Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, VIA VAS AIA Numero: 878 | Data di udienza: 11 Ottobre 2016

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici – Art. 20, c. 4, lett. b) d.P.R. n. 173/2004 – Espressione, in conferenza di servizi, del parere su interventi che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore – Interpretazione – VIA, VAS E AIA – Valutazioni espresse nel procedimento di VIA – Discrezionalità tecnica – Sindacato giurisdizionale – Limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Emilia Romagna
Città: Bologna
Data di pubblicazione: 26 Ottobre 2016
Numero: 878
Data di udienza: 11 Ottobre 2016
Presidente: Mozzarelli
Estensore: Messina


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici – Art. 20, c. 4, lett. b) d.P.R. n. 173/2004 – Espressione, in conferenza di servizi, del parere su interventi che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore – Interpretazione – VIA, VAS E AIA – Valutazioni espresse nel procedimento di VIA – Discrezionalità tecnica – Sindacato giurisdizionale – Limiti.



Massima

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ – 26 ottobre 2016, n. 878


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici – Art. 20, c. 4, lett. b) d.P.R. n. 173/2004 – Espressione, in conferenza di servizi, del parere su interventi che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore – Interpretazione.

 L’articolo 20, comma quarto, lettera b), del D.P.R. n. 173/2004, nella parte in cui attribuisce alla Direzione regionale il potere di esprimere in sede di conferenza dei servizi il parere sugli interventi che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore, non intende ricondurre cumulativamente alla Direzione regionale le distinte attribuzioni delle Soprintendenze interessate; essa è, invece, ricognitiva di un potere di intervento in capo alla Direzione regionale nel caso in cui si verifichi un’evidente sovrapposizione di competenze, non facilmente scindibili stante la natura del bene da tutelare, tale da non consentire la separazione dei diversi aspetti in valutazione. Oppure quando emerga un contrasto tra le diverse Soprintendenze interessate che necessiti di essere risolto (Cons. Stato, VI, n. 5921/2011)
 


VIA, VAS E AIA – Valutazioni espresse nel procedimento di VIA – Discrezionalità tecnica – Sindacato giurisdizionale – Limiti.

Le valutazioni espresse dalle singole autorità, ciascuna per il settore di competenza, e poi dal provvedimento finale di VIA, sono connotante da discrezionalità tecnica e quindi non suscettibili di un sindacato giurisdizionale che superi i limiti del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta e dell’errore di fatto (cfr., con specifico riferimento alle valutazioni espresse dalle autorità coinvolte nella procedura di VIA relativa alla realizzazione di parchi eolici e con ulteriore ragguaglio di giurisprudenza: TAR Sicilia – Palermo, II, n. 3032/2015; TAR Puglia – Lecce, I, n. 2096/2015; TAR Abruzzo – L’Aquila, I, n. 560/2015).


Pres. Mozzarelli, Est. Messina –A. s.p.a. (avv.ti Viola, Martini, Bucello e Bassi) c. Provincia di Bologna (avv.ti Barone e Onorato), Comune di San Benedetto in Val di Sambro e altro (avv. Fata), Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Bologna, Modena e Reggio Emilia e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ - 26 ottobre 2016, n. 878

SENTENZA

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ – 26 ottobre 2016, n. 878

 

Pubblicato il 26/10/2016

N. 00878/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00860/2011 REG.RIC
.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 860 del 2011, proposto da:
AGSM Verona s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Viola, Alessandro Martini, Mario Bucello e Nicola Bassi, con domicilio eletto presso Alessandro Martini in Bologna, via Belfiore 1;


contro

Provincia di Bologna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per legge dagli avvocati Cristina Barone e Patrizia Onorato, domiciliata in Bologna, via Benedetto XIV, 3;
Comune di San Benedetto in Val di Sambro e Comunità Montana Appennino Bolognese, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Fata, domiciliatario in Bologna, piazza Cavour 2;
Comune di Grizzana Morandi, Comune di Castiglione dei Pepoli, Comune di Firenzuola, Provincia di Firenze, Regione Toscana, Regione Emilia Romagna, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enac Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Autostrade per l’Italia s.p.a., Autorità del Bacino del Reno, R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno, Ente Parco di Monte Sole, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna, Azienda Usl di Bologna, non costituiti in giudizio;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona dei Ministri rispettivamente in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria in via Guido Reni 4;

nei confronti di

Terna s.p.a. – Rete Elettrica Nazionale, Enav s.p.a., Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a., non costituiti in giudizio;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Italia Nostra Onlus, WWF – Associazione World Wide Fund For Ong Onlus, Comitato Monte dei Cucchi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Gualandi e Francesca Minotti, il primo anche domiciliatario in Bologna, via Altabella 3;

per l’annullamento

– della deliberazione della Giunta della Provincia di Bologna n. 162 – LP. 2142/2011 — Tit./Fasc./Anno 11.11.2.0.0.0/26/2008 del 19 aprile 2011, avente per oggetto “Valutazione di Impatto Ambientale negativa, ai sensi della l.r. n. 9/1999 e s.m.i. e del d. lgs. n. 152/2006, del progetto di realizzazione di un impianto eolico nei Comuni di San Benedetto Val di Sambro, Grizzana Morandi e Castiglione dei Pepoli, in località Monte dei Cucchi – Proponente: AGSM Verona s.p.a. ;

– del rapporto sull’impatto ambientale della Provincia di Bologna – Assessorato all’ambiente fasc. 11/11/2/26/2008 – PG 65683 del 14 aprile 2011, relativo al progetto di cui è causa;

– della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di San Benedetto Val di Sambro n. 7 del 31 gennaio 2011, avente per oggetto: “Parere per la realizzazione di un parco eolico in Loc. Monte dei Cucchi proposto dalla Ditta A.G.S.M. – Procedura di VIA, ai sensi della l.r. n. 9/1999 e s.m.i.”;

– del parere della Commissione Qualità architettonica e del Paesaggio del Comune di San Benedetto Val di Sambro n. 1 del 28 gennaio 2011, avente per oggetto: “Procedura di VIA ai sensi della l.r. n. 9/1999 e successive modifiche e integrazioni, relativa al Progetto di realizzazione di un impianto eolico nei Comuni di San Benedetto Val di Sambro, Grizzana Morandi e Castiglione dei Pepoli, in località Monte dei Cucchi. Località: Pian di Balestra”;

– della relazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro del 28 gennaio 2011, avente per oggetto: “Relazione tecnica illustrativa ai sensi dell’art. 146 comma 7 del d. lgs. n. 42/2003 nel testo vigente, relativa all’impianto eolico in località Monte dei Cucchi. Proponente: AGSM Verona. Protocollo n. 8845 del 12/12/2010”;

– del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia n. 1695 del 7 febbraio 2011, avente per oggetto “Procedura V.I.A. ai sensi della l.r. n. 9/1999 e s.m.i relativa al progetto di realizzazione di un impianto eolico nei Comuni di San Benedetto Val di Sambro, Grizzana Morandi e Castiglione dei Pepoli in località Monte dei Cucchi”. Proponente: AGSM s.p.a. Conferenza di servizi – Parere finale”;

– del parere della Comunità Montana dell’Appennino bolognese n. 1883/8.1 del 210 febbraio 2011, avente per oggetto: “Progetto per la “realizzazione di un impianto eolico nel Comune di San Benedetto Val di Sambro – loc. Monte dei Cucchi”. Procedura di V.I.A. ai sensi della l.r. n. 9/1999 e s.m. e i. Parere” (limitatamente al punto 1. ASSETTO FORESTALE);

– per quanto possa occorrere, del parere dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente dell’Emilia-Romagna n. PGBO/20410001888 del 14 febbraio 2011, avente per oggetto: “Impianto eolico Monte dei Cucchi, Comune di San Benedetto Vai di Sambro – Agsm s.p.a. Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i.”;

-per quanto possa occorrere, della nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali — Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, n. 1484 B7!5 del 4 febbraio 2011,;

-per quanto possa occorrere, dell’articolo 7.2. delle NTA al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna, approvate con deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Bologna n. 19 del 30 marzo 2004 e s.m.i.;

– per quanto possa occorrere, dell’articolo 10 delle norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Emilia Romagna, approvate con deliberazione del Consiglio regionale della Regione Emilia Romagna n. 1338 del 28 gennaio1993 e s.m.i.;

-per quanto possa occorrere, della deliberazione della Giunta regionale della Regione Emilia Romagna n. 2131 del 2 novembre 2004;

ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bologna, del Comune di San Benedetto in Val di Sambro, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Bologna, Modena e Reggio Emilia, della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Comunità Montana Appennino Bolognese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2016 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società AGSM Verona impugna tutti gli atti del procedimento di VIA conclusosi in senso sfavorevole alla realizzabilità di un parco eolico nella località del territorio del Comune di San Benedetto in Val di Sambro denominata Monte dei Cucchi; e ciò sia per ragioni di protezione archeologica della zona, sia per ragioni di tutela dell’ecosistema e in particolare di alcune specie animali e vegetali, sia per ragioni inerenti il paesaggio, come emerge dai pareri rilasciati dai diversi organi intervenuti alla conferenza di servizi. La Provincia ha altresì individuato come fatto ostativo il superamento dei limiti di inquinamento acustico.

Parte ricorrente sminuisce la portata delle ragioni su indicate, contestando la legittimità dei provvedimenti impugnati sotto diversi profili di violazione di legge e di eccesso di potere. Le doglianze dedotte in ricorso saranno più oltre richiamate ed esaminate.

Si sono costituiti in resistenza il Comune di San Benedetto in Val di Sambro, la Provincia di Bologna, la Comunità montana dell’Appennino Bolognese e il Ministero per i Beni e le Attività culturali. Sono intervenuti ad opponendum il Comitato Monte dei Cucchi e le associazioni Italia Nostra Onlus e WWF.

Con ordinanza n. 691/2011 l’istanza cautelare proposta in seno al ricorso è stata respinta sulla base di considerazioni circa l’improbabile fondatezza di questo, oltre che con una valutazione negativa del danno grave e irreparabile.

2. La Comunità Montana dell’Appennino Bolognese ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione di ASGM, ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, l. n. 287/1990, che vieta ai gestori del servizio pubblico di illuminazione di assumere iniziative nel settore delle fonti rinnovabili.

Parte ricorrente obietta (memoria depositata il 10 settembre 2016) di non rivestire da tempo la predetta qualità, in quanto è la società AGSM Lighting che gestisce ormai in modo autonomo ed esclusivo il servizio di cui trattasi, senza ingerenze di AGSM Verona nella gestione di detto servizio.

Orbene, né la Comunità Montana né la società ricorrente documentano le rispettive affermazioni, sicché, in base al criterio di distribuzione dell’onere della prova, l’eccezione non può trovare accoglimento in quanto non sono state dimostrate le circostanze sulle quali essa si basa, né sono state svolte ulteriori considerazioni dopo l’esplicazione delle difese su riportate.

Pertanto, l’eccezione in esame non è suscettibile di positiva valutazione.

3. Il Collegio, dovendo comunque attenersi nei limiti del possibile, in un giudizio nel quale molti sono i documenti versati in atti e molti gli scritti difensivi, al principio di sinteticità di cui all’art. 3/2 c.p.a., ritiene utile premettere, a fini di chiarezza e semplificazione:

a) che il provvedimento provinciale che esprime la valutazione negativa del progetto presentato da AGSM Verona è un provvedimento plurimotivato, ovvero sorretto da distinti e autonomi enunciati motivazionali, sicché, in base a noti e ovvi principi, se pure uno soltanto di tali enunciati superasse indenne il vaglio giurisdizionale, il ricorso non potrebbe trovare accoglimento;

b) che le ragioni ostative individuate a seguito dell’istruttoria in cui sono confluiti tutti i pareri resi dalle autorità settorialmente competenti sono riconducibili essenzialmente a quattro aspetti: archeologico, forestale, faunistico e paesaggistico;

d) che l’istanza istruttoria formulata dalla ricorrente (la quale chiede che si nomini un consulente tecnico d’ufficio per accertare le circostanze di fatto poste a base degli atti impugnati) non merita adesione, atteso che: da un lato, in ordine a molte circostanze di fatto nodali non vi sono specifiche contestazioni da parte della società, sicché il Collegio ritiene di non dovere sulle stesse disporre approfondimenti istruttori; dall’altro, la molteplicità di rilievi che sorreggono il provvedimento impugnato rende superfluo cercare di chiarire ogni singola circostanza – essendovi su alcuni aspetti sufficiente certezza già sulla base degli atti di causa – tenuto conto del principio enunciato al superiore punto a).

4. Con riguardo all’aspetto archeologico parte ricorrente deduce (con il primo motivo di ricorso) che il contributo istruttorio offerto dalla Soprintendenza archeologica non avrebbe valore di parere negativo (come invece, secondo parte ricorrente, erroneamente sarebbe stato ritenuto dalla Provincia e dalla Soprintendenza paesaggistica), in quanto:

a) da un punto di vista formale, l’area interessata non è gravata da vincolo archeologico;

b) il parere della Soprintendenza paesaggistica sarebbe generico, in quanto non indicherebbe precisamente e puntualmente gli elementi di pregio che la realizzazione del progetto potrebbe compromettere;

c) la concorrenza di competenze fra due Soprintendenze renderebbe necessario che il parere venga reso non già dalle Soprintendenze bensì dalla Direzione regionale; ciò ai sensi dell’art. 17/3 D.P.R. n. 233/2007.

In relazione al punto a) il Collegio osserva che, pur in assenza di vincolo archeologico, la valutazione dei resti dell’antico tracciato della via Flaminia Militaris ha una sua rilevanza quantomeno dal punto di vista paesaggistico, come la stessa Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici osserva, definendo il tracciato in questione come «valore storico connotativo del paesaggio in essere, di cui non sembra si sia tenuto conto nella localizzazione dell’impianto», rimandando per i necessari approfondimenti «alla valutazione nel merito della Soprintendenza archeologica».

In ogni caso, la tutela paesaggistica abbraccia anche le zone di interesse archeologico, come prevede l’art. 142, comma primo, lett. m), codice dei Beni culturali.

In relazione al punto b), il Collegio osserva che il parere finale della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici del 7 febbraio 2011 non risulta affetto dalla genericità lamentata dalla società ricorrente.

In detto parere, dopo una ricognizione della normativa da applicare, si articolano le motivazioni in quattro punti (aree boscate, viabilità storica, visuali e presenza di beni culturali) in relazione ai quali, rispettivamente, si rileva:

– quanto alle aree boscate, che i 17 aerogeneratori previsti in area boscata realizzerebbero un impatto negativo sulle stesse, con quantificazione della “distruzione a chiazze” con un numero approssimato per difetto di circa mille essenze di alto fusto da abbattere; che il disboscamento altererebbe il contesto paesaggistico tutelato; che per collocare gli aerogeneratori nn. 8, 9 e 10 occorrerebbe modificare il tracciato interno al bosco, anche con «sbancamenti di notevole entità» e con «modifiche sostanziali dello stato attuale del bene paesaggistico e in larga parte irreversibili»;

– quanto alla viabilità storica, che 9 degli aerogeneratori si collocherebbero in prossimità del tracciato viario dell’antica Flaminia militaris, «la cui individuazione come percorso storico non è messa in discussione nemmeno nella relazione storica sull’argomento presentata dal proponente in sede di integrazioni»; viene sottolineata la sussistenza di «parti significative di lastricato antico rinvenute a monte dell’area interessata all’impianto eolico (circa 7 km di lastricato fino al confine con la Toscana) e dai tratti in battuto di ghiaia, che interessano anche la posizione degli aerogeneratori sopra detti»; viene rappresentato il «forte impatto fisico e percettivo» dei nove aerogeneratori (altezza 105 m, diametro dei rotori 58 m, diametro alla base 3,80 m), per concludere che tale impatto «non è compatibile con un ambito anche solo di prossimità a quello che costituisce di fatto un importante e riconosciuto “corridoio” paesaggistico – culturale» e «Ciò anche per la macroscopica alterazione della percezione del paesaggio, lontana e ravvicinata, tanto più che l’itinerario risulta essere molto frequentato e apprezzato dalle attività escursionistiche che si praticano fino in Toscana, in qualche modo perpetuando dalla storia la natura di collegamento di questo crinale di documentata antica percorrenza»;

– quanto alle visuali, che gli aerogeneratori sarebbero visibili anche da grande distanza, per le rilevanti dimensioni; che alcuni di essi impedirebbero la visione della zona di Casoni Romagna verso il Monte Cimone e il «panorama straordinario in direzione di Pian del Voglio e del Monte Vigese, che la popolazione del luogo utilizza come aree di sosta e pic nic, proprio in virtù del punto di vista panoramico»;

– quanto alla presenza di beni culturali, che vi sarebbe interferenza tra alcune delle opere di connessione con la rete elettrica nazionale e di adeguamento viabilistico e alcuni ponti collocati lungo la viabilità provinciale sottoposti a tutela paesaggistica.

Le valutazioni espresse dalle singole autorità, ciascuna per il settore di competenza, e poi dal provvedimento finale, sono connotante da discrezionalità tecnica e quindi non suscettibili di un sindacato giurisdizionale che superi i limiti del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta e dell’errore di fatto (cfr., con specifico riferimento alle valutazioni espresse dalle autorità coinvolte nella procedura di VIA relativa alla realizzazione di parchi eolici e con ulteriore ragguaglio di giurisprudenza: TAR Sicilia – Palermo, II, n. 3032/2015; TAR Puglia – Lecce, I, n. 2096/2015; TAR Abruzzo – L’Aquila, I, n. 560/2015).

Nel caso in esame, i pareri e il provvedimento finale sono corredati da adeguato supporto motivazionale e risultano immuni dai lamentati vizi della razionalità.

Quanto al punto c (competenza della Direzione regionale), la giurisprudenza ha condivisibilmente ritenuto che l’articolo 20, comma quarto, lettera b), del D.P.R. n. 173/2004, nella parte in cui attribuisce alla Direzione regionale il potere di esprimere in sede di conferenza dei servizi il parere sugli interventi che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore, non intende ricondurre cumulativamente alla Direzione regionale le distinte attribuzioni delle Soprintendenze interessate. Essa è, invece, «ricognitiva di un potere di intervento in capo alla Direzione regionale nel caso in cui si verifichi un’evidente sovrapposizione di competenze, non facilmente scindibili stante la natura del bene da tutelare, tale da non consentire la separazione dei diversi aspetti in valutazione. Oppure quando emerga un contrasto tra le diverse Soprintendenze interessate che necessiti di essere risolto» (Cons. Stato, VI, n. 5921/2011). Nel caso oggetto del presente giudizio, così come in quello esaminato dalla decisione testé richiamata, ha chiara preminenza l’aspetto della tutela paesaggistica. Nel procedimento oggetto della controversia l’aspetto della tutela del tracciato della Flaminia militaris è ricondotto nell’alveo del paesaggio, come si desume dal tenore degli atti.

Il primo motivo di ricorso, alla luce della considerazioni svolte, va dunque respinto.

5. Con il secondo motivo di ricorso AGSM lamenta la violazione dell’art. 12 d. lgs. n. 387/2003, del D. Min. Sviluppo economico 10 settembre 2010 (“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”) e della l.r. n. 9/1999.

Due degli aerogeneratori supererebbero il limite di inquinamento acustico, come ritenuto dalla Provincia di Bologna.

Tuttavia, la società aveva rimodulato il progetto con l’eliminazione dei due aerogeneratori di cui trattasi, sicché su tale ragione non potrebbe fondarsi alcun diniego.

La Provincia dal canto sua evidenzia che rilevare in sede istruttoria una criticità relativa al rumore consente al proponente di modificare il progetto e che in ogni caso non si tratta dell’unico motivo ostativo.

La sostanziale irrilevanza della censura, tenuto conto della pluralità di doglianze e del fatto che gli aerogeneratori sono stati eliminati dal progetto, induce il Collegio a tralasciare una superflua disamina del motivo in questione, sì da privilegiare, nei limiti del possibile, la sinteticità del provvedimento giurisdizionale imposta dall’art. 3/2 c.p.a.

6. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente contesta la parte della motivazione che fa riferimento all’esigenza di proteggere la specie Barbastella barbastellus, lamentando la violazione delle disposizioni della l. n. 241/1990 che disciplinano la conferenza di servizi (artt. 14 ss.), nonché dei principi sul contraddittorio procedimentale contenuti nella medesima legge. In particolare, AGSM Verona sostiene che il problema fu sollevato durante la conferenza di servizi dedicata alle problematiche naturalistiche (2 febbraio 2011), che essa si era dichiarata disponibile ad adottare «misure compensative in grado di annullare qualsiasi rischio anche solo potenziale» e che infine dell’argomento non si era più parlato fino al provvedimento finale sfavorevole. Parte ricorrente si diffonde anche su considerazioni di merito che, proprio in quanto tali, esulano dal controllo del giudice amministrativo, il quale non può sostituire proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione, dovendosi limitare, in ossequio al principio di separazione dei poteri, a verificare la legittimità delle valutazioni espressive di discrezionalità tecnica sotto il profilo della motivazione, della contraddittorietà, della razionalità (si veda anche la giurisprudenza richiamata nel paragrafo 4).

Orbene, la motivazione relativa all’argomento “Fauna, ecosistemi” (punto C.2.5) è ampia e ricca di considerazioni in ordine alla circostanza che il Barbastella barbastellus è una specie in via di estinzione, con conseguente valutazione negativa circa l’impatto sulla specie in questione, valutato come «significativo e irreversibile.»

La Provincia dal canto suo sottolinea che lo stesso proponente aveva fatto presente il problema di tutela faunistica di cui trattasi (si veda la Relazione faunistica integrativa ), mostrando consapevolezza anche della rilevanza comunitaria della su menzionata specie animale (Direttiva Habitat 92/43/CE, allegato II) e rappresentando la necessità (e l’intenzione) di proseguire con i monitoraggi del caso.

Nel Rapporto ambientale la Provincia ha rilevato, nel quadro di un’articolata ricognizione delle specie presenti e dei possibili impatti degli aerogeneratori sulla fauna locale, lo stato particolarmente critico della specie Barbastella barbastellus, classificata come prossima all’estinzione nella Global Red List IUCN e considerata negli allegati II e IV della Direttiva Habitat (92/43CE) e anche nella l.r. n. 15/2006. Dopo un’esaustiva esposizione dell’habitat favorevole, delle minacce e delle azioni di conservazione, il Rapporto conclude per l’applicazione del principio di precauzione e quindi per l’incompatibilità del progetto con il mantenimento/conservazione della specie di cui trattasi.

Tenuto conto della sostanziale pacificità degli elementi di fatto e in assenza di profili di irrazionalità e di carenze della motivazione, le valutazioni delle autorità coinvolte nel procedimento non possono essere sostituite da quelle della ricorrente ed eventualmente del giudice.

Il motivo in esame non merita dunque adesione, tenuto conto della natura discrezionale delle valutazioni in questione, in assenza di comprovati profili di irrazionalità, travisamento e di difetti della motivazione.

7. Parte ricorrente lamenta inoltre, con il quarto motivo di doglianza, la violazione degli artt. 142 e 146 del d. lgs. n. 42/2005 nonché del DMCM 12 dicembre 2005, degli artt. 2e 4 r.d.l. n. 3267/1923, della l.r. n. 30/1981, in particolare art. 10, e della l.r. n. 9/1999; contesta la VIA negativa anche per eccesso di potere sotto i profili di contraddittorietà, disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza.

In particolare, il punto 1 del Rapporto ambientale della Provincia, pag. 84, errerebbe nel ritenere il progetto di cui trattasi atto a compromettere l’ambiente anche sotto il profilo forestale e botanico -ecologico.

Le contestazioni che parte ricorrente muove al Rapporto ambientale nella parte in questione sono tuttavia in parte dirette a sminuire, dal punto di vista meramente quantitativo, i dati presi in considerazione dalla Provincia: il numero di aree boscate coinvolte nell’apertura dei cantieri sarebbero soltanto tre e non cinque, la superficie complessiva da disboscare sarebbe inferiore a quella indicata dall’amministrazione; per altra parte, dal punto di vista qualitativo, la ricorrente concentra i propri sforzi difensivi sulla natura delle conifere, che non sarebbero specie autoctone e costituirebbero buona parte del bosco.

Orbene, il Rapporto ambientale rappresenta problematiche complesse e non riconducibili alla rappresentazione che ne offre AGSM Verona in ricorso. In particolare, il progetto non sarebbe conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale – paesistica, posto che le aree interessate sarebbero boscate e soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 10 del PTPR e dell’art. 7.2 del PTCP, oltre che a vincolo di rimboschimento.

Il comma 5 di detto articolo ammette l’attraversamento dei terreni sottoposti a tutela da parte di infrastrutture e impianti per i servizi essenziali di pubblica utilità, tra i quali i sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia.

Orbene, la Provincia correttamente osserva che l’impianto eolico ha la funzione non soltanto di trasmissione e/o dispacciamento dell’energia, ma anche quella di produzione della stessa, «comportante, altresì, il disboscamento dell’area boschiva tutelata e non solo l’attraversamento della medesima, con alterazione irreversibile dei valori naturali tutelati dal PTPR e dal PTCP, per il quale è necessaria l’acquisizione della previa autorizzazione paesaggistica da parte dell’autorità competente, ivi rappresentata dal Comune di san Benedetto in Val di Sambro, sentita la Soprintendenza per i Beni Paesaggistici e Ambientali. ».

Un ostacolo alla realizzazione del progetto di AGSM Verona, già di per sé dirimente, è costituito dal fatto che è stato reso parere negativo in relazione a 17 aerogeneratori, in quanto ricadenti in area di tutela boschiva, come previsto dall’art. 142, comma primo, lett. g), del d. lgs. n. 42/2004 (a mente del quale sono comunque di interesse paesaggistico, soggetti alle disposizioni del titolo I della parte III del codice dei Beni culturali, i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’ articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227).

Il motivo non merita quindi adesione.

8. Con il quinto motivo di ricorso si deduce l’illegittimità dell’operato della Provincia con riguardo al giudizio di prevalenza degli interessi pubblici (salvaguardia dei beni forestali, del paesaggio, del patrimonio archeologico, delle specie animali a rischio di estinzione). Secondo parte ricorrente le esigenze di tutela ambientale sarebbero state valutate in modo sovradimensionato e, inoltre, le osservazioni svolte in sede di contraddittorio procedimentale non sarebbero state adeguatamente considerate.

Quanto al primo di detti profili, il Collegio osserva che le valutazioni espresse in sede di VIA – lo si ripete ancora una volta – sono connotate da ampia discrezionalità, mentre le censure dedotte, basate sull’asserita inesistenza di motivazioni di carattere ambientale (inesistenza che non trova riscontro nel quadro che emerge dagli atti di causa, nei quali il territorio interessato viene descritto nella sua ricchezza di aspetti meritevoli di salvaguardia), non riescono a mettere in luce aspetti di macroscopica irrazionalità o vizi della motivazione. Pertanto, esse non possono trovare adesione, in quanto sostanzialmente dirette a sollecitare un intervento giurisdizionale sostitutivo che l’ordinamento non consente. Al giudice amministrativo – lo si ribadisce ancora – è infatti preclusa la sovrapposizione di valutazioni proprie a quelle espresse dall’amministrazione nell’esercizio della discrezionalità tecnica.

Inoltre, già in sede procedimentale la Provincia aveva sottolineato, in risposta ad analoga doglianza dell’AGSM circa una presunta mancanza di ponderazione degli interessi pubblici legati alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, che l’Ufficio Via «tiene conto sia dei pareri espressi dagli enti competenti, delle osservazioni dei cittadini, degli elementi emersi durante le istruttorie pubbliche e dal confronto con il proponente, sia della valutazione ambientale complessiva, basata sull’istruttoria del quadro di riferimento programmatico e sulle valutazioni relative al quadro di riferimento progettuale ed ambientale», rilevando inoltre che «AGSM si limita a esporre argomentazioni contrastanti con gli accertamenti tecnici effettuati dagli enti preposti e confluenti nelle valutazioni espresse nel presente Rapporto, senza, altresì, fornire informazioni ed elementi di conoscenza supplementari, ovvero proporre modifiche progettuali, tali da indurre l’ufficio competente a una riconsiderazione delle proprie valutazioni» (pag. 9 s. del Rapporto).

Quanto al secondo profilo, il brano testé riportato dimostra che delle osservazioni e considerazioni di AGSM si è tenuto conto, sebbene esse non siano state condivise sulla base delle risultanze della fase istruttoria.

9. In conclusione, il ricorso in epigrafe va respinto.

Le spese fanno carico alla parte ricorrente, compensandosi soltanto con gli intervenienti; esse si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese fra la ricorrente e i soggetti che sono intervenuti ad opponendum nel giudizio, per il resto ponendole a carico della ricorrente stessa e liquidandole, in favore delle parti resistenti, in complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), in ragione di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna di esse, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Rosalia Maria Rita Messina, Consigliere, Estensore
Maria Ada Russo, Consigliere

L’ESTENSORE
Rosalia Maria Rita Messina 
 

IL PRESIDENTE
Giancarlo Mozzarelli
                 
        
IL SEGRETARIO

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