* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione Campania – Casa vacanza – Nozione – Art. 3 l.r. Campania n. 17/2001 – Immobile residenziale adibito a casa vacanza – Mutamento di destinazione d’uso – Esclusione – Permesso di costruire – Decadenza – Art. 15 d.P.R. n. 380/2001 – Divieto di svolgimento dell’attività edificatoria imposta dal Comune – Necessità di proroga espressa – Inconfigurabilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 8 Marzo 2013
Numero: 598
Data di udienza: 6 Dicembre 2012
Presidente: Onorato
Estensore: Mele
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione Campania – Casa vacanza – Nozione – Art. 3 l.r. Campania n. 17/2001 – Immobile residenziale adibito a casa vacanza – Mutamento di destinazione d’uso – Esclusione – Permesso di costruire – Decadenza – Art. 15 d.P.R. n. 380/2001 – Divieto di svolgimento dell’attività edificatoria imposta dal Comune – Necessità di proroga espressa – Inconfigurabilità.
Massima
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 8 marzo 2013, n. 598
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione Campania – Casa vacanza – Nozione – Art. 3 l.r. Campania n. 17/2001 – Immobile residenziale adibito a casa vacanza – Mutamento di destinazione d’uso – Esclusione.
Ai sensi dell’art. 3 della l.r. Campania n. 17/2001, la “casa vacanza”, da un punto di vista urbanistico, è un immobile di tipo residenziale (non alberghiero), la cui peculiarità è quella di poter essere dato in locazione ai turisti. La suddetta finalità, connotata peraltro dall’assenza di prestazione di servizi di tipo alberghiero, non ne comporta l’assunzione di una autonoma destinazione, diversa da quella residenziale e, pertanto, rilevante ai fini urbanistici. Sicchè , ove un immobile residenziale venga adibito a “casa vacanza” non si realizza un mutamento di destinazione d’uso ed i relativi interventi ( finalizzati a consentire il richiamato utilizzo) non integrano di per sé “mutamento di destinazione d’uso” urbanisticamente rilevante, tale da qualificare gli stessi, solo per tale fatto, una ristrutturazione edilizia.
Pres. Onorato, Est. Mele –P.P. (avv.ti Romaniello e Fortunato) c. Comune di Pollica (avv. D’Amico)
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire – Decadenza – Art. 15 d.P.R. n. 380/2001 – Divieto di svolgimento dell’attività edificatoria imposta dal Comune – Necessità di proroga espressa – Inconfigurabilità.
La disposizione di cui all’articolo 15 del t.u. edilizia (provvedimento di proroga espressa del permesso di costruire) trova applicazione nei casi in cui la sussistenza della estraneità del fatto sopravvenuto alla volontà del titolare del permesso debba essere in concreto accertata dal Comune, situazione non configurabile nell’ipotesi in cui sia lo stesso ente locale, da imporre, per ragioni estranee alla volontà dei privati, il divieto di svolgimento di attività edificatoria.
Pres. Onorato, Est. Mele –P.P. (avv.ti Romaniello e Fortunato) c. Comune di Pollica (avv. D’Amico)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 8 marzo 2013, n. 598SENTENZA
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 8 marzo 2013, n. 598
N. 00598/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01508/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2011, proposto da:
Pasquale Pagano, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenza Romaniello, Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il secondo in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani,31;
contro
Comune di Pollica in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe D’Amico, con domicilio eletto presso il procuratore in Salerno, via Dogana Vecchia ,40;
nei confronti di
Teresa De Santo, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Maria Perullo, Alessandro Sorrentino, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi,194 c/o avv. Spagnuolo;
Francesco Russo;
per l’annullamento
del permesso di costruire n.72/2009, con il quale il Comune di Pollica ha assentito la realizzazione di un intervento edilizio di manutenzione straordinaria nell’ambito del fabbricato residenziale sito alla via Diaz loc. Cannicchio;
per l’accertamento
della insussistenza dei presupposti per la realizzazione dei lavori di cui alla DIA prot. n. 4029 del 2-5-2011 proposta in variante al suddetto permesso di costruire n. 72/2009;
ovvero per l’annullamento
del provvedimento tacito di diniego del provvedimento inibitorio formatosi sulla DIA di cui al punto precedente;
ove occorra, del parere favorevole prot. n. 4470 del 12-5-2011 rilasciato sulla predetta DIA in variante;
ove occorra, della relazione di sopralluogo dell’UTC di Pollica prot. n. 6445 del 12-7-2011;
ove occorra, del provvedimento di revoca dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 22/2011;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
per la condanna
del Comune all’esercizio dei poteri inibitori delle opere edilizie di cui alla DIA;
per la declaratoria
dell’avvenuta decadenza del permesso di costruire n. 72/2009 per mancato inizio dei lavori nel termine annuale di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pollica in Persona del Sindaco P.T. e di Teresa De Santo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 22-9-2011 e depositato il 5-10-2011 il signor Pasquale Pagano, nella qualità di proprietario di un fabbricato sito alla località Cannicchio del Comune di Pollica, proponeva dinanzi a questo Tribunale Amministrativo le domande di annullamento , di accertamento e di condanna in epigrafe specificate, relativamente a lavori edilizi in corso di realizzazione su di un immobile adiacente a quello di sua proprietà da parte della sig.ra De Santo Teresa.
Con articolata prospettazione lamentava: Violazione di legge ( artt. 3 e 10 dpr n. 380/2001 in relazione alle N.T.A. del Comune di Pollica, all’art. 35 della legge n. 47/85 ed all’art. 15 del dpr n. 380/2001); eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e per erroneità manifesta.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio il Comune e la controinteressata sig.ra De Santo, rilevando l’inammissibilità , l’irricevibilità e la infondatezza del ricorso.
La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 6-12-2012.
DIRITTO
Ritiene il Tribunale di poter prescindere dall’esame delle preliminari eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità del ricorso avanzate dal Comune e dalla contro interessata, risultando il ricorso comunque infondato nel merito.
Ciò premesso, rileva il Collegio che la prima doglianza proposta dal signor Pagano attiene alla illegittimità degli atti abilitativi impugnati con riferimento alla conformità dell’intervento alla normativa urbanistica del Comune di Pollica.
Si assume, infatti, che il fabbricato in questione ricade in zona omogenea “A- Centro Storico” del vigente strumento urbanistico , ove sono consentiti unicamente interventi di manutenzione e risanamento conservativo; poiché i lavori assentiti realizzano un mutamento di destinazione del manufatto, il quale viene trasformato da immobile residenziale in struttura extra-alberghiera, essi rientrerebbero nella categoria della ristrutturazione edilizia, non consentita dalla normativa di zona.
La doglianza non è meritevole di favorevole considerazione.
Rileva il Tribunale dall’esame degli atti depositati in giudizio che il progettato intervento è diretto alla utilizzazione dell’immobile quale “casa vacanza”.
La richiesta di permesso di costruire e la relazione tecnica ad essa allegata esprimono chiaramente la suddetta destinazione ( nell’oggetto della prima si legge “ Richiesta di rilascio di permesso di costruire per manutenzione straordinaria di un fabbricato ad uso residenziale da adibire a case per vacanze alla frazione Cannicchio”; nella seconda, a pagina 4, si esplicita che “ il progetto prevederà quindi una nuova destinazione delle superfici interne”, le quali vengono dettagliate operando riferimento a n. 3 “case vacanze”).
Il controinteressato, di poi, evidenzia in fatto la presenza, già prima dell’intervento de quo, di una destinazione residenziale del fabbricato suddiviso ed organizzato in tre distinte unità immobiliari.
Orbene, la norma di riferimento relativa alla qualificazione della “casa vacanza” è l’articolo 3 della legge regionale Campania n. 17 del 24-11-2001, il quale dispone che “Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni”.
Dal chiaro tenore della norma si evince, dunque, che la “casa vacanza” da un punto di vista urbanistico è un immobile di tipo residenziale (non alberghiero), la cui peculiarità è quella di poter essere dato in locazione ai turisti.
La suddetta finalità, connotata peraltro dall’assenza di prestazione di servizi di tipo alberghiero, non ne comporta l’assunzione di una autonoma destinazione, diversa da quella residenziale e, pertanto, rilevante ai fini urbanistici.
Sicchè , ove , come nel caso di specie, un immobile residenziale venga adibito a “casa vacanza” non si realizza un mutamento di destinazione d’uso ed i relativi interventi ( finalizzati a consentire il richiamato utilizzo) non integrano di per sé “mutamento di destinazione d’uso” urbanisticamente rilevante, tale da qualificare gli stessi, solo per tale fatto, una ristrutturazione edilizia.
In buona sostanza , la mera realizzazione di una “casa vacanze” in un’immobile avente già destinazione residenziale non configura di per sé “trasformazione” che conduce ad “ un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, secondo la definizione che della ristrutturazione edilizia offre l’articolo 3 del dpr n. 380/2001.
La configurabilità di tale ultima categoria di intervento, pertanto, irrilevante essendo il mero nuovo utilizzo, va verificata con esclusivo riferimento alle concrete opere poste in essere, acclarando la sussistenza dei peculiari interventi (qualificanti la ristrutturazione edilizia) ricompresi nell’elenco di cui alla lettera d) del richiamato articolo 3 , valutando questi ultimi in stretta correlazione con quelli propri della “manutenzione straordinaria” e del “restauro e risanamento conservativo” che sono invece consentiti dallo strumento urbanistico generale nell’area interessata dall’intervento edilizio per cui è causa.
Orbene, ritiene il Tribunale, alla luce degli atti progettuali esibiti e delle deduzioni svolte in giudizio dalle parti, che nella fattispecie in esame non si sia in presenza di una ristrutturazione edilizia, atteso che le opere progettate ed autorizzate risultano attuare, anche attraverso la realizzazione di impianti, una redistribuzione degli spazi interni delle tre (già) esistenti unità immobiliari senza incremento di superfici e volumi.
La inconfigurabilità di una ristrutturazione edilizia è, dunque, evidente e, di conseguenza, i titoli abilitativi rilasciati risultano, sotto tale profilo, legittimi.
Le sopra esposte considerazioni evidenziano parimenti la non condivisibilità della censura di illegittimità prospettata dal ricorrente con riferimento alla esistenza, sul fabbricato per cui è causa, di una pratica di condono edilizio non ancora definita, onde l’impossibilità, prima della regolarizzazione del manufatto, di assentire ulteriori lavori sullo stesso.
Va in proposito rilevato che – come chiarito dalla relazione tecnica di parte, le cui affermazione nello specifico non sono state puntualmente contestate e poste in non cale dal ricorrente – il condono edilizio pendente è relativo solo ad una parte del manufatto , in relazione alla quale le uniche opere previste e realizzate sono state di mera “manutenzione ordinaria” relativa al rifacimento degli impianti ed alla sostituzione dei pavimenti, rivestimenti ed infissi.
Trattasi , pertanto, di interventi di mera manutenzione, consentiti nelle more della definizione del condono edilizio.
Deve, infine, essere disatteso il motivo di ricorso con il quale si assume la decadenza del permesso di costruire originario per inutile decorrenza del termine annuale di inizio dei lavori e la conseguente inefficacia ai fini abilitativi delle successive d.i.a., che assumono il primo atto come presupposto fondante.
Va in proposito evidenziato che , se è vero che a fronte di un permesso di costruire rilasciato il 29-8-2009 i lavori risultano materialmente iniziati oltre l’anno ( in data 6-9-2010) , è altresì indubitabile che il termine annuale di decadenza a tale ultima data non risultava in concreto decorso, risultando esso sospeso per effetto della ordinanza sindacale n. 34 del 3 agosto 2010 con la quale era stato ingiunto “a tutti gli esercenti attività edilizia di sospendere le attività medesime nei centri abitati ed in prossimità dei nuclei abitati dell’intero territorio comunale …dal 3-8-2010 al 31-8-2010”.
Ritiene in proposito il Tribunale che la richiamata sospensione fosse automatica e che non fosse nella specie necessario il provvedimento comunale di proroga espressa ( adottato a seguito di specifica richiesta del privato), considerato che nella specie era stato lo stesso Comune a disporre il divieto dell’attività edilizia e che la disposizione di cui all’articolo 15 del t.u. edilizia trova applicazione nei casi in cui la sussistenza della estraneità del fatto sopravvenuto alla volontà del titolare del permesso debba essere in concreto accertata dal Comune, situazione non configurabile nella vicenda in esame dove era stato lo stesso ente locale, con la sua ordinanza , ad imporre, per ragioni estranee alla volontà dei privati, il divieto di svolgimento di attività edificatoria.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte deve, dunque, ritenersi la infondatezza del ricorso, il quale deve, per l’effetto, essere rigettato.
Le spese del giudizio, in relazione alla peculiarità della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Francesco Mele, Consigliere, Estensore
Giovanni Grasso, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)