Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 188 | Data di udienza: 18 Aprile 2012

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Munizioni al piombo – Indicazioni ISPRA n. 19114/2011 – Natura di parere – Potenziale pericolosità per la salute umana –  Auspicabile sostituzione di tali munizioni nella caccia agli ungulati – Adozione del calendario venatorio, in contrasto con il parere – Obbligo di motivazione (Si ringrazia Augusto Atturo per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Emilia Romagna
Città: Parma
Data di pubblicazione: 22 Maggio 2012
Numero: 188
Data di udienza: 18 Aprile 2012
Presidente: Arosio
Estensore: Arosio


Premassima

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Munizioni al piombo – Indicazioni ISPRA n. 19114/2011 – Natura di parere – Potenziale pericolosità per la salute umana –  Auspicabile sostituzione di tali munizioni nella caccia agli ungulati – Adozione del calendario venatorio, in contrasto con il parere – Obbligo di motivazione (Si ringrazia Augusto Atturo per la segnalazione)



Massima

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 22 maggio 2012, n. 188


DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Munizioni al piombo – Indicazioni ISPRA n. 19114/2011 – Natura di parere – Potenziale pericolosità per la salute umana –  Auspicabile sostituzione di tali munizioni nella caccia agli ungulati – Adozione del calendario venatorio, in contrasto con il parere – Obbligo di motivazione.

 Deve ritenersi illegittimo il calendario venatorio adottato dalla Giunta Provinciale di Reggio Emilia con il quale viene consentito l’utilizzo di munizioni al piombo nella caccia agli ungulati. Le indicazioni dell’I.S.P.R.A. n.19114 del 6 giugno 2011, che, in conseguenza della potenziale pericolosità per la salute umana, auspicano la totale sostituzione delle munizioni contenenti  piombo nella caccia agli ungulati, ha infatti natura di vero e proprio parere: l’amministrazione, discostandosene, avrebbe pertanto dovuto, quantomeno, motivarne le ragioni.

Pres. ed Est. Arosio – Lac (avv. Rizzato) c. Provincia di Reggio Emilia (avv. Coli)


Allegato


Titolo Completo

TAR EMILA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ - 22 maggio 2012, n. 188

SENTENZA

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1^ – 22 maggio 2012, n. 188

N. 00188/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00438/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 438 del 2011, proposto da:
Lac- Lega per l’abolizione della caccia, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Antonella Costa Avv. in Parma, P.Le Borri 3;

contro

Provincia di Reggio Emilia, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso Mario Ramis Avv. in Parma, B.Go G. Tommasini 20; Provincia di Reggio Emilia Giunta;

nei confronti di

Ambito Territoriale di Caccia n.1 Poviglio;
Federcaccia Reggio Emilia, rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani, Giovanni Bertora, con domicilio eletto presso Giovanni Bertora Avv. in Parma, via Farini 35;

per l’annullamento

dell’art. 2 della delibera della Giunta della Provincia di Reggio Emilia n. 195/11 pubblicata all’albo pretorio in data 21/7/2011 avente ad oggetto l’adozione del calendario venatorio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Reggio Emilia e di Federcaccia Reggio Emilia;
Vista l’ordinanza n. 373/2011 con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Mario Arosio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Lac- Lega per l’abolizione della caccia ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’art. 2 della delibera della Giunta della Provincia di Reggio Emilia n. 195/11 pubblicata all’albo pretorio in data 21/7/2011 avente ad oggetto l’adozione del calendario venatorio. In particolare la Lac lamenta come detto art.2 consenta la caccia agli ungulati (tra cui caprioli, daini, mufloni e cinghiali) senza vietare l’uso di munizioni al piombo, nonostante la loro asserita tossicità.

Il ricorso si fonda su due motivi:

1) Eccesso di potere per irragionevolezza, in quanto la Provincia di Reggio Emilia avrebbe ignorato il parere dell’I.S.P.R.A. n.19114 del 6 giugno 2011.

2) Difetto di motivazione, in quanto la Provincia di Reggio Emilia avrebbe disatteso detto parere senza fornire alcuna motivazione.

Si sono costituiti in giudizio sia la Provincia di Reggio Emilia, sia la Federcaccia di Reggio Emilia chiedendo la reiezione del ricorso.

La tesi delle parti resistenti si basa sul presupposto che il c. d. parere dell’I.S.P.R.A. n.19114 del 6 giugno 2011 non sia in realtà un vero e proprio parere, bensì una semplice raccomandazione, un mero “spunto di riflessione ai fini della pianificazione faunistico venatoria regionale”.

La tesi non ha fondamento.

E’ sufficiente una semplice lettura del documento dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per constatare come vi sia ben più di una semplice raccomandazione ad eliminare l’uso di sostane tossiche per la salute dell’uomo.

Quando, nel citato testo, si sottolinea la “potenziale pericolosità anche per la salute umana a causa della frammentazione dei proiettili”, e quando si afferma che è individuata come una logica conseguenza “un’auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo nella caccia agli Ungulati”.

Attesa la natura di vero e proprio parere del documento in questione, l’amministrazione avrebbe dovuto, quanto meno, motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a non seguire le indicazioni in esso contenute.

Per queste ragioni, i due motivi di ricorso, che tendono sostanzialmente a coincidere, risultano entrambi fondati.

Sono tuttavia ravvisabili giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente, Estensore
Laura Marzano, Primo Referendario
Marco Poppi, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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