Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca, Fauna e Flora Numero: 294 | Data di udienza: 10 Ottobre 2012

* DIRITTO VENATORIO – FAUNA E FLORA – Nutrie – Attuazione dei piani di controllo e contenimento  – Regione Emilia Romagna – Disciplina – Amministrazione comunale – Incompetenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Emilia Romagna
Città: Parma
Data di pubblicazione: 11 Ottobre 2012
Numero: 294
Data di udienza: 10 Ottobre 2012
Presidente: Perrelli
Estensore: Perrelli


Premassima

* DIRITTO VENATORIO – FAUNA E FLORA – Nutrie – Attuazione dei piani di controllo e contenimento  – Regione Emilia Romagna – Disciplina – Amministrazione comunale – Incompetenza.



Massima

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 11 ottobre 2012, n. 294


DIRITTO VENATORIO – FAUNA E FLORA – Nutrie – Attuazione dei piani di controllo e contenimento  – Regione Emilia Romagna – Disciplina – Amministrazione comunale – Incompetenza.

La disciplina ordinaria in materia di controllo delle nutrie, contenuta, per la Regione Emilia – Romagna, nell’art. 16 della L.R. n. 8 del 1994, nell’art. 12 della L.R. n. 6 del 2000 e, ulteriormente, nella deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del 1995, attribuisce ogni competenza in materia di attuazione dei piani diretti al contenimento di tale specie animale alle amministrazioni provinciali, con conseguente incompetenza dell’amministrazione comunale ad adottare provvedimenti in “subiecta materia”.

Pres. f.f. ed Est. Perrelli – LAC 8avv. Rizzato) c. Comune di Busseto (avv. Cortesi)


Allegato


Titolo Completo

TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 11 ottobre 2012, n. 294

SENTENZA

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 11 ottobre 2012, n. 294

N. 00294/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2012, proposto da Lac- Lega Per l’Abolizione della Caccia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso l’avvocato Antonella Costa in Parma, P.le Borri 3;

contro

Il Comune di Busseto, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Cortesi, con domicilio eletto presso lo stesso in Parma, via al Duomo 5;

nei confronti di

Daniele Pisaroni, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

dell’ ordinanza n. 1/12 emessa dal Sindaco del Comune di Busseto in data 2/1/11 con la quale, al fine di contenere il numero delle nutrie presenti sul territorio comunale, se ne consente l’abbattimento su tutto il territorio comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Busseto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Lega per l’Abolizione della Caccia, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente come associazione di protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986, ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di Busseto n. 1/2012 con la quale al fine di contenere il numero delle nutrie presenti sul territorio comunale e di evitarne i potenziali danni, se ne consente l’abbattimento con il ricorso a mezzi straordinari.

2. L’associazione ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata:

1) per violazione degli artt. 50, comma 5, e 54 del D.lgs. n. 267/2000 e per eccesso di potere per difetto di motivazione per essere stata emanata l’ordinanza sindacale in carenza dei presupposti della contingibilità e dell’urgenza, nonché in assenza di un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica, comportando la presenza delle nutrie esclusivamente problemi idrogeologici per gli argini dei fiumi e danni per le colture;

2) per violazione dell’art. 19 della legge n. 157/1992 e art. 16 della L.R. n. 8/1994 in quanto i piani di abbattimento possono essere disposti solo qualora non vi siano altri metodi ecologici efficaci per risolvere il problema, metodi individuati dall’ISPRA nelle linee guida per il controllo delle nutrie nelle recinzioni elettrificate, nella protezione meccanica degli argini e nel “trappolaggio” che consente la cattura dell’animale vivo e la sua successiva soppressione in assenza di inutili sofferenze;

3) per violazione dell’art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 16 della L.R. n. 8/1994 e per incompetenza in quanto è la Provincia l’ente competente a emanare i piani di intervento per il contenimento delle nutrie.

3. Il Comune di Busseto, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del gravame.

4. Con ordinanza n. 32 del 22.2.2012 il Collegio ha accolto la domanda di misure cautelari ritenendo sussistente il fumus.

5. Alla pubblica udienza del 10.10.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il Collegio, sulla base dei precedenti della Sezione (cfr. sent. n. 215 del 16.6.2011; sent. n. 12 del 15.12.2009), ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, risultando fondati i motivi, con i quali l’associazione ricorrente deduce la violazione dell’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, nonché l’incompetenza del Comune di Busseto ad adottare provvedimenti in materia di contenimento del numero delle nutrie.

6.1. Nella specie, infatti, non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, specificamente menzionato dall’associazione ricorrente tra i motivi di ricorso con conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, per l’adozione, da parte del Sindaco, di un’ordinanza “extra ordinem”.

6.2. In primo luogo, l’amministrazione procedente non ha in alcun modo comprovato la sussistenza di un’emergenza, sotto il profilo della pubblica incolumità o della sicurezza urbana, derivante dalle nutrie e, in secondo luogo, risulta vigente una specifica normativa di rango regionale in materia di controllo e contenimento della popolazione delle nutrie.

6.3. Tale ordinaria disciplina è contenuta, per la Regione Emilia – Romagna, nell’art. 16 della L.R. n. 8 del 1994, nell’art. 12 della L.R. n. 6 del 2000 e, ulteriormente, nella deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del 1995, ed attribuisce ogni competenza in materia di attuazione dei piani diretti al contenimento delle nutrie alle amministrazioni provinciali, con conseguente fondatezza anche del profilo di illegittimità dell’ordinanza impugnata, segnalato dalla ricorrente in riferimento all’incompetenza dell’amministrazione comunale ad adottare provvedimenti in “subiecta materia”.

7. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullata l’ordinanza sindacale impugnata, con assorbimento delle ulteriori censure.

8. Sussistono giustificati motivi, in considerazione dell’ammissione della LAC al gratuito patrocinio,per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 1/2012, emessa dal Sindaco del Comune di Busseto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Marina Perrelli, Presidente FF, Estensore
Laura Marzano, Primo Referendario
Marco Poppi, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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