Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Sicurezza sul lavoro Numero: 498 | Data di udienza: 28 Giugno 2012

SICUREZZA SUL LAVORO – Infortuni sul lavoro e malattie professionali – L. n. 1124/1965 – Domanda di risarcimento del danno differenziale – Giurisdizione – AGO.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Emilia Romagna
Città: Bologna
Data di pubblicazione: 16 Luglio 2012
Numero: 498
Data di udienza: 28 Giugno 2012
Presidente: Calvo
Estensore: Fina


Premassima

SICUREZZA SUL LAVORO – Infortuni sul lavoro e malattie professionali – L. n. 1124/1965 – Domanda di risarcimento del danno differenziale – Giurisdizione – AGO.



Massima

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ – 16 luglio 2012, n. 498


SICUREZZA SUL LAVORO – Infortuni sul lavoro e malattie professionali – L. n. 1124/1965 – Domanda di risarcimento del danno differenziale – Giurisdizione – AGO.

In materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali che rientrino nell’ambito della tutela previdenziale di cui alla L. n. 1124/1965 la domanda di risarcimento ulteriore (cosiddetto danno differenziale) rispetto a quello coperto da assicurazione obbligatoria –INAIL- anche se fatto valere con azione contrattuale è da ricondurre alla responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro la cui cognizione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Pres. Calvo, Est. Fina – M.F. (avv.ti Giambarba e Giambarba) c. Regione Emilia Romagna (avv. Russo Valentini)


Allegato


Titolo Completo

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ - 16 luglio 2012, n. 498

SENTENZA

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ – 16 luglio 2012, n. 498

N. 00498/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2000, proposto da:
Mazzesi Franca, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Gabriella Giambarba, Michele Giambarba, con domicilio eletto presso Maria Gabriella Giambarba in Bologna, via Castiglione, 62/2;

contro

Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso Maria Rosaria Russo Valentini in Bologna, via Marconi 34;

per il riconoscimento

del danno alla salute e del danno morale per le patologie contratte nel corso del rapporto di lavoro con la USL n. 35 di Ravenna.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

In materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali che rientrino nell’ambito della tutela previdenziale di cui alla L. n. 1124/1965 la domanda di risarcimento ulteriore (cosiddetto danno differenziale) rispetto a quello coperto da assicurazione obbligatoria –INAIL- anche se fatto valere con azione contrattuale è da ricondurre alla responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro la cui cognizione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ai fini della “trslatio judici” sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11/2°c del c.p.a.

Le spese possono compensarsi tra le parti.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere
Sergio Fina, Consigliere, Estensore
  
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
      
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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