Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo, VIA VAS AIA Numero: 1118 | Data di udienza: 24 Maggio 2012

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – VIA, VAS E AIA – Preavviso di rigetto – Osservazioni proposte dal privato – Provvedimento conclusivo – Omessa controdeduzione alle osservazioni – Utilizzo di formule di stile – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 6 Giugno 2012
Numero: 1118
Data di udienza: 24 Maggio 2012
Presidente: Onorato
Estensore: Mele


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – VIA, VAS E AIA – Preavviso di rigetto – Osservazioni proposte dal privato – Provvedimento conclusivo – Omessa controdeduzione alle osservazioni – Utilizzo di formule di stile – Illegittimità.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 6 giugno 2012, n. 1118


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – VIA, VAS E AIA – Preavviso di rigetto – Osservazioni proposte dal privato – Provvedimento conclusivo – Omessa controdeduzione alle osservazioni – Utilizzo di formule di stile – Illegittimità.

Il provvedimento (nella specie: conferma del parere negativo espresso dalla Commissione  VIA) nel quale non si dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito dell’avviso dato ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, limitandosi l’amministrazione ad affermare in modo apodittico e con formula di mero stile che non emergono nuovi elementi tali da far volgere la decisione in senso favorevole, è illegittimo, richiedendo tale norma di dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate ( cfr. Cons. Stato , IV, 31-3-2010, n. 1834).

Pres. Onorato, Est. Mele – C.L. (avv. Tozzi) c. Regione Campania (avv. Marzocchella)e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ - 6 giugno 2012, n. 1118

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 6 giugno 2012, n. 1118

N. 01118/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01612/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1612 del 2011, proposto da:
Carmelo Lamanna, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Tozzi, con domicilio eletto presso il procuratore in Salerno, via G.Paesano, 3;

contro

Regione Campania, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Marzocchella, con domicilio eletto in Salerno, via Abella Salernitana N.3 c/o Avvocatura Regionale;
Comune di Camerota, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del decreto dirigenziale n.391/11 del 6-6-2011 dell’A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile- Settore 2 tutela dell’ambiente, recante conferma del parere negativo di Valutazione di incidenza;

del parere negativo della Commissione VIA del 22-12-2010;

del verbale della Commissione VIA che, nella seduta del 14-4-2011 ha deciso di confermare il parere negativo espresso nella seduta del 22-12-2010;

per il risarcimento del danno conseguente all’illecito comportamento dell’amministrazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con ricorso notificato il 26-9-2011 e depositato il 25-10-2011 il signor Lamanna Carmelo ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Amministrativo i provvedimenti in epigrafe specificati, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere e chiedendone l’annullamento;

Ritenuto fondato ed assorbente il motivo di ricorso con il quale viene dedotta la violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990;

Rilevato, invero:

che, a seguito di preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990 ( v. nota prot. 47878 del 21-1-2011, di comunicazione al Comune di Camerota della avvenuta espressione di parere negativo da parte della Commissione VIA) , parte ricorrente ha prodotto osservazioni, acquisite dall’ente regionale al prot. n. 204815 del 14-3-2011;

che i provvedimenti oggetto del presente giudizio ( parere della Commissione VIA reso nella seduta del 14-4-2011 e decreto dirigenziale n. 391 del 6-6-2011), pur dando atto della avvenuta presentazione delle osservazioni, non controdeducono ad esse esplicitando le ragioni per le quali le stesse non sono ritenute meritevoli di accoglimento, in tal modo violando la prescrizione della citata norma, la quale impone che “dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”;

che, in proposito, la giurisprudenza ( cfr. Cons. Stato , IV, 31-3-2010, n. 1834) ha chiarito che il provvedimento nel quale non si dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito dell’avviso dato ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, limitandosi l’amministrazione ad affermare in modo apodittico e con formula di mero stile che non emergono nuovi elementi tali da far volgere la decisione in senso favorevole, è illegittimo, richiedendo tale norma di dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate;

che, per l’effetto, gli impugnati parere Commissione VIA reso nella seduta del 14-4-2011 e decreto dirigenziale n. 391 del 6-6-2011 sono illegittimi e devono essere annullati, limitandosi essi ad affermare che “le controdeduzioni fornite dal proponente non sono sufficienti a giustificare la realizzazione del manufatto proposto confermando le motivazioni già espresse in data 22-12-2010” ;

che restano salve le ulteriori determinazioni della p.a., conseguendo alla presente pronunzia l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi prendendo in esame ed analiticamente motivando sulle osservazioni del privato;

Ritenuto, in relazione al motivo di accoglimento del gravame, che non vi è spazio per una pronunzia di condanna al risarcimento del danno, evidenziandosi pure che alcuna dimostrazione è stata data in ordine alla sua eventuale sussistenza ed alla sua quantificazione;

Ritenuto che le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della controversia;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

accoglie la domanda demolitoria per le ragioni in motivazione esposte e, per l’effetto, annulla il parere negativo della Commissione VIA di cui al verbale del 14-4-2011 ed il decreto dirigenziale n. 391 del 6-6-2011;

rigetta la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente
Francesco Mele, Consigliere, Estensore
Giovanni Grasso, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
     
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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