DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 1, c. 3 d.P.R. n. 380/2001 – Esonero dal contributo di costruzione – Immobile destinato ad attività produttiva – Applicabilità – Esclusione – Contributo di costruzione – Doverosità in astratto – Amministrazione – Obbligo di verificare, in concreto, la sussistenza dei presupposti per l’esigibilità – Interventi di ristrutturazione senza incrementi di volumi e superfici e senza cambiamenti della originaria destinazione d’uso – Verifica dell’incidenza incrementativa sul carico urbanistico.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 8 Gennaio 2013
Numero: 25
Data di udienza: 20 Dicembre 2012
Presidente: Mele
Estensore: Fedullo
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 1, c. 3 d.P.R. n. 380/2001 – Esonero dal contributo di costruzione – Immobile destinato ad attività produttiva – Applicabilità – Esclusione – Contributo di costruzione – Doverosità in astratto – Amministrazione – Obbligo di verificare, in concreto, la sussistenza dei presupposti per l’esigibilità – Interventi di ristrutturazione senza incrementi di volumi e superfici e senza cambiamenti della originaria destinazione d’uso – Verifica dell’incidenza incrementativa sul carico urbanistico.
Massima
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 8 gennaio 2013, n. 25
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 1, c. 3 d.P.R. n. 380/2001 – Esonero dal contributo di costruzione – Immobile destinato ad attività produttiva – Applicabilità – Esclusione.
L’art. 17 d.P.R. 380/2001 prescrive, al comma 3, che “il contributo di costruzione non è dovuto: (…) b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari”: nell’ipotesi di immobile destinato allo svolgimento di attività produttive, non ricorre tuttavia la ratio per l’esonero dal relativo pagamento (cfr. T.A.R. Marche, Sez. I, 10 maggio 2012, n. 310); tale beneficio è rivolto infatti solo a quelle situazioni in cui l’intervento edilizio non è destinato a fini di lucro, ma esclusivamente a migliorare la funzionalità e l’usabilità dell’immobile ad esclusivo vantaggio della famiglia che ci vive e delle relative esigenze abitative.
Pres. f.f. Mele, Est. Fedullo – T. a.r.l. (avv. Rago) c. Comune di Battipaglia (n.c.)
DIRITTO URANISTICO – EDILIZIA – Contributo di costruzione – Doverosità in astratto – Amministrazione – Obbligo di verificare, in concreto, la sussistenza dei presupposti per l’esigibilità – Interventi di ristrutturazione senza incrementi di volumi e superfici e senza cambiamenti della originaria destinazione d’uso – Verifica dell’incidenza incrementativa sul carico urbanistico.
La doverosità in astratto del contributo di costruzione non vale ad esimere l’Amministrazione dall’obbligo di verificare, nel caso concreto, la sussistenza dei presupposti per poter esigere il contributo di costruzione, avuto riguardo alla natura e alla funzione tipica assolta da ciascuna delle sue due componenti. Per quanto concerne in particolare gli oneri di urbanizzazione, la relativa quota costituisce un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione ai benefici che la nuova costruzione ne ritrae, sicchè, il fatto da cui in concreto nasce l’obbligo di corrispondere gli “oneri” anzidetti è l’aumento del carico urbanistico. Tale incremento può conseguire anche ad interventi di ristrutturazione senza incrementi di volumi e di superficie e senza cambiamenti della originaria destinazione d’uso; è compito dell’Amministrazione tuttavia, quale presupposto per l’esigibilità del contributo, verificare attentamente l’incidenza incrementativa delle suddette opere sul carico urbanistico preesistente e dare congrua giustificazione delle conclusioni raggiunte.
Pres. f.f. Mele, Est. Fedullo – T. a.r.l. (avv. Rago) c. Comune di Battipaglia (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ - 8 gennaio 2013, n. 25SENTENZA
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 8 gennaio 2013, n. 25
N. 00025/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2008, proposto da:
società Total Trading s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Rago, con domicilio in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
Comune di Battipaglia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 17512 del 5.3.2008, del provvedimento prot. n. 6129 del 23.1.2008, del provvedimento prot. n. 78092 del 26.11.2007, del provvedimento prot. n. 45546/04/Risc. del 22.3.2006 e per l’accertamento del diritto della società ricorrente a non pagare il contributo per oneri di urbanizzazione in base a quanto stabilito dalle delibere della G.C. di Battipaglia n. 52 e n. 53 del 2007 per il suo intervento edilizio ricadente nella zona omogenea D3 del vigente P.R.G., o comunque a corrispondere una somma del tutto inferiore a quella determinata dal Comune di Battipaglia in applicazione delle tariffe vigenti per interventi edilizi ricadenti nella zona omogenea D, nonché per la condanna del Comune di Battipaglia alla restituzione di quanto erroneamente percepito con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è proprietaria, nel Comune di Battipaglia, del complesso immobiliare realizzato in forza della licenza edilizia n. 19070 del 30.4.1959.
Essa evidenzia che, con D.I.A. del 24.9.2004, ha dichiarato di voler procedere all’abbattimento e fedele ricostruzione del capannone industriale realizzato in forza del suddetto titolo edilizio.
Eseguito l’intervento, le è pervenuta la nota comunale prot. n. 45546 del 23.3.2006, con la quale viene invitata a versare la somma di € 58.140,00 per costo di costruzione oltre € 1.526,18 per interessi.
Il pagamento delle somme suindicate è stato sollecitato dal Comune di Battipaglia con nota prot. n. 78092 del 26.11.2007.
Alla nota di riscontro della parte ricorrente, il Comune ha fatto seguire la nota prot. n. 6129 del 23.1.2008, con la quale ha comunicato che, in forza del D.P.G.R.C. n. 381 dell’11.6.2003, anche gli interventi di abbattimento e ricostruzione restano assoggettati al pagamento del contributo di costruzione ottenuto dalla sommatoria degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.
Dopo le repliche della società ricorrente, il Comune ha ribadito la sua pretesa con nota prot. n. 17512 del 5.3.2008.
Mediante le censure formulate con il ricorso in esame, precisato che il manufatto ricostruito sostituisce per sagoma, volume, superficie e destinazione d’uso quello abbattuto perché obsoleto, viene dedotto che l’intervento è stato realizzato in zona omogenea D3, totalmente urbanizzata tanto da non richiedere l’incremento delle opere di urbanizzazione primaria né secondaria, ciò che rende illogica la richiesta di pagamento del costo per le opere di urbanizzazione e non solo di quello di costruzione.
Viene poi allegato che la D.I.A. è titolo edilizio di carattere gratuito (si richiama, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 174 del 23.1.2004).
Rileva ancora la parte ricorrente che la P.A. intimata ha erroneamente parificato il suddetto intervento di ristrutturazione e fedele ricostruzione ad uno di nuova costruzione.
Viene altresì lamentato che il provvedimento impugnato è carente di motivazione.
Lamenta ancora la società ricorrente che il Comune intimato, nel menzionare le delibere che prevedono le cd. tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, non si è accorto che le delibere di Giunta comunale n. 52 e 53 del 2007, adottate ex art. 48 d.lvo n. 267/2000, non contemplano alcun costo o corrispettivo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per gli interventi di abbattimento e fedele ricostruzione in zona omogenea D del vigente P.R.G..
In ogni caso, aggiunge la parte ricorrente, le somme richieste sono state determinate senza essere specificamente previste nelle suddette Tabelle parametriche, ciò che non consente di individuare il criterio seguito dal dirigente comunale nella determinazione del contributo, con conseguente conferma del difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Deduce quindi la parte ricorrente che la circolare ministeriale n. 4174 del 7.8.2003, la quale prevede la tipologia edilizia realizzata dalla società ricorrente, non prevede la debenza degli oneri di urbanizzazione.
Infine, viene lamentato che è stato violato anche l’art. 10 bis l. n. 241/1990.
Tanto premesso, deve rilevarsi la fondatezza della proposta domanda di annullamento, sotto il particolare profilo del deficit motivazionale inficiante i provvedimenti impugnati.
Gli stessi, infatti, risolvendosi nel mero richiamo delle delibere commissariali n. 52 e n. 53 del 2.4.2007 nonché dell’art. 4 d.P.G.R.C. n. 381 dell’11.6.2003, non consentono di percepire i criteri applicati dall’Amministrazione comunale intimata nel pervenire alla quantificazione degli oneri concessori nella misura richiesta alla società ricorrente: né la relatio operata alle delibere suindicate consente di colmare la carenza informativa degli atti impugnati, ove si tenga conto del fatto che le stesse, ad esempio, non contemplano espressamente lo specifico intervento edilizio – di ristrutturazione senza creazione di nuovi volumi o superficie né cambiamento della originaria destinazione d’uso – assistito dalla D.I.A. prot. n. 45546 del 27.9.2004, presentata dalla società ricorrente.
Deve invece rilevarsi che non è meritevole di accoglimento la deduzione attorea, incentrata sulla gratuità assoluta ed a priori del suddetto intervento edilizio.
L’art. 22 d.P.R. n. 380/2001 infatti, dopo aver previsto che, “in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c)” (cui è riconducibile quello oggetto di controversia), ha aggiunto (comma 5) che “gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16” (il quale stabilisce, a sua volta, che “il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo”).
E’ vero che l’art. 17 d.P.R. cit. prescrive, al comma 3, che “il contributo di costruzione non è dovuto: (…) b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari”: la giurisprudenza tuttavia, nell’interpretare la suddetta disposizione, ha condivisibilmente evidenziato (cfr. T.A.R. Marche, Sez. I, 10 maggio 2012, n. 310) che, nell’ipotesi di immobile destinato allo svolgimento di attività produttive, “non ricorre affatto la ratio della norma che dispone l’esonero dal relativo pagamento; beneficio che è rivolto solo a quelle situazioni in cui l’intervento edilizio non è destinato a fini di lucro, ma esclusivamente a migliorare la funzionalità e l’usabilità dell’immobile ad esclusivo vantaggio della famiglia che ci vive e delle relative esigenze abitative”.
Pur con tali precisazioni, non vi è dubbio che la doverosità in astratto del contributo di costruzione non valeva, tuttavia, ad esimere l’Amministrazione dall’obbligo di verificare, nel caso concreto, la sussistenza dei presupposti per poterlo esigere, avuto riguardo alla natura e alla funzione tipica assolta da ciascuna delle sue due componenti.
Per quanto concerne in particolare gli oneri di urbanizzazione, che vengono direttamente in rilievo nella presente controversia, la posizione interpretativa maggiormente seguita in giurisprudenza è quella secondo cui la relativa quota costituirebbe un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione ai benefici che la nuova costruzione ne ritrae, derivandone che il fatto da cui in concreto nasce l’obbligo di corrispondere gli “oneri” anzidetti è l’aumento del carico urbanistico.
Ebbene, è vero che l’incremento del peso insediativo può conseguire anche ad interventi di ristrutturazione senza incrementi di volumi e di superficie e senza cambiamenti della originaria destinazione d’uso: è compito dell’Amministrazione tuttavia, quale presupposto per l’esigibilità del contributo, verificare attentamente l’incidenza incrementativa delle suddette opere sul carico urbanistico preesistente e dare congrua giustificazione delle conclusioni raggiunte.
Con tali precisazioni, la proposta domanda di annullamento deve quindi essere accolta, potendo dichiararsi l’assorbimento delle censure non esaminate, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione intimata.
Non possono essere invece accolte le domande di accertamento e di condanna formulate con il ricorso in esame, non sussistendo le condizioni – in mancanza di una congrua attività istruttoria e motivazionale dell’Amministrazione intimata – per pervenire a conclusioni risolutive in ordine all’an della pretesa da questa avanzata.
Sussistono giuste ragioni per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 818/2008, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente FF
Giovanni Grasso, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)