* DIRITTO DELL’ENERGIA – Regime di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili – Controversie – Competenza – TAR Lazio
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 11 Gennaio 2018
Numero: 11
Data di udienza: 10 Gennaio 2018
Presidente: Settesoldi
Estensore: Tagliasacchi
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – Regime di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili – Controversie – Competenza – TAR Lazio
Massima
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 11 gennaio 2018, ordinanza n. 11
DIRITTO DELL’ENERGIA – Regime di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili – Controversie – Competenza – TAR Lazio.
Nel caso di controversie riguardanti provvedimenti relativi al regime di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo le procedure gestite da GSE S.p.A., il riconoscimento o meno dell’incentivazione e dell’integrazione della stessa, pur riguardando l’energia prodotta in un determinato stabilimento, non ha effetti localizzabili nell’ambito regionale in cui è ubicato lo stabilimento stesso, incidendo sull’intero sistema nazionale energetico (cfr., C.d.S., Sez. IV^, ord. 3309/2016): la competenza appartiene pertanto al TAR del Lazio con sede in Roma.
Pres. Settesoldi, Est. Tagliasacchi – E. s.r.l. (avv.ti Milo e Battistel) c. Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (avv.ti Fiorentini, Mariani, Fadel e Pugliese) e Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 11 gennaio 2018, ordinanza n. 11SENTENZA
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 11 gennaio 2018, ordinanza n. 11
Pubblicato il 11/01/2018
N. 00011/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2017, proposto da:
Elettrica Ducale S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Milo e Giulia Battistel, con domicilio eletto presso il loro studio, in Trieste, via di Mercato Vecchio n. 3;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Fiorentini, Luciano Mariani, Maria Antonietta Fadel e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso l’indirizzo pec lucianomariani@ordineavvocatiroma.org;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici della medesima, in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare
1) del provvedimento di GSE S.p.A. prot. GSE/P20170073818 d.d. 4.10.2017, comunicato in data 5.10.2017;
2) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato;
3) dei conseguenti atti di imposizione dei conguagli;
in via subordinata, dei provvedimenti impugnati per la parte in cui con efficacia ex tunc dispongono la ripetizione degli incentivi già erogati;
per la condanna
della resistente a versare alla ricorrente quanto indebitamente trattenuto a seguito dei disposti conguagli;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto l’articolo 15, comma 1, Cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che nel caso di controversie riguardanti provvedimenti relativi al regime di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo le procedure gestite da GSE S.p.A., il riconoscimento o meno dell’incentivazione e dell’integrazione della stessa, pur riguardando l’energia prodotta in un determinato stabilimento, non ha effetti localizzabili nell’ambito regionale in cui è ubicato lo stabilimento stesso, incidendo sull’intero sistema nazionale energetico (cfr., C.d.S., Sez. IV^, ord. 3309/2016);
ritenuto, conseguentemente, che – così come eccepito da parte resistente – vada riconosciuta la competenza territoriale del T.A.R. del Lazio con sede in Roma a conoscere la presente causa, salva la possibilità per la società ricorrente di riassunzione del giudizio nel termine di cui all’articolo 15, comma 4, Cod. proc. amm..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima, dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, a favore del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto a norma dell’articolo 15, comma 4, Cod. proc. amm..
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Alessandra Tagliasacchi
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
IL SEGRETARIO