* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Nomina e revoca di un rappresentante comunale nel consiglio di amministrazione di una società partecipata – Controversie – Giurisdizione – Giudice ordinario.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 23 Marzo 2017
Numero: 540
Data di udienza: 23 Novembre 2016
Presidente: Riccio
Estensore: Grasso
Premassima
* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Nomina e revoca di un rappresentante comunale nel consiglio di amministrazione di una società partecipata – Controversie – Giurisdizione – Giudice ordinario.
Massima
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 23 marzo 2017, n. 540
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Nomina e revoca di un rappresentante comunale nel consiglio di amministrazione di una società partecipata – Controversie – Giurisdizione – Giudice ordinario.
Le controversie riguardanti l’impugnazione delle deliberazioni relative alla nomina (ed alla revoca) del rappresentante del Comune nel Consiglio di amministrazione di una società per azioni interamente partecipata da enti locali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, stante la natura di diritto soggettivo della posizione coinvolta oggetto di contestazione e l’assenza di una specifica attribuzione al giudice amministrativo, per tale fattispecie, di una giurisdizione su diritti (cfr., da ultimo, Cass., sez. un., 3 ottobre 2016, n. 19676).
Pres. Riccio, Est. Grasso – M.L. (avv.ti Leone e Sfratta) c. Comune di Montella (avv. Saggese)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ - 23 marzo 2017, n. 540SENTENZA
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 23 marzo 2017, n. 540
Pubblicato il 23/03/2017
N. 00590/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01787/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1787 del 2016, proposto da:
Mario Lepore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Leone e Stefania Sfratta, con domicilio eletto in Salerno, alla via M. Testa, n. 8;
contro
Comune di Montella, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Saggese, con domicilio eletto in Salerno, alla via Piave, n. 1 c/o Avv. Criscuolo;
nei confronti di
Fondazione Opera Pia “Asilo Infantile Scipione e Giulio Capone”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
1) del Decreto n. 7 del 26.08.2016, successivamente conosciuto, con cui il Sindaco del Comune di Montella ha revocato la nomina conferita al geom. Mario Lepore per rappresentare il predetto Comune in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell’Opera Pia Asilo Infantile Scipione e Giulio Capone giusta decreto sindacale n. 3620 del 22.02.2013;
2) della nota prot. n. 11893 del 07.09.2016 con cui il Sindaco, in riscontro alla richiesta di annullamento/revoca del Decreto di cui sub 1), ha ribadito la legittimità del decreto di revoca in quanto fondato sulla piena osservanza del comma 8 dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/00 ed adottato sulla base degli indirizzi stabiliti con la Delibera di C.C. n. 26/2014.
e per il risarcimento
di tutti i danni patiti e patiendi dal ricorrente, determinati in conseguenza degli illegittimi provvedimenti impugnati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Montella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale Mario Lepore, come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato il provvedimento, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Sindaco del Comune di Montella aveva revocato la propria nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell’Opera Pia Asilo Infantile Scipione e Giulio Capone;
LETTA la memoria difensiva dell’Amministrazione comunale intimata;
RITENUTO che la controversia appare suscettibile di definizione immediata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
RITENUTO, infatti, che il ricorso si palesa inammissibile per difetto di giurisdizione, atteso che, per comune intendimento, la controversie riguardanti l’impugnazione delle deliberazioni relative alla nomina (ed alla revoca) del rappresentante del Comune nel Consiglio di amministrazione di una società per azioni interamente partecipata da enti locali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, stante la natura di diritto soggettivo della posizione coinvolta oggetto di contestazione e l’assenza di una specifica attribuzione al giudice amministrativo, per tale fattispecie, di una giurisdizione su diritti (cfr., da ultimo, Cass., sez. un., 3 ottobre 2016, n. 19676);
RITENUTO che sussistono i presupposti per disporre, tra le parti costituite, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, stante la giurisdizione del giudice ordinario, con salvezza della facoltà di riproposizione ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Giovanni Grasso
IL PRESIDENTE
Francesco Riccio
IL SEGRETARIO