Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 124 | Data di udienza: 20 Febbraio 2013

* VIA, VAS E AIA – VIA – Prospettazione del rapporto tra costi e benefici – Onere del proponente – Art. 11 l.r. Friuli n. 43/1990 – Art. 4, c. 3 DPCM 27.12.1988 – SIA – Regione Friuli Venezia Giulia – Conformità del progetto agli strumenti urbanistici – Art. 12, 2° comma, lett. b) del DPGR Friuli Venezia Giulia  8.7.1996 n. 0245/Pres – RIFIUTI – Terre e rocce da scavo – Reimpiego – Art. 186, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 – Approvazione del relativo progetto.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 1 Marzo 2013
Numero: 124
Data di udienza: 20 Febbraio 2013
Presidente: Zuballi
Estensore: Di Sciascio


Premassima

* VIA, VAS E AIA – VIA – Prospettazione del rapporto tra costi e benefici – Onere del proponente – Art. 11 l.r. Friuli n. 43/1990 – Art. 4, c. 3 DPCM 27.12.1988 – SIA – Regione Friuli Venezia Giulia – Conformità del progetto agli strumenti urbanistici – Art. 12, 2° comma, lett. b) del DPGR Friuli Venezia Giulia  8.7.1996 n. 0245/Pres – RIFIUTI – Terre e rocce da scavo – Reimpiego – Art. 186, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 – Approvazione del relativo progetto.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 1 marzo 2013, n. 124


VIA, VAS E AIA – VIA – Prospettazione del rapporto tra costi e benefici – Onere del proponente – Art. 11 l.r. Friuli n. 43/1990 – Art. 4, c. 3 DPCM 27.12.1988.

La VIA non può ridursi a una verifica tecnica astratta sulla compatibilità ambientale ma si sostanzia in un’analisi comparativa approfondita circa il raffronto fra utilità socio – economica attesa e sacrificio ambientale, di cui il proponente deve farsi carico, se vuole ritenere un risultato utile (cfr. CDS V Sez. 31.5.2012 n. 3254). Per le lacune del SIA, limitatamente a tale aspetto, non può quindi imputarsi all’amministrazione l’onere di prospettare il rapporto tra costi preventivati e benefici stimati, incombendo tale onere al proponente, ai sensi dell’art. 11 della LR Friuli Venezia Giulia 7.9.1990 n. 43 (nonché, a livello nazionale, dell’art. 4, c. 3 DPCM 27.12.1988).

Pres. Zuballi, Est. Di Sciascio –E.  s.p.a. (avv.ti Crismani e Cacciavillani) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Volpe e Croppo), Provincia di Udine e altri (avv. Zgagliardich)
 

VIA, VAS E AIA – SIA – Regione Friuli Venezia Giulia – Conformità del progetto agli strumenti urbanistici – art. 12, 2° comma, lett. b) del DPGR Friuli Venezia Giulia  8.7.1996 n. 0245/Pres.

Nello Studio di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 12, 2° comma, lett. b) del DPGR Friuli Venezia Giulia  8.7.1996 n. 0245/Pres, deve essere presa in considerazione la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, al fine dell’esame di una aventuale necessità di intervento con variante.

Pres. Zuballi, Est. Di Sciascio –E.  s.p.a. (avv.ti Crismani e Cacciavillani) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Volpe e Croppo), Provincia di Udine e altri (avv. Zgagliardich)
 

 

VIA, VAS E AIA – RIFIUTI – Terre e rocce da scavo – Reimpiego – Art. 186, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 – Approvazione del relativo progetto.

L’art. 186, c. 2 del d.lgs. n. 152/2006, al secondo comma, dopo aver elencato al comma precedente le condizioni di possibile reimpiego delle terre e rocce da scavo, fra cui la dimostrazione che da esse non derivi contaminazione, impone, ove essa avvenga nell’ambito di una procedura di VIA, la previa redazione di un apposito progetto, il quale ne elenchi i tempi e le modalità, che dev’essere approvato dall’autorità preposta al procedimento.

Pres. Zuballi, Est. Di Sciascio –E.  s.p.a. (avv.ti Crismani e Cacciavillani) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Volpe e Croppo), Provincia di Udine e altri (avv. Zgagliardich)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 1 marzo 2013, n. 124

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 1 marzo 2013, n. 124

N. 00124/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00315/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Exe Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Crismani, Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto presso Andrea Crismani Avv. in Trieste, via Valdirivo 13;

contro

Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Ettore Volpe, Beatrice Croppo, domiciliata in Trieste, piazza Unita’ D’Italia 1; Provincia di Udine, Comune di Santa Maria La Longa, Asl 105 – Bassa Friulana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Friuli Venezia Giulia; Comune di Trivignano Udinese, rappresentato e difeso dall’avv. Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich Avv. in Trieste, via Filzi 4;

nei confronti di

Comitato Spontaneo Destra Torre, Lista Civica Indenant Insieme, Associazione “Cordicom Fvg”, Orgnani Societa’ Agricola S.S., Giovanni Foffani, Aldo Paviotti, Angelo Bosco, Franco Orso, Anna Maria Zuccolo, Antonio Burini, Silvia Lavia, Viviana Marcuzzi, Daniele Sclauzero, Paolo Spinello, Stefano Niemiz; Geo Nova Spa, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa’ Avv. in Trieste, via Donota 3;

per l’annullamento

Quanto al ricorso introduttivo:

-della delibera della Giunta regionale dd. 31 maggio 2012, n. 943, comunicata con atto del 6 giugno 2012 prot. n. 0020199/P e recante la valutazione negativa di impatto ambientale del progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis-Braida Grande, presentato da Exe spa il 18 settembre 2009;

-degli atti del relativo procedimento e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto e per la condanna dell’intimata Regione al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da Exe per effetto dell’illegittimo giudizio di incompatibilità ambientale e del conseguente nuovo arresto procedimentale;

Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 28.11.2012 degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo, nonchè per la condanna dell’intimata Regione al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da . Exe per effetto dell’illegittimo giudizio di incompatibilità ambientale e del conseguente nuovo arresto procedimentale;

Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 24.12.2012 degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia e di Comune di Trivignano Udinese e di Geo Nova Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Premette la ricorrente, società di capitali controllata dalla Provincia di Udine e statutariamente costituita per svolgere tutte le attività inerenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, dopo aver dettagliatamente ricostruito la tormentata storia del sito proposto e i dettagli del progetto presentato, di aver da tempo richiesto alla Regione intimata l’ampliamento della discarica sita nel Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis – Braida Grande per conferirvi lo scarto finale del processo di trattamento del rifiuto indifferenziato dei suoi impianti nei Comuni di Udine e San Giorgio di Nogaro.

Un primo progetto è stato già respinto dalla Regione con deliberazione giuntale n. 1781 del 2009 perché la soluzione tecnica adottata è stata ritenuta pericolosa per l’asserito rischio di dissipazione nel terreno e nella falda acquifera sottostante dei percolati derivanti dal decadimento dei rifiuti nella parte parzialmente sovrapposta all’impianto esistente.

E’ stato perciò presentato un nuovo progetto che elimina, in base ad un allegato dettagliato studio di impatto ambientale, la criticata sovrapposizione, collocando l’impianto da autorizzare in aderenza all’esistente discarica, dalla quale veniva separato da un diaframma cementizio, con gli opportuni accorgimenti per evitare ogni eventualità di passaggio dall’uno all’altro sito del percolato, evitando così ogni rischio di inquinamento.

La richiedente domandava inoltre la deroga della distanza, prevista dall’art. 7, 2° comma, della L.R. n. 13/1998 da una vicina zona di produzione di vini d.o.c. e dalla distanza dai centri abitati, di cui all’art. 19 delle nn. tt. aa. del piano regionale di gestione dei rifiuti.

Alla richiesta, peraltro illegittima, della Regione di produrre l’elenco di tutte le autorizzazioni, intese e assensi da acquisire ai fini dell’autorizzazione e dell’esercizio dell’impianto la ricorrente rispondeva indicando come applicabile la normativa nazionale che imponeva la convocazione di apposita conferenza dei servizi.

Il procedimento veniva avviato con comunicazione dd. 13.10.2009 e, con successivo atto del 23.10.2009 la Regione indicava la scansione temporale degli incombenti procedimentali, in parte da svolgersi, in base alla sopravvenuta normativa statale conforme alla legislazione regionale vigente – in particolare alla L.R. n. 43/1990 – in conferenza dei servizi e in parte in base alle disposizioni regionali tuttora in vigore, in quanto non derogate da norme statali.

Sono state indicate le autorità e il pubblico interessati all’opera proposta, e quindi sono stati abilitati a proporre osservazioni e opposizioni, in ben 20 soggetti, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 43/1990, ritenuto ancora applicabile.

Si tratterebbe di una tattica chiaramente dilatoria, che si sarebbe esplicata anche attraverso la convocazione, da parte del competente organo regionale, della Direzione risorse agricole, per acquisire un parere sul fatto che l’area di intervento ricadesse in zona di produzione vinicola, del tutto inutile, dato che fin dall’inizio la ricorrente aveva richiesto apposita deroga al riguardo da parte della Provincia che, in base alla legislazione regionale può assentirla, come può assentire l’altra richiesta deroga alla distanza da una discarica di rifiuti non pericolosi.

Tale ultima deroga veniva peraltro negata dall’organo regionale predetto, in quanto sarebbe stata preclusa da una mancata specifica previsione nel piano provinciale rifiuti per la zona di Trivignano Udinese ma il relativo atto è stato annullato da questo TAR.

Il procedimento di verifica della compatibilità ambientale dell’opera peraltro proseguiva con continui arresti, per pretese interferenze con altri vincoli esistenti, per fornire le controdeduzioni ai troppo numerosi soggetti chiamati a interloquire, con continue domande di integrazione cui, nonostante la mole sempre crescente dei documenti, la ricorrente non avrebbe, ad avviso degli organi regionali via via intervenuti, ottemperato.

Si apriva quindi una nuova fase riguardante l’assetto idrogeologico, in ordine al rispetto della falda acquifera sottostante, che sarebbe stato peraltro assicurato dall’ARPA, ed inoltre la verifica della conformità alle disposizioni di una norma sopravvenuta, l’art. 5, 53° comma, della L.R. n. 18 del 2011, che fissava il limite massimo di smaltimento dell’impianto a 200.000 Mg, pur se l’ampliamento richiesto era di soli 60.000 Mg.

La pratica arrivava quindi alla Commissione VIA per l’esame dell’ulteriore problema dell’esistenza o non di un contrasto del progetto con l’art. 5, 53° comma, della L.R. n. 18/2011. La soluzione della questione veniva rimessa alla conferenza dei servizi.

La Commissione VIA regionale, peraltro, riteneva non superati i profili di incompatibilità ambientale relativi alle ricadute economico sociali del progetto, alle prospettate alternative progettuali, alla gestione dei materiali da scavo, alle interferenze con le acque superficiali, alla viabilità, all’impatto sulla qualità dell’aria e sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

Sulla base di tale parere, con il provvedimento impugnato la Giunta regionale deliberava la valutazione negativa dell’impatto ambientale del progetto proposto.

Di tale provvedimento, assieme agli atti presupposti e infraprocedimentali, si chiede l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione degli artt. 5, 21 e 22, nonché dell’allegato VII della parte seconda del D. Lgs. n.152/2006, e degli artt. 2 e 11 della L.R. n. 43/1990. Eccesso di potere per travisamento, motivazione irragionevole e sviamento.

Il primo elemento sul quale la Regione fonda la sua pronuncia negativa si fonda sulle mancate ricadute economiche del progetto, e cioè agli indimostrati benefici per la comunità locale che esso comporterebbe, per insufficienza, sul punto, dello studio di impatto ambientale (SIA) che non definirebbe, mediante opportuni indicatori ed indici, come sia possibile superare la destinazione funzionale rurale impressa ai fondi, su cui si intende intervenire, da parte del Comune di Trivignano Udinese, mediante la propria strumentazione urbanistica.

Questa deduzione sarebbe errata, da un lato perché il SIA, ai sensi degli artt. 21 e 22 e all’allegato VII del D. Lgs. n. 152/2006 e agli artt. 2 e 11 della L.R. n. 43/1990, non è tenuto a considerare tali aspetti, e, dall’altro illogica, perché introdurrebbe considerazioni urbanistiche in una procedura volta ad accertare soltanto la compatibilità ambientale del progetto, con le eventuali prescrizioni per ridurne l’incidenza sull’ambiente, restando ad esso estranea ogni valutazione di opportunità.

Più in dettaglio l’art. 22 citato e l’allegato VII alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 prescriverebbero:

– l’illustrazione dello stato attuale dei luoghi e dell’ambiente;

– le finalità e il motivo della localizzazione dell’opera in progetto;

– le alternative progettuali (compresa la opzione zero) con l’illustrazione dei motivi per cui l’opera progettata dovrebbe essere preferita ad esse sotto il profilo progettuale;

– le componenti ambientali potenzialmente incise e i potenziali impatti sulle stesse, discendenti dall’opera;

– le misure di mitigazione da approntare per ridurre, contenere o azzerare gli impatti sulle componenti ambientali , nonché i sistemi di monitoraggio previsti;

– il rapporto fra costi preventivati e benefici stimati, ai sensi dell’art. 11, 2° comma, lett. h) della L.R. n. 43/1990;

– dei dati e delle metodologie utilizzate;

– delle eventuali difficoltà tecniche incontrate nella redazione dell’elaborato;

– del sintetico contenuto progettuale, espresso in termini chiari e comprensibili al pubblico, non esperto in materia, per finalità informative e di trasparenza dell’azione amministrativa (c.d. sintesi non tecnica).

Pertanto, nell’ambito del SIA, l’esame del rapporto fra costi e benefici non potrebbe estendersi oltre considerazioni di pura massima, senza raggiungere un livello di dettaglio tale da poter essere espresso in tabelle matematiche.

Del resto tale rapporto, proprio per gli elencati motivi, non è previsto sia dettagliato nel SIA dalla normativa statale, proprio perché, non essendo possibile esprimerlo in formule matematiche, è privo di autonomia concettuale e va pertanto svolto in termini generali.

Se si volesse, pertanto, ritenere altrimenti la disciplina regionale dovrebbe ritenersi abrogata o suscettibile di incidente di costituzionalità per contrasto con quella statale, appartenendo tale materia allo Stato ex art. 117, 2° comma, lett. s) Cost. allo Stato, senza che tale competenza sia derogata dallo Statuto regionale.

Deve inoltre aggiungersi che una interpretazione, quale quella sostenuta dalla Regione, della normativa regionale inevitabilmente condurrebbe all’uno o all’altro esito.

La ricorrente ha prodotto, nell’ambito del SIA, un documento di ben quattro pagine, in forma discorsiva e non matematica, che elenca tutti gli oneri e benefici che deriverebbero alla comunità locale, provinciale e regionale (p. es. tra gli oneri la diminuzione dei valori immobiliari delle proprietà fondiarie più vicine all’impianto e una maggior usura delle strade che ad esso conducono, che saranno abbattuti, al termine dei previsti 30 anni di durata dell’impianto, dalla ricomposizione paesaggistica, mentre altri disagi, di carattere temporaneo, troveranno compensazione in apposita convenzione da sottoscriversi con il Comune.

La natura baricentrica dell’impianto, nell’ambito della Provincia di Udine, porterà un sicuro beneficio nello smaltimento dei rifiuti, mantenendone inoltre contenuto il costo.

Il Comune beneficerebbe anche di un’apposita indennità, tenendo conto che nel suo territorio la discarica già esiste e se ne chiede solo l’ampliamento.

Inoltre l’analisi costi – benefici, per un impianto realizzato da un soggetto privato, su cui ricadono gli oneri relativi, ha il compito precipuo di dimostrare la fattibilità economica e funzionale dell’intervento. Al riguardo Exe spa ha prodotto una dettagliata analisi finanziari e, come si è detto un documento sui costi e benefici dell’opera.

Ricade nella stessa illegittimità la Regione quando, illogicamente, oppone, a causa della pretesa vocazione rurale del Comune di Trivignano Udinese la necessità di ulteriori considerazioni di carattere ambientale, che non rinviene nel SIA.

Peraltro l’art. 5, lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006, così come, in maniera meno diretta, l’art. 2 della L.R. n. 43/1990 non richiama, nel disciplinare piani e progetti incidenti sull’ambiente, in tale concetto l’assetto urbanistico territoriale, che rimane distinto dall’amministrazione del bene ambientale.

Tale ultimo aspetto non è per questo irrilevante, ma trova la sua sede non nel SIA ma nella conferenza di servizi di cui all’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, chiamata ad assentire o non la costruzione e gestione dell’impianto, onde la autorizzazione regionale, che ne costituisce il provvedimento finale modifica ex se gli strumenti urbanistici.

1) Violazione dell’art. 22 e dell’allegato VII al D. L gs. N. 152/2006 sotto diverso profilo e dell’art. 11 della L.R. n. 43/1990 sotto diverso profilo ed eccesso di potere per errore di fatto, travisamento, difetto e irragionevolezza della motivazione, sviamento.

La Regione ravvisa un ulteriore elemento ostativo nella mancanza, nel SIA, dell’esame di ulteriori alternative progettuali, ivi compresa l’opzione zero.

Tale rilevo sarebbe erroneo in fatto, avendo la ricorrente chiarito, fin dall’inizio della procedura, che sul suo sito internet erano disponibili, graduati attraverso un’apposita griglia di punteggi, ben 31 siti, dei quali cinque erano stati indicati come preferibili per la collocazione dell’impianto di smaltimento in discussione, come indicato nella relazione introduttiva del SIA, di cui ne erano rimaste disponibili due, delle quali, in base agli elementi di analisi indicati nella suddetta relazione, era emerso come di gran lunga preferibile quello in Comune di Trivignano Udinese, rispetto all’altro in Comune di S. Maria la Longa, né potrebbe la Regione ora pretendere, come invece fa, riferimenti bibliografici idonei ad accertare l’accuratezza della metodologia impiegata, non essendo tale adempimento prescritto dalla legge, che richiede, nell’allegato VII alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 soltanto “la descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente…con indicazione delle principali ragioni della scelta”. In senso analogo dispongono l’art. 22, 3° comma, lett. d) dello stesso decreto e l’art. 11, 2° comma, lett. d) della L.R. n. 43/1990 che richiede l’indicazione di “determinanti ragioni della scelta”. Lo studio indicato, pertanto, rimarrebbe un documento tecnico di indubbio valore, idoneo a supportare la scelta del sito individuato da Exe spa come preferibile.

La pretesa inadeguatezza dei criteri comparativi da essa prescelti sarebbe mera illazione della Regione, in quanto apodittica, e quindi inidonea a sostenere una valutazione negativa.

La Regione, inoltre, nel provvedimento impugnato, imputa alla ricorrente la violazione del criterio preferenziale della preesistenza di un invaso, già indicato nell’art. 10 delle norme di attuazione del programma provinciale dei rifiuti.

Peraltro esso risale al primo piano provinciale e non sarebbe stato più ripreso nella successiva pianificazione regionale e provinciale, dovendosi quindi ritenerlo superato.

In ogni caso la scelta di cave dimesse sarebbe un mero fattore preferenziale, che deve, inoltre, essere bilanciato con gli altri elementi rilevanti per la scelta del sito. Inoltre non si ravviserebbero tali cave, che siano altresì dotate di tutte le caratteristiche necessarie allo stoccaggio dei rifiuti, indicate nel SIA ed altresì individuate nell’elenco dei siti ritenuti preferenziali rispetto ad ogni altra scelta.

Nemmeno convincente sarebbe l’ulteriore osservazione, mossa dalla Regione con l’atto impugnato, secondo cui la proponente non avrebbe dato il dovuto peso al fatto che, nel raggio di 5 km dalla localizzazione proposta per la discarica, vi sarebbero ben 9 aziende vitivinicole e 5 vigneti di pregio.

A parte la derogabilità del vincolo di distanza, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 13/1998, non sarebbe spiegato come tali colture patirebbero danno dalla mera esistenza di una discarica, che non è altro che l’ampliamento di quella già esistente.

Se la discarica in sé danneggia i vigneti non si spiegherebbe la persistenza e, anzi, l’ampliamento di detti vigneti, ovvero il lamentato pericolo deriverebbe soltanto dalle modalità di gestione dell’impianto e allora la circostanza giustificherebbe, al più, delle prescrizioni dell’autorità, ma non un elemento impeditivo dell’intervento.

Costituirebbe inoltre un errore di fatto la contestazione di non aver analizzato la c.d. opzione zero, sia perché essa è esaminata a pag. 19 della relazione, sia perché una scelta in tal senso aggraverebbe le esigenze di smaltimento dei rifiuti, che hanno mosso la ricorrente ad avanzare il proprio progetto.

2) Violazione degli art. 22 e 186 e dell’allegato VII alla parte quarta del D. Lgs. N. 152/2006 sotto diverso profilo e dell’art. 11 della L.R. n. 43/1990 sotto diverso profilo ed eccesso di potere per errore di fatto, travisamento, difetto e irragionevolezza della motivazione e sviamento sotto diverso profilo.

Il provvedimento impugnato contesta il piano di gestione delle terre e delle rocce da scavo, prodotto in allegato al SIA, che sarebbe difettoso a riguardo dell’indicazione dei siti di destinazione, delle modalità di utilizzo, delle caratteristiche qualitative e degli indici dimostrativi dell’idoneità merceologica e ambientale dei materiali estratti dallo scavo ad essere reimpiegati in sito.

Tale motivazione sarebbe erronea, perché il predetto piano di gestione, a partire da pag. 10, illustrerebbe dettagliatamente le varie categorie di materiali che saranno estratti dallo scavo, individuando per ciascuno la destinazione di riutilizzo nell’impianto e, quanto al materiale che risulterà eccedentario, ne è previsto il riutilizzo, previa caratterizzazione, in uno o più siti da individuare di tempo in tempo e comunque prima dell’attività di scavo che li andrà a generare, nel rispetto delle norme urbanistico – edilizie e con l’impegno a richiedere gli eventuali titoli necessari.

Errerebbe la Regione nel ritenere che tali modalità si porrebbero in contrasto con l’art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006, poiché tale norma, una volta che le tipologie di materiali siano state individuate in via di massima, imporrebbe soltanto che essi siano inerti, e quindi non fonte di possibile inquinamento, e che siano riutilizzate in opere e interventi preventivamente definiti, senza pretrattamenti e trasformazioni e senza impatto ambientale, in modo che il reimpiego avvenga con un elevato livello di tutela ambientale.

Non sarebbe quindi necessario che le concrete modalità di riutilizzo siano già esplicitate in dettaglio nel progetto dell’opera, dal momento che il primo comma del menzionato art. 186 richiede solo l’indicazione preventiva di dette modalità e non dell’effettivo reimpiego, essendo del resto impossibile anticipare, già nella fase di progettazione dell’intervento, la dettagliata e puntuale descrizione dei materiali che verranno estratti, in qualità e in quantità, delle rispettive destinazioni e delle effettive modalità di riutilizzo, trattandosi di dati non conoscibili con la necessaria precisione.

Nei limiti appena indicati, nel progetto sono individuate e analizzatele modalità di riutilizzo e le caratteristiche dei materiali da scavo, inclusi i squisiti di idoneità al reimpiego.

Non esigerebbe invece il richiamato art. 186 che i materiali da scavo siano reimpiegati nello stesso luogo, per cui contrasterebbe con la legge quanto preteso dalla Regione, con la conseguenza che tali richieste non sarebbero rilevanti ai fini della VIA. L’art. 186 del D. Lgs n. 186/2006, 7° comma bis, del resto, espressamente autorizzerebbe il reimpiego delle terre e delle rocce da scavo in altro luogo, con ciò confermando che non esiste una regola secondo cui il sito di escavazione debba essere il sito di destinazione del materiale estratto.

3) Violazione degli art. 22, 26 e 28 e dell’allegato VII alla parte seconda del D. Lgs. N. 152/2006 sotto diverso profilo e degli artt. 11 e 19 della L.R. n. 43/1990 sotto diverso profilo. Violazione dell’allegato 1 al D. Lgs n. 36/2003 ed eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza della motivazione sotto diverso profilo e sviamento sotto diverso profilo.

Benché fosse chiaro alla Regione che la proponente avrebbe usato quale collettore il Rio Savio, lamenta la mancata chiara indicazione nel SIA di un’analisi dell’impatto sulle acque superficiali dei percolati, derivanti dalla degradazione dei rifiuti.

In particolare osserva come manchino l’indicazione dei dati di caratterizzazione dei percolati, delle informazioni dettagliate conseguenti l’impianto per il loro trattamento, onde eliminarne le capacità inquinanti, l’indicazione del corpo ricettore e i requisiti fi compatibilità fra lo scarico e il ricettore.

Peraltro, così ragionando, si confonderebbe la compatibilità ambientale astratta, da indicarsi in progetto, con l’impatto concreto, che dipende dalla gestione del soggetto responsabile dell’impianto.

Il SIA indicherebbe una modalità idonea di evacuazione, trattamento e scarico dei percolati, conforme al dettato del D. Lgs. n. 36/2003, che prevede l’evacuazione delle acque per stillicidio mediante una rete secondaria, con il prelievo forzoso del percolato, che viene inviato alle vasche di stoccaggio – di cui una, afferente alla precedente discarica dismessa è già funzionante – e il suo successivo trattamento mediante un impianto interno, le cui caratteristiche saranno definite in fase esecutiva, in base alla natura del percolato stesso, e lo scarico finale delle acque di risulta, ormai depurate, nel Rio Savio.

Se è vero che le caratteristiche ambientali possono essere mantenute se si adottano corrette modalità di gestione, tali da evitare potenziali pericoli per l’ambiente, adottando criteri precauzionali per il processo di depurazione ed eliminazione dei percolati, è del pari vero che l’adeguatezza del processo di trattamento sia dei percolati che delle acque reflue, idoneo a garantire che non vi sia contaminazione, se è necessaria e cogente, potrà essere verificata solo nel corso dell’esercizio dell’impianto, mentre in fase progettuale non potrebbe essere sindacata l’idoneità della soluzione prescelta.

Pertanto è connotata da irragionevolezza e travisamento la richiesta della Regione, che considera rilevanti ai fini del giudizio di idoneità elementi che attengono alla gestione e non possono essere valutati ai fini della conformità ambientale se non ad impianto in esercizio, dipendendo le misure da prendere dalla natura dei percolati.

Se la Regione non avesse condiviso sulla sufficienza delle previsioni della ricorrente in materia ben poteva, ai sensi degli artt. 26, 5° comma, e 28, 1° comma, della L.R. n. 43/1999 impartire prescrizioni per lo smaltimento dei percolati.

Il ritenere la soluzione della proponente non migliorabile né surrogabile dimostrerebbe l’intento meramente ostruzionistico e dilatorio dell’amministrazione.

4) Eccesso di potere per errore di fatto, irragionevolezza della motivazione e sviamento sotto diverso profilo

Ad avviso della Regione la proponente non avrebbe adempiuto alla richiesta di integrazioni in ordine al prevedibile impatto dell’opera sul traffico veicolare e sulla viabilità.

Peraltro il SIA avrebbe già chiarito che si sarebbe usufruito, con un mero ampliamento, della viabilità esistente, afferente alla discarica esaurita e consistente di un’arteria stradale separata, con volumi di traffico pertanto invariati, come indicato in apposito allegato riportante i dati presuntivi di traffico in accesso alla discarica in progetto e i valori dell’inquinamento previsto in atmosfera, che risulterebbero pressoché equivalenti a quelli della discarica esistente.

Peraltro la delibera regionale farebbe riferimento a criticità non risolte, mancando, ad avviso della Commissione VIA, di precise indicazioni sui volumi di traffico relativi ai conferimenti dei rifiuti e all’asporto dei materiali di risulta, alla quantità di rifiuti provenienti dalla discarica esistente e da quella in progetto, così rispettando i principi di minor percorrenza dei mezzi e di salvaguardia dei centri abitati.

Del resto nessuna nuova viabilità, tranne quella già in esercizio per la precedente discarica, già autorizzata e sottoposta a VIA, è prevista ed i volumi di traffico resteranno quindi gli stessi e, mentre per il primo lotto opereranno solo i mezzi destinati alla costruzione edile, in fase di esercizio vi sarà un traffico non dissimile da quello afferente all’impianto esistente, secondo modalità a suo tempo già autorizzate e ritenute compatibili con la salvaguardia dei valori ambientali.

Quanto al traffico più esterno, ricompreso nella cartografia di progetto delle integrazioni al SIA, indicante le infrastrutture stradali, che in teoria risultano utilizzabili per l’accesso al sito, ma che ne sono lontane, non potrebbe sostenersi che esse inciderebbero più profondamente di quanto è stato giudicato ammissibile, in relazione all’attuale impianto di smaltimento, senza pretendere che Exe abbia, oltre al dovere di presentare un progetto soddisfacente sotto l’aspetto della viabilità, abbia anche il potere autoritativo di risolvere deficienze viabilistiche annose e non ad essa imputabili.

5) Violazione degli artt. 21 e 22, nonché dell’allegato VII della parte seconda del D. Lgs. n.152/2006 sotto diverso profilo, e dell’art. 11 della L.R. n. 43/1990. Eccesso di potere per errore di fatto sotto diverso profilo, travisamento sotto diverso profilo, motivazione irragionevole sotto diverso profilo e sviamento sotto diverso profilo.

La Regione, anche riguardo all’impatto dell’opera, continuerebbe a dimenticare che la ricorrente costruisce i nuovi lotti in contemporanea con la coltivazione dei precedenti, onde non sarebbe possibile dare risposte distinte dell’impatto sulla qualità dell’aria, mentre si dovrebbe tenere in esclusiva considerazione soltanto la gestione dell’impianto, perché più protratta nel tempo e connotata dalla maggior produzione di gas, percolati e odori ascrivibili all’una e all’altra attività.

Essa sostiene inoltre, sulla scorta del parere dell’ARPA, di non condividere le stime di emissione del biogas esposte da Exe che, nonostante questa impieghi la stessa metodologia, ricava valori non corrispondenti a quelli misurati e forniti dal catasto INEMAR.

Tale discrepanza ben può dipendere da una mera accidentalità temporale, così che essa non giustificherebbe l’asserita impossibilità di valutare le emissioni di biogas e l’impatto associato agli odori, e non deriva da una misurazione in loco dei relativi dati, solo sulla base della quale si potrebbero contestare quelli forniti dalla ricorrente.

In ogni caso non sarebbe giustificata, in questa situazione, una mancata pronuncia sulla correttezza dei dati forniti dalla proponente.

Allo stesso modo l’ARPA persevera quando dovrebbe valutare le emissioni odorigene, asserendo che, in base alla documentazione presentata e alle incertezze che in base ad essa si riscontrano, non può escludersi che tali emissioni siano state sottostimate dal proponente, mancando l’allegazione dei dati e dei passaggi per la caratterizzazione della sorgente di emissione.

La caratterizzazione sarebbe, peraltro, possibile solo in fase di gestione, dato che gli odori si sprigionano col trattamento dei rifiuti conferiti, onde sarebbero oscuri i motivi per cui si imputa alla proponente, che avrebbe invece effettuato accurate misurazioni in ordine all’impatto odorigeno, ed avrebbe usato criteri prudenziali, una sottostima.

Al riguardo si sarebbe invece agito prendendo a riferimento la migliore letteratura e le esperienze di altre Regioni per calcolare i valori di riferimento, tracciando le isoplete diurne e notturne ai fini della valutazione dell’impatto odorigeno, dimostrando che le emissioni odorose derivanti dall’ampliamento proposto, restano al di sotto dei livelli minimi ai fini della VIA e prendendo in esame anche tutte le misure mitigative per l’abitato di Santa Maria La Longa, coinvolto solo marginalmente.

6) Violazione degli artt. 21 e 22, nonché dell’allegato VII della parte seconda del D. Lgs. n.152/2006 sotto diverso profilo, e dell’art. 11 della L.R. n. 43/1990. Eccesso di potere per errore di fatto sotto diverso profilo, travisamento sotto diverso profilo, motivazione irragionevole sotto diverso profilo e sviamento sotto diverso profilo.

Nel provvedimento impugnato si afferma che, seppure in esito all’istruttoria tecnica risultino contenuti i rischi di inquinamento della falda freatica, dato il buon franco previsto tra il fondo della discarica e la falda stessa, che inoltre tende ad abbassarsi, della presenza di strati difficilmente permeabili e delle valide soluzioni di impermeabilizzazione proposte, non sarebbero del tutto individuabili le conseguenze qualora, malgrado tutto, un agente inquinante trasmodi dall’impianto alla falda, né le misure che sarebbero assunte in tale evenienza, anche considerando lo stress indotto dalla discarica.

Peraltro il paragrafo 9.4.1 del piano di gestione in fase operativa, contenuto nel progetto definitivo conterrebbe le misure da intraprendere nei vari scenari, dal meno al più grave, che vanno da semplici verifiche, alla sospensione dei conferimenti e, al limite, allo svuotamento delle reti di raccolta dei percolati e al loro prelievo forzoso.

La Regione, peraltro, richiamandosi alla propria ordinanza di integrazione dd. 28.3.2011, contesta alla ricorrente di non aver prodotto un modello di integrazione aerale di eventuali inquinanti, filtrati nelle falde freatiche.

Tale documento peraltro appare superfluo e ridondante, suscettivo di solo inutile aggravamento procedimentale, dal momento che, essendo state previste in progetto le più adeguate misure ddi prevenzione e sicurezza, se nonostante tutto un inquinamento dovesse verificarsi, l’unico fattore rilevante è l’identificazione della sua fonte e la sua soppressione, che sia stata misurata e monitorata con la periodicità necessaria e che ne sia scongiurata la contaminazione della biosfera e dell’uomo.

In ogni caso si è dato incarico di redigere anche il chiesto modello di flusso e trasporto inquinanti, prendendo a riferimento lo ione cloruro e lo ione ammonio, rappresentativi dello stato di degradamento dei rifiuti, ipotizzando condizioni di contaminazione assai critiche, di diretto accesso alla falda freatica, e si è così riscontrato che, quand’anche non fosse sufficiente la falda stessa a diluire gli inquinanti, il sistema di monitoraggio mediante piezometri, che sussiste nell’impianto esistente ed è progettato per l’ampliamento, consentirà il tempestivo approntamento delle misure di sicurezza, senza interessare i pozzi di captazione dell’acqua del vicino Comune di Palmanova.

Contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione non sono stati negletti da Exe la definizione dei livelli di guardia dei parametri idrochimici della falda, che sono contenuti nel progetto definitivo e nelle osservazioni integrative.

Mentre sono state superate le obiezioni circa la pretesa assenza di indicazione della quota del fondo discarica, su cui avrebbe dovuto stendersi il primo strato di impermeabilizzazione, in base ai rilievi della stessa Regione e dell’ARPA, che hanno così accertato che sussiste un franco di falda non inferiore a nove metri, con assoluta assenza di pericolo di contatto, l’episodio dimostrerebbe che il giudizio negativo espresso dalla Regione non risponderebbe a logiche di tutela ambientale, ma alle conseguenze della completa assenza dell’amministrazione nell’affrontare la prospettiva di una crisi nel ciclo dei rifiuti.

7) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., art. 1 L. n. 241/90 sotto diverso profilo. Eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento sotto diverso profilo.

Confrontando gli atti di questo procedimento, conclusosi con la valutazione negativa di impatto ambientale, con altri coevi di analoghi procedimenti di VIA per discariche gestite da altri soggetti, sarà agevolmente rilevabile un ben diverso atteggiamento dell’amministrazione, che non può sottrarsi alle censure esposte.

Prendendo ad esempio le istanze di ampliamento in Comune di Maniago, affidato in gestione a Friul Julia Appalti srl, anch’esso destinato allo smaltimento dei rifiuti urbani e non pericolosi e di nuova autorizzazione per una discarica in Comune di Cordenons tali vizi verrebbero immediatamente in rilievo.

La Regione non richiede, quanto al primo progetto né la valutazione comparativa delle varie opzioni, compresa l’opzione zero né l’analisi multi – criteri, né la rappresentazione cartografica di tutti i vincoli imposti dalla pianificazione e dalla normativa di settore, né la mancanza di tali informazioni comporta, come nel caso della ricorrente, una valutazione negativa di compatibilità ambientale.

Mentre l’asserita inottemperanza alla richiesta di integrazione del SIA, richiesta dall’ARPA, porta alla valutazione negativa della VIA chiesta dalla ricorrente, lo stesso vizio determina, per Friul Julia Appalti, l’obbligo di conformarsi a mere prescrizioni e ad essa non vengono richieste tutta una serie di informazioni richieste alla Exe.

In ordine all’analisi dei flussi di traffico determinati dall’ampliamento, essa verrebbe sostanzialmente omessa per il progetto Friul Julia, essendo condotta in via approssimativa e con ampio rinvio alle risultanze della gestione in essere, mentre l’istruttoria al riguardo è stata estremamente dettagliata per la proponente.

Ulteriormente, mentre l’esistenza nel sito prescelto, di una precedente discarica, mentre viene portato a detrimento del progetto della proponente, in base ad un inesistente “principio di rotazione” verrebbe valorizzato a vantaggio della proposta di Friul Julia Appalti, mentre nessun rilievo muoverebbe a questa la Regione per la vicinanza di vigneti di pregio, pur presenti, che costituisce motivo di criticità ambientale per Exe.

Quanto a Geonova non risulterebbe che sia stato richiesto di comprovare la disponibilità del sito, mentre anche in questo caso l’adiacenza a una precedente discarica comunale viene posto come elemento positivo, nonostante si tratti di una zona ad elevato rischio sismico e con estrema permeabilità degli strati, diversamente che per Exe.

Geonova non avrebbe, inoltre, illegittimamente proposto alcuna alternativa progettuale, salvo l’opzione zero, nonostante l’obbligo di legge in proposito, mentre Exe ha identificato ben 31 siti ipotetici, prima di pervenire alla scelta, né si chiede ad essa il modello di propagazione areale degli inquinanti, come ad Exe, limitandosi a prescrivere la realizzazione di un doppio strato di impermeabilizzazione e a suggerire la preventiva inertizzazione dei rifiuti da conferire in discarica, trascurando il fatto che tale operazione risulterebbe possibile soltanto per le ceneri leggere, che in media rappresentano l’1% dei rifiuti autorizzati.

Inoltre mancherebbe, nel caso di Geonova, qualsiasi considerazione di natura ambientale relativamente agli odori, al cui riguardo sarebbe stato prodotto un set solo parziale di modelli matematici, diversamente da Exe, in cui la stima di emissioni da biogas, pur corredata da adeguato studio, sarebbe stata giudicata insufficiente, pur ammettendo la Regione che sono difficilmente valutabili gli impatti da biogas e mancando misurazioni empiriche sulla diffusione dei cattivi odori.

Malgrado tutte queste lacune Geonova ha ottenuto esito positivo alla VIA, mentre Exe, con un progetto molto più accurato e dettagliato, ha ottenuto una valutazione negativa, per giunta tacciata di inottemperanza alle richieste di integrazioni formulate.

Anche l’impatto sul traffico dell’impianto di Geonova sarebbe stato benevolmente valutato, nonostante non siano state da essa, diversamente da Exe, esibite le stime dei volumi di traffico

Infine la Commissione VIA, le cui conclusioni sono state fatte proprie dalla Giunta regionale, nonostante i pareri al riguardo della Provincia di Pordenone, della Direzione regionale risorse rurali, agroalimentari e forestali e dell’ARPA, non avrebbe preso in considerazione le eventuali influenze negative sui vigneti, sebbene vicino all’impianto Geonova si trovino vaste superfici coltivate a vite.

Al contrario le meramente prospettate interferenze, assai minori, del sito Exe sull’impianto vitivinicolo circostante un aspetto rilevante nel giudizio negativo di impatto ambientale.

In definitiva l’iniziativa della ricorrente troverebbe ostacoli e remore non legati ad attendibili profili di rischio e riconducibili piuttosto alla volontà di impedire con ogni mezzo l’autorizzazione all’impianto della proponente, con palese violazione dei principi costituzionali e con eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento.

8) Violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 ed eccesso di potere per vizio del procedimento e difetto di istruttoria sotto diverso profilo;

Non sarebbe stato inviato alla proponente il preavviso di rigetto, né essa sarebbe stata invitata a controdedurre, compromettendo il diritto al contraddittorio procedimentale proprio nel momento in cui la decisione finale stava per essere assunta, né tale omissione sarebbe irrilevante sul contenuto della stessa, dal momento che l’atto conclusivo sarebbe infarcito da errori di fatto e di diritto, che avvennero potuto essere corretti;

9)Domanda di risarcimento del danno

La ricorrente avrebbe diritto ad ottenere la remunerazione degli investimenti discendenti dal progettato impianto, in ordine alle spese sostenute per le attività di presentazione delle prescritte istanze, dello studio di impatto ambientale e del progetto, per la raccolta di tutti i documenti richiesti, anche a mezzo delle plurime integrazioni, ancorché mai ritenute sufficienti.

Tali oneri, in particolare quelli derivanti dal mancato accoglimento dell’istanza cautelare, nonché quelli che in seguito insorgessero a causa dell’inerzia procedimentale, si trasformerebbero da investimenti a costi vivi, non suscettibili di riassorbimento con la costruzione e gestione dell’impianto in via diretta o tramite affidamento a terzi della gestione dell’impianto progettato.

I numerosi rilievi diretti ad orientare l’attività regionale su canoni di correttezza e di oggettività e attendibilità tecnica impediscono di ritenere la mancanza di colpa della Regione, la cui azione dimostrerebbe una negligenza e una noncuranza tali da costituire colpa grave, ma sconfinerebbe nel dolo allo scopo di procrastinare per quanto possibile la soluzione del problema dei rifiuti nell’ambito regionale, vanificando ogni prospettiva di amministrazione imparziale.

Tutte le conseguenze lesive andranno perciò addossate alla Regione, con riserva di più precisa quantificazione in corso di causa.

Si sono costituiti in giudizio la Regione e il Comune di Trivignano Udinese, controdeducendo.

Con motivi aggiunti di gravame, dedotti nei confronti di tutte le parti intimate nel ricorso originario ed inoltre anche nei confronti di Geo Nova spa, qui evocata come ulteriore controinteressata, la ricorrente ha riproposto, anche nei confronti di essa, tutti i motivi di gravame e la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di risarcimento del danno, deducendo ulteriormente i seguenti motivi:

10) Eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento, nell’assunto che, nell’atto di costituzione del Comune di Trivignano Udinese nel ricorso originario viene dichiarato che la ricorrente terrebbe in non cale “la programmazione regionale e l’intervenuta individuazione di un centro a Cordenons (non certo a caso, ma sulla base di una complessa serie di valutazioni) svolgendo proprie valutazioni, che ignorano detta valutazione”.

Si dichiara, in altri termini, che invano la ricorrente può presentare progetti, anche alternativi, avendo la Regione già scelto che i rifiuti di detto Comune confluiranno nella nuova discarica di Cordenons, gestita dalla controinteressata Geo Nova spa, ancorché essa manchi, ad esempio, della disponibilità dell’area.

E è vero che Exe spa “ignora” le scelte programmatorie della Regione è solo perché non le conosce, dato che non le sono state comunicate quelle ufficiali, né può pretendersi che conosca quelle ufficiose (si parla di risoluzione, mediante il progetto avversato, di pendenze con la Corte dei Conti).

Il quadro che si delinea da questi fatti, però, è quello di una evidente disparità di trattamento e di un palese sviamento, dato che una scelta che si effettua mediante una procedura di VIA è volta ad accertare l’impatto sull’ambiente di un’opera, ma non può essere piegata al fine di proporre rilievi solo sugli impianti considerati ostili, onde aprire la strada a quelli graditi.

Se la potestà programmatoria nella materia in discussione appartiene certo alla Regione, essa deve esplicarla con criteri di obiettività e trasparenza, che sembrano invece essere assenti, a vantaggio di interessi particolari.


DIRITTO

Il ricorso ed i motivi aggiunti, benché diffusamente argomentati sotto varo aspetti, non convincono il Collegio.

Il primo motivo di gravame, che contesta il giudizio regionale dell’insufficienza dell’analisi costi – benefici del progetto, sotto il profilo che, da un lato, il SIA avrebbe il solo scopo di fornire alla PA procedente un quadro dei fattori ambientali che possono venir incisi dall’opera in progetto e gli elementi tecnici perché l’amministrazione possa accertare se tale incidenza sussista ed in quale misura contrasta.

Tale onere, peraltro, non incombe sulla PA ma sul proponente.

L’art. 11 della LR 7.9.1990 n. 43, che disciplina la redazione, e quindi il contenuto, degli studi di impatto ambientale, al 2° comma, lett. H) stabilisce che essi debbono contenere “la prospettazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati”.

La resistente Regione, pertanto, rettamente imputa alla proponente l’incompletezza del SIA, che tace su questo essenziale aspetto.

Infondatamente viene eccepito che la normativa statale non prevede tale analisi, che invece è prescritta dall’art. 4, 3° comma, del DPCM 27.12.1988.

Ne consegue che è pure infondata l’ulteriore prospettazione secondo cui tale indagine dovrebbe limitarsi a considerazioni di massima, considerata la sua imponderabilità.

Infatti il Collegio, sul punto, condivide l’arresto giurisprudenziale (cfr. CDS V Sez. 31.5.2012 n. 3254) secondo cui la VIA non può ridursi a una verifica tecnica astratta sulla compatibilità ambientale ma si sostanzia in un’analisi comparativa approfondita circa il raffronto fra utilità socio – economica attesa e sacrificio ambientale, di cui il proponente deve farsi carico, se vuole ritenere un risultato utile.

Per le lacune del SIA, limitatamente a tale aspetto, non può imputarsi all’amministrazione, vista peraltro inutili le richieste di integrazioni sul punto, se essa giunge, sulla scorta delle motivazioni addotte dalla Commissione VIA alla conclusione che, in un tessuto così delicato, per le varie particolarità che lo caratterizzano sotto l’aspetto urbanistico e socio economico, non si può escludere che l’impatto dell’opera sia significativo.

Non osta a tale conclusione la pretesa irrilevanza, asserita in ricorso, della considerazione della pianificazione urbanistica dei luoghi interessati dalla procedura di VIA.

Invero così non è nella Regione Friuli Venezia Giulia.

L’art. 12, 2° comma, lett. b) del DPGR 8.7.1996 n. 0245/Pres, che contiene il regolamento di esecuzione delle norme regionali in materia di valutazione di impatto ambientale impone infatti di “verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed agli eventuali piani generali o di settore e ai vincoli esistenti” ed un ulteriore difetto del SIA era di non considerare la sua non conformità al piano regolatore comunale, al fine dell’esame della necessità di intervenire con una variante.

Le critiche avanzate in ricorso a tale conclusione circa le lacune del SIA pertanto, essendo imputabili al proponente, non possono essere attese.

Per quanto riguarda il secondo motivo, con il quale si criticano le valutazioni della Regione in merito alle alternative progettuali, rettamente osserva l’amministrazione resistente che, sebbene si deduca l’accuratezza della relativa analisi, realizzata sull’esame di 31 siti alternativi, sulla base di una griglia di punteggi, non è deducibile, in assenza dell’esposizione del procedimento che ha giustificato la scelta del sito individuato, quale metodologia e da quali elementi supportata sia stata adoperata dalla proponente.

La difesa del Comune di Trivignano Udinese ha sottolineato, per altro verso, che i dati forniti da EXE derivano da uno studio di localizzazione commissionato a una ditta esterna, con criteri da essa stabiliti e non noti nemmeno alla Provincia di Udine, da cui dipende, che non li ha mai approvati. Si chiede pertanto alla Regione di ratificare a posteriori valutazioni di cui essa non conosce la metodologia, che ne stanno all’origine.

Non può competer a questo giudice di legittimità la valutazione nel merito degli elementi forniti, ma esso non può non notare che la stessa ricorrente, nella memoria di replica, si richiama alla propria “expertise tecnica” come fonte dei criteri scelti per l’ubicazione e della relativa valutazione di adeguatezza dei siti, confermando con ciò che essi erano inaccessibili alla Regione, anche se ne fornisce ora alcuni, sottolineando “l’ontologica diversità” degli interessi di Exe da quello dell’interesse pubblico, che deve invece guidare le scelte dell’ente.

Ma è proprio l‘obbligatoria valutazione di tale interesse che la Regione deve perseguire e che il proponente deve tenere sempre presente, quando deve presentare un progetto da sottoporre alla VIA, che è, com’è noto, un procedimento che misura la compatibilità ambientale di opere potenzialmente idonee a incidere sull’ambiente, fornendo all’amministrazione, che tale compatibilità deve tutelare, elementi che concernono non i suoi propri interessi soltanto, ma il modo di contemperarli con le esigenze ambientali e ciò in modo trasparente anche per chi è chiamato a tutelarle e non limitandosi a fornire dati misurati solo sul proprio particolare utile, da cui l’amministrazione stessa dovrebbe dedurre se essi configurino una soluzione accettabile in ordine alla tutela dell’ambiente.

E’ certo, inoltre, che elementi di analisi, da cui non è deducibile la metodologia che sta a monte di essi o che sono traguardati solo agli interessi del proponente non sono idonei allo scopo.

Anche detto motivo non può quindi incontrare il favore del Collegio.

Del tutto inaccettabile appare la censura, contenuta nel terzo motivo, con cui si contesta che la Regione possa pretendere, già in fase di SIA, la minuta elencazione dei siti in cui allocare le terre e le rocce residuanti dallo scavo dell’invaso della discarica, specificando ciò che si riutilizzerà nel sito della stessa e ciò che sarà smaltito all’esterno, in quanto l’art. 186, 2° comma, del D. Lgs. n. 152/2006 consentirebbe alla ricorrente, che ha definito quali siano i materiali estraibili e le teoriche loro quantità, di definire successivamente quali saranno riutilizzati in situ e quali invece saranno smaltiti altrove, senza che, a norma della predetta disposizione, sia necessario individuare quali saranno i siti di destinazione, compito allo stato impossibile.

Al contrario la norma citata, al secondo comma, dopo aver elencato al comma precedente le condizioni di possibile reimpiego delle terre e rocce da scavo, fra cui la dimostrazione che da esse non derivi contaminazione, impone, ove essa avvenga nell’ambito di una procedura di VIA, la previa redazione di un apposito progetto, il quale ne elenchi i tempi e le modalità, che dev’essere approvato dall’autorità preposta al procedimento.

Nel caso in esame il Servizio VIA ha chiesto, in ordine all’elaborato presentato al riguardo dalla proponente specifiche integrazioni, cui non è stata data risposta, onde esso non è tuttora approvato.

Il precitato motivo è quindi privo di pregio.

Altrettanto infondato è il seguente quarto motivo.

Non può essere fondatamente contestata la constatazione dell’inadeguatezza della documentazione presentata dalla proponente in ordine all’impatto sulle acque superficiali (nella specie il rio Slavio) che, come nota anche la difesa del controinteressato Comune, con il sostenere che in sede di SIA va verificata la mera idoneità tecnica e non l’efficacia della soluzione prospettata, tende a rimandare a un momento successivo, rispetto a quello progettuale, cioè in sede di esercizio, la verifica dell’efficacia del meccanismo di trattazione dei percolati, così cercando di farsi intanto approvare il progetto.

Si snatura così, come condivisibilmente osserva la Regione, la stessa essenza del procedimento di VIA, che mira ad accertare preventivamente, ai sensi dell’art. 5, 1° comma lett. b) del D. Lgs. n. 152/2006 gli effetti sull’ambiente di un progetto, per individuare le soluzioni più idonee a proteggere la salute umana e l’ambiente.

Le integrazioni richieste alla proponente in ordine allo scarico dell’impianto di trattamento dei percolati nel rio Slavio, miravano a verificarne l’idoneità e ad assicurarsi che non determinasse alterazioni e rispettasse l’obbligo di legge relativo ai limiti di emissione dello scarico e alle eventuali misure di mitigazione, ma il silenzio della proponente non ha consentito di valutare positivamente l’impatto.

Nemmeno le considerazioni svolte, con il quinto motivo, in ordine alla viabilità meritano positivo ingresso.

In sostanza la proponente, osservando la particolarità della situazione in cui la nuova discarica progettata andrebbe a in parte a sovrapporsi e per il resto a sostituirsi alla precedente, sostiene che le misure di traffico preesistenti ben potrebbero essere prese a parametro di quelle future, senza necessità di più specifica motivazione.

Rettamente osserva il controinteressato Comune che così si ammette l’inesistenza di un’analisi di questo specifico progetto in ordine alle sue ricadute sul traffico che andrà a svilupparsi non potendosi rifare a quello generato dalla discarica precedente, già da tempo chiusa.

Altrettanto condisivibilmente rileva la Regione che quanto è richiesto ai fini che qui interessano è di descrivere lo stato di fatto e quindi quantificare l’impatto che l’opera progettata prevedibilmente produrrà, alterandolo, sul traffico attraverso un’attività di costante monitoraggio. In tal modo prima dell’approvazione tale impatto è soltanto previsto e poi, in fase di esercizio, va misurato,

Nel caso di specie perciò la valutazione che, al momento, il traffico generato dalla discarica esistente era sostenibile non esclude che esso non possa esserlo più nella successiva fase di esercizio della nuova discarica.

La carenza di informazioni su questo punto – soggiunge condivisibilmente la Regione – può essere rilevata da diversi pareri infra procedimentali, ad esempio da quello dell’ARPA e la richiesta di integrazioni, finalizzata ad ottenerle, era pienamente giustificata, diversamente da quanto sostenuto dalla proponente.

La Regione sostiene l’inammissibilità del sesto motivo di gravame, che si appunta sull’irragionevolezza delle valutazioni contenute nelle osservazioni regionali circa l’impatto del parametro aria, ancora una volta rinviate dalla proponente alla fase gestionale, sostenendo che esse attengono al merito amministrativo.

Al riguardo il Collegio preferisce osservare che i dati richiesti, che attenevano all’inquinamento dell’aria durante la fase di cantiere, che viene indubbiamente prodotto con l’emissione di polveri ed altro materiale diffuso nell’atmosfera, non sono stati illegittimamente forniti.

Non condivide assolutamente il Collegio la censura dedotta dalla ricorrente con il settimo motivo di gravame in ordine alla assoluta superfluità del richiesto modello di propagazione areale di eventuali inquinanti filtrati nelle falde freatiche.

Essa si fonda sulla considerazione che dalla ponderosa istruttoria, condotta anche con l’ausilio dell’ARPA e del Servizi idraulico e geologico della Regione emergerebbe l’insussistenza del pericolo di tali infiltrazioni, in ragione del buon franco previsto tra il fondo della discarica e la superficie di falda, che tende ad abbassarsi, della presenza di strati scarsamente permeabili e delle valide soluzioni adottate per l’impermeabilizzazione.

La pretesa della Regione è fondata sul fatto che non sarebbero perfettamente accessibili le possibili conseguenze nel caso che, nonostante tutto, un inquinante trasmodi dall’impianto alla falda né sono note le misure che verrebbero adottate in una simile circostanza, anche considerandola contemporanea presenza della discarica esistente.

Peraltro la richiesta di tale modello costituirebbe ad avviso della ricorrente un adempimento superfluo e ridondante, a fronte delle misure già prese da Exe e comunque è stato commissionato uno studio anche per la redazione di tale modello

Tali argomentazioni non convincono il Collegio.

Da un lato viene, come nota la difesa regionale, ancora una volta non pienamente compresa la funzione della VIA, che è un procedimento con cui si valutano preventivamente i possibili impatti di un impianto, prima che esso sia posto in esercizio, rappresentandosi anche l’insorgenza dei più probabili inconvenienti e malfunzionamenti.

L’inquinamento delle acque sotterranee da parte di una discarica, nonostante il fondo sia protetto da pacchetti di impermeabilizzazione, sono tra i più comuni, particolarmente quando gestiscono anche rifiuti putrescibili (ed al riguardo è il caso di ricordare altresì, anche se riguarda un problema diverso, quanto fatto presente dalla difesa del Comune in ordine alle richieste di Ex di essere autorizzata a stoccare rifiuti provenienti da centrali, impianti termici e termovalorizzatori) in quanto essi danno facilmente origine a percolati che danno origine a un elevato e diversificato tipo di inquinanti.

Appare quindi del tutto ragionevole che l’ente autorizzatore voglia conoscere le misure che verranno adottate in tali malaugurate ipotesi e, trattandosi di VIA, voglia conoscerle preventivamente all’esercizio dell’impianto, né è da meravigliarsi che suggerisca l’adozione del metodo comunemente usato per valutare la consistenza di tali pericoli, quello di propagazione areale, specie considerando, come ammesso dallo stesso proponente nella documentazione di SIA il sito dove sarà realizzata la discarica e dove ne insiste una precedente, in parte tombata, è stato oggetto di infiltrazioni di liquido, che hanno formato oggetto di indagini ed altresì la necessità di prevedere il pericolo di inquinamenti in falda è confermato dalla particolare conformazione geologica, che incide sul regime delle acque sotterranee alle spalle della discarica, ulteriore motivo di prevedere gli effetti di un inquinamento della falda.

La compresenza della discarica in progetto e di quella preesistente rischia di creare condizioni di cumulo, che vanno previste e valutate.

Le reiterate richieste regionali di effettuazione di un’analisi modellistica, con un pretesto o con l’altro, sono state sempre eluse e tuttora non è stato fornito, dopo sei mesi dalla prima richiesta, alcun modello di dispersione degli inquinanti in falda e del pari vane sono risultate inevase ulteriori e diverse richieste da parte di ARPA.

Risultano infine tuttora incerte le quote necessarie per la progettazione della discarica, in quanto fornite a più riprese con indicazioni sempre discordanti circa la profondità di scavo e la quota assoluta dell’invaso esistente, onde non è tuttora definita la quota di imposta della impermeabilizzazione di fondo, che l’ARPA intendeva conoscere attraverso i dati richiesti.

Non trova condivisione da parte del Collegio l’ottavo motivo di gravame, con cui si denuncia disparità di trattamento per l’atteggiamento ostile dimostrato dalla Regione verso la discarica Exe, mentre le analoghe discariche Friul Julia a Maniago e Geo Nova a Cordenons hanno trovato accoglienza favorevole.

La ricorrente peraltro omette di dimostrare l’indispensabile presupposto di una simile censura, cioè l’identità di condizioni soggettive ed oggettive fra le varie discariche, onde essa non può essere accolta.

Nemmeno può essere accolta la ulteriore censura di sviamento di potere, che richiede la prova rigorosa, nel caso non fornita, del disfavore nei confronti dell’una e del favore nei confronti delle altre, nel caso non fornita.

Va inoltre soggiunto che l’accoglimento di tale motivo indubbiamente danneggerebbe le due imprese che gestiscono le discariche avversate, onde era necessario notificare loro il ricorso, in quanto controinteressate, il che non è stato fatto, rendendo per questa parte il ricorso inammissibile.

Con i motivi aggiunti di gravame le stesse censure di disparità di trattamento e sviamento, assieme a tutte quelle proposte con il ricorso originario, sono state proposte anche nei confronti di Geo Nova, oltre che delle amministrazioni e di numerosi controinteressati già intimati con il ricorso originario, ma esse debbono ritenersi irricevibili, essendo questo stato notificato nel 2010, mentre i motivi aggiunti lo sono stati nel 2012.

Da ultimo, con il ricorso originario, è stato contestato il vizio di violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, pacificamente non applicabile ai procedimenti speciali, come quello di VIA, che ha una propria disciplina di continuo dialogo collaborativo con il promotore, che viene costantemente informato ed invitato a controdedurre sulle osservazioni dell’amministrazione procedente, onde anche questa censura appare infondata.

Il ricorso e i motivi aggiunti vanno pertanto dichiarati in parte inammissibile, in parte irricevibili e in parte infondati, nei sensi di cui in motivazione.

Va di conseguenza respinta la domanda risarcitoria, per assenza di colpa dell’amministrazuibe

Le spese seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite e sono liquidate come da dispositivo, mentre non vi ha luogo a provvedere nei confronti di quelle non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara irricevibili i motivi aggiunti, e in parte dichiara il ricorso inammissibile e in parte lo rigetta, nei sensi di cui in motivazione.

Rigetts ls domanda risarcitoria;

Condanna la Exe spa al rimborso delle spese e competenze giudiziali, che liquida in € 6.000 (seimila) a favore della Regione e in € 3.000 (tremila) a favore del Comune di Trivignano Udinese.

Nulla per le spese nei confronti delle altre parti intimate, non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nelle camere di consiglio dei giorni 9 gennaio e 20 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore
Oria Settesoldi, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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