* APPALTI – Sopralluogo del sito interessato dai lavori o dai servizi – Prescrizione a pena di esclusione – Legittimità – Principio di tassatività delle cause di esclusione – Contrasto – Inconfigurabilità – Soccorso istruttorio – Inapplicabilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Emilia Romagna
Città: Parma
Data di pubblicazione: 5 Marzo 2018
Numero: 69
Data di udienza: 21 Febbraio 2018
Presidente: Conti
Estensore: Poppi
Premassima
* APPALTI – Sopralluogo del sito interessato dai lavori o dai servizi – Prescrizione a pena di esclusione – Legittimità – Principio di tassatività delle cause di esclusione – Contrasto – Inconfigurabilità – Soccorso istruttorio – Inapplicabilità.
Massima
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 5 marzo 2018, n. 69
APPALTI – Sopralluogo del sito interessato dai lavori o dai servizi – Prescrizione a pena di esclusione – Legittimità – Principio di tassatività delle cause di esclusione – Contrasto – Inconfigurabilità – Soccorso istruttorio – Inapplicabilità.
Nella vigenza del nuovo Codice degli Appalti, nonostante l’abrogazione formale dell’art. 106 d.P.R. n. 207/2010, non può ritenersi necessariamente espunta in assoluto dall’ordinamento di settore ogni possibilità per le stazioni appaltanti di prescrivere a pena di esclusione il sopralluogo da parte dell’impresa del sito interessato (dai lavori o dai servizi da eseguire), tanto con riguardo ai lavori, quanto con riguardo ai servizi. La previsione di un tale adempimento non è in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione poiché non attinente “alle condizioni e ai requisiti di partecipazione” ma piuttosto all’offerta da formulare, ponendosi quale presidio della sua serietà e attendibilità, sia a livello tecnico che economico. La mancata produzione dell’attestazione relativa al sopralluogo non è, peraltro, sanabile mediante “soccorso istruttorio”. L’istituto in questione, infatti, viene previsto dalla norma invocata solo per "le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda" e non può trovare applicazione in ipotesi di omessa presentazione di un documento previsto a pena di esclusione (ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I, 18 gennaio 2017, n. 878)
Pres. Conti, Est. Poppi – A. s.r.l. (avv.ti Ventura e Vecli) c. Unione Comuni Bassa Reggiana e altro (avv. Melli)
Allegato
Titolo Completo
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ - 5 marzo 2018, n. 69SENTENZA
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 5 marzo 2018, n. 69
Pubblicato il 05/03/2018
N. 00069/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2017, proposto da:
Arte e Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Ventura e Penelope Vecli, con domicilio eletto presso il primo, in Parma, via Chiavari 5/E;
contro
Unione Comuni Bassa Reggiana, in persona del Presidente pro tempore, e Comune di Novellara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Leopoldo Melli presso il quale eleggono domicilio, in Reggio Emilia, via Pansa n. 21;
nei confronti di
Società Cattolica di Reggio Emilia Costruzioni Edili e Stradali, Metro Costruzioni S.r.l., Impresa Edile Melli Claudio, Meschiari Ufficio S.r.l., Pignatti Dario Srl, F.Lli B System S.r.l., Impresa Edile Gmp S.r.l. non costituite in giudizio;
per l’annullamento
del verbale di esclusione dell’11 luglio 2017 adottato dall’Unione dei Comuni Bassa Reggiana nei confronti di Arte e Costruzioni in relazione alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori di miglioramento sismico della scuola media statale “Lelio Orsi” via Novy Jicin Comune di Novellara CIG 7115150785 ;
del provvedimento (determinazione) di aggiudicazione definitiva disposta da Unione dei Comuni Bassa Reggiana nei confronti di Società Cattolica Costruzioni Edili e Stradali di Reggio Emilia, del 2 agosto 2017, in relazione alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori di miglioramento sismico della scuola media statale “Lelio Orsi” via Novy Jicin Comune di Novellara CIG 7115150785;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione Comuni Bassa Reggiana e del Comune di Novellara e del Comune di Novellara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Determinazione dirigenziale n. 273 del 20 giugno 2017 recante “MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DELLE SCUOLE MEDIE LELIO ORSI IN VIA NOVY JICIN”, il Comune di Novellara (di seguito Comune), approvava l’avvio della procedura concorsuale finalizzata all’affidamento dei lavori da eseguirsi all’interno del plesso scolastico.
In detta sede il Comune stabiliva che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta “per lotto unico, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.lgs. 50/2016” (di seguito Codice) prevedendo un termine per la presentazione delle offerte di “15 giorni naturali e consecutivi dalla data di invito via PEC”, precisando che detto termine si giustificava in ragione della “necessità di terminare con urgenza i lavori all’interno della sede scolastica entro l’inizio delle attività didattiche 2017-2018”.
Con la medesima delibera si stabiliva, altresì, che la presentazione dell’offerta economica poteva avvenire “insindacabilmente dopo l’effettuazione di sopralluogo previo appuntamento con il personale dell’ufficio tecnico opere pubbliche”: previsione che trovava giustificazione nella “specificità delle lavorazioni”, sinteticamente descritte nella “demolizione di parti di muratura e smontaggio serramenti, taglio dei parapetti in c.a. con seghe circolari, applicazione di fasciature in fibra di carbonio, ripristino delle parti demolite o smontate, comprese finitura di intonaco e tinteggio, applicazione di lastre in cartongesso incombustibili di classe A1, compresi l’intonacatura e il tinteggio”.
Con Lettera di invito datata 20 giugno 2017 (approvata con determinazione n. 245 di pari data) l’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana (di seguito Unione) indiceva per il Committente Comune una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del Codice per l’affidamento dei lavori in questione, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (80 punti per la componente tecnica e 20 per quella economica).
Con comunicazione del 27 giugno 2017, inviata tramite pec a tutte le concorrenti (e ricevuta dalla ricorrente), l’Unione integrava la Lettera di invito introducendo un ulteriore requisito di partecipazione “obbligatorio a pena di esclusione” rappresentato da un “OBBLIGATORIO SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE PROGETTO: avvenuto rilascio da parte del Committente dell’attestato di presa visione del progetto e di avvenuto sopralluogo sul sito ove devono svolgersi i lavori”, che in detta sede si affermava non fosse stato originariamente contemplato dalla Lettera di invito (nonostante previsto dalla citata delibera n. 273/2017) “per errore materiale”.
Nel termine assegnato pervenivano 8 domande di partecipazione, 7 delle quali corredate dal prescritto attestato di sopralluogo.
La ricorrente, avendo a quella data già visionato (il 22 giugno precedente) “i luoghi dei lavori (che sono una scuola pubblica visibile dall’esterno con molta facilità)”, nonché, il progetto, e ritenendo di aver già assolto a quanto richiesto in sede di integrazione della lex specialis, presentava la propria offerta dichiarando ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 “di aver visitato i luoghi dove devono eseguirsi i lavori, di aver preso visione del progetto e di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili e, avendone preso visione, di giudicare gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata”.
Nella seduta di gara dell’11 luglio 2017, all’esito dell’esame della documentazione ammnistrativa prodotta dai concorrenti, la ricorrente veniva esclusa per non aver “effettuato il sopralluogo, richiesto a pena di esclusone quale requisito specifico di partecipazione”.
In data 2 agosto 2017, a conclusione delle operazioni concorsuali, la gara veniva definitivamente aggiudicata alla Società Cattolica Costruzioni Edili e Stradali alla quale, per le suesposte ragioni di urgenza, venivano consegnati i lavori il giorno 4 successivo.
La ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe specificati formulando tre motivi, il secondo dei quali “subordinato al I motivo di ricorso, da esaminarsi solo in caso di non accoglimento del I motivo di ricorso” (pag. 16 del ricorso) ed il terzo dei quali “subordinato al I e II motivo di ricorso” (pag. 18 del ricorso).
Con decreto presidenziale n. 106 del 31 agosto 2017 veniva richiesta all’Amministrazione “una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con allegata la relativa documentazione, nella quale sia altresì specificato se il contratto sia stato stipulato” acquisita la quale, con decreto n. 108 del 1° settembre successivo, veniva respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche poiché i lavori oggetto dell’appalto erano prossimi al completamento.
In vista della camera di consiglio fissata per la discussione dell’incidente cautelare la ricorrente ribadiva la propria posizione con memoria depositata il 21 settembre 2017.
Le resistenti Amministrazioni si costituivano in giudizio con memoria depositata il 23 successivo confutando le avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.
Nella camera di consiglio del 27 settembre 2017, con ordinanza n. 116 veniva respinta l’istanza di sospensione per assenza di periculum “stante il documentato avvenuto completamento dell’opera”.
La ricorrente rassegnava le proprie conclusioni in vista dell’odierna discussione di merito con memoria depositata il 5 febbraio 2018 (introducendo ulteriori profili di illegittimità riferibili a fasi procedimentali successive alla propria esclusione) alla quale l’Amministrazione replicava con memoria depositata il 9 successivo.
All’esito della pubblica udienza del 21 febbraio 2018 la causa veniva decisa.
La Società ricorrente censura la propria esclusione dalla procedura di gara oggetto del presente giudizio disposta per non aver effettuato il sopralluogo alla presenza di tecnici comunali, previsto da una integrazione della disciplina di gara quale requisito di partecipazione da possedersi a pena di esclusione.
Come in parte anticipato, la ricorrente suddivide le proprie doglianze in 3 motivi di ricorso (che gradua) formulando una pluralità di censure, esplicitate ed affrontate a più riprese nelle narrative del ricorso, mediante le quali sostiene l’equivalenza del sopralluogo effettuato precedentemente all’intervenuta integrazione, documentato mediante autodichiarazione, e di quello da effettuarsi con diverse modalità, oggetto della successiva integrazione della lex specialis, da documentarsi mediante attestazione dell’Amministrazione (1° e 2° motivo); in subordine, deduce l’illegittimità della prescrizione integrativa che, come dedotto con il 3° motivo, dovrebbe, se fondato, travolgere l’intera procedura.
Con il primo motivo di ricorso (contenente una commistione di censure sviluppate a più riprese con frequenti rinvii ai capi d’impugnazione successivi) la ricorrente premette che la gara oggetto del presente giudizio è disciplinata ratione temporis dal vigente Codice che, a differenza della previgente disciplina, non contempla una disposizione corrispondente all’abrogato art. 106, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 a norma del quale “l’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori …”.
Dall’illustrata premessa deriverebbe che, ancorché, “le stazioni appaltanti possono prevedere questo onere” (pag. 9 del ricorso), una eventuale scelta nel senso non costituirebbe un adempimento ad un obbligo di legge ma sarebbe frutto di una scelta discrezionale che, in quanto tale, dovrebbe essere motivata (in relazione al medesimo profilo, la ricorrente rinvia alle considerazioni esposte nel 2° motivo – pag. 14 del ricorso).
Ciò premesso, la ricorrente allega che l’onere in questione, introdotto in sede di integrazione, era da ritenersi “totalmente in linea con quanto già disposto dalla Stazione appaltante stessa con propria lettera di invito” (pag. 10 del ricorso) giungendo ad affermare che “detto requisito non è stato inserito in gara con la comunicazione del 27 luglio 2017 (DOC ,4), ma lo era dall’inizio della procedura (DOC.2)”.
A sostegno dell’identità delle due previsioni (originaria e integrativa) allega che la nota del 27 giugno non avrebbe disposto un differimento del termine di presentazione delle domande come, invece, avrebbe imposto l’art. 79, comma 3 lett. b), del Codice in presenza di “modifiche significative della documentazione di gara”.
Una volta affermata l’identità delle prescrizioni di gara originaria e integrativa (se da ritenersi di diverso contenuto opera un rinvio al 3° motivo di ricorso) la ricorrente deduce la sufficienza della dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 ad integrare il prescritto requisito di partecipazione.
A conferma della tesi esposta allega che, a tacere del fatto che in sede di integrazione non veniva modificato il modello di domanda contenente la dichiarazione in questione, l’integrazione censurata non prevedeva che il sopralluogo venisse effettuato alla presenza di funzionari comunali (a tal proposito allega che nelle attestazioni prodotte dagli altri concorrenti, non vi sarebbe “indicazione di chi ha accertato l’effettivo svolgimento della visita (il nome e il ruolo del funzionario presente) e/o se detta visita sia avvenuta alla presenza del RUP, unico firmatario( anche se non in tutti casi) di detti attestati”) con la conseguenza che il documento richiesto non poteva avere “valore giuridico di certificato né di vera attestazione” risolvendosi in una “dichiarazione di fatto notorio che il Comune (ente pubblico) rilascia all’Unione (altro ente pubblico)” (pag. 13 del ricorso), vietata dall’art. 40 del d.P.R. n. 445/2000 ove dispone che “le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”.
Con il medesimo capo di impugnazione la ricorrente deduce, infine, la violazione del principio di tassatività dei requisiti di partecipazione e delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8 del Codice a norma del quale “le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.
Successivamente, riaffrontato il tema dell’equivalenza della propria dichiarazione alla attestazione richiesta, la ricorrente evidenzia un (ritenuto) profilo di contraddittorietà rilevabile nella circostanza che la Stazione appaltante, se da un lato, riteneva idonea ad integrare il requisito prescritto la dichiarazione resa dal concorrente al Comune (che attestava successivamente all’Unione l’avvenuto sopralluogo), da altro lato, non riconosceva analogo valore alla dichiarazione di medesimo contenuto resa direttamente all’Unione.
In tal modo non si chiarirebbe se, nel caso di specie, fosse richiesto un “sopralluogo congiunto”, ipotesi ricorrendo la quale la ricorrente rinvia al 2° motivo di ricorso, o se si versasse “nell’ipotesi del sopralluogo autonomo con successiva autodichiarazione del Comune di Novellara che avrebbe poi attestato all’unione”, ipotesi ricorrendo la quale rinvia la ricorrente rinvia al 3° motivo, (pag. 15 del ricorso).
La affermata scarsa chiarezza della disciplina di gara, così come integrata dalla stazione appaltante, avrebbe dovuto determinare la propria ammissione alla gara in ossequio al principio di favor partecipazionis.
La parcellizzazione delle competenze di gara fra Unione e Comune, e l’esercizio di un controllo “così pervasivo su un adempimento dei concorrenti che poteva di certo essere autocertificato” avrebbe determinato un ingiustificato aggravio del procedimento in violazione dell’art. 1, comma 3, della L. n. 241/1990.
La complessiva condotta dell’Amministrazione violerebbe, altresì, il principio di buona fede contrattuale di cui all’art. 1337 c.c. del principio di imparzialità buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
Illustrati nei suesposti termini i contenuti del primo capo di impugnazione, si riassumono i profili di illegittimità che parte ricorrente intende far valere con il presente capo di impugnazione.
In sintesi, la ricorrente deduce:
– l’illegittimità della previsione di un sopralluogo stante la mancata previsione, nella disciplina vigente, di una norma corrispondente all’abrogato art. 106;
– l’omessa motivazione circa la necessità di tale adempimento;
– la scarsa chiarezza dell’adempimento introdotto;
– l’illegittimità della mancata proroga del termine di presentazione delle domande a seguito dell’integrazione disposta;
– l’equivalenza del sopralluogo effettuato a quello richiesto;
– l’illegittimità della pretesa certificazione del sopralluogo in quanto rilasciata da una amministrazione ad altra amministrazione in violazione dell’art. 40 del dP.R. n. 445/2000;
– l’aggravio del procedimento determinatosi in ragione dell’introduzione dell’adempimento in questione;
– l’illegittimità dell’introduzione di una ulteriore causa di esclusione in violazione del principio di tassatività ex art. 83, comma 8;
– (in conseguenza delle descritte condotte) la violazione, da parte dell’Amministrazione, dei principi di buona fede precontrattuale e buon andamento.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente il Collegio precisa che:
– la preventiva esecuzione del sopralluogo, come già esposto, veniva prevista in sede di approvazione dell’avvio della procedura concorsuale (determinazione n. 273/2017);
– tale previsione, inizialmente non recepita nella Lettera di invito, veniva successivamente inserita prevedendo una comminatoria espressa di esclusione (il testo della clausola introdotta, contrariamente a quanto dedotto, è chiaro ed inequivoco nel prevedere la necessità di procedere a un sopralluogo alla presenza di tecnici comunali);
– la ricorrente, nonostante la ricezione dell’integrazione in questione, ometteva di procedere al richiesto sopralluogo contattando i funzionari a tale scopo indicati affermando in ricorso di aver ritenuto sufficiente l’autocertificazione resa in sede di domanda di partecipazione (che come anticipato e accertato in sede di discussione, avveniva solo mediate visione dell’edificio dall’esterno).
Ciò premesso, si rileva che, circa la possibilità da parte della Stazione appaltante di prevedere l’esecuzione di un sopralluogo, la questione è già stata affrontata e risolta in giurisprudenza affermando che “non può pervenirsi alla conclusione a cui perviene la ricorrente secondo cui, nella vigenza del nuovo Codice degli Appalti, sia stata necessariamente espunta in assoluto dall’ordinamento di settore ogni possibilità per le stazioni appaltanti di prescrivere a pena di esclusione il sopralluogo da parte dell’impresa del sito interessato (dai lavori o dai servizi da eseguire), tanto con riguardo ai lavori, quanto con riguardo ai servizi”.
La previsione di un tale adempimento veniva nell’occasione ritenuta non essere in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione poiché non attinente “alle condizioni e ai requisiti di partecipazione ma piuttosto all’offerta da formulare, ponendosi quale presidio della sua serietà e attendibilità, sia a livello tecnico che economico. A conferma della persistente ammissibilità di clausole di gara impositive di obblighi di sopralluogo (nonostante l’abrogazione formale dell’art. 106 d.P.R. n. 207/2010 e l’assenza di disposizioni specifiche al riguardo nel nuovo Codice degli Appalti) si può comunque osservare che l’art. 79, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, nel disciplinare i termini per la presentazione delle offerte di gara, prevede espressamente la seguente ipotesi normativa "2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi….", così confermando la generale possibilità di prescrivere il sopralluogo negli atti di gara …” (TAR Lazio, Roma, Sez III, 12 aprile 2017, n. 4480).
Che la “visita dei luoghi” fosse assolutamente necessaria ai fini della formulazione dell’offerta derivava dalla stessa natura dei lavori appaltati, specificati nella delibera n. 273/2017 (e già descritti), che comportavano interventi all’interno dell’edificio, inaccessibile ai non autorizzati (inaccessibilità affermata a pag. 14 e pag. 18 della memoria di costituzione e a pag. 8 della memoria conclusionale dell’Unione, in assenza di contestazioni sul punto in giudizio).
Avuto riguardo alla descritta natura dei lavori da eseguirsi, non può che rilevarsi che l’adempimento in questione, peraltro imposto dalla delibera n. 273/2017, si presentava come imprescindibile e coerente con la natura dell’intervento appaltato, risolvendosi in una prescrizione posta a presidio della serietà e attendibilità delle offerte formulate.
La disposta integrazione, contrariamene a quanto affermato in ricorso, non richiedeva necessariamente una proroga dei termini di gara atteso che la norma invocata dalla ricorrente (art. 73, comma 3. lett. b) del Codice) prevede che “le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: … se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara”.
La natura dell’adempimento integrativo in disamina, a parere del Collegio, non costituisce alcuna significativa modifica della legge di gara risolvendosi nella previsione di un accesso ai locali interessarti ai lavori appaltati in assenza del quale, per le ragioni già esposte, non poteva formularsi una offerta ponderata.
Né, come afferma la ricorrente, può ritenersi che la contestata integrazione abbia ridotto irragionevolmente i tempi di approntamento della domanda rendendo impossibile o eccessivamente difficoltoso elaborare l’offerta.
Sul punto basti osservare che il termine di presentazione delle domanda veniva previsto in 20 giorni con scadenza il 10 luglio 2017 e la contestata integrazione interveniva il 27 giugno 2017 consentendo ai concorrenti di fruire di 13 giorni per definire i termini delle rispettive offerte sulla base degli esiti dell’accesso ai luoghi: spazio temporale da ritenersi sufficiente ove si consideri che agli stessi erano già noti, perché allegati alla Lettera di invito, il capitolato speciale d’appalto, il computo metrico estimativo, l’elenco prezzi unitari, la relazione tecnica, la relazione materiali e le Tavole: documentazione che la stessa ricorrente riconosce essere dettagliata, minuziosa, chiara e completa (pag. 16 del ricorso).
Priva di pregio è la dedotta nullità delle attestazioni rilasciati agli altri concorrenti per violazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 445/2000.
I documenti in questione, come emerge dall’esame degli stessi, consistono in dichiarazioni rese e sottoscritte digitalmente dal RUP rilasciate ai legali rappresentanti delle imprese, nelle quali si dà atto dell’avvenuta “visita presso i luoghi in cui si svolgeranno le lavorazioni e presa visione degli elaborati progettuali con/senza estrazione di copia”, con indicazione della data in cui veniva effettuato l’accesso.
Nessun profilo incertezza può, quindi, sussistere circa la loto natura (non si è in presenza di un “atto notorio”) né in merito alla loro completezza e conformità a quanto richiesto dall’integrazione della Lettera di invito.
La doglianza, peraltro, è smentita dalla stessa ricorrente nel successivo capo d’impugnazione ove, con riferimento al documento rilasciato dal Comune a seguito del sopralluogo, afferma che non consisterebbero in un verbale “in cui un tecnico del Committente ha dato informazioni tecniche specifiche ma solo di un attestato” (pag. 18 del ricorso): esattamente ciò che era richiesto.
L’adempimento questione, in quanto necessario, non determina alcun illegittimo aggravio del procedimento.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 83, comma 8, del Codice (divieto di introduzione di cause di esclusione non tipizzate) si rinvia alla già richiamata giurisprudenza laddove si precisa che “non può pervenirsi alla conclusione a cui perviene la ricorrente secondo cui, nella vigenza del nuovo Codice degli Appalti, sia stata necessariamente espunta in assoluto dall’ordinamento di settore ogni possibilità per le stazioni appaltanti di prescrivere a pena di esclusione il sopralluogo da parte dell’impresa del sito interessato (dai lavori o dai servizi da eseguire)…” (TAR Lazio, n. 2280/1917, cit.).
La mancata produzione dell’attestazione richiesta (relativa, come anticipato, ad un adempimento essenziale ai fini della formulazione di una offerta seria e attendibile), non è, peraltro, sanabile mediante “soccorso istruttorio”.
L’istituto in questione, infatti, viene previsto dalla norma invocata solo per "le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda" e non può trovare applicazione in ipotesi di omessa presentazione di un documentano previsto a pena di esclusione (ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I, 18 gennaio 2017, n. 878)
Quanto alla pretesa violazione del “principio di buona fede precontrattuale” e di “imparzialità e buon andamento” (dedotta al punti I.15 del ricorso) non può che rilevarsi l’inammissibilità della censura poiché allegata e non sviluppata.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente (che riprende argomenti già affrontati quali l’illegittima previsione del sopralluogo, la mancata motivazione circa la necessità di detto adempimento e la scarsa chiarezza della disciplina di gara) deduce in subordine l’inutilità dell’adempimento richiesto poiché sarebbe stato possibile acquisire gli elementi utili alla formulazione dell’offerta anche “prendendo in via autonoma visione dei luoghi” e del progetto.
La censura è infondata poiché, come già anticipato, la presa visione dei luoghi e dei locali all’interno dei quali dovevano essere eseguiti i lavori, oltre che prescritta, era necessaria per ragioni legate alla stessa natura della prestazione appaltata.
Tale necessità è indirettamente riconosciuta dalla stessa ricorrente che, pur riconoscendo (da ultimo in udienza), di non aver visionato i locali interni all’edificio, lo attestava, come già esposto, in sede di autodichiarazione.
Con il medesimo capo d’impugnazione la ricorrente deduce l’illegittimità della previsione di una visione di parte della documentazione di gara presso la sede della Stazione appaltante atteso che una tale modalità sarebbe in contrasto con quanto stabilito dagli artt. 52 e 74 del Codice che prevedono, da un lato, che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni fra stazioni appaltanti e concorrenti avvengano utilizzando mezzi di comunicazione elettroniche (art. 52); da altro lato, che la documentazione di gara venga posta anella disponibilità dei concorrenti in formato elettronico (art. 74).
La censura, in disparte ogni considerazione circa la genericità della formulazione che non consente di cogliere il profilo lesivo della posizione della ricorrente, trova smentita nello stesso ricorso laddove si afferma che “stando alle c.d. attestazioni di visione dei luoghi (DOC. 12), il Committente nulla ha avuto da aggiungere ai concorrenti in sede di sopralluogo di aggiuntivo rispetto a quanto già a base di gara” (punto II.6 del ricorso, pag. 17).
Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta in subordine l’illegittimità dell’intera gara poiché la necessita di un sopralluogo attestato dal Committente avrebbe dovuto essere previsto nella disciplina di gara originariamente e non introdotto in un secondo tempo.
La ricorrente riafferma l’illegittimità della mancata proroga dei termini di presentazione della domanda ex art. 79 del Codice deducendo che l’originario termine di 20 giorni, fissato dalla Stazione appaltante, doveva essere ricalcolato dalla integrazione disposta.
Circa tali ulteriori doglianze, non può che ravvisarsene l’identità con quelle già formulate con il primo motivo di ricorso con conseguente richiamo di quanto già considerato in detta sede.
Nessun rilievo assumono, infine, le criticità evidenziate dalla ricorrente con la memoria da ultimo depositata poiché, a tacere della circostanza che si opera una irrituale introduzione di nuove censure in giudizio, sono riferite a segmenti procedimentali successivi all’esclusione della stessa in relazione ai quali, non vanta alcun interesse.
A conclusione dell’illustrato scrutinio delle censure oggetto di ricorso, il Collegio non può che prendere atto che la ricorrente in data 27 giugno 2017 dichiarava “ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci” di “aver preso visione dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso visione del progetto e di avere preso conoscenza delle condizioni dei locali …” (doc. 5 di parte ricorrente).
La dichiarazione è smentita dall’Amministrazione che, come già esposto, ne afferma a più riprese l’inaccessibilità, nonché, dalla stessa ricorrente che, come più volte evidenziato, riconosce di non aver effettuato alcun accesso all’interno dell’edificio scolastico e di essersi limitata a visionarlo dall’esterno.
Preso atto di tale contrasto, deve disporsi la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per le eventuali valutazioni di competenza.
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre IVA e CPA.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Marco Poppi
IL PRESIDENTE
Sergio Conti
IL SEGRETARIO