Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 1724 | Data di udienza: 30 Ottobre 2018

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti eolici – Lr. Campania n. 6/2016 – Limiti all’installazione di impianti eolici – Criterio discretivo – Potenza nominale – Riferibilità del divieto anche al procedimento semplificato – Procedimento di rilascio del titolo abilitativo – Normativa vigente al momento della presentazione della domanda – Non costituisce un vincolo per l’amministrazione – PAS – Art. 6 d.lgs. n. 28/2011 – Assenza della documentazione prescritta – Decorso del termine per la formazione del titolo per silentium – Esclusione – Principio di autoresponsabilità del dichiarante.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 26 Novembre 2018
Numero: 1724
Data di udienza: 30 Ottobre 2018
Presidente: Riccio
Estensore: Monica


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti eolici – Lr. Campania n. 6/2016 – Limiti all’installazione di impianti eolici – Criterio discretivo – Potenza nominale – Riferibilità del divieto anche al procedimento semplificato – Procedimento di rilascio del titolo abilitativo – Normativa vigente al momento della presentazione della domanda – Non costituisce un vincolo per l’amministrazione – PAS – Art. 6 d.lgs. n. 28/2011 – Assenza della documentazione prescritta – Decorso del termine per la formazione del titolo per silentium – Esclusione – Principio di autoresponsabilità del dichiarante.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 26 novembre 2018, n. 1724


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti eolici – Lr. Campania n. 6/2016 – Limiti all’installazione di impianti eolici – Criterio discretivo – Potenza nominale – Riferibilità del divieto anche al procedimento semplificato.

La l.r. Campania n. 6 del 5 aprile 2016, nel limitare, nelle aree e siti a tal fine individuati, l’installazione degli impianti eolici, ha assunto a criterio discretivo la sola potenza nominale dell’impianto, operando una differenziazione “con specifico riguardo  alle diverse taglie di impianto”, in ossequio a quanto previsto alla lett. b) dell’Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, sezione VII, n. 4256/2018) e non anche la natura del provvedimento avviato e/o la tipologia del titolo autorizzativo o abilitativo richiesto e/o rilasciato, con conseguente riferibilità del divieto di installazione in questione anche al procedimento semplificato (in tal senso, questa Sezione interna, n. 1149/2018).
 

DIRITTO DELL’ENERGIA – Procedimento di rilascio del titolo abilitativo – Normativa vigente al momento della presentazione della domanda – Non costituisce un vincolo per l’amministrazione.

Nel procedimento relativo al rilascio di un titolo abilitativo, la situazione normativa vigente alla data di presentazione della domanda non determina un vincolo per l’amministrazione, non potendo le norme coeve alla domanda, ritenersi “cristallizzate” fino alla determinazione finale sulla stessa (in termini, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5854/2011), con la conseguenza che la domanda volta a conseguire un titolo abilitativo deve essere valutata alla luce della normativa vigente al momento in cui l’amministrazione provvede su di essa (in tal senso, ex multis, anche Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3186/2013 e n. 5822/2013).
 


DIRITTO DELL’ENERGIA – PAS – Art. 6 d.lgs. n. 28/2011 – Assenza della documentazione prescritta – Decorso del termine per la formazione del titolo per silentium – Esclusione – Principio di autoresponsabilità del dichiarante.

Anche con riferimento alla procedura abilitativa semplificata per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, in assenza della documentazione ivi prescritta, l’istanza non può reputarsi “formalmente presentata” e, quindi, non può iniziare a decorrere dalla data del suo deposito il termine per la formazione per silentium di un relativo titolo abilitativo, dovendo – anche in tale materia – rimanere fermo il principio per cui le fattispecie di semplificazione astrattamente previste dal legislatore (statale o regionale) possono ritenersi “formate ed esistenti” soltanto quando esse risultino idonee, da sole, a soddisfare le esigenze informative indispensabili per l’esercizio del potere inibitorio – repressivo. Allorché il legislatore introduca fattispecie di liberalizzazione di attività, vale il principio dell’autoresponsabilità del dichiarante, in base al quale, la dichiarazione può ritenersi valida ed efficace soltanto se essa rispetti – oltre alle formalità estrinseche prescritte dall’ordinamento (essenzialmente dirette a rendere incontrovertibile la paternità di una determinata dichiarazione) – anche il canone dell’autosufficienza contenutistica, nel senso che occorre porre in condizione l’amministrazione di poter effettivamente esercitare in concreto il potere inibitorio e di controllo previsto dalla legge, e ciò, va sottolineato, non solo nell’interesse pubblico alla repressione delle attività abusive, ma nello stesso interesse del dichiarante a non esporsi inutilmente all’eventuale potere inibitorio e/o sanzionatorio una volta già realizzate le opere ed effettuati i correlati investimenti.

Pres. Riccio, Est. Monica – F. s.r.l. (avv. Vetrano) c. Comune di Greci (avv. Tanga) e Regione Campania (avv. Consolazio)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ - 26 novembre 2018, n. 1724

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 26 novembre 2018, n. 1724

Pubblicato il 26/11/2018

N. 01724/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 200 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Freedom Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Vetrano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Brancaccio in Salerno, largo Dogana Regia, n. 15;

contro

Comune di Greci, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Tanga, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paolo Emilio Ambrosio in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 35;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Laura Consolazio dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura medesima in Salerno, via A. Salernitana, n. 3;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo

– del provvedimento prot. 3528 del 4 dicembre 2017 del Comune di Greci di diffida della società ricorrente a non dar corso a qualsiasi tipo di lavorazione per la realizzazione di impianti mini eolici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su alcuni suoli siti nel territorio comunale;

– di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali che possano ledere gli interessi della ricorrente;

quanto al ricorso pe motivi aggiunti

– della nota prot. 584 del 27 febbraio 2018, notificata a mezzo p.e.c. in data 2 marzo 2018, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Greci, in via principale, ha giustificato l’inibitoria all’esecuzione dei lavori oggetto delle P.A.S. avviate dalla ricorrente mentre, in via subordinata, ha “verificato” in senso negativo ex art. 19 della l. n. 241/1990 ovvero ha “annullato in autotutela” i suddetti titoli abilitativi formatisi per silentium;

– di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali che possano ledere gli interessi della ricorrente ivi compreso, ove occorra: 1) della nota del 3 gennaio 2018 recante preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241/1990; 2) del Regolamento per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili approvato con delibera di C.C. n. 32 del 5ottobre 2012; 3) delle delibere di G.R. Campania n. 532 e n. 533 del 4 ottobre 2016; 4) del decreto dirigenziale n. 442 del 5 dicembre 2016;

nonché per la condanna, ex art. 30 del c.p.a., del Comune di Greci al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società ricorrente per effetto dell’illegittimo comportamento dell’amministrazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Greci e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2018 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, la società ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Comune di Greci, in relazione a sette procedure abilitative semplificate (P.A.S.) da costei presentate ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 per la realizzazione di altrettanti impianti c.d. “minieolici” (ovvero con potenza inferiore a 60 kw), ha diffidato la stessa società dall’iniziare i relativi lavori.

In particolare, parte ricorrente chiede l’annullamento di tale provvedimento e di tutti gli atti ad esso presupposti, assumendone illegittimità per violazione dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011, sostenendo come sulle P.A.S. si sarebbero ormai formati dei relativi titoli abilitativi taciti per effetto del decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 4 del citato art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, in ragione delle statuizioni in tal senso assunte da questo T.A.R. con sentenze n. 1379/2017, 1380/2017, 1381/2017, 1382/2017, 1383/2017, 1384/2017, 1385/2017 (di annullamento, per difetto di motivazione, dei provvedimenti di inibitoria al riguardo già adottati dal Comune resistente), in cui, infatti, si ordinava alla resistente di “riprendere” i procedimenti attivati con le suddette P.A.S. “assolvendo – in chiave conformativa – all’onere di specificare le ragioni per le quali il procedimento … non si sarebbe perfezionato”, provvedendovi “nel termine di legge di trenta giorni, ex art. 6, comma 4, del d.l.vo. 28/2011, il cui dies a quo … non potrà che coincidere, per analogia, con la data di comunicazione in via amministrativa, ovvero se anteriore di notificazione, a cura di parte, dell’odierna sentenza”, in relazione all’essere avvenuta la comunicazione di tali sentenze al difensore del Comune di Greci in data 19 settembre 2017.

Il Comune resistente si costituiva in giudizio, evidenziando di aver, con nota prot. n. 584 del 27 febbraio 2018, notificata a mezzo p.e.c. il 2 marzo 2018, comunicato alla ricorrente:

a) “in via principale”, in ossequio alle citate sentenze rese da questo Tribunale, una serie di motivi ostativi al perfezionamento dei pretesi titoli abilitativi, tra cui, in particolare, la “Violazione dell’art. 15, comma 1 l. Regione Campania n. 6/2016, come integrata dalla Delibera di G.R. n. 533/2016 e D.D. n. 442 del 05.12.2016” (in tal senso, il punto 10 a pag. 6);

b) in “subordine, qualora si ritengano perfezionate le PAS in discussione per silentium secondo il meccanismo analogico dettato dalle decisioni TAR”, in ogni caso, l’esito negativo – per gli stessi motivi – della verifica eseguita ai sensi dell’art. 19 della l. n. 241/1990 in sede di riesame ovvero l’annullamento, ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, dei titoli tacitamente formatisi.

La società ricorrente proponeva, dunque, relativo ricorso per motivi aggiunti avverso tale provvedimento, assumendone l’illegittimità, sostanzialmente:

1. in via derivata, in relazione all’intervenuto perfezionamento dei titoli abilitativi;

2. per violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi e di legalità dell’azione amministrativa, non corrispondendo l’atto gravato ad alcun atto amministrativo tipico e nominativo bensì contenendo una determinazione principale finalizzata a giustificare la citata inibitoria e, in via subordinata ed alternativa, altre due determinazioni anch’esse autonomamente lesive della posizione della ricorrente (quali, la verifica ex art. 19 della l. n. 241/1990 o l’autotutela ex art. 21 nonies della stessa l. n. 241/1990);

3. per difetto di istruttoria, contestando le carenze documentali ivi asserite e, in particolare, deducendo come il diniego non sarebbe giustificato dalla circostanza che – a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 15, comma 1, della l.r. n. 6/2016, come integrato dalle delibere di G.R. n. 532/2016 e 533/2016 e dal D.D. n. 442/2016 – il territorio del Comune di Greci sia interdetto all’insediamento di impianti eolici di potenza superiore a 20 kw, considerato che:

a) i procedimenti in questione sarebbero stati avviati e conclusi prima dell’entrata in vigore della normativa regionale e dell’adozione degli ulteriori provvedimenti applicativi;

b) comunque, la P.A.S. non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della l.r. n. 6/2016.

Il Comune eccepiva in merito alle censure formulate in sede di motivi aggiunti, ribadendo, tra l’altro, l’applicabilità del citato art. 15 della l.r. 5 aprile 2016, n. 6, considerato che:

– i procedimenti per cui è causa erano in itinere alla data del 6 aprile 2016, avendone il T.A.R. disposto la ripresa con pronunce rese nella camera di consiglio del 14 giugno 2017 e pubblicate il successivo 11 settembre;

– il legislatore regionale abbia inteso riferirsi a qualsiasi regime abilitativo della realizzazione di impianti eolici di “potenza superiore a 20 kw”.

Anche la Regione Campania si costituiva in giudizio, evidenziando la legittimità delle proprie delibere di Giunta Regionale n. 532 e n. 533 del 4 ottobre 2016 di individuazione, in ossequio al comma 1 dell’art. 15 della l.r. n. 6/2016, dei “Criteri per l’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e indirizzi in materia di autorizzazioni energetiche da fonte eolica”, atteso che ai sensi dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n.387/2003 spetta alle Regioni il compito di procedere all’indicazione di aree e siti non idonei alle installazioni di specifiche tipologie di impianti eolici, nonché come “con D.D. n.442 del 05/12/2016, in applicazione dei criteri fissati con la deliberazione n.533/2016 e sulla scorta dei dati pubblicati nel “Bollettino sull’energia da fonti rinnovabili” al 31.12.2015 a cura del GSE, sono stati determinati il carico insediativo medio regionale ed il carico insediativo medio comunale e, per l’effetto, approvato l’“Elenco dei Comuni saturi”, che per l’anno di riferimento sui n. 550 Comuni della Regione Campania, include n. 22 Comuni tra cui è compreso anche il Comune di Greci”.

Seguivano ulteriori memorie difensive.

All’udienza pubblica del 30 ottobre 2018, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

Sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e, dunque, non meritevoli di essere accolti, in ragione – sostanzialmente – della contrarietà degli impianti c.d. “minieolici” di cui alle P.A.S. presentate dalla società ricorrente (ciascuno con una potenza superiore a 20 kw) alla normativa regionale costituita dall’art. 15 della l.r. n. 6 del 5 aprile 2016 e dalle relative delibere applicative di Giunta Regionale n. 532 e 533 del 4 ottobre 2016 (adottate ai sensi del comma 1 di tale art. 15) di definizione dei criteri di individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kw, alle quali ha fatto seguito il decreto dirigenziale n. 442 del 5 dicembre 2016 di approvazione (sulla base del carico insediativo regionale comunale già stabilito dalle citate delibere di G.R.) dell’“Elenco dei Comuni saturi” – nei quali è, per l’appunto, vietata l’installazione di siffatti impianti – tra cui è compreso anche il Comune di Greci.

Sono, infatti, prive di fondamento le argomentazioni, svolte da parte ricorrente al fine di sostenere la non applicabilità di tale legge regionale e degli ulteriori provvedimenti regionali applicativi ai procedimenti per cui è causa, in relazione a:

a) la generale non riferibilità della preclusione che ne discende al procedimento semplificato per la realizzazione degli impianti minieolici, di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011;

b) l’avvio delle P.A.S. in questione e la pretesa formazione di provvedimenti taciti di assenso già anteriormente all’entrata in vigore di tale normativa, per effetto della decorrenza del relativo termine di trenta giorni, stabilito al comma 4 dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011.

Orbene, osserva il Collegio, come – in generale – il legislatore regionale, nel limitare, nelle aree e siti a tal fine individuati, l’installazione degli impianti eolici abbia assunto a criterio discretivo la sola potenza nominale dell’impianto, operando una differenziazione “con specifico riguardo … alle diverse taglie di impianto”, in ossequio a quanto previsto alla lett. b) dell’Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, sezione VII, n. 4256/2018) e non anche (come, invece, tenta di sostenere la ricorrente) la natura del provvedimento avviato e/o la tipologia del titolo autorizzativo o abilitativo richiesto e/o rilasciato, con conseguente riferibilità del divieto di installazione in questione anche al procedimento semplificato avviato dalla società ricorrente (in tal senso, questa Sezione interna, n. 1149/2018).

Per quanto, poi, concerne la pretesa inapplicabilità al caso di specie di tale disciplina, osserva, altresì, il Collegio come la l.r. n. 6 del 5 aprile 2016 assuma – nel caso di specie – rilievo ai fini di una corretta ricostruzione del quadro giuridico di riferimento, atteso che i procedimenti per cui è causa erano ancora in itinere al momento dell’entrata in vigore della normativa regionale (coincidente, ai sensi dell’art. 29 della stessa l.r., con il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, avvenuta il 5 aprile 2016) e dell’emanazione delle relative delibere di Giunta regionale n. 532 e 533 del 4 ottobre 2016 nonché del decreto dirigenziale n. 442 del 5 dicembre 2016, che ha inserito il Comune di Greci tra i “Comuni saturi” (in cui è preclusa la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kw).

Appare, infatti, al riguardo dirimente quanto affermato nelle citate sentenze di questo Tribunale n. 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385 dell’11 settembre 2017, in cui si ordinava al Comune di “riprendere il procedimento”, per l’effetto, attestandone (all’epoca) la pendenza, sicchè risulta radicalmente smentito che, già anteriormente all’intervento di detto divieto, sulle P.A.S. della ricorrente si sarebbero formati dei titoli abilitativi per silentium, con conseguente riferibilità del divieto medesimo ai procedimenti per cui è causa.

La giurisprudenza è, infatti, da sempre consolidata nell’affermare come, in generale, “nel procedimento relativo al rilascio di un titolo abilitativo, la situazione normativa vigente alla data di presentazione della domanda … non determina un vincolo per l’amministrazione”, non potendo “le norme coeve alla domanda, infatti, … ritenersi “cristallizzate” fino alla determinazione finale sulla stessa” (in termini, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5854/2011), con la conseguenza che, pertanto, la domanda volta a conseguire un titolo abilitativo deve essere valutata alla luce della normativa vigente al momento in cui l’amministrazione provvede su di essa (in tal senso, ex multis, anche Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3186/2013 e n. 5822/2013).

Tale approdo è, tra l’altro, coerente con il principio generale – più volte ribadito sia dalla Corte costituzionale (sentenze n. 151/2014 e n. 49/2016) che dal Consiglio di Stato (ex plurimis, Adunanza Plenaria n. 8/2012 nonché, successivamente, Sezione V, n. 5863/2015) – secondo cui, proprio in ossequio alla regola del tempus regit actum, la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato deve essere condotta “con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione ovvero al momento del perfezionamento del titolo autorizzativo” (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1499/2017 e Sezione IV, n. 3013/2016).

Parimenti del tutto irrilevanti appaiono, poi, le argomentazioni con cui parte ricorrente deduce che tali titoli taciti si sarebbero comunque formati in ragione dell’aver le citate decisioni di questo T.A.R. fatto coincidere il “dies a quo” del termine di cui all’art. 6, comma 4, del d. lgs. n. 28/2011, “per analogia, con la data di comunicazione in via amministrativa, ovvero se anteriore di notificazione, a cura di parte, dell’odierna sentenza”.

Ebbene, il Collegio – nell’osservare come il dettato di tali pronunce, nel definire la durata dello spatium deliberandi concesso all’amministrazione, non ricolleghi in modo inequivoco all’infruttuosa decorrenza di tale termine la formazione per silentium dei pretesi titoli abilitativi – ritiene che tali provvedimenti taciti non si siano, comunque, potuti perfezionare alla luce delle carenze documentali evidenziate dal Comune nel gravato provvedimento di comunicazione in “in via principale” dei motivi ostativi al loro perfezionamento, ove si rappresenta alla società istante come, tra l’altro, le P.A.S. per cui è causa non fossero corredate, come invece espressamente prescritto al comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, “dagli opportuni elaborati progettuali” idonei ad attestare “la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”, attesa, nel caso di specie, in particolare, la “mancata comprova delle integrazioni richieste nel parere reso dall’Autorità di Bacino”; la “carenza del parere ARPAC sulla compatibilità acustica ai sensi del DPR n. 447/1995”; l’ “assenza di atto di impegno ad effettuare la mitigazione ambientale dell’impianto”, l’“assenza di Nulla osta da parte della G.R.C. – Settore Regolazione dei Mercati – Servizio Energia – per quanto attiene l’insussistenza di iniziative autorizzate e/o in corso di autorizzazione che possano interferire con l’impianto”; la “necessità del parere di valutazione di impatto ambientale”.

La giurisprudenza esclude, infatti, che, in generale, il silenzio – assenso possa legittimamente radicarsi in assenza della documentazione stabilita, dalle norme in materia, per il rilascio del titolo autorizzatorio, posto che l’eventuale inerzia dell’amministrazione nel provvedere non è ex se idonea a far conseguire agli interessati un risultato che gli stessi non avrebbero potuto comunque conseguire con un provvedimento espresso (in tal senso, ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, n. 1100/2016) e che, pertanto, il “silenzio … equivale al provvedimento amministrativo” ma “ciò non incide in senso abrogativo sull’esistenza del regime autorizzatorio, che rimane inalterato, ma introduce una modalità semplificata di conseguimento dell’autorizzazione” (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sezione III, n. 37/2016).

Da tali coordinate interpretative discende, infatti, come logico corollario, come anche con riferimento alla procedura abilitativa semplificata per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al citato art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, in assenza della documentazione ivi prescritta, l’istanza non possa reputarsi “formalmente presentata” e, quindi, non possa iniziare a decorrere dalla data del suo deposito il termine per la formazione per silentium di un relativo titolo abilitativo, dovendo – anche in tale materia – rimanere fermo “il principio per cui le fattispecie di semplificazione astrattamente previste dal legislatore (statale o regionale) possono ritenersi “formate ed esistenti” soltanto quando esse risultino idonee, da sole, a soddisfare le esigenze informative indispensabili per l’esercizio del potere inibitorio – repressivo” (in senso conforme, recentemente, anche questa Sezione interna, n. 1149/2018).

Allorché il legislatore introduca fattispecie di liberalizzazione di attività, vale il principio dell’autoresponsabilità del dichiarante, in base al quale, la dichiarazione può ritenersi valida ed efficace soltanto se essa rispetti – oltre alle formalità estrinseche prescritte dall’ordinamento (essenzialmente dirette a rendere incontrovertibile la paternità di una determinata dichiarazione) – anche il canone dell’autosufficienza contenutistica, nel senso che occorre porre in condizione l’amministrazione di poter effettivamente esercitare in concreto il potere inibitorio e di controllo previsto dalla legge, e ciò, va sottolineato, non solo nell’interesse pubblico alla repressione delle attività abusive, ma nello stesso interesse del dichiarante a non esporsi inutilmente all’eventuale potere inibitorio e/o sanzionatorio una volta già realizzate le opere ed effettuati i correlati investimenti.

Alcun valore assumono, infatti, le deduzioni svolte da parte ricorrente fondate sul presupposto che la documentazione richiesta dall’amministrazione non rientrerebbe tra quella prevista dalla normativa di settore e sarebbe, pertanto, non dovuta, avendo la giurisprudenza chiarito come la procedura delineata all’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 abbia carattere omnicomprensivo, esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione ed all’attivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e postuli, pertanto, una verifica della compatibilità urbanistica-edilizia dell’intervento, costituendo l’atto abilitativo, per l’effetto conseguito, titolo a costruire e ad esercitare l’impianto in conformità al progetto approvato, con la conseguenza che l’amministrazione comunale, qualora lo ritenga necessario ed ineludibile, sia tenuta a richiedere tutta la documentazione utile ai fini della corretta valutazione, ambientale ed urbanistica, dell’intervento proposto, allo scopo di valutare – come espressamente chiarito al comma 2 dell’invocato art. 6 – “la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie” (in senso conforme, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II quater, n. 2886/2016).

A ciò si aggiunga che, anche laddove nel caso di specie dei titoli taciti si fossero formati, ciò non sarebbe valso ad inficiare la validità del provvedimento gravato in sede di ricorso per motivi aggiunti, legittimando la contrarietà di tali provvedimenti alla citata normativa regionale (preclusiva dell’installazione, su tutto il territorio del Comune di Greci, di impianti eolici di potenza superiore a 20 kw, quali quelli proposti da parte ricorrente) l’esercizio di quel potere di annullamento in autotutela dei titoli tacitamente formatisi ivi validamente esercitato ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 dal Comune.

La giurisprudenza anche di questa Sezione ha, infatti già avuto occasione di affermare come una volta decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio – repressivo, la P.A.S. costituisca, infatti, un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento espresso), che può essere legittimamente rimosso attraverso l’esercizio del potere di annullamento in autotutela in presenza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 (in tal senso, questa Sezione interna, n. 1149/2018), presupposti nel caso di specie ricorrenti, apparendo, tra l’altro, del tutto pretestuoso il rilievo secondo cui tale atto non sarebbe stato preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, risultando agli atti di causa che sia stata assicurata un’adeguata ed utile dialettica procedimentale con la società ricorrente, tra l’altro mediante l’invio della diffida gravata con il ricorso introduttivo nonché della nota del 3 gennaio 2018, recante relativo specifico preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990.

Come è noto, infatti, in caso di omessa comunicazione di avvio del procedimento, lo “scopo” è da ritenersi comunque raggiunto allorquando l’interessato abbia partecipato al procedimento, non determinando, in questi casi, tale mancanza una concreta lesione della posizione del privato, in ragione del perseguimento della ratio sottesa al rispetto di tale regola (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 7607/2009).

Per quanto riguarda, infine, le considerazioni svolte da parte ricorrente in relazione alla pretesa violazione del principio di tipicità degli atti e di legalità dell’azione amministrativa che il provvedimento del 27 febbraio 2018 integrerebbe, ritiene il Collegio che esse siano manifestamente infondate in ragione della legittima struttura composita di tale atto (di comunicazione in “in via principale” dei motivi ostativi al perfezionamento dei pretesi titoli abilitativi e in “subordine, qualora si ritengano perfezionate le PAS in discussione per silentium secondo il meccanismo analogico dettato dalle decisioni TAR”, dell’esito negativo della verifica eseguita ai sensi dell’art. 19 della l. n. 241/1990 in sede di riesame ovvero di annullamento, ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, dei titoli tacitamente formatisi), giustificata dalla complessità della vicenda amministrativa e contenente un serie di statuizioni autoritative tra loro, non contradditorie, bensì ordinate secondo un ordine logico-giuridico nonché tutte riconducibili a poteri autoritativi comunque spettanti all’amministrazione comunale e da costei esercitati secondo schemi causali tipici e nominati.

In conclusione, alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti devono essere rigettati, anche per quel che riguarda le pretese risarcitorie ivi avanzate.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore
Angela Fontana, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Eleonora Monica
        
IL PRESIDENTE
Francesco Riccio
        
        
IL SEGRETARIO

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