Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 637 | Data di udienza: 7 Luglio 2011

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – DM 10 settembre 2010 – Entrata in vigore – Procedimenti in corso (successivi al 3/10/2010) – Applicabilità delle linee guida.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Emilia Romagna
Città: Bologna
Data di pubblicazione: 9 Agosto 2011
Numero: 637
Data di udienza: 7 Luglio 2011
Presidente: Calvo
Estensore: Calvo


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – DM 10 settembre 2010 – Entrata in vigore – Procedimenti in corso (successivi al 3/10/2010) – Applicabilità delle linee guida.



Massima

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I – 9 agosto 2011, n. 637

DIRITTO DELL’ENERGIA – Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – DM 10 settembre 2010 – Entrata in vigore – Procedimenti in corso (successivi al 3/10/2010) – Applicabilità delle linee guida.
Il DM 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010, n. 219, è entrato in vigore il 3 ottobre 2010;  in base alla seconda parte dell’art. 18 punto 4 del punto 18, decorso il termine di 90 giorni – e cioè dal 2 gennaio 2011 – le linee guida si applicano ai procedimenti in corso  – e cioè a quelli iniziati dopo la data del 3 ottobre 2010 – , ai sensi dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, salvo che siano riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13.1 lett. F) della parte III e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti, cui si applica la normativa previgente; ne deriva chea fronte di una domanda dper il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di impianti fotovoltaici presentata il 2 dicembre 2010, non rientrante in quest’ultima ipotesi, sono legittimamente applicate le menzionate linee guida.
Pres. ed Est. Calvo – A.M.L.  e altro (avv.ti Castellazzi e Della Casa) c. Comune di Fiorano Modenese (avv. Coli)


Allegato


Titolo Completo

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I – 9 agosto 2011, n. 637

SENTENZA

N. 00637/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 608 del 2011, proposto da:
Anna Maria Leonardi e Energy Green S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv.ti Sara Castellazzi e Simona Della Casa, con domicilio eletto presso Gregorio Descovich Marcato in Bologna, via D’Azeglio N. 58;

contro

Comune di Fiorano Modenese, in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso Stefano Baccolini in Bologna, via San Gervasio 10;

nei confronti di

Bruno Bolognesi;

per l’annullamento, previa sospensione,

dei provvedimenti adottati dal Comune di Fiorano Modenese (MO) prot. 2034 e 2036 del 15 febbraio 2011, portanti entrambi, rigetto della richiesta di rilascio di permesso a costruire per la realizzazione di due impianti fotovoltaici con potenza inferiore ad 1MW e due cabine elettriche, non ancora notificati e conosciuti dall’interessato in seguito;

di ogni altro atto, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;

per la condanna dell’ente comunale al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da parte ricorrente per effetto dell’illegittimità dei provvedimenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiorano Modenese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Giuseppe Calvo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Leonardi Anna Maria e la società Energy Green S.r.l., corrente in Sassuolo, in persona del legale rappresentate, ing. Andrea Talami, hanno chiesto, con il ricorso in esame, l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti adottati dal Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia ed Ambiente del Comune di Fiorano Modenese, prot. n. 2034 e prot. n. 2036 del 15 febbraio 2011, entrambi portanti rigetto della richiesta di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di due impianti fotovoltaici con potenza inferiore ad 1MW e di due cabine elettriche, non ancora notificati, e conosciuti dagli interessati in seguito, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale e, per la condanna, dell’ente comunale al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da parte ricorrente per effetto dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

In particolare, per quanto concerne i detti impugnati provvedimenti, essi sono costituiti dalle due note del Responsabile del Servizio U.E.A. del Comune di Fiorano Modenese prot. n. 2034 e prot. n. 2036, datate 15 febbraio 2011, aventi ad oggetto: “Richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza inferiore ad 1MW e di due cabine elettriche in via Montagnani a Fiorano Modenese” ed aventi il seguente contenuto: “Con riferimento alla pratica di cui in oggetto pervenuta in data 02.12.2010 si comunica che, in base a quanto previsto all’art. 10 del DM 10 settembre 2010, la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è soggetto ad autorizzazione unica. Si invita, pertanto, i soggetti di cui in indirizzo a rielaborare la documentazione prodotta provvedendo ad inoltrare opportuna richiesta alla Provincia di Modena, ente delegato al rilascio dell’autorizzazione unica suddetta, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito”;

I motivi di ricorso sono:

1) Violazione dell’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Violazione di legge e falsa applicazione del D.M. 10 settembre 2010. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai commi 3,4 e 5 e dal decreto ministeriale in data 10 settembre 2010 – Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – resta ferma la competenza comunale per gli impianti “semplici”, che richiedono il solo titolo edilizio, con potenza sino a 1Mw, autorizzabili con permesso a costruire rilasciato dal comune, tenuto conto, anche della nota del Comune di Modena, prodotta in giudizio, per cui non si comprende, come il Comune di Fiorano Modenese, abbia potuto ritenere non più sussistente la propria competenza al rilascio del titolo edilizio chiesto, atteso che le due istanze, al riguardo, presentate, concernevano, entrambe, impianti di potenza superiore ai 20 Kw ma inferiore ad 1 Mw, come tali soggetti a semplice permesso di costruire, per cui, sarebbe evidente l’illegittimità delle impugnate note per violazione dell’art. 12, commi 2,4 e 5, nonché delle stesse linee guida, e, in particolare, per falsa applicazione delle disposizioni del citato D.M.

2) Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387 del 2003 sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione del D.M. 10 settembre 2010 sotto altro profilo. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

Poiché, in base ai provvedimenti impugnati, per effetto del D.M. 10 settembre 2010, l’adozione del titolo autorizzativo sarebbe divenuta di competenza della Provincia di Modena, così, innovando, il sistema delle competenze, previste dal d.lgs. 2003, n. 387, tale innovazione non sarebbe possibile, stante la natura di rango secondario della normativa contenuta nelle linee guida, innovazione che infatti, non sussiste, per cui la competenza del comune sul rilascio dei permessi a costruire gli impianti, con potenza sino a 1Mw, in assenza di procedimenti necessariamente complessi, rimane.

In ogni caso, il D.M. non avrebbe dovuto essere applicato dal comune di Fiorano Modenese, stante il fatto che esso prevedeva un periodo transitorio di 90 giorni per la sua applicazione, a far data dalla sua pubblicazione, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18, commi 4 e 5 in relazione sia alle disposizioni transitorie, contenute nella deliberazione n. 28 adottata dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in data 6 dicembre 2010, sia alla data del 2 dicembre 2010, di presentazione delle due istanze.

3) Violazione dell’art. 10 bis della legge sul procedimento amministrativo (L. 241 del 1990).

Se l’amministrazione avesse comunicato i motivi ostativi all’accoglimento delle due istanze, relativi a quanto previsto dalle linee guida, i ricorrenti avrebbero potuto esplicitare l’erroneità delle convinzioni della stessa amministrazione, quanto meno con riferimento al termine di entrata in vigore delle dette linee.

4) Grave violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà fra atti.

Poiché il Comune di Fiorano Modenese aveva ricevuto le due istanze il 2 dicembre 2010 e la relativa istruttoria si è protratta sino al 15 febbraio 2011, prima di giungere ad un rigetto per incompetenza, la valutazione circa la presunta incompetenza comunale per effetto dell’entrata in vigore delle linee guida avrebbe dovuto essere approfondita ben prima della data, dianzi indicata, per l’adozione delle due note impugnate.

Con il ricorso si chiede il risarcimento del danno ed, al riguardo, si sostiene che, mentre le due istanze, in precedenza indicate, erano state presentate prima dell’adozione da parte dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna della deliberazione n. 28 in data 6 dicembre 2010, a causa di quest’ultima e dei due impugnati provvedimenti del Comune di Fiorano Modenese, i terreni di proprietà della ricorrente Anna Maria Leonardi non sono più idonei all’installazione degli impianti fotovoltaici, per cui, anche se si presentasse una nuova istanza, non sarebbe più possibile ottenere il titolo autorizzativo, con l’ulteriore conseguenza che tale preclusione cagiona un evidente danno ai ricorrenti.

Con atto, in data 22 maggio 2011, si è sostituito in giudizio il Comune di Fiorano Modenese, il quale ha contestato la fondatezza del ricorso.

Nella camera di consiglio del 26 maggio 2011 la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata al merito.

I ricorrenti hanno presentato due memorie, rispettivamente, il 6 giugno e il 16 giugno 2011.

Anche il Comune di Fiorano Modenese ha presentato una memoria il 16 giugno 2011.

All’odierna udienza il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo, innanzitutto, è stata denunciata la violazione dell’art. 12 – Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative – commi 2,4 e 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2. Orbene, in merito alla detta denuncia, il motivo è inconferente, in quanto, come risulta in fatto, con le due impugnate note del Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia ed Ambiente del Comune di Fiorano Modenese prot. n. 2034 e prot. n. 2036, datate 15 febbraio 2011, si è comunicato “Con riferimento alla pratica di cui in oggetto pervenuta in data 02.12.2010 che, in base a quanto previsto all’art. 10 del DM 10 settembre 2010, la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è soggetto ad autorizzazione unica”, per cui, è evidente che le dette due impugnate note sono state poste in essere sulla base di quanto previsto dal citato articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali in data 10 settembre 2010 – Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – e, quindi, il riferimento a quanto previsto dal menzionato art. 12, commi 2,4 e 5, è irrilevante al fine di fare constare l’illegittimità delle dette due note.

3. Con lo stesso motivo, poi, sono state denunciate la violazione e falsa applicazione delle linee guida.

4. Al riguardo, si sostiene che, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. in data 10 settembre 2010, non si comprende come il Comune di Fiorano Modenese abbia potuto ritenere non più sussistente la propria competenza al rilascio del titolo edilizio chiesto, atteso che le due istanze, al riguardo, presentate, concernevano, entrambe, impianti di potenza superiore ai 20 Kw ma inferiore a 1 Mw, come tali soggetti a semplice permesso di costruire, per cui, sarebbe evidente l’illegittimità dell impugnate note per violazione delle stesse linee guida e, in particolare, per falsa applicazione delle disposizioni del citato D.M.

5. In ordine logico, il collegio, prima di esaminare il detto assunto, deve pronunciarsi su quanto sostenuto con il secondo motivo, in base al quale il D.M. in data 10 settembre 2010 non avrebbe dovuto essere applicato dal Comune di Fiorano Modenese, stante il fatto che esso prevedeva un periodo transitorio di 90 giorni per la sua applicazione, a far data dalla sua pubblicazione, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18, commi 4 e 5 e in relazione sia alle disposizioni transitorie, contenute nella deliberazione n. 28, adottata dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in data 6 dicembre 2010, sia alla data del 2 dicembre 2010 di presentazione delle due istanze.

6. In merito al detto assunto, si deve tenere presente che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e le attività culturali in data 10 settembre 2010, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010, n. 219, con l’art. 1 – Approvazione ed entrata in vigore – dello stesso decreto, si è stabilito che: “1. Sono emanate le allegate linee guida che costituiscono parte integrante del presente decreto; 2) Le linee guida allegate entrano in vigore nel decimoquinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” e con l’art. 18 – Disposizioni transitorie e finali – contenuto nella Parte V – Disposizioni transitorie e finali delle menzionate linee guida – si è statuito che “18.4. Le Regioni, qualora, necessario, adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, anche con l’eventuale previsione di una diversa tempistica di presentazione della documentazione di cui al paragrafo 13; decorso inutilmente il predetto termine di novanta giorni, le linee guida si applicano ai procedimenti in corso, ai sensi dell’art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, fatto salvo quanto previsto al punto 18.5. 18.5 I procedimenti in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lett. F) della Parte III e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti”; b) in data 2 dicembre 2010 sono state presentate al Comune di Fiorano Modenese le due domande per il rilascio del permesso di costruire, rispettivamente, pratica edilizia n. 343/10 e n. 344/10; c) l’Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna ha adottato in data 6 dicembre 2010 la deliberazione n. 38; d) il responsabile del Servizio UEA del Comune di Fiorano Modenese, in data 15 febbraio 2011, ha inviato le due impugnate note.

7. Ciò posto, si osserva che: a) per quanto riguarda il decreto ministeriale in data 10 settembre 2010, a1) esso è entrato in vigore il 3 ottobre 2010, a2) in base alla seconda parte dell’art. 18 punto 4 del punto 18, disposizioni transitorie e finali dello stesso decreto, decorso il termine di 90 giorni dal citato 3 ottobre 2010 e cioè dal 2 gennaio 2011 le linee guida si applicano ai procedimenti in corso e cioè a quelli iniziati dopo la menzionata data del 3 ottobre 2010, ai sensi dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, a3) i detti procedimenti in corso sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13.1 lett. F) della parte III e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti; b) per quanto riguarda le due domande per il rilascio del permesso di costruire, b1), poiché esse erano state presentate il 2 dicembre 2010, i procedimenti, relativi alle dette due domande, erano in corso alla menzionata data del 2 gennaio 2011 e, quindi, le linee guida si applicano ai detti procedimenti, ai sensi dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. 2003, n. 387, b2) i detti procedimenti, poi, avrebbero dovuto essere conclusi con le impugnate note, inviate il 15 febbraio 2011, ai sensi della previgente normativa qualora riferiti ai progetti all’uopo indicati; c) per quanto concerne la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia–Romagna n. 28 in data 6 dicembre 2010, quanto con essa disposto è irrilevante, giacché di essa non si è tenuto conto con le impugnate due note; d) per quanto concerne queste ultime, in esse non si fa menzione di procedimenti riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13.1 lett. F) della parte III e per i quali erano intervenuti i pareri ambientali prescritti;

8. Al riguardo, il Comune di Fiorano Modenese, con l’atto di costituzione in giudizio, nella parte, relativa all’istanza cautelare, dopo aver rilevato che il D.M. 10 settembre 2010 era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010 n. 219, per cui le linee guida erano entrate in vigore il 3 ottobre 2010, ha osservato che, ai sensi del comma 18.5 dell’articolo 18 della Parte V del D.M., i procedimenti avviati dai ricorrenti alla data del primo gennaio 2011 erano in corso, ma non erano, a quella data intervenuti i pareri ambientali prescritti, visto che, soltanto in data successiva, interveniva il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, oltre che di ARPA e AUSL;

9. Il collegio ritiene che, alla stregua di quanto in precedenza rilevato, i procedimenti avviati dai ricorrenti, sulla base delle loro domande, non dovessero essere conclusi ai sensi della previgente normativa e, quindi, giustamente, con le due impugnate note, si è applicato il decreto ministeriale in data 10 settembre 2010, con la conseguenza che l’assunto dei ricorrenti, in base al quale il citato decreto non avrebbe dovuto essere applicato, è infondato.

10. Ciò posto, tornando ad esaminare quanto sostenuto con il primo motivo, con il quale sono state denunciate la violazione e falsa applicazione delle linee guida, si osserva che, innanzitutto, il riferimento a tali linee guida è del tutto generico, in quanto si sarebbe dovuto tenere presente, soltanto, l’art. 10 delle stesse linee, in base al quale, come si è visto, sono state poste in essere le due impugnate note, per cui il motivo sarebbe, al riguardo, inammissibile.

11. In ogni caso, anche ad ammettere che quanto sostenuto dai ricorrenti si riferisca all’art. 10 – Interventi soggetti ad autorizzazione unica – delle linee guida, il detto articolo prevede, al punto “10.1 Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 11 e 12, la costruzione, l’esecuzione e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata”, per cui è di tutta evidenza che, quanto sostenuto dai ricorrenti in ordine alla competenza comunale per impianti “semplici”, non ha alcuna consistenza, giacché, al fine di contrastare la fondatezza di quanto stabilito con le due impugnate note, si sarebbe dovuto fare riferimento ad una norma del D.M., da cui risultasse la menzionata competenza comunale.

12. In altri termini, poiché non si sostiene che, in relazione alle due domande, il Responsabile del Comune di Fiorano Modenese avrebbe dovuto applicare non l’art. 10 delle linee guida, ma un’altra norma, concernente la citata competenza comunale, è evidente che, quanto sostenuto dai ricorrenti, in merito a tale competenza, non ha alcun fondamento.

13. Quanto, poi, al riferimento alla nota del Dirigente Responsabile del Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia del Comune di Modena, prot. gen. n. 28679 in data 8 marzo 2011, prodotta in giudizio, in copia fotostatica, dai ricorrenti, inviata a tutto il personale del settore, nella quale tra l’altro così si afferma: “Funzioni autorizzatorie: Il d.lgs. n. 387/2003 attribuisce le funzioni autorizzatorie….alla Regione o alla Provincia, su delega della Regione…..La Regione Emilia–Romagna con la L.R. 26/2004 (articoli 2 e 3) ha così ripartito le funzioni autorizzatorie di cui sopra: alla Regione, impianti di produzione ….., alla Provincia gli impianti di produzione ….. Per quanto riguarda, dunque gli impianti fotovoltaici, dalle fonti normative citate, che disciplinano la materia, emerge un “panorama autorizzatorio” così ripartito: …..impianti soggetti a permesso di costruire: gli impianti pari o superiori a 20 kW e fino a 1 Mw, se non necessitano dell’acquisizione di altre autorizzazioni (intendendosi come tali veri e propri atti di approvazione o assenso di altre PP.AA e non l’acquisizione di pareri obbligatori), sono assoggettati a permesso di costruire da rilasciare da parte del Comune”, a prescindere dal fatto che, evidentemente, quanto disposto con la citata nota non può avere alcuna rilevanza per quanto concerne le impugnate due note del Comune di Fiorano Modenese, il contenuto, dianzi indicato, della stessa nota del Comune di Modena, non fa alcun riferimento alle linee guida, per cui, tale constatazione è sufficiente per far ritenere irrilevante il menzionato contenuto.

14. Ne consegue che il motivo è in parte inconferente e in parte inammissibile o infondato.

15. Con il secondo motivo si sostiene, oltre a quanto, in precedenza esaminato, che, poiché, in base ai provvedimenti impugnati, per effetto del D.M. in data 10 settembre 2010, la competenza dell’adozione del titolo autorizzatorio sarebbe divenuta della Provincia di Modena, così, innovando, al sistema della competenza, previsto dal d.lgs. 2003, n. 387, tale innovazione non sarebbe possibile, stante la natura di rango secondario della normativa, contenuta nelle linee guida, innovazione, che, infatti, non sussiste, per cui la competenza del Comune su rilascio dei permessi a costruire gli impianti, con potenza sino a 1 Mw, in assenza di procedimenti necessariamente complessi, rimane.

16. Il detto assunto è inammissibile per la genericità della sua formulazione, in quanto con esso, non si indica l’articolo del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in base al quale è prevista la competenza dei comuni in ordine al rilascio dell’autorizzazione in questione, per cui la questione dell’innovazione o meno, relativa a tale competenza, contenuta nel D.M. in data 10 settembre 2010, è inammissibile.

17. Ne consegue che il motivo è in parte inammissibile ed, in parte, infondato, tenuto conto dell’infondatezza dell’altro assunto, in precedenza esaminato.

18. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, al riguardo, si sostiene che, se l’amministrazione avesse comunicato i motivi ostativi all’accoglimento delle sue istanze, relativi a quanto previsto dalle linee guida, i ricorrenti avrebbero potuto esplicitare ad essa l’erroneità delle sue convinzioni “quanto meno con riferimento al termine di entrata in vigore della nuova normativa”.

19. Per quanto concerne il detto articolo, com’è noto, esso stabilisce che “1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti…… Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale…..

20. Secondo i ricorrenti, quindi, il Responsabile del Servizio U.E.A. del Comune di Fiorano Modenese, prima dell’invio delle due impugnate note, avrebbe dovuto comunicare, tempestivamente, agli interessati, quanto comunicato con le dette note, onde consentire loro, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, di “presentare per iscritto le loro osservazioni” “quanto meno con riferimento al termine di entrata in vigore della nuova normativa” e, poiché, era citato il D.M. in data 10 settembre 2010, di quella contenuta in tale decreto.

21. Con la memoria, i ricorrenti osservano che “la possibilità di interloquire con l’amministrazione avrebbe, senz’altro, giovato all’istruttoria procedimentale, che, pare davvero sconclusionata e confusa (si pensi all’iniziale abbaglio relativo alla presunta unicità dell’impianto, quando invece si trattava di due impianti autonomi, collocati su due diversi mappali, di differente capacità, differenti caratteristiche, collocati a circa 180 metri di distanza e soprattutto…fisicamente separati da uno stradello interpoderale che conduce ad una casa di campagna: uno è collocato sul lato est, l’altro sul lato ovest della via che li separa, così come precisato e illustrato nella relazione tecnica allegata”.

22. Il Collegio ritiene che, nella specie, la denunciata violazione del citato art 10 bis della legge 1990, n. 241, non sussiste, tenuto conto delle osservazioni “che i ricorrenti avrebbero voluto presentare per iscritto” in relazione a quanto avrebbe dovuto comunicare loro il Responsabile del Comune di Fiorano Modenese, “osservazioni” costituite, come si è visto, dal riferimento al termine di entrata in vigore della nuova normativa “e cioè del D.M. in data 10 settembre 2010” e dal menzionato “abbaglio”.

23. In altri termini, poiché: a) per quanto riguarda “il termine di entrata in vigore” del più volte citato decreto ministeriale, come si è visto, in precedenza, esso è costituito dalla data del 3 ottobre 2010; b) per quanto concerne il detto “abbaglio”, i ricorrenti non fanno, al riguardo, alcun riferimento, in merito al contenuto delle due impugnate note, è indubbio che le menzionate “osservazioni” non avrebbero potuto essere accolte dal Responsabile dell’U.E.A. del Comune di Fiorano Modenese, tenuto conto della “motivazione” delle impugnate note.

24. Ne consegue che il motivo è infondato.

25. Ed, infine, è privo di pregio il quarto ed ultimo motivo, con il quale si sostiene che, poiché il Comune di Fiorano Modenese aveva ricevuto le due istanze il 2 dicembre 2010 e la relativa istruttoria si è protratta sino al 15 febbraio 2011, prima di giungere al loro rigetto per incompetenza, la valutazione circa la presunta incompetenza comunale per effetto dell’entrata in vigore delle linee guida avrebbe dovuto essere approfondita ben prima della data, dianzi indicata, di adozione delle due impugnate note; e ciò perché, com’è fin troppo evidente, il periodo di tempo intercorso tra le due menzionate date, non è idoneo a rendere illegittime le dette due note.

26. Per quanto concerne, poi, la richiesta del risarcimento del danno, basata sul fatto che le due istanze erano state presentate il 2 dicembre 2010 e cioè prima dell’adozione da parte dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna in data 6 dicembre 2010 della deliberazione n. 28 e sul fatto che, a causa della citata deliberazione e dei due impugnati provvedimenti del Comune di Fiorano Modenese, i terreni di proprietà della ricorrente Anna Maria Leonardi non sono più idonei all’installazione degli impianti fotovoltaici, per cui, anche se si presentasse una nuova istanza, non sarebbe più possibile ottenere il titolo autorizzatorio, con la conseguenza che tale preclusione cagiona un evidente danno ai ricorrenti, essa non ha alcun fondamento, sia poiché quanto stabilito con la citata deliberazione non ha nulla a che vedere con il contenuto delle due impugnate note, sia perché, come si è visto, queste ultime sono state legittimamente inviate ai ricorrenti.

27. Per le suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Tenuto conto della particolarità e peculiarità della controversia, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima)

rigetta il ricorso, in epigrafe indicato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente, Estensore
Grazia Brini, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/08/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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