PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Pareri legali – Accesso – Parere reso dal professionista dopo l’avvio di un procedimento contenzioso o dopo l’inizio di attività tipiche precontenziose – Riservatezza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Emilia Romagna
Città: Bologna
Data di pubblicazione: 7 Maggio 2018
Numero: 383
Data di udienza: 4 Aprile 2018
Presidente: Mozzarelli
Estensore: La Greca
Premassima
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Pareri legali – Accesso – Parere reso dal professionista dopo l’avvio di un procedimento contenzioso o dopo l’inizio di attività tipiche precontenziose – Riservatezza.
Massima
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ – 7 maggio 2018, n. 383
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Pareri legali – Accesso – Parere reso dal professionista dopo l’avvio di un procedimento contenzioso o dopo l’inizio di attività tipiche precontenziose – Riservatezza.
In tema di accesso ai pareri legali, allorché la consulenza si manifesta dopo l’avvio di un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo) oppure dopo l’inizio di tipiche attività precontenziose, se il parere reso dal professionista individuato dall’Amministrazione non è destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all’ente pubblico tutti gli elementi tecnico -giuridici utili per tutelare i propri interessi, essa resta caratterizzata dalla riservatezza, che mira a tutelare non solo l’opera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione dell’amministrazione, la quale, esercitando il proprio diritto di difesa, protetto costituzionalmente, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento.
Pres. Mozzarelli, Est. La Greca – M.G. (avv. Poletto) c. Azienda Usl della Romagna (avv. Stefanelli)
Allegato
Titolo Completo
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ - 7 maggio 2018, n. 383SENTENZA
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ – 7 maggio 2018, n. 383
Pubblicato il 07/05/2018
N. 00383/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2018, proposto da Massimo Gori, in qualità di coniuge dell’avv. Patrizia Poletto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Quarto Montebelli e Sara D’Angeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sara D’Angeli sito in Bologna, via Cervellati n.3;
contro
– l’Azienda Usl della Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Silvia Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Bologna, via Azzo Gardino n. 8/A;
per il completo accesso, esibizione e integrale rilascio di copia
– del “parere medico-legale” del dott. Mauro Gherardi, dell’Azienda Usl della Romagna, Direzione sanitaria aziendale U.O. Medicina legale e gestione del rischio, datato 28.3.2017 previa disapplicazione in parte qua del presupposto “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Azienda USL di Rimini approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 897 del 28.12.2012”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Azienda Usl della Romagna;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Designato relatore il cons. dott. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza camerale del 4 aprile 2018 gli avv.ti B. De Paola, in sostituzione degli avv.ti Quarto Montebelli e Sara D’Angeli per parte ricorrente; Edoardo Di Gioia, in sostituzione dell’avv. Silvia Stefanelli, per l’Azienda USL della Romagna;
1.- Il ricorrente, nella qualità di coniuge della defunta Patrizia Poletto, avanzava richiesta di accesso e rilascio di copia del parere medico legale in epigrafe indicato acquisito dall’Azienda Usl della Romagna, attraverso le proprie strutture interne, nell’ambito della procedura già avviata dalla stessa Patrizia Poletto di risarcimento del danno da responsabilità medica asseritamente discendente dall’omessa diagnosi di patologia tumorale.
2.- La resistente Azienda sanitaria esibiva la relazione di cui trattasi omettendo tuttavia l’ostensione di una parte della stessa sul rilievo che «le valutazioni soggettive effettuate da consulenti/periti/organi tecnici, […] non sono ostensibili a controparte, in quanto la loro divulgazione allo stato del procedimento, potrebbe creare pregiudizio all’Azienda relativamente al diritto di difesa in un eventuale contenzioso».
3.- Il ricorrente ha pertanto chiesto, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., condannarsi l’Amministrazione all’integrale esibizione della relazione in argomento, rappresentando la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale legato alla richiesta di risarcimento danni già rivolta alla medesima struttura sanitaria (cfr. istanza del 20 ottobre 2017).
4.- Il ricorso si articola in un unico motivo di doglianza con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24 e 25 della l. n. 241 del 1990. Sostiene il ricorrente che l’art. 44 del Regolamento sul diritto d’accesso approvato dall’Azienda Usl in data 28 dicembre 2012 sarebbe illegittimo- così come sarebbe illegittimo il diniego parziale opposto – poiché la l. n. 241 del 1990 (art. 4) individuerebbe tra i documenti sottratti all’accesso solo quelli sottesi, in linea generale, alla tutela di interessi di matrice generale.
5.- Si è costituita in giudizio l’Azienda Usl della Romagna la quale, con articolata memoria, ha concluso per l’infondatezza della domanda di parte ricorrente.
6.- All’udienza camerale del 4 aprile 2018, presenti i procuratori delle parti che si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
7.- Osserva il Collegio che la domanda di parte ricorrente è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto d’accesso previa disapplicazione della correlata disposizione regolamentare dell’Azienda Usl che esclude dall’accesso taluni documenti, la quale presenterebbe profili di incompatibilità con il dato primario di riferimento. Malgrado siffatta domanda non ricomprenda una chiara formale richiesta caducatoria del diniego parziale di accesso (astrattamente rilevante per via della struttura impugnatoria del giudizio), la stessa è rinvenibile dal senso complessivo dell’esposizione volta comunque ad ottenere, sul versante sostanziale, l’ostensione integrale della surrichiamata perizia medico-legale.
8.- Il ricorso è nel merito infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
9.- Malgrado l’istanza di parte ricorrente abbia fatto riferimento unicamente alla disciplina contenuta nella l. n. 241 del 1990, lo scrutinio della relativa pretesa deve essere effettuato in relazione al disposto contenuto nell’art. 4 della l. n. 24 del 2017 in tema di «trasparenza» dei dati relativi al paziente. La perizia medico-legale per cui è causa va correttamente ricondotta, invero, nell’ambito della «documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente» ivi menzionata, in relazione alla quale, nel caso di specie, va comunque ritenuta operante la causa di esclusione dall’accesso opposta dall’Amministrazione, stante anche il rinvio alla l. n. 241 contenuto nella medesima disciplina.
10.- Ciò precisato, il Collegio non intende decampare dai consolidati principi giurisprudenziali – richiamati dalla parte pubblica – per lo più elaborati in tema di accesso ai pareri legali ma espressione di principi generali, secondo cui allorché la consulenza si manifesta dopo l’avvio di un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo) oppure dopo l’inizio di tipiche attività precontenziose, se il parere reso dal professionista individuato dall’Amministrazione non è destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all’ente pubblico tutti gli elementi tecnico -giuridici utili per tutelare i propri interessi, essa resta caratterizzata dalla riservatezza, che mira a tutelare non solo l’opera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione dell’amministrazione, la quale, esercitando il proprio diritto di difesa, protetto costituzionalmente, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la perizia medico- legale, nella quale è richiamata la corposa documentazione medica consultata (e che non risulta esclusa dall’accesso), è stata esibita nella sua parte essenziale e, quanto alla sezione relativa alla «storia clinica» della paziente, l’evidenziata strumentalità della stessa alle esigenze di difesa dell’Amministrazione in un futuro giudizio costituiscono ragione sufficiente a ritenere corretta la decisione di sottrarla temporaneamente all’accesso.
Per completezza deve evidenziarsi che ove, peraltro, il contenuto della predetta «storia clinica» della paziente fosse inerente a valutazioni medico-legali connesse alle attività di gestione del rischio clinico, la legge ne vieta l’utilizzo nell’ambito di procedimenti giudiziari (art. 1, comma 539 della l. n. 208 del 2015 e s.m.i.), sicché, per tale parte, il documento sarebbe neutro ai fini delle esigenze di tutela, con il connesso precipitato in punto di interesse di parte ricorrente.
10.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
11.- Le peculiari connotazioni della fattispecie e le correlate novità normative danno luogo alle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione seconda), rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Dispone, a cura della Segreteria, l’oscuramento dei dati personali contenuti nella presente sentenza in caso di diffusione della stessa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Giuseppe La Greca
IL PRESIDENTE
Giancarlo Mozzarelli
IL SEGRETARIO