* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Codice del processo amministrativo – Giurisdizione del TSAP – Espressa salvaguardia – Art. 143,c. 1, lett. a) R.D. n. 1775/1933 – Provvedimenti aventi incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche – Individuazione – Giurisdizione del G.A. – Casi.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Emilia Romagna
Città: Bologna
Data di pubblicazione: 16 Luglio 2012
Numero: 495
Data di udienza: 28 Giugno 2012
Presidente: Calvo
Estensore: Di Benedetto
Premassima
* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Codice del processo amministrativo – Giurisdizione del TSAP – Espressa salvaguardia – Art. 143,c. 1, lett. a) R.D. n. 1775/1933 – Provvedimenti aventi incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche – Individuazione – Giurisdizione del G.A. – Casi.
Massima
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ – 16 luglio 2012, n. 495
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Codice del processo amministrativo – Giurisdizione del TSAP – Espressa salvaguardia – Art. 143,c. 1, lett. a) R.D. n. 1775/1933.
Il nuovo C.P.A., agli articoli 133, comma 1°, lettera b), in materia di rapporti di concessione di beni pubblici ed all’articolo 133, comma1°, lettera f) in materia urbanistica ed edilizia, di uso del territorio (che include la materia espropriativa Cass. Sez. Un. 14 luglio 2000,n. 494; Cass., Sez. Un., ord. 43 del 2000) ha espressamente salvaguardato la giurisdizione del TSAP che, quindi, resta regolata la previgente normativa. Conseguentemente, in materia di giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche, occorre fare riferimento al R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, comma 1, lett. a), che contempla i “ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche”, la cui giurisdizione si estende anche ai provvedimenti che, pur se promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, siano caratterizzati dall’incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche (Cassazione civile , sez. un., 08 aprile 2009 , n. 8509; Cass. S.U. n. 541/2000,11126/2002, 5322/2004, 13293/2005).
Pres. Calvo, Est. Di Benedetto – A. s.n.c. (avv. Campana) c. Comune di Cesenatico (avv. Morello)
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Giurisdizione del TSAP – Provvedimenti aventi incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche – Individuazione.
Fra i provvedimenti caratterizzati dall’incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, di cui all’art. 143, c. 1, lett. a) del R.D. n. 1775/1933, sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera idraulica, compresi quelli successivi aventi ad oggetto la loro sospensione o la loro revoca, nonchè i provvedimenti comunque influenti sulla localizzazione dell’opera idraulica o il suo spostamento, indipendentemente dalla ragione che li abbia determinati e quand’anche non connessa al regime delle acque e quindi anche se resi necessari dalla tutela dell’ambiente o di un bene artistico o da valutazioni tecniche in funzione della salvaguardia dell’incolumità pubblica o ancora da mere ragioni di opportunità amministrativa (cfr. in tali sensi Cassazione civile , sez. un., 12 maggio 2009, n. 10846; Cass., Sez. Un., 7 novembre 1997 n. 10934; Cass., Sez. Un., 27 aprile 2005 n. 8686; Cass. Sez. Un., 26 luglio 2002 n. 11099; Cassazione civile , sez. un., 11 maggio 2007 , n. 10750; Consiglio di stato, sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3678).
Pres. Calvo, Est. Di Benedetto – A. s.n.c. (avv. Campana) c. Comune di Cesenatico (avv. Morello)
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Giurisdizione del TSAP – Giurisdizione del G.A. – Individuazione.
Sussiste la giurisdizione del TSAP in caso di impugnativa di provvedimenti influenti sulla localizzazione dell’opera idraulica o il suo spostamento nonché sulla definizione delle sue caratteristiche e sulla sua realizzazione (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 27 maggio 2011, n. 441), nonché quelli di occupazione ed espropriazione di opere necessarie per realizzare la condotta idraulica relativa alla costruzione di una centrale idroelettrica contestata dal titolare del fondo ove era previsto il transito interrato di una nuova condotta di adduzione finalizzata alla canalizzazione delle acque per il successivo sfruttamento idroelettrico (Cassazione civile , sez. un., 12 maggio 2009 , n. 10846; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 27 dicembre 2011, n. 855; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 12 ottobre 2010 , n. 7948). Inoltre, la giurisdizione del TSAP si estende all’impugnativa di provvedimenti edilizi in prossimità dei corsi d’acqua di natura pubblica, e realizzati nella fascia di rispetto dell’argine, (Cassazione civile , sez. un., 12 maggio 2009 , n. 10845) nonché al caso di impugnativa di provvedimenti concernenti l’assoggettamento a procedura di verifica di impatto ambientale del progetto da attuare per la realizzazione di lavori funzionali agli obblighi di concessione. (Cassazione civile , sez. un., 11 maggio 2007 , n. 10750). Esula, invece, dalla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, e rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, la contestazione dei provvedimenti concernenti la gara di appalto per la selezione degli aspiranti all’aggiudicazione di un appalto di opera idraulica o comunque riguardanti corsi e specchi di acqua, le loro rive e le loro sponde, poiché questi non incidono nella materia e sul regime delle acque pubbliche, se non in via meramente strumentale ed indiretta (Consiglio di Stato, sez. V, 19 marzo 2007, n. 1296, Tribunale superiore delle acque pubbliche, 5 ottobre 2009, n. 148; Cass., sez. un., n. 7429 del 5 ottobre 1987, n. 94).
Pres. Calvo, Est. Di Benedetto – A. s.n.c. (avv. Campana) c. Comune di Cesenatico (avv. Morello)
Allegato
Titolo Completo
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ - 16 luglio 2012, n. 495SENTENZA
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ – 16 luglio 2012, n. 495
N. 00495/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00710/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 710 del 1999, proposto da:
Avizoo Snc di Torroni Giuseppe e Pollarini Aldo, rappresentata e difesa dall’avv. Silvio Campana, con domicilio eletto presso Silvia Mulazzani in Bologna, via De Giudei 6;
contro
Comune di Cesenatico, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Morello, con domicilio eletto presso Antonino Morello in Bologna, via S.Vitale 55;
per l’annullamento
– della deliberazione della giunta comunale n. 104 del 2 marzo 1999 prot. 4986;
– del provvedimento di espropriazione prot.19627 del 28.8.2000 emesso dal Comune di Cesenatico a carico della proprietà della ricorrente.(motivi aggiunti)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cesenatico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato avente ad oggetto “lavori urgenti ed indifferibili di dragaggio del canale Vena e parte iniziale scolo madonnina. Approvazione del progetto”, deducendone l’illegittimità.
Con successivi motivi aggiunti notificati ritualmente ha altresì impugnato il decreto di esproprio.
Si è costituito in giudizi il Comune intimato che ha contro dedotto alle avverse doglianze ed eccepito il difetto di giurisdizione del G.A. sussistendo la giurisdizione del TSAP.
La parti hanno sviluppato le rispettive difese con ulteriori memorie e repliche nonché nel corso dell’ampia discussione orale e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
2.Va esaminata pregiudizialmente la questione di giurisdizione, sulla quale ha insistito l’amministrazione intimata con memoria finale, la quale ha rilevato che la presente controversia avrebbe dovuto essere instaurata davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
3.In proposito va osservato che il nuovo C.P.A., agli articoli 133, comma 1°, lettera b), in materia di rapporti di concessione di beni pubblici ed all’articolo 133, comma1°, lettera f) in materia urbanistica ed edilizia, di uso del territorio (che include la materia espropriativa Cass. Sez. Un. 14 luglio 2000,n. 494; Cass., Sez. Un., ord. 43 del 2000) ha espressamente salvaguardato la giurisdizione del TSAP che, quindi, resta regolata la previgente normativa.
3.1.Conseguentemente, in materia di giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche, occorre fare riferimento al R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, comma 1, lett. a), che contempla i “ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche”, la cui giurisdizione si estende anche ai provvedimenti che, pur se promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, siano caratterizzati dall’incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche (Cassazione civile , sez. un., 08 aprile 2009 , n. 8509; Cass. S.U. n. 541/2000,11126/2002, 5322/2004, 13293/2005).
4.La giurisprudenza ha precisato che fra questi vi sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera idraulica, compresi quelli successivi aventi ad oggetto la loro sospensione o la loro revoca, nonchè i provvedimenti comunque influenti sulla localizzazione dell’opera idraulica o il suo spostamento, indipendentemente dalla ragione che li abbia determinati e quand’anche non connessa al regime delle acque e quindi anche se resi necessari dalla tutela dell’ambiente o di un bene artistico o da valutazioni tecniche in funzione della salvaguardia dell’incolumità pubblica o ancora da mere ragioni di opportunità amministrativa (cfr. in tali sensi Cassazione civile , sez. un., 12 maggio 2009, n. 10846; Cass., Sez. Un., 7 novembre 1997 n. 10934; Cass., Sez. Un., 27 aprile 2005 n. 8686; Cass. Sez. Un., 26 luglio 2002 n. 11099).
4.1. In tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l’utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque (Cassazione civile , sez. un., 11 maggio 2007 , n. 10750; Consiglio di stato, sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3678).
4.2.In particolare la giurisprudenza ha evidenziato che sussiste la giurisdizione del TSAP in caso di impugnativa di provvedimenti influenti sulla localizzazione dell’opera idraulica o il suo spostamento nonché sulla definizione delle sue caratteristiche e sulla sua realizzazione (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 27 maggio 2011 , n. 441), nonché quelli di occupazione ed espropriazione di opere necessarie per realizzare la condotta idraulica relativa alla costruzione di una centrale idroelettrica contestata dal titolare del fondo ove era previsto il transito interrato di una nuova condotta di adduzione finalizzata alla canalizzazione delle acque per il successivo sfruttamento idroelettrico (Cassazione civile , sez. un., 12 maggio 2009 , n. 10846; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 27 dicembre 2011, n. 855; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 12 ottobre 2010 , n. 7948).
4.3.Inoltre, la giurisdizione del TSAP si estende all’impugnativa di provvedimenti edilizi in prossimità dei corsi d’acqua di natura pubblica, e realizzati nella fascia di rispetto dell’argine, (Cassazione civile , sez. un., 12 maggio 2009 , n. 10845) nonché al caso di impugnativa di provvedimenti concernenti l’assoggettamento a procedura di verifica di impatto ambientale del progetto da attuare per la realizzazione di lavori funzionali agli obblighi di concessione. (Cassazione civile , sez. un., 11 maggio 2007 , n. 10750).
4.4. Esula, invece, dalla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche previste dal citato art. 143 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, e rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, la contestazione dei provvedimenti concernenti la gara di appalto per la selezione degli aspiranti all’aggiudicazione di un appalto di opera idraulica o comunque riguardanti corsi e specchi di acqua, le loro rive e le loro sponde, poiché questi non incidono nella materia e sul regime delle acque pubbliche, se non in via meramente strumentale ed indiretta (Consiglio di Stato, sez. V, 19 marzo 2007, n. 1296, Tribunale superiore delle acque pubbliche, 5 ottobre 2009, n. 148; Cass., sez. un., n. 7429 del 5 ottobre 1987, n. 94)
5. Nel caso concreto il ricorso introduttivo concerne l’impugnativa della deliberazione avente ad oggetto “lavori urgenti ed indifferibili di dragaggio del canale Vena e parte iniziale scolo madonnina. Approvazione del progetto nonché, con motivi aggiunti, il conseguente decreto di esproprio al fine di effettuare il dragaggio dei canali e l’esproprio è funzionale a detto intervento nell’alveo del canale al fine di collocare stabilmente sul terreno il materiale dragato.
6. Per tali ragioni la giurisdizione nella presente controversia appartiene al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
7. Naturalmente, ai sensi dell’articolo 11, comma 2°, del C.P.A. restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda presentata in questa sede se il processo verrà riproposto davanti al TSAP entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.
8. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa non avendo l’Amministrazione indicato l’Autorità giudiziaria competente in caso di contestazione del provvedimento, attesa la complessità in fatto della vicenda e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)