Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento elettromagnetico Numero: 2067 | Data di udienza: 18 Maggio 2016

* INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telefonia mobile – Disposizioni degli strumenti urbanistici intese a prefigurare una specifica localizzazione  – Impugnazione – Limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 31 Agosto 2016
Numero: 2067
Data di udienza: 18 Maggio 2016
Presidente: Riccio
Estensore: Grasso


Premassima

* INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telefonia mobile – Disposizioni degli strumenti urbanistici intese a prefigurare una specifica localizzazione  – Impugnazione – Limiti.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 31 agosto 2016, n.  2067


INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telefonia mobile – Disposizioni degli strumenti urbanistici intese a prefigurare una specifica localizzazione  – Impugnazione – Limiti.

In tema di telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 8, 6º comma, l. 22 febbraio 2001 n. 36, le disposizioni degli strumenti urbanistici intese a prefigurare una specifica localizzazione in siti predeterminati degli impianti di telefonia mobile possono essere impugnate solo quando venga negata l’autorizzazione per l’installazione dell’impianto in altra zona (Cons. Stato, sez. VI, 65 agosto 2005, n. 4159).

Pres. Riccio, Est. Grasso – V. n.v.  (avv. Di Maggio) c. Comune di Torre Orsaia (avv. Agostini)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ - 31 agosto 2016, n. 2067

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 31 agosto 2016, n.  2067

Pubblicato il 31/08/2016

N. 02067/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 843 del 2005, proposto da:
Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro Di Maggio (C.F. DMGGNR62R09F839P), con domicilio eletto in Salerno, al corso Garibaldi, n. 107 c/o avv. De Divitiis;

contro

Comune di Torre Orsaia, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Agostini (C.F. GSTGPP51B20D542J), con domicilio eletto in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 94 c/o avv. Serrelli;

per l’annullamento

a) della determinazione del Commissario ad acta n.1 del 12.5.2003, con la quale è stato adottato il Piano Regolatore Generale Comunale, nella parte in cui ha individuato all’art. 36 la Zona Territoriale Omogenea F -sottozona F8 quale zona destinata all’istallazione degli impianti di telefonia mobile, nonché ogni altra disposizione del PRG che potesse disporre o far ritenere la sussistenza di un divieto installazione di tali impianti delle restanti zone del territorio comunale;

b) della nota prot1538 del 23.2.2005, successivamente pervenuta, con la quale il Responsabile dell’UTC dello Sportello Unico per l’Attività Edilizia, in relazione alla denuncia di inizio attività presentata da Vodafone in data 15.2.2005 per la realizzazione di una stazione radio base in località Calleo, presso la stazione scalo di Torre Orsaia, ha diffidato la società ricorrente a dar corso all’installazione dell’impianto SRB di che trattasi in quanto la località indicata nel progetto non è conforme alla previsione indicata dal Consiglio Comunale, giusta Deliberazione n. 23 del 26.9.2001;

c) di ogni altro atto ad essa preordinato, connesso o consequenziale, ivi inclusa la Deliberazione n. 23 del 26.9.2001 con la quale il Consiglio Comunale ha individuato “le zone site nelle località Cuccari e Palazza quale luogo per l’eventuale installazione di antenne di telefonia mobile”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre Orsaia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2016 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con ricorso notificato in data 20 aprile 2005 e depositato nei tempi di rito, la Vodafone Omnitel invocava, lamentandone l’illegittimità sotto plurimo profilo, l’annullamento della nota, meglio distinta in epigrafe, con al quale il Responsabile dell’UTC dello Sportello Unico per l’attività Edilizia, in relazione alla D.I.A. del 15/2/05 per la realizzazione di una stazione radio base presso lo scalo ferroviario di Torre Orsaia, aveva diffidato la società a dar corso all’installazione dell’impianto, in quanto la localizzazione dello stesso era asseritamente da riguardarsi quale difforme dalla previsione di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 26/09/2001.

Invocava, altresì, l’annullamento della connessa delibera di C.C. 23 del 26/9/2001 , con la quale erano state individuate le zone site nelle località Cuccari e Palazza, quale luogo per l’eventuale installazione di antenne di telefonia mobile.

2.- Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21 /07/2005, la ricorrente ha, altresì, invocato l’annullamento della richiamata determina del Commissario ad acta n. 1 del 12/5/2003, meglio distinta in epigrafe, con la quale era stato adottato il PRG del Comune di

Torre Orsaia, nella parte in cui aveva, per l’appunto, individuato, all’art. 36, la zona territoriale

omogenea F – sottozona F8, quale zona destinata all’installazione degli impianti di telefonia mobile, nonché ogni altra disposizione del PRG che potesse disporre o far ritenere la sussistenza di un divieto di installazione di tali impianti nelle restanti zone del territorio comunale.

A sostegno delle doglianze articolate per aggiunzione, la ricorrente assumeva, segnatamente che la misura pianificatoria impugnata sarebbe viziata da sviamento di potere, poiché alla base della stessa sarebbe sottesa una malcelata logica intesa ad impedire a tutti i costi la realizzazione

dell’impianto Vodafone: ciò che, stante l’argomentato carattere di opera di urbanizzazione

primaria riconosciuto all’impianto, avrebbe reso illegittimo ogni divieto di installazione.

Per giunta, ulteriore ragione di illegittimità sarebbe stata da ravvisarsi nella allegata

carenza di indicazioni circa possibili localizzazione alternative dell’infrastruttura, oltre che dalla ribadita inidoneità funzionale dell’area prescelta dal Comune di Torre Orsaia, asseverata da apposito elaborato peritale.

Infine, sussisterebbe l’incompetenza del Comune a deliberare in materia di

impianti per telefonia mobile.

3.- Nel rituale contraddittorio delle parti, alla pubblica udienza del 17 febbraio 2016, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso, così come articolato, è infondato e merita di essere respinto.

2- In via preliminare, deve ritenersi irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune intimato.

Come è noto, il termine per impugnare il PRG decorre, per la generalità degli interessati, dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito presso gli uffici comunali dei

documenti relativi al piano adottato: nella specie, risulta che il suddetto avviso di deposito sia stato pubblicato sul BURC n° 25 del 9 giugno 2003, dovendosi, per l’effetto, ritenere decorso il

termine decadenziale di legge di 60 gg.

Del resto, agli atti di causa risulta sufficientemente documentato come la società ricorrente

Vodafone fosse, di fatto, a conoscenza della impugnata delibera di adozione del PRG, nonché degli annessi elaborati, dalla data della DIA, presentata al Comune di Torre Orsaia in data 15/2/05 n°1213, posto che la suddetta Dia contiene una relazione tecnica di asseverazione attestante l’effettiva cognizione dei vigenti strumenti urbanistici.

3.- Peraltro, in più generale prospettiva, deve ribadirsi che, in tema di telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 8, 6º comma, l. 22 febbraio 2001 n. 36, le disposizioni degli strumenti urbanistici intese a prefigurare una specifica localizzazione in siti predeterminati degli impianti di telefonia mobile possono essere impugnate solo quando venga negata l’autorizzazione per l’installazione dell’impianto in altra zona (così, per un caso di specie, Cons. Stato, sez. VI, 65 agosto 2005, n. 4159): laddove, nel caso di specie, non risulta verificata – di là da una generica contestazione di ordine tecnico inerente la fattibilità delle infrastrutture – la pretesa inidoneità delle aree individuate dall’Amministrazione comunale per la programmata localizzazione degli impianti di telefonia.

In altri e più diffusi termini, solo a fronte della attestata impossibilità – risultante dall’effettivo confronto con i competenti uffici tecnici comunali – di utilizzare le aree individuate dall’Amministrazione, potrebbe sorgere un concreto interesse della società ad impugnare il diniego, a quel punto implausibilmente generalizzato, di localizzazione degli impianti, normativamente qualificati come preordinati alla urbanizzazione primaria: ciò che non risulta, per contro, nel caso di specie.

3.- Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere complessivamente respinto.

La particolarità della fattispecie induce alla regolazione del carico delle spese e competenze di lite nei sensi della loro integrale compensazione tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio dei giorni 17 febbraio 2016, 18 maggio 2016, con l’intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Maurizio Santise, Referendario

L’ESTENSORE
Giovanni Grasso
 

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO

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