in forma semplificata;

Ritenuto che le parti le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la natura formale della presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla la nota 16.7.2012 n. 2012 ed il successivo atto di aggiudicazione. Dichiara irricevibile l’impugnativa avverso il bando di gara.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente
Ferdinando Minichini, Consigliere
Nicola Durante, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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