* RIFIUTI – Abbandono – Ordinanza di rimozione – Possessore del bene oggetto di ordinanza – Equiparazione al proprietario – Fattispecie.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Emilia Romagna
Città: Parma
Data di pubblicazione: 8 Novembre 2011
Numero: 382
Data di udienza: 19 Ottobre 2011
Presidente: Arosio
Estensore: Caso
Premassima
* RIFIUTI – Abbandono – Ordinanza di rimozione – Possessore del bene oggetto di ordinanza – Equiparazione al proprietario – Fattispecie.
Massima
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 8 novembre 2011, n. 382
RIFIUTI – Abbandono – Ordinanza di rimozione – Possessore del bene oggetto di ordinanza – Equiparazione al proprietario – Fattispecie.
In materia di rimozione di rifiuti abbandonati in un’area privata e, in generale, di adozione delle misure necessarie a scongiurare pregiudizi alla pubblica incolumità e alla salute dei cittadini in ragione dello stato di degrado o di pericolo che contraddistinguono un bene privato, alla posizione del proprietario e del titolare di diritti reali sul bene è equiparata quella del possessore, quale soggetto che, in presenza di dati presupposti, è chiamato a dare esecuzione alle disposizioni in proposito impartite dall’Autorità pubblica. (fattispecie relativa al possesso di un immobile fatiscente, con presenza di amianto, trasferito in capo alla ricorrente in forza di successione ereditaria).
Pres. Arosio, Est. Caso – L. P. (avv. Ferrari) c. Comune di Bedonia (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 8 novembre 2011, n. 382SENTENZA
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 8 novembre 2011, n. 382
N. 00382/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 281 del 2010 proposto da Lusardi Pierina, rappresentata e difesa dall’avv. Simone Ferrari e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 3;
contro
il Comune di Bedonia, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Bruschi Lodovico e Bruschi Gian Franco, rappresentati e difesi dall’avv. Stefania Mortali e dall’avv. Maurizio Palladini, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Parma, vicolo dei Mulini n. 6;
per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale del Comune di Bedonia n. 2100/2010 del 20 luglio 2010, con cui vengono ingiunti ai comproprietari di un fabbricato fatiscente, sito in località Molino di Romezzano, gli interventi necessari ad evitare pregiudizi alla salute pubblica e rischi per l’incolumità dei cittadini.
di ogni altro atto preordinato o comunque connesso e, in particolare, della nota del Comune di Bedonia in data 29 settembre 2010, prot. n. 4909, con cui è stata respinta l’istanza di autotutela proposta dalla ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Bruschi Lodovico e Bruschi Gian Franco;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Richiamato l’esito dell’accertamento operato dall’ARPA presso un fabbricato sito in località Molino di Romezzano, e sottolineato, in particolare, il grave pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla concreta possibilità di ulteriori crolli di una struttura fatiscente oltre che l’eventualità di dispersione delle fibre di amianto ivi presenti con effetti nocivi per la salute dei cittadini, il Sindaco del Comune di Bedonia ingiungeva alla ricorrente e ad altri soggetti, tutti in qualità di comproprietari dell’immobile, l’adozione di interventi (idonea recinzione, bonifica dell’area dall’amianto, rimozione parti pericolanti, smaltimento rifiuti presenti in loco) volti a fronteggiare le suindicate situazioni di rischio per la comunità locale (ordinanza prot. n. 2100/2010 del 20 luglio 2010). Successivamente, l’Amministrazione comunale rigettava la richiesta di annullamento in autotutela dell’ordinanza contingibile e urgente, presentata dalla ricorrente (nota in data 29 settembre 2010, prot. n. 4909).
Avverso i suindicati atti ha proposto impugnativa l’interessata, negando di essere mai stata proprietaria dell’immobile, ed invocando a tale fine le risultanze delle visure eseguite presso la Conservatoria dei Registri immobiliari e presso il Catasto oltre che l’estraneità di detto immobile al patrimonio del marito defunto. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.
Si sono costituiti in giudizio i sigg.ri Lodovico Bruschi e Gian Franco Bruschi, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
L’istanza cautelare della ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 7 dicembre 2010 (ord. n. 256/2010).
All’udienza del 19 ottobre 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Per costante giurisprudenza, in materia di rimozione di rifiuti abbandonati in un’area privata e, in generale, di adozione delle misure necessarie a scongiurare pregiudizi alla pubblica incolumità e alla salute dei cittadini in ragione dello stato di degrado o di pericolo che contraddistinguono un bene privato, alla posizione del proprietario e del titolare di diritti reali sul bene è equiparata quella del possessore, quale soggetto che, in presenza di dati presupposti, è chiamato a dare esecuzione alle disposizioni in proposito impartite dall’Autorità pubblica. Nella fattispecie, dunque, la circostanza che si sono qualificati i destinatari dell’ordinanza sindacale come “comproprietari” non costituirebbe profilo rilevante ai fini di un’eventuale illegittimità del provvedimento, qualora gli stessi risultassero comunque ascrivibili al genus dei possessori, ai proprietari equivalenti quanto alla responsabilità di eliminazione delle cause di pericolo per i terzi o per l’ambiente.
Ciò premesso, in sede di diniego di annullamento in autotutela dell’ordinanza sindacale l’Amministrazione comunale ha fatto discendere gli oneri della ricorrente quanto meno dal pregresso possesso del bene da parte del marito defunto – fin dalla richiesta della licenza edilizia del 1969 – e dal conseguente automatico trasferimento del possesso alla stessa quale erede a titolo universale, ai sensi dell’art. 1146, comma 1, cod.civ. (“Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione”). La ricorrente, d’altra parte, pur contestando di essere proprietaria dell’immobile, non ha negato che il de cuius ne avesse il possesso (a norma dell’art. 64, comma 2, cod.proc.amm., il “…giudice deve porre a fondamento della decisione … i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”) e che, quindi, il possesso sia proseguito in capo a lei, alla stregua del generale principio per cui, in ragione di una fictio iuris, il possesso si trasferisce automaticamente agli eredi, senza necessità di una materiale apprensione del bene (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 18 maggio 2001 n. 6852). Indipendentemente, insomma, dal soggetto realmente proprietario del fabbricato – la cui indagine si può omettere –, già la sola condizione di possessore del de cuius e poi della sua erede giustifica l’obbligo di provvedere a carico di quest’ultima, così come sarebbe stato in caso di titolarità del diritto di proprietà.
Di qui il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di lite a fronte della peculiarità della vicenda oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2011, con l’intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)