RIFIUTI – Abbandono – Ordine di rimozione e ripristino – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006- Proprietari – Colpevolezza – Accertamento.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Emilia Romagna
Città: Parma
Data di pubblicazione: 14 Settembre 2011
Numero: 302
Data di udienza: 20 Aprile 2011
Presidente: Arosio
Estensore: Loria
Premassima
RIFIUTI – Abbandono – Ordine di rimozione e ripristino – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006- Proprietari – Colpevolezza – Accertamento.
Massima
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I – 14 settembre 2011, n. 302
RIFIUTI – Abbandono – Ordine di rimozione e ripristino – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006- Proprietari – Colpevolezza – Accertamento.
L’articolo 192 del d.lgs. 152/2006 legittima l’autorità amministrativa a ordinare la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi nei confronti di chiunque viola il divieto di abbandono dei rifiuti medesimi e ciò, in solido con il proprietario e con i titolari dei diritti reali o personali di godimento dell’area, ai quali tale violazione sia imputabile “a titolo di dolo o colpa”. La fattispecie di cui all’art. 192 è stata quindi strutturata dal legislatore in termini soggettivi, radicando solo sulla presenza di colpevolezza del proprietario e dei titolari dei diritti reali o personali di godimento dell’area la loro concorrente responsabilità: in difetto di accertamento di una condotta colpevole di tali soggetti, non è dato ricavare alcuna responsabilizzazione per la rimozione e l’avvio a smaltimento dei rifiuti (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612 e 25 agosto 2008, n. 40619).
Pres. Arosio, Est. Loria – C. s.p.a. (avv. Mastragostino) c. Comune di Parma (avv. Cugurra) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I – 14 settembre 2011, n. 302SENTENZA
N. 00302/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2009, proposto da Colabeton S.p.a., rappresentato e difeso dall’avv. Franco Mastragostino, con domicilio eletto presso l’avv. Arrigo Allegri in Parma, via Repubblica 5;
contro
Il Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, via Mistrali 4;
il Sindaco del Comune di Parma, quale Ufficiale di Governo, il Nucleo di Vigilanza Ambientale – Settore Mobilità e Ambiente;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Parma;
l’Aipo;
nei confronti di
Società Conglomerati Cipe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Cantelli, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, Strada Repubblica n.95;
Spotti S.r.l.;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Sindaco di Parma rep. n. 153/II/1.8 in data 20.04.2009 portante ordine di messa in sicurezza ed avvio allo smaltimento dei limi provenienti da vasche di decantazione;
nonché di tutti gli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Parma e di Società Conglomerati Cipe;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Conglomerati Cipe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Cantelli, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, Strada Repubblica n.95;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe Colabeton – società che ha acquisito in affitto da Conglomerati CIPE s.r.l. il ramo d’azienda relativo alla produzione e vendita di calcestruzzo preconfezionato unitamente ad una porzione di terreno di circa 5.000 mq. – ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente emessa nei suoi confronti dal Sindaco del Comune di Parma in applicazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006, con la quale, ritenendo la società corresponsabile rispetto al Conglomerati CIPE s.r.l. e a Spotti s.r.l., del presunto abbandono di rifiuti, le è stato ordinato di provvedere all’immediata messa in sicurezza ed avvio allo smaltimento dei limi provenienti dalle vasche di decantazione nell’alveo del fiume Taro e di quelli provenienti dalle vasche di decantazione, nell’area posta a Nord, censita al catasto terreni al foglio 9, particella 17, sempre di proprietà della “Conglomerati Cipe s.r.l.”, prescrivendo le modalità operative della bonifica, con l’avvertimento che, in caso di inosservanza, l’amministrazione avrebbe disposto d’ufficio quanto ordinato in danno dei soggetti obbligati, con recupero coattivo delle relative somme.
La ricorrente, con la nota in data 17 giugno 2009, tentava di rappresentare la sua totale estraneità alla vicenda di inquinamento, precisando (come già aveva fatto in fase procedimentale) che l’attività svolta non produce limi, che l’area ove sono stati rinvenuti i limi non è né di proprietà, né nella disponibilità di Colabeton, che la violazione contestata non può in alcun modo essere imputata a Colabeton nè quale conseguenza dell’attività svolta dalla medesima, né a titolo di responsabilità oggettiva.
Non avendo tale nota sortito alcun effetto, la società ha dedotto avverso l’ordinanza i seguenti motivi di diritto:
Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006. Violazione degli artt. 1 e 3 L. 24171990 e succ. mod. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, sviamento, carenza ed insufficienza dell’istruttoria ed erroneo esercizio dell’attività amministrativa. Con tale mezzo la ricorrente rileva l’assoluta estraneità, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo rispetto alle circostanze di fatto poste a fondamento del provvedimento impugnato. Inoltre, non sarebbero state rispettate le garanzie partecipative prescritte dall’art. 7 della legge 241/1990 s.m.i., infatti, pur avendo inoltrato l’avviso di avvio del procedimento, il comune di Parma non avrebbe, tuttavia tenuto conto di quanto puntualmente è stato rappresentato da Colabeton nella nota di risposta. Inoltre, il comune non avrebbe tenuto conto della circostanza che Colabeton aveva la disponibilità solo di una parte dell’area di proprietà di Conglomerati CIPE, che tale particella è distante dal luogo in cui sono stati rinvenuti limi, che l’impianto Colabeton non utilizza le vasche di decantazione da cui si assume che siano fuoriusciti i limi. Per quanto riguarda il profilo soggettivo non sono stati approfonditi gli aspetti del dolo e della colpa grave, secondo quanto previsto proprio dall’art. 192 d.lgs. cit. ai fini della solidarietà nell’obbligazione del ripristino tra il proprietario dell’area e il titolare dei diritti reali o personali di godimento.
In via subordinata. Violazione dell’articolo 185 del d.lgs. 192/2006 e ss. mm. Erronea e travisata applicazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 192/2006. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento. Il Comune di Parma ha ritenuto che i limi sversati sulla particella n. 17 siano qualificabili come “rifiuti” nell’accezione identificata dal d.lgs. 192/2006, tant’è che ,a i fini della loro rimozione e del ripristino dell’area, ha fatto applicazione del potere conferito all’Autorità sindacale dall’art. 192. La ricorrente ritiene che la qualificazione attribuita al materiale in esame sia erronea e, come tale, non legittimi l’esercizio del potere che è stato esercitato. Infatti, per effetto della sostituzione dell’art. 185 d.lgs. 192/2006 ad opera dell’art. 2, comma 22 del d.lgs. 4/2008, i “rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto… in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria”.
La società Conglomerati CIPE ha presentato ricorso incidentale, con istanza cautelare, con il quale ha impugnato la medesima ordinanza già impugnata con il ricorso principale, deducendo ulteriori motivi di censura.
Si è costituito in giudizio il Comune di Parma chiedendo la reiezione sia del ricorso principale sia di quello incidentale.
Alla camera di consiglio del 28 luglio 2009 l’istanza cautelare formulata da Colabeton nel ricorso principale è stata accolta, mentre è stata respinta l’istanza di Conglomerati CIPE allegata al ricorso incidentale.
In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato ulteriori memorie e documentazione, con cui hanno ulteriormente argomentato; in particolare Conglomerati CIPE s.r.l. ha depositato in data 15 aprile 2001 una nota con la quale dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso incidentale.
Alla pubblica udienza del 20 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio rileva che, giusta la dichiarazione pervenuta da Conglomerati CIPE s.r.l. in data 15 aprile 2001, con la quale la società – dopo avere rappresentato che è emersa la possibilità di adottare soluzioni tecniche condivise con il Comune di Parma per smaltire i limi oggetto dell’ordinanza impugnata – dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Conseguentemente non può che darsi atto di tale causa di improcedibilità del ricorso incidentale.
Quanto al ricorso principale esso é fondato e deve essere accolto.
La Colabeton afferma la illegittimità dell’ordinanza impugnata, emanata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006, attesa la sua completa estraneità alla produzione dei rifiuti, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo.
La tesi della ricorrente è fondata.
Si ricorda che l’articolo 192 del d.lgs. 152/2006 legittima l’autorità amministrativa a ordinare la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi nei confronti di chiunque viola il divieto di abbandono dei rifiuti medesimi e ciò, in solido con il proprietario e con i titolari dei diritti reali o personali di godimento dell’area, ai quali tale violazione sia imputabile “a titolo di dolo o colpa”.
Il principio, peraltro, già contenuto nel previgente art. 9, d.P.R. 10/9/1982 n. 915, nonché nell’art. 14, d.lgs. 5/2/1997 n. 22.
In relazione a queste ultime norme, la giurisprudenza si era consolidata nel senso di richiedere un coinvolgimento doloso o colposo del proprietario, per potersi configurare una sua responsabilità solidale con quella di chi avesse effettivamente abbandonato i rifiuti (c.f.r. C.S., sez. VI, dec. 20/1/2003 n. 168):
Eguale indirizzo si è affermato con riguardo all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612 e 25 agosto 2008, n. 40619), disposizione che, invero, ha in più integrato il precedente precetto precisando che l’ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente “in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”. Ciò implica che il legislatore non ha strutturato la responsabilità di coloro che hanno il rapporto con l’area (proprietario o titolari di diritti di godimento sul bene) in termini meramente oggettivi – ossia in assenza di alcun riferimento all’elemento soggettivo della fattispecie – perché in tal caso, ma solo allora, l’interprete avrebbe potuto esattamente ravvisare l’obbligazione di ripristino a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene quale “obbligazione propter rem”.
Siccome, invece, il diritto positivo, come si evince anche dalla semplice lettura delle citate disposizioni, ha stabilito l’esatto contrario – ossia il legislatore ha strutturato la fattispecie in esame in termini soggettivi, radicando solo sulla riscontrata presenza di colpevolezza del proprietario e dei titolari dei diritti reali o personali di godimento dell’area la loro concorrente responsabilità – in difetto di tale accertamento di una condotta colpevole del proprietario del fondo e dei titolari dei diritti reali o personali di godimento, non è dato ricavare alcuna responsabilizzazione per la bonifica da effettuare.
Nel caso di specie, occorre muovere dal dato di fatto per cui, pur avendo Colabeton acquisito un ramo d’azienda di Conglomerati CIPE e una parte dell’area su cui insiste l’impianto di frantumazione di inerti, tali circostanze non provano la responsabilità della stessa nello sversamento dei limi.
L’amministrazione è incorsa infatti in un macroscopico difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto non ha considerato il dato di fatto, evincibile dalla planimetria catastale e dalle foto aeree prodotte, ossia che la porzione di terreno occupata da Colabeton è lontana e separata rispetto a quella in cui sono stati trovati i limi di cui l’ordinanza impone la rimozione e che il suo impianto ha un sistema di riciclo che consente il recupero anche degli inerti che provengono dal ciclo produttivo: ciò avrebbe dovuto condurre l’amministrazione a motivare in modo particolarmente pregnante – il che non è avvenuto – in ordine all’attribuzione della responsabilità per l’inquinamento in capo alla ricorrente. La richiesta di una motivazione idonea era, inoltre, resa necessari alla luce del fatto che, nel verbale del 16 febbraio 2009, si precisava che i limi provenivano dall’attività di Conglomerati CIPE s.r.l.
Erroneamente, quindi, il provvedimento impugnato ha ravvisato una responsabilità della ricorrente, in relazione alla sua posizione di titolare di un diritto reale sull’area in questione, atteso che non è stata dimostrata la sua responsabilità di conduttrice a titolo di dolo o colpa della violazione commessa da altro soggetto.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso principale è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
In considerazione della peculiarità della vicenda, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
– accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione;
– dichiara l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)