* RIFIUTI – Abbandono – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento – Rapporto di mero fatto con il bene – Esercizio di una funzione di protezione e custodia – Colpa – Omissione delle cautele e degli accorgimenti suggeriti dall’ordinaria diligenza – Abbandono su aree di pertinenza delle strade – Art. 14 cod. strada – Obbligo del gestore di provvedere alla pulizia.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Emilia Romagna
Città: Bologna
Data di pubblicazione: 17 Luglio 2012
Numero: 513
Data di udienza: 5 Luglio 2012
Presidente: Mozzarelli
Estensore: Lelli
Premassima
* RIFIUTI – Abbandono – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento – Rapporto di mero fatto con il bene – Esercizio di una funzione di protezione e custodia – Colpa – Omissione delle cautele e degli accorgimenti suggeriti dall’ordinaria diligenza – Abbandono su aree di pertinenza delle strade – Art. 14 cod. strada – Obbligo del gestore di provvedere alla pulizia.
Massima
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ – 17 luglio 2012, n. 513
RIFIUTI – Abbandono – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento – Rapporto di mero fatto con il bene – Esercizio di una funzione di protezione e custodia – Colpa – Omissione delle cautele e degli accorgimenti suggeriti dall’ordinaria diligenza.
Se è vero che l’art. 14 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 (oggi sostituito dal D.Lvo. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3) prevede la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa, le esigenze di tutela ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 84, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25 febbraio 2009, n. 4472).
Pres. Mozzarelli, Est. Lelli – A. s.p.a. (avv. Bucci) c. Comune di Ferrara (avv.ti Balli, Nannetti e Indelli)
RIFIUTI – Abbandono su aree di pertinenza delle strade – Art. 14 cod. strada – Obbligo del gestore di provvedere alla pulizia.
In materia di strade, il canone dell’ordinaria diligenza va definito in relazione all’art. 14 del codice della strada (D.L.vo n. 285/19992) che prevede un obbligo da parte del gestore di provvedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze. Tale norma, fatto salvo il caso fortuito, impone quindi all’ANAS obblighi particolari anche in materia di rimozione dei rifiuti che insistono non solo sulla carreggiata, ma anche sulle pertinenze.
Pres. Mozzarelli, Est. Lelli – A. s.p.a. (avv. Bucci) c. Comune di Ferrara (avv.ti Balli, Nannetti e Indelli)
Allegato
Titolo Completo
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ - 17 luglio 2012, n. 513SENTENZA
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ – 17 luglio 2012, n. 513
N. 00513/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01355/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1355 del 2003, proposto da:
Anas Spa Ente Nazionale Per Le Strade, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Bucci, con domicilio eletto presso Mauro Poli in Bologna, via Castiglione 32;
contro
Comune di Ferrara, rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Balli, Edoardo Nannetti, Matilde Indelli, con domicilio eletto presso Cristina Balli in Bologna, via Altabella 3;
per l’annullamento
1. dell’Ordinanza del 5.9.03 prot. n. 63728 del Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara di rimozione rifiuti, notificata al Comparitmento ANAS per l’Emilia – Romagna il 9.9.2003, ma conosciuta dalla sede centrale dell’ANAS spa soltanto l’11.9.03 con la quale si ordinava al periferico Compartimento ANAS di provvedere, entro 15 giorni dalla notificazione dell’ordinanza stessa, «alla rimozione dei rifiuti ai sensi di legge, con successivo smaltimento da parte di idonea ditta autorizzata»;
2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ferrara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2012 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Col provvedimento impugnato il comune di Ferrara ha intimato all’ANAS di provvedere alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti esistenti lungo la superstrada Ferrara-Mare nei pressi del Km. 2+900, direzione mare deducendo motivi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
Avverso il suddetto provvedimento l’ANAS deduce censure di violazione di legge sotto vari profili.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo l’infondatezza del ricorso.
2.- Il ricorso è infondato e va respinto.
L’ANAS, in sostanza, deduce il mancato accertamento di una propria responsabilità con conseguente inssussistenza dell’ obbligo di smaltimento, in relazione alle caratteristiche del bene e con riguardo alla sua estensione ed alla sua difficile controllabilità.
La questione controversa ha trovato soluzione con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 84 che ha richiamato la Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25 febbraio 2009, n. 4472, secondo cui, se è vero che l’art. 14 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 (oggi sostituito dal D.Lvo. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3) prevede la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa, le esigenze di tutela ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi.
Si deve poi aggiungere che, in materia di strade, il canone dell’ordinaria diligenza va definito in relazione all’art. 14 del codice della strada (D.L.vo n. 285/19992) che prevede un obbligo da parte del gestore di provvedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze.
Tale norma, fatto salvo il caso fortuito, impone quindi all’ANAS obblighi particolari anche in materia di rimozione dei rifiuti che insistono non solo sulla carreggiata, ma anche sulle pertinenze; ne consegue che il comune non era tenuto ad una motivazione particolare.
In conclusione, per le considerazioni innanzi esposte, i primi tre motivi di ricorso sono infondati.
Risulta infondato anche il motivo attinente all’incompetenza del dirigente ad adottare il provvedimento, in quanto, anteriormente al D.Lvo. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3, la giurisprudenza ha ritenuto che l’ordinanza di cui all’art. 14 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 rientri fra le attribuzioni della dirigenza ( C.St., V, n. 3765/2009; TAR Sardegna, II, n. 1086/2008).
Inconferente risulta poi la censura concernente l’irregolarità della notifica del provvedimento all’ANAS posto che lo stesso è poi stato impugnato in termini.
Tuttavia, tenuto conto dell’ evoluzione giurisprudenziale le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna, Sezione Seconda, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Alberto Pasi, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)