* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri concessori – Realizzazione diretta delle opere da parte del titolare della concessione edilizia – Presupposti – Formale accettazione da parte dell’amministrazione e stipula di apposito atto convenzionale.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Emilia Romagna
Città: Parma
Data di pubblicazione: 28 Maggio 2014
Numero: 169
Data di udienza: 30 Aprile 2014
Presidente: Radesi
Estensore: Marzano
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri concessori – Realizzazione diretta delle opere da parte del titolare della concessione edilizia – Presupposti – Formale accettazione da parte dell’amministrazione e stipula di apposito atto convenzionale.
Massima
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 28 maggio 2014, n. 169
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri concessori – Realizzazione diretta delle opere da parte del titolare della concessione edilizia – Presupposti – Formale accettazione da parte dell’amministrazione e stipula di apposito atto convenzionale.
La possibilità di sostituire le somme dovute al Comune a titolo di oneri concessori, con la realizzazione diretta delle opere da parte del titolare della concessione edilizia, è una facoltà che necessita la formale accettazione da parte dell’amministrazione e la stipula di apposito atto convenzionale, che determini esattamente le opere di urbanizzazione che il privato si impegna a realizzare, con la conseguente esatta determinazione degli eventuali altri oneri concessori monetari dovuti. In mancanza di tale accordo convenzionale, il soggetto che ha ottenuto il rilascio di una concessione edilizia è tenuto al pagamento integrale degli oneri concessori (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 7 luglio 2010, n. 16606). Quanto precede trova fondamento anche nella considerazione che all’Amministrazione è riservato il potere, e dunque deve esserle consentito, anche di indicare il tipo e l’entità delle opere, le modalità di esecuzione e le relative garanzie” (cfr. TAR Toscana, sez. III, 12 dicembre 2013 n. 1718).
Pres. Radesi, Est. Marzano – G. s.r.l. e altro (avv. Bursi) c. Comune di reggio Emilia (avv. Gnoni)
Allegato
Titolo Completo
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ - 28 maggio 2014, n. 169SENTENZA
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 28 maggio 2014, n. 169
N. 00169/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2005, proposto da:
G.E.S. S.r.l. e Sfera Costruzioni S.a.s. di Rotondo & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Giuseppe Bursi, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Piva in Parma, viale Toschi, 4;
contro
Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Gnoni, con domicilio eletto presso l’avv. Giorgio Pagliari in Parma, borgo Antini, 3;
nei confronti di
Dirigente del Servizio Attuazione PRG del Comune di Reggio Emilia;
per l’annullamento
delle concessioni edilizie nn. 2823, 2824 e 2825/2002, rilasciate alla ricorrente, nella parte in cui prevedono il pagamento di opere di urbanizzazione primaria non dovute;
nonché per l’accertamento del contributo di urbanizzazione esattamente dovuto;
e per la condanna del Comune di Reggio Emilia alla restituzione delle somme che si accertino indebitamente pagate, con rivalutazione monetaria e interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Emilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe le ricorrenti hanno chiesto la riforma delle concessioni edilizie n. 2823, 2824 e 2825/2002, rilasciate dal Comune di Reggio Emilia, nella parte in cui con esse il Comune ha richiesto il pagamento delle somme per le opere di urbanizzazione primaria, somme che ritengono non dovute in quanto afferenti ad opere realizzate direttamente dalle società ricorrenti.
Hanno chiesto, pertanto, l’accertamento dell’ammontare del contributo d’urbanizzazione esattamente dovuto, una volta applicato lo scomputo per le opere di urbanizzazione primaria realizzate direttamente, e la conseguente condanna del Comune di Reggio Emilia alla restituzione delle somme che si accertino indebitamente corrisposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A tal fine, in via istruttoria, hanno chiesto disporsi CTU al fine di accertare l’effettiva somma dovuta al predetto titolo.
Il Comune di Reggio Emilia si è costituito in giudizio sollevando una serie di eccezioni preliminari di inammissibilità e chiedendo, in subordine, la reiezione del ricorso per infondatezza.
In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato scritti conclusivi e repliche e all’udienza pubblica del 30 aprile 2014, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In fatto le ricorrenti espongono quanto segue.
In qualità di proprietarie di alcune aree edificabili in Comune di Reggio Emilia, zona via Cipriani, esse presentavano al Comune di Reggio Emilia un progetto per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (viabilità e altre opere richieste dalla legislazione urbanistica e dalla NTA del Comune di Reggio Emilia) approvato dalla Commissione Edilizia in data 26 febbraio 2002.
Il 7 giugno 2002 le ricorrenti sottoscrivevano un atto unilaterale d’obbligo in cui era prevista, fra l’altro, l’esecuzione delle opere d’urbanizzazione primaria e la cessione gratuita al Comune delle aree di sedime delle suddette opere e delle stesse, a richiesta dello stesso Comune.
Per la realizzazione di tali opere il Comune rilasciava concessione edilizia n. 2767/2002 previa sottoscrizione, a garanzia, di apposita fideiussione assicurativa.
All’atto di rilascio delle concessioni edilizie per la costruzione di fabbricati residenziali sui lotti serviti dalle opere di urbanizzazione primaria di cui alla citata concessione n. 2767/2002 il Comune richiedeva il pagamento della somma di circa € 78.000,00 dovute a titolo di U1.
3. Ritenendo illegittima la richiesta, trattandosi a loro dire di oneri urbanizzativi per opere già eseguite a propria cura e spese, le ricorrenti hanno impugnato le citate concessioni edilizie per violazione dell’art. 11 della L. 10/1977 e della deliberazione del Consiglio Comunale di Reggio Emilia n. 204/2000, nonché per difetto dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria.
Le ricorrenti osservano che la possibilità di scomputare la quota del contributo riferito agli oneri d’urbanizzazione mediante realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, è prevista dall’art. 11 L. 10/77, (trasfuso nell’art. 16 del T.U. sull’Edilizia), norma recepita nell’art. 1.7.3 della delibera consiliare n. 204/2000.
Avendo eseguito, a propria cura e spese, le opere di U1 riguardanti il comparto edilizio in discorso, in forza di concessione edilizia n. 2767/2002, ed essendosi impegnate a cedere gratuitamente al Comune le stesse e le relative aree di sedime, in forza di atto unilaterale d’obbligo, le ricorrenti ritengono che la richiesta, da parte del Comune, del pagamento di somme da imputare anche a oneri d’urbanizzazione primaria, senza procedere allo scomputo della quota parte di oneri di U1 che le società hanno eseguito direttamente, sarebbe illegittima.
Pertanto hanno chiesto accertarsi l’ammontare del contributo d’urbanizzazione esattamente dovuto riguardo alle concessioni edilizie n.n. 2823, 2824, 2825/2002 per la parte relativa agli oneri di U1 e, conseguentemente, condannarsi il Comune alla restituzione delle somme versate in eccesso.
4. Il Comune di Reggio Emilia, dopo aver sollevato alcune eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, ha dedotto la totale infondatezza delle affermazioni delle ricorrenti.
In particolare il Comune osserva come la parte ricorrente faccia arbitrariamente discendere l’esistenza di un accordo, tale qualificabile ai sensi dell’art.16, comma 2, D.P.R. 380/01 (ex art.10, comma 11, L. 10/77), dall’atto unilaterale d’obbligo e dalle successive concessioni edilizie, evidenziando come, viceversa, manchi del tutto una convenzione ad hoc, avente ad oggetto la realizzazione a scomputo di opere di urbanizzazione primaria; conferma di tanto si trarrebbe dal fatto che il Comune, nelle tre concessioni edilizie per i fabbricati, ha definito le opere in questione come meri allacciamenti e non già come “opere di urbanizzazione primaria”.
Mancherebbe, in definitiva, un incontro di volontà qualificabile come “convenzione” o “accordo” o, quanto meno, come accettazione da parte del Comune e, perfino, una richiesta di scomputo da parte delle ricorrenti.
In estremo subordine il Comune obietta che, quand’anche si potesse riconoscere l’esistenza di un preventivo accordo sulle modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria, mancherebbe in ogni caso la previa valutazione comunale della entità e della effettiva utilizzazione delle opere realizzate, ovvero della idoneità delle medesime a soddisfare le necessità del nuovo insediamento per potersi riconoscere il diritto allo scomputo.
5. Si può prescindere dalle questioni preliminari in quanto il ricorso è infondato.
Dall’esame della documentazione in atti è possibile rilevare che le ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto 3 concessioni edilizie (n. 2823/2002, n. 2824/2002 e n. 2825/2002 tutte del 18 luglio 2002) per la realizzazione di fabbricati per civili abitazioni.
In precedenza le ricorrenti hanno ottenuto una concessione edilizia (n. 2767/2002 del 13 luglio 2002), esente da contributo di costruzione, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria al sevizio dei costruendi edifici residenziali, assumendo l’onere di garantirne l’ultimazione mediante fidieiussione assicurativa di € 32.618,00.
Nella concessione edilizia da ultimo citata si richiama l’atto unilaterale d’obbligo in data 7 giugno 2002 con cui le ricorrenti si erano impegnate a realizzare in proprio alcune opere di urbanizzazione e a cederle al Comune, unitamente alla aree di sedime, qualora il Comune stesso ne avesse fatto richiesta.
La portata e l’entità delle suddette opere non risulta specificata; le prescrizioni ivi contenute riguardano esclusivamente la necessità di tenere separata la viabilità privata da quella pubblica e le modalità di realizzazione dell’impiantistica fognaria per la raccolta delle acque meteoriche; stando alle affermazioni del Comune si sarebbe trattato di meri allacciamenti.
Infine dalla documentazione in atti non risulta che le ricorrenti abbiano chiesto al Comune lo scomputo dagli oneri concessori né delle eventuali opere di urbanizzazione di cui all’atto unilaterale d’obbligo né di altre opere; né d’altra parte è possibile ricavare altrimenti l’esistenza di un accordo in tal senso o, quanto meno, di un atto di assenso da parte del Comune.
Tali circostanze, non contestate dalla parte ricorrente, depongono per l’infondatezza del ricorso.
Invero, secondo giurisprudenza costante, il diritto allo scomputo degli oneri concessori postula l’accordo o, quanto meno, l’assenso del Comune.
La possibilità di sostituire le somme dovute al suddetto titolo al Comune, con la realizzazione diretta delle opere da parte del titolare della concessione edilizia, è una facoltà che necessita la formale accettazione da parte dell’amministrazione e la stipula di apposito atto convenzionale, che determini esattamente le opere di urbanizzazione che il privato si impegna a realizzare, con la conseguente esatta determinazione degli eventuali altri oneri concessori monetari dovuti.
In mancanza di tale accordo convenzionale, il soggetto che ha ottenuto il rilascio di una concessione edilizia è tenuto al pagamento integrale degli oneri concessori (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 7 luglio 2010, n. 16606).
Quanto precede trova fondamento anche nella considerazione che all’Amministrazione è riservato il potere, e dunque deve esserle consentito, anche di indicare il tipo e l’entità delle opere, le modalità di esecuzione e le relative garanzie” (cfr. TAR Toscana, sez. III, 12 dicembre 2013 n. 1718).
Ne discende che lo scomputo degli oneri concessori non può trovare ingresso laddove, come nel caso di specie, manchi l’accettazione del Comune e la contestuale elencazione dettagliata delle opere da portare a scomputo e la valutazione dell’idoneità delle suddette opere a soddisfare un interesse pubblico.
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto e le spese del giudizio devono essere poste a carico delle ricorrenti in ossequio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Distaccata di Parma, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre CA e IVA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)