APPALTI – Gestione telematica della gara – Immodificabilità delle buste e tracciabilità di tutte le operazioni compiute – Principio di pubblicità delle sedute – Applicazione guidata dalle peculiarità e specificità dell’evoluzione tecnologica – Cause di esclusione e soccorso istruttorio – Art. 83 d.lgs. n. 50/2016 – Vizi radicali ritenuti tali da espresse previsioni di legge – Soccorso istruttorio processuale.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Emilia Romagna
Città: Bologna
Data di pubblicazione: 20 Dicembre 2017
Numero: 874
Data di udienza: 5 Dicembre 2017
Presidente: Mozzarelli
Estensore: Russo
Premassima
APPALTI – Gestione telematica della gara – Immodificabilità delle buste e tracciabilità di tutte le operazioni compiute – Principio di pubblicità delle sedute – Applicazione guidata dalle peculiarità e specificità dell’evoluzione tecnologica – Cause di esclusione e soccorso istruttorio – Art. 83 d.lgs. n. 50/2016 – Vizi radicali ritenuti tali da espresse previsioni di legge – Soccorso istruttorio processuale.
Massima
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ – 20 dicembre 2017, n. 874
APPALTI – Gestione telematica della gara – Immodificabilità delle buste e tracciabilità di tutte le operazioni compiute – Principio di pubblicità delle sedute – Applicazione guidata dalle peculiarità e specificità dell’evoluzione tecnologica.
La gestione telematica della gara offre il vantaggio, rispetto al passato, di una maggiore sicurezza nella “conservazione” dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990). Il principio di pubblicità delle sedute deve quindi essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblic); in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato.
APPALTI – Cause di esclusione e soccorso istruttorio – Art. 83 d.lgs. n. 50/2016 – Vizi radicali ritenuti tali da espresse previsioni di legge – Soccorso istruttorio processuale.
Con riferimento alle cause di esclusione e al cd. soccorso istruttorio, l’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 ha codificato i principi, di elaborazione giurisprudenziale, di divieto di aggravio del procedimento di evidenza pubblica, di massima partecipazione alle gare di appalto e di interpretazione in quest’ottica delle clausole ambigue della lex specialis. Dal tenore della citata disposizione si evince che il Legislatore ha inteso con essa evitare esclusioni per violazioni meramente formali, costituendo “cause di esclusione” soltanto i vizi radicali ritenuti tali da espresse previsioni di legge. Il concorrente che non sia stato ammesso al soccorso istruttorio (ma avrebbe dovuto esserlo) è inoltre ammesso a provare le medesime circostanze in giustizia, secondo la formula del ‘soccorso istruttorio processuale’ (in tal senso: Cons. Stato, III, sent. 975 del 2017).
Pres. Mozzarelli, Est. Russo – A. s.r.l. (avv. Iliadis) c. Ministero della Difesa e altro (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ - 20 dicembre 2017, n. 874SENTENZA
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ – 20 dicembre 2017, n. 874
Pubblicato il 20/12/2017
N. 00874/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2017, proposto da:
Auto Parts Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Silvia Iliadis, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Piro in Bologna, via Marconi 9;
contro
Ministero della Difesa, Reggimento Genio Ferrovieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni, 4;
nei confronti di
Sallicati Domenico- Impresa Individuale non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, prima fra tutte la sospensione dell’efficacia:
– della comunicazione notificata a mezzo PEC ad Auto Parts Italia S.r.l. in data 23 Maggio 2017 cui era allegato il “VERBALE N. 14” del 2 Maggio 2017- provvedimento impugnato- nella parte in cui aggiudica(va) all’o.e. “Sallicati Domenico” i seguenti lotti: “LOTTO 1 CIG 7003332464- VALORE ANNUO PRESUNTO € 20.000,00 (IVA ESCLUSA)” – “LOTTO 2 CIG 7003343D75- VALORE ANNUO PRESUNTO € 20.000,00 (IVA ESCLUSA)”- “Verbale di ricognizione e valutazione tecnico- economica delle offerte pervenute e l’aggiudicazione della gara indetta con procedura in economia, per la fornitura di ricambi utili alla messa in efficienza degli autoveicoli tattici, commerciali e mezzi del Genio in carico al Reggimento Genio Ferrovieri” sottoscritto dalla Commissione di gara ed approvato dal Comandante del Reggimento, Col. Pizzotti (verbale, peraltro, mai pubblicato dalla S.A.);
– di tutti gli atti indicati nell’epigrafe del ricorso introduttivo;
– di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, anche non conosciuto.
Nonché:
per il risarcimento in forma specifica- previa dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto stipulato nelle more della proposizione del presente ricorso- con conseguente subentro di Auto Parts Italia S.r.l. nella fornitura in discussione;
ovvero- in via subordinata- per il risarcimento per equivalente del danno ingiusto subito e/o subendo derivante dagli atti illegittimi quivi impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Reggimento Genio Ferrovieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati i seguenti atti :
a). comunicazione notificata a mezzo PEC alla ricorrente in data 23.5.2017 cui era allegato il verbale n. 14 del 2.5.2017, provvedimento impugnato, nella parte in cui aggiudicava all’o.e. Sallicati Domenico i seguenti lotti : Lotto 1 CIG 700 3332464 valore annuo presunto € 20.000,00 Iva esclusa; Lotto 2 CIG 7003343D75 valore annuo presunto € 20.000,00 Iva esclusa; verbale di ricognizione e valutazione tecnico economica delle offerte pervenute e l’aggiudicazione della gara indetta con procedura in economia, per la fornitura di ricambi utili alla messa in efficienza degli autoveicoli tattici, commerciali e mezzi del Genio in carico al Reggimento Genio Ferrovieri; sottoscritto dalla Commissione di gara e approvato dal Comandante del reggimento;
b). nota n. 4894 del 3.5.2017 con cui la SA chiedeva all’o.e. Sallicati delle precisazioni sull’eccesso di ribasso in offerta;
c). note nn. 4941 del 4.5.2017 e 5155 del 9.5.2017 di rifiuto di autotutela;
d). nota n. 5135 del 9.5.2017 con cui la SA chiedeva alla Sallicati di produrre tardivamente la documentazione di cui alle clausole nn. 8 dei capitolati tecnici relativa alla presenza di un proprio magazzino ad una distanza non superiore ai 50 km dalla sede del reggimento;
e). nota di riscontro alla lettera n. 4894 in cui il 1° classificato giustificava gli eccessi di sconto;
f). nota di riscontro alla lettera n. 5135 del 12.5.2017;
g). giustificazioni fornite dal controinteressato per quanto riguarda la offerta presentata e gli atti relativi ai requisiti richiesti;
h). verbali delle sedute.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :
1). Violazione e falsa applicazione degli artt. 29,76 e 204, comma 2-bis del DLGS 50/2016; violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.;
2). Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni della lex specialis di gara (clausola 8 dei capitolati tecnici relativi ai lotti nn. 1 e 2); violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 83 e 89 DLGS 50/2016; degli artt. 129 e 132 DPR 236/2012; violazione art. 3 L. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria;
3). Violazione e falsa applicazione art. 97 DLGS 50/2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
1). Con il primo motivo di ricorso l’interessata sostiene che sono stati violati tutti i principi in materia di trasparenza di cui all’art. 29 codice appalti (in relazione alla pubblicazione e aggiornamento sul profilo del committente degli atti della procedura); è stato anche violato l’art. 76 (secondo cui è dato avviso del provvedimento di esclusione delle ditte); l’unica comunicazione intervenuta è quella del 23 maggio u.s. con un incomprensibile verbale.
2). Con il secondo motivo di ricorso si lamenta che la stazione appaltante avrebbe dovuto, prima di aggiudicare, verificare il possesso dei requisiti in capo al primo classificato; invece, alla data della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il Sallicati non aveva dichiarato di dover fare ricorso all’istituto dell’avvalimento. E’ stato invece attivato il soccorso istruttorio (illegittimamente) in violazione dell’art. 83 cod. appalti.
Al riguardo l’impresa ha prodotto un contratto di avvalimento che sarebbe retrodatato al 27.4.2017.
3). Infine con il terzo motivo di ricorso si lamenta che la stazione appaltante ha chiesto alla Sallicati delle precisazioni sull’eccesso di ribasso in offerta; invero i costi della sicurezza erano davvero irrisori.
4). È proposta in ultimo istanza di risarcimento del danno.
In data 23.11.2017 la ricorrente ha depositato memoria.
I). Occorre richiamare gli eventi in punto di fatto.
a). in data 26.4.2017 con procedura telematica sul sistema MEPA la stazione appaltante ha indetto una richiesta di offerta RDO per la fornitura di ricambi per gli autoveicoli in utilizzo presso il reggimento genio Ferrovieri sito in Castel Maggiore (BO). La procedura in economia prevedeva 3 lotti dell’importo massimo presunto di € 20.000,00 ciascuno da affidare secondo il criterio del prezzo più basso individuato sulla base di uno sconto percentuale sul listino ufficiale delle case produttrici offerto da ciascun operatore economico partecipante;
b). la documentazione amministrativa richiesta a corredo era : patto di integrità compilato e sottoscritto; capitolato tecnico per ciascun lotto;
c). in data 2.5.2017 la commissione si è riunita per l’apertura delle buste;
d). la ricorrente partecipava alla procedura di gara relativa ai seguenti lotti : Lotto 1 CIG 700 3332464 valore annuo presunto € 20.000,00 Iva esclusa; Lotto 2 CIG 7003343D75 valore annuo presunto € 20.000,00 Iva esclusa;
e). tra le clausole era prevista la seguente : la ditta partecipante alla gara dovrà assicurare la presenza di un proprio magazzino dei ricambi ubicato ad una distanza non superiore a km 50 dalla sede di questo Comando;
f). la ricorrente presentava regolare contratto di avvalimento;
g). la Sallicati Domenico non presentava la documentazione relativa.
h). la stazione appaltante ha chiesto chiarimenti a quest’ultima in merito al possesso del requisito afferente al magazzino e alla offerta anormalmente bassa presentata per il lotto 1; i chiarimenti sono stati poi ritenuti esaustivi.
Controparte deposita breve memoria di replica. Chiarisce in particolare che :
a). la procedura e tutti gli atti sono visibili sul portale della Consip spa;
b). il verbale di ricognizione offerte stesso è stato reso pubblico sul portale; solo la ricorrente non ne ha preso visione.
Tanto premesso il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1). Con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancata pubblicità degli atti di gara.
Come noto, l’articolo 29 del Codice appalti (Principi in materia di trasparenza) recepisce integralmente il dettato normativo di cui all’articolo 29 della direttiva 2014/24/UE.
Il primo comma, precisa che “tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente” di cui al decreto legislativo 33/2013.
Il secondo periodo chiarisce che “al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.
In buona sostanza, l’art. 29 prevede un obbligo di pubblicazione e suo aggiornamento sul profilo committente degli atti relativi:
– alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
– alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
– alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti;
– al provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni nella procedura di affidamento (entro due giorni dall’adozione);
– ai resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
Sempre per le stesse ragioni di trasparenza e nei medesimi termini è dato “avviso” ai candidati e ai concorrenti ammessi, indicando l’ufficio o il collegamento informatico (c.d. link) ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti (salvo i casi di cui all’art. 53, commi 3 e 4 del Codice): questa risulta essere una condizione (la messa a disposizione degli atti e delle motivazioni on line,o via PEC) per dar corso ai termini per l’impugnativa di cui all’articolo 120, comma 2 bis, del Codice del processo amministrativo, rendendo effettiva la conoscenza, rectius trasparenza, degli elementi probatori per una tutela giurisdizionale immediata.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., V, n. 5388/2017) ha chiarito che : quando la procedura di affidamento è stata interamente condotta attraverso modalità telematiche ….le stesse, per loro natura, consentono di poter tracciare attraverso i “log di sistema”, ovvero ogni singolo e specifico momento procedimentale, così da escludere ogni ipotesi di manomissione, sul presupposto che, ove pure si verificasse, risulterebbe tracciato e riscontrabile nel predetto sistema di crittografia a codici elettronici, senza possibilità che esistano operazioni non registrate a sistema.
A differenza del passato, non possono più manifestarsi “zone d’ombra” posto che non esiste fase che non sia debitamente e compiutamente registrata dal sistema di supporto, ossia dalla piattaforma telematica.
La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella “conservazione” dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).
Tanto precisato, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato.
Infatti, le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte e i sistemi provvedono alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura; l’affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa.
Nella gara telematica la conservazione dell’offerta è affidata allo stesso concorrente, garantendo che questa non venga, nelle more, modificata proprio attraverso l’imposizione dell’obbligo di firma e marcatura nel termine fissato per la presentazione delle offerte.
Nel caso di specie, il Collegio condivide le precisazioni svolte in replica.
Risulta in atti che :
a). la procedura e tutti gli atti sono visibili sul portale della Consip spa;
b). il verbale di ricognizione offerte stesso è stato reso pubblico sul portale; solo la ricorrente non ne ha preso visione.
Nel caso di specie, la scelta della forma elettronica (Piattaforma) è stata ritenuta preferenziale dalla P.A.nell’ambito dell’esercizio dei poteri e dell’esplicazione della propria legittima discrezionalità.
Dunque, il Collegio non condivide le censure della ricorrente.
2). Non si condividono neanche le censure di cui al secondo motivo secondo cui è stato attivato il soccorso istruttorio (illegittimamente) in violazione dell’art. 83 cod. appalti.
Come noto, con riferimento alle cause di esclusione e al cd. soccorso istruttorio, l’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 così prevede:
“8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.
Com’è noto, la disposizione codifica i principi, di elaborazione giurisprudenziale, di divieto di aggravio del procedimento di evidenza pubblica, di massima partecipazione alle gare di appalto e di interpretazione in quest’ottica delle clausole ambigue della lex specialis.
Dal tenore della citata disposizione si evince che il Legislatore ha inteso con essa evitare esclusioni per violazioni meramente formali, costituendo “cause di esclusione” soltanto i vizi radicali ritenuti tali da espresse previsioni di legge.
La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato – già in relazione all’art. 46, comma 1 bis, del previgente Codice – certamente meno restrittivo in punto di cause di esclusione rispetto al richiamato art. 83 del nuovo Codice, ha interpretato in maniera sostanzialistica il principio di tassatività delle stesse, ritenendo sussistente una causa di esclusione implicita in ogni norma imperativa che preveda un espresso obbligo o un divieto a carico della candidata alla selezione per il conferimento di un appalto pubblico (cfr., Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 25 febbraio 2014 n. 9).
Né il quadro normativo è mutato di seguito all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.
Inoltre un condiviso orientamento del Consiglio di Stato ha ritenuto possibile che il concorrente che non sia stato ammesso al soccorso istruttorio (ma avrebbe dovuto esserlo) è ammesso a provare le medesime circostanze in giustizia, secondo la formula del ‘soccorso istruttorio processuale’ (in tal senso: Cons. Stato, III, sent. 975 del 2017).
Dunque, è stato legittimo l’operato della PA che ha attivato il soccorso istruttorio in relazione al predetto avvalimento.
3). Infine, non si condivide l’ultimo motivo di ricorso relativo alle giustificazioni svolte in replica che si ritengono esaustive.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La domanda risarcitoria è pure respinta in conseguenza del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando :
Respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che si liquidano nella misura di € 3.000,00 in favore della controparte costituita, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
Giuseppe La Greca, Consigliere
L’ESTENSORE
Maria Ada Russo
IL PRESIDENTE
Giancarlo Mozzarelli
IL SEGRETARIO