Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto agrario Numero: 176 | Data di udienza: 18 Aprile 2012

* DIRITTO AGRARIO – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Consorzi di miglioramento fondiario – Natura di soggetto privato – Istanza di allacciamento all’acquedotto consortile – Diniego – Ricorso – Giurisdizione del TAR – Difetto.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Emilia Romagna
Città: Parma
Data di pubblicazione: 9 Maggio 2012
Numero: 176
Data di udienza: 18 Aprile 2012
Presidente: Arosio
Estensore: Poppi


Premassima

* DIRITTO AGRARIO – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Consorzi di miglioramento fondiario – Natura di soggetto privato – Istanza di allacciamento all’acquedotto consortile – Diniego – Ricorso – Giurisdizione del TAR – Difetto.



Massima

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 9 maggio 2012, n. 176


DIRITTO AGRARIO – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Consorzi di miglioramento fondiario – Natura di soggetto privato – Istanza di allacciamento all’acquedotto consortile – Diniego – Ricorso – Giurisdizione del TAR – Difetto.

Ai consorzi di miglioramento fondiario deve riconoscersi natura di soggetto privato. Ne consegue, con riferimento al ricorso proposto avverso il diniego di autorizzazione all’allacciamento all’acquedotto consortile, il difetto di giurisdizione del G.A.

Pres. Arosio, Est. Poppi – A. s.r.l. (avv.ti Uliana e Mazzola) c. Consorzio di Bonifica Integrale “Rio Grande” (avv.ti Moglia e Palladini) e altro (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 9 maggio 2012, n. 176

SENTENZA

TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 9 maggio 2012, n. 176

N. 00176/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 487 del 2011, proposto da:
Autonoleggio Mantovani S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simone Uliana e Giampaolo Mazzola, con domicilio eletto presso il secondo, in Parma, strada Benedetto Cairoli n.1;

contro

Consorzio di Bonifica Integrale “Rio Grande”, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Moglia, Maurizio Palladini, con domicilio eletto presso il primo, in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 7;
Comune di Terenzo, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del diniego dell’autorizzazione all’allaccio all’acquedotto consortile – gestito dal Consorzio di Bonifica Integrale “Rio Grande” con sede in Terenzo Località Bardone – comunicato al ricorrente con nota del 13.08.2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consorzio di Bonifica Integrale “Rio Grande”;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno interessato a futura edificazione, in data 21 agosto 2009, ha inoltrato al Consorzio di Bonifica Integrale “Rio Grande” istanza di autorizzazione ad eseguire l’allacciamento all’acquedotto consortile.

Il Consorzio, previa verifica della inidoneità dell’impianto a soddisfare la richiesta ricevuta, con nota del 23 ottobre 2009, ha respinto l’istanza.

Nelle more, il Comune di Terenzo, ha approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata avente ad oggetto l’utilizzazione edificatoria del lotto in questione subordinando la sottoscrizione della relativa convenzione urbanistica al conseguimento della “autorizzazione del Gestore pubblico o privato concedente l’adduzione dell’acqua potabile”.

La richiesta di allacciamento all’acquedotto consortile è stata reiterata in data 19 maggio 2011 e nuovamente respinta il 13 agosto successivo.

Con il presente ricorso, la ricorrente, affermata in premessa la giurisdizione di questo giudice in virtù della consistenza di interesse legittimo della situazione giuridico soggettiva fatta valere, ha impugnato il diniego da ultimo intervenuto deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché, eccesso di potere sotto plurimi profili.

Il Consorzio resistente si è costituito in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza delle avverse doglianze.

All’esito della pubblica udienza del 18 aprile 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione attesa la natura privata dell’Ente resistente inquadrabile nella categoria dei consorzi di miglioramento fondiario disciplinati dall’art. 863 c.c. e non, come sostenuto dalla ricorrente, in quella dei consorzi di bonifica di cui all’862 c.c..

A tal proposito si rileva che l’art. 1 del R.D. n. 215/1933 stabilisce che “alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d’ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell’ordinamento produttivo.

Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica”.

La natura del Consorzio resistente quale consorzio di miglioramento fondiario è stata dichiarata con nota del 18 aprile 1934 dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste in esito a specifico quesito precisando che “essendo la qualifica di consorzio di miglioramento fondiario connessa alla natura delle opere e rientrando i lavori eseguiti da codesti Consorzi nel quadro dei miglioramenti previsti dall’art. 43 del detto R.D. 13 febbraio 1933, al quesito deve darsi risposta positiva” .

La medesima qualifica risulta ulteriormente dall’atto di acquisizione della fonte di approvvigionamento idrico attualmente utilizzata, datato 1 aprile 1938.

Una volta chiarita la natura del resistente in termini di Consorzio di miglioramento fondiario, deve rilevarsi che l’art. 71 del R.D. n. 215/1933, stabilisce che “ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67”.

La norma non richiama l’art. 59 a norma del quale “i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti”.

Accertata la natura dell’Ente resistente quale consorzio di miglioramento fondiario e, per le ragioni esposte, la natura di soggetto privato del medesimo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.500,00 oltre ad oneri di legge (12,5%, IVA e CPA).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
    
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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