Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale amministrativo
Numero: 1403 |
Data di udienza: 12 Luglio 2012
* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Alloggi di edilizia economica e popolare – Controversie – Giurisdizione – Criteri.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 23 Luglio 2012
Numero: 1403
Data di udienza: 12 Luglio 2012
Presidente: Esposito
Estensore: Verlengia
Premassima
* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Alloggi di edilizia economica e popolare – Controversie – Giurisdizione – Criteri.
Massima
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2 – 23 luglio 2012, n. 1403
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Alloggi di edilizia economica e popolare – Controversie – Giurisdizione – Criteri.
Per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione — a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall’art. 11 comma 13 D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall’assegnazione per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto — è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo quando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario quando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito all’assegnazione; pertanto, quando si tratta di una revoca a seguito della dichiarata decadenza dell’assegnazione per non avere l’assegnatario occupato stabilmente l’alloggio, come previsto dall’art. 20 della l. regionale 18/97, la controversia appartiene al giudice ordinario, esercitandosi in questo caso una posizione di diritto soggettivo a permanere nell’alloggio assegnato (Cfr. Tar Napoli, Sez. V, 10 maggio 2011, n. 2604).
Pres. Esposito, Est. Verlengia – V.F. (avv. Colacurcio) c. Comune di Teona (avv. Rosania).
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2 – 23 luglio 2012, n. 1403
SENTENZA
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2 – 23 luglio 2012, n. 1403
N. 01403/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00950/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 950 del 2012, proposto dal sig. Vito Festa, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Colacurcio, con domicilio eletto in Salerno, via Zottoli,18 c/o lo studio del geom. Murante;
contro
Comune di Teora in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Rosania, con domicilio eletto in Salerno, c/o la Segreteria di questo Tar;
Iacp Avellino, n.c.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione del responsabile del servizio urbanistico del Comune di Teora n. 138 dl 10 aprile 2012, della nota prot. n. 3327 del 5/6/2012, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, successivo e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Teora in persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Vito Festa ha impugnato la revoca dell’assegnazione dell’alloggio popolare per intervenuta decadenza dal diritto, in quanto è emerso che lo stesso non vi abiti stabilmente.
Nell’articolare il gravame il ricorrente ha, tra le altre censure, contestato, in particolare, la circostanza posta a base della revoca, nonché la carenza dell’istruttoria.
Il Comune si è costituito e resiste nel merito.
Alla Camera di Consiglio del 12 Luglio 2012, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
Nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici, in base alla disciplina di cui all’art. 33 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 L. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della P.A., non quale Autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione. (Così T.A.R. Lazio Sez. III quater 8649 – 12 settembre 2009 ma cfr. anche Cass. civ., SS.UU., 23 dicembre 2004 n. 23830) .
In tale fase, i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, bensì si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto.
Anche di recente, il giudice della giurisdizione ha riaffermato che “sono da attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi fino all’assegnazione dell’alloggio di edilizia pubblica, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le questioni in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto, quali quelle di opposizione al provvedimento di decadenza adottato dall’Ente (Così ord. Cass. civ. SS.UU. 29095 – 28 dicembre 2011).
Tale posizione è condivisa anche dal giudice di appello laddove in diverse occasioni ha enunciato il principio, in base al quale, “per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione — a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall’art. 11 comma 13 D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall’assegnazione per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto — è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo quando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario quando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito all’assegnazione” (cfr. Cons. Stato Sez. giurisdizionali Sez. V 5663 – 21 ottobre 2011 e 11 agosto 2010 n. 5617).
Atteso che nel caso di specie si tratta di una revoca a seguito della dichiarata decadenza dell’assegnazione per non avere l’assegnatario occupato stabilmente l’alloggio, come previsto dall’art. 20 della legge regionale 18/97, la controversia appartiene al giudice ordinario, esercitandosi in questo caso una posizione di diritto soggettivo a permanere nell’alloggio assegnato (Cfr. Tar Napoli, V, n. 2604 – 10 maggio 2011 ).
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
Appare equo in considerazione della natura in rito della pronuncia che le spese di giudizio restino a carico dell’unica parte costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Ferdinando Minichini, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)