Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 271 | Data di udienza: 13 Febbraio 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Istanza di accertamento di conformità – Comune – Adozione di provvedimenti sanzionatori prima del decorso di sessanta giorni – Valutazione della sanabilità dell’abuso – Preventivo rigetto o accoglimento dell’istanza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 20 Febbraio 2018
Numero: 271
Data di udienza: 13 Febbraio 2018
Presidente: Abbruzzese
Estensore: Severini


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Istanza di accertamento di conformità – Comune – Adozione di provvedimenti sanzionatori prima del decorso di sessanta giorni – Valutazione della sanabilità dell’abuso – Preventivo rigetto o accoglimento dell’istanza.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 20 febbraio 2018, n. 271


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Istanza di accertamento di conformità – Comune – Adozione di provvedimenti sanzionatori prima del decorso di sessanta giorni – Valutazione della sanabilità dell’abuso – Preventivo rigetto o accoglimento dell’istanza.

Ove sia stata presentata un’istanza di accertamento di conformità dell’abuso edilizio, pur non essendovi l’obbligo del Comune di fornire una risposta espressa (in mancanza della quale s’intenderà rigettata l’istanza), ove l’Amministrazione voglia procedere con i provvedimenti sanzionatori prima del decorso del termine di sessanta giorni, ovvero rivedere la propria posizione, occorre che detta Amministrazione valuti l’istanza prodotta e, quindi, la sanabilità o meno dell’abuso, procedendo espressamente al rigetto o all’accoglimento della stessa (T. A. R. Sicilia – Catania, Sez. I, 8/09/2011, n. 2182).

Pres. Abbruzzese, Est. Severini – A.M. (avv. Montefusco) c. Comune di Nocera Inferiore (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ - 20 febbraio 2018, n. 271

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 20 febbraio 2018, n. 271

Pubblicato il 20/02/2018

N. 00271/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00753/2006 REG.RIC
.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
 

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 753 del 2006, proposto da:
Antonio Mancuso, rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele Montefusco, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Costantino l’Africano n. 35, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Falci;

contro

Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

a) dell’ordinanza, prot. n. 11412, reg. abus. 034/2006, del 17.03.2006, successivamente notificata, emessa dal Dirigente del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Nocera Inferiore, con la quale veniva ingiunto al ricorrente di sospendere i lavori e di demolire le presunte opere abusive realizzate;

b) se e nella misura in cui occorra, del verbale d’accertamento, redatto dal Comando di P. M. n. 1439/06 P. L. del 28.02.2006;

c) se e nella misura in cui occorra, della relazione n. 1924 dell’8.03.2006, mai conosciuta;

d) del silenzio, serbato dall’Amministrazione sull’istanza d’accertamento di conformità, presentata il 14.03.2005 e del relativo provvedimento silente;

e) d’ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del 13 febbraio 2018, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, proprietario dell’immobile sito in Nocera Inferiore, alla via Montalbino n. 25, censito in catasto al foglio 13, part. n. 1482, immobile compreso, a livello urbanistico, in zona di “variante al P. R. G. per la ridefinizione della zona omogenea B/4 (Tav. 3) inclusa nel P. E. E. P. loc. Vescovado, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 5112 del 24.04.1980 e la variante interna ai sensi dell’art. 34 legge 865/1971 approvata con delibera di C. C. n. 11 del 22.01.1985 e n. 30 del 22.03.1985”; premesso che, molto tempo addietro, aveva realizzato un capannone – deposito, in struttura metallica, con pilastri, travi e tompagnature miste, in muratura e in lamiera isolante; che, in data 28.02.2006, tecnici, incaricati dal Comune di Nocera Inferiore, avevano effettuato un sopralluogo, presso l’immobile di sua proprietà, all’esito del quale avevano redatto verbale di sequestro, assumendo che il capannone fosse stato realizzato, in assenza dei titoli abilitativi richiesti; che aveva presentato, in data 14.03.2006, istanza d’accertamento di conformità, ex art. 36 T. U. 380/2001; tanto premesso, osservava che l’istanza in questione avrebbe dovuto essere accolta, perché la particella in questione ricadeva nella variante al P. R. G. per la ridefinizione della zona omogenea B/4 (Tav. 3), inclusa nel P. E. E. P. della loc. Vescovado, approvato con D. P. G. R. C. n. 5112/1980; ma la previsione di P. E. E. P., gravante sull’area, era decaduta, per decorso del termine quinquennale del vincolo e per decorso del termine ventennale della vigenza delle previsioni dello stesso P. E. E. P.; sicché, in definitiva, l’intervento s’era concretizzato in un manufatto, con una superficie coperta, di poco eccedente la massima assentibile, con la conseguenza che la superficie coperta, ricadente nel rapporto di copertura massimo, stabilito dalla norma, era sanabile, ai sensi dell’art. 36 citato, laddove per la porzione, eccedente la superficie assentibile, poteva farsi ricorso al correlato procedimento, ex art. 34 T. U. Ed.; peraltro, lamentava come l’istanza in questione fosse rimasta inevasa, e, anzi, che soltanto pochi giorni, dopo la presentazione della richiesta, e prima ancora che si fosse formato, in relazione alla stessa, il silenzio – rifiuto (non essendo trascorsi i 60 giorni, prescritti dall’art. 36 d. P. R. 380/2001, dalla presentazione dell’istanza d’accertamento di conformità), il Comune di Nocera Inferiore aveva emesso l’ordinanza di demolizione impugnata; sicché, avverso la prefata ordinanza ed il silenzio, serbato dall’Amministrazione sull’istanza di sanatoria, articolava le seguenti censure in diritto:

1) Violazione di legge, eccesso di potere per contrasto con gli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 e con l’art. 10 bis della l. n. 15/2005, per violazione del principio del giusto procedimento e per carenza d’istruttoria; violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa: il Comune di Nocera Inferiore avrebbe violato l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, sancito dagli artt. 7 e 8 della 1. 241/1990 e s. m. i.; inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 10 bis della l. n. 15/2005, nei procedimenti ad istanza di parte, l’Amministrazione aveva obbligo di comunicare, all’istante, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, al fine di consentire, a quest’ultimo di produrre osservazioni, entro i successivi 10 giorni; e anche tale norma, nella specie, sarebbe stata violata;

2) Violazione di legge, eccesso di potere per contrasto con l’art. 36 del d. P. R. n. 380/2001, per violazione del principio del giusto procedimento, del principio di correttezza e del principio d’economicità dell’azione amministrativa: il Comune di Nocera Inferiore aveva emesso l’ordinanza di demolizione, prima del decorso dei termini, prescritti dalla legge per il formarsi del silenzio – rifiuto, sull’istanza d’accertamento di conformità; in particolare, l’istanza in questione era stata presentata il 14.03.2006, e l’ordinanza di demolizione era stata emanata il 17.03.2006, appena tre giorni dopo;

3) Violazione di legge, eccesso di potere per contrasto con l’art. 3 della l. 241/1990 e per assoluta mancanza di motivazione: l’Amministrazione non aveva affatto motivato, nonostante si trattasse di opere, eseguite diversi anni prima, circa la persistenza, in concreto, dell’interesse pubblico, alla loro eliminazione;

4) Violazione di legge, eccesso di potere per contrasto con 1’art. 31 del d. P. R. n. 380/2001, per travisamento dei fatti, per violazione del principio del giusto procedimento, per carenza d’istruttoria: l’ordinanza di demolizione non avrebbe tenuto conto che le opere in questione erano sanabili (giusta quanto riferito sopra);

5) Violazione degli artt. 7 e 27 della l. n. 47/1985, come recepiti negli artt. 31 e 41 del d. P. R. 380/2001, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per difetto dei presupposti di diritto, per irragionevolezza, per illogicità: l’ordinanza di demolizione sarebbe stata carente “dell’obbligatoria preventiva valutazione tecnica e economica di competenza della Giunta Municipale, prevista dall’art. 41 del d. P. R. 380/2001”.

Il Comune di Nocera Inferiore non si costituiva in giudizio.

All’esito della camera di consiglio del 27.04.2006, la Sezione respingeva la domanda cautelare, proposta dal ricorrente, con la seguente motivazione:

“Considerato che il ricorso appare improcedibile, in quanto la presentazione della domanda di condono da parte ricorrente comporta l’obbligo, per il Comune, di dover rinnovare la procedura sanzionatoria in caso di reiezione della detta domanda;

Ritenuto pertanto di respingere la domanda cautelare, con inibizione a procedere all’esecuzione di ulteriori lavori”.

Seguiva, nell’imminenza della discussione, il deposito di memoria riepilogativa, per il ricorrente.

All’udienza pubblica del 13.02.2018, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Carattere dirimente, con assorbimento delle ulteriori doglianze, riveste la considerazione del motivo di ricorso, rubricato sub 2), ed imperniato sulla violazione dell’art. 36 del d. P. R. 380/2001, per avere, il Comune di Nocera Inferiore, licenziato l’ordinanza di demolizione impugnata, prima del decorso del termine di legge, di sessanta giorni, perché potesse dirsi formato, relativamente all’istanza d’accertamento di conformità, presentata dal ricorrente, il silenzio – rifiuto, ivi testualmente previsto.

Anzi, la sanzione demolitoria sopravveniva, nella specie, appena tre giorni dopo che la domanda di sanatoria era stata protocollata al Comune, vale a dire dopo un lasso di tempo addirittura irrilevante (tale da far desumere, fondatamente, che l’istanza medesima non fosse stata proprio presa in considerazione).

Ma tanto non può consentirsi, avendo – in concreto – l’Amministrazione Comunale, alternativamente, l’obbligo o d’esaminare la domanda, oppure – quanto meno – d’attendere, per intero, il decorso dello “spatium deliberandi” di sessanta giorni, stabilito dall’art. 36 d. P. R. 380/2001, ultimo comma, per la formazione del silenzio, con valore provvedimentale tipico, di rigetto dell’istanza di sanatoria (“Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”); tanto, prima di poter colpire, con la grave sanzione della demolizione, l’immobile, realizzato dal ricorrente, in assenza di titolo abilitativo (il quale ricorrente, tra l‘altro, ha sostenuto, con argomenti che appaiono non irrilevanti, come lo stesso immobile abusivo fosse, in realtà, giusta la disciplina urbanistica vigente nel Comune, per la zona considerata, passibile di sanatoria).

L’analisi della giurisprudenza formatasi in materia, del resto, conferma, senz’altro, la validità della soluzione, adottata dal Collegio; si legga, a tale riguardo, la massima seguente: “Ove sia stata presentata un’istanza di accertamento di conformità dell’abuso edilizio, pur non essendovi l’obbligo del Comune di fornire una risposta espressa (in mancanza della quale s’intenderà rigettata l’istanza), ove l’Amministrazione voglia procedere con i provvedimenti sanzionatori prima del decorso del termine di sessanta giorni, ovvero rivedere la propria posizione, occorre che detta Amministrazione valuti l’istanza prodotta e, quindi, la sanabilità o meno dell’abuso, procedendo espressamente al rigetto o all’accoglimento della stessa” (T. A. R. Sicilia – Catania, Sez. I, 8/09/2011, n. 2182).

In conformità alle suddette considerazioni, da ritenersi assorbenti degli ulteriori vizi prospettati, il ricorso va accolto, e l’ordinanza di demolizione va annullata; dall’applicazione della regola della soccombenza discende, poi, la condanna del Comune di Nocera Inferiore al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e compensi di lite, liquidati come in dispositivo, oltre che al rimborso, in favore del medesimo ricorrente, del contributo unificato versato.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla l’ordinanza di demolizione impugnata, sub a) dell’epigrafe.

Condanna il Comune di Nocera Inferiore al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida, complessivamente, in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, e lo condanna, altresì, alla restituzione, al medesimo ricorrente, del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018, con l’intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente
Paolo Severini, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Paolo Severini
        
IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese
        
      
IL SEGRETARIO

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