* APPALTI – Contratti di servizi ad alta intensità di manodopera – Aggiudicazione con il criterio del presso più basso – Divieto – Art. 95, cc. 3 e 4 d.lgs. n. 50/2016.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 13 Ottobre 2017
Numero: 314
Data di udienza: 11 Ottobre 2017
Presidente: Settesoldi
Estensore: Tagliasacchi
Premassima
* APPALTI – Contratti di servizi ad alta intensità di manodopera – Aggiudicazione con il criterio del presso più basso – Divieto – Art. 95, cc. 3 e 4 d.lgs. n. 50/2016.
Massima
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 13 ottobre 2017, n. 314
APPALTI – Contratti di servizi ad alta intensità di manodopera – Aggiudicazione con il criterio del presso più basso – Divieto – Art. 95, cc. 3 e 4 d.lgs. n. 50/2016.
Il divieto, contenuto al comma 3 del medesimo articolo 95 D.Lgs. n. 50/2016, di aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, tra gli altri, i contratti di servizi ad alta intensità di manodopera, ha portata inderogabile (cfr. T.A.R. per il Lazio – Roma – Sez. III^ ter n. 12439/2016). Stante il rapporto di specie a genere tra il comma 3 e il comma 4 dell’articolo 95 D.Lgs. n. 50/2016, gli appalti di servizi ad alta intensità economica devono essere aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche qualora siano caratterizzati da elevata ripetitività e standardizzazione delle prestazioni.
Pres. Settesoldi, Est. Tagliasacchi – B. Società Cooperativa Sociale (avv.ti Faggiano, Sapone e De Luca) c. Comune di Gorizia (avv. Piccoli) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 13 ottobre 2017, n. 314SENTENZA
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 13 ottobre 2017, n. 314
Pubblicato il 13/10/2017
N. 00314/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2017, proposto da:
Barbara B. Società Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Faggiano, Mariacristina Sapone e Filippo De Luca, domiciliata ex lege presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;
contro
Comune di Gorizia, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Piccoli, domiciliato ex lege presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;
Consip S.p.A. a socio unico, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Eureka S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa immediata sospensione:
– dell’art. 6.2 del Disciplinare di gara relativo alla procedura negoziata indetta, mediante r.d.o. Mepa, dal Comune di Gorizia per l’affidamento per 12 (dodici) mesi del servizio di movimentazione terra per inumazione/esumazione salme ed altre operazioni cimiteriali da eseguirsi nei sei cimiteri cittadini, il quale prevede quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso; nonché di tutte le altre disposizioni di bando che presuppongono e/o ribadiscono tale criterio di aggiudicazione (tra cui l’art. 6.4 del medesimo Disciplinare e l’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto):
– degli atti e verbali di gara;
– dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione;
– di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso, anche non noto;
per la condanna
del Comune resistente al risarcimento del danno in forma specifica, mediante riedizione della gara secondo il criterio di aggiudicazione di legge, con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del ricorso;
ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gorizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il Comune di Gorizia ha indetto una procedura negoziata telematica, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento per dodici mesi dell’appalto del servizio di movimentazione terra per inumazione/esumazione salme e altre operazioni cimiteriali;
considerato che la società Barbara B Cooperativa sociale impugna la lex specialis di gara (contenuta negli atti in epigrafe compiutamente indicati) nella parte in cui fissa come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia;
ritenuti sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Codice di rito, e, come risulta dal relativo verbale, avvisato di un tanto i difensori delle parti presenti alla camera di consiglio dell’ 11 ottobre 2017, fissata per la decisione sulla domanda cautelare;
ritenuta infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale per la mancata evocazione in giudizio, quale controinteressata, dell’impresa che ha offerto il maggior ribasso, posto che – come emerge dalla stessa memoria di costituzione dell’Amministrazione (p. 5) – tale impresa allo stato è solo “potenziale aggiudicataria” non essendo ancora intervenuto il provvedimento attributivo del bene della vita;
ritenuta immediatamente impugnabile la clausola del bando che fissa il criterio di aggiudicazione dell’appalto, a tutela dell’interesse strumentale a competere secondo criteri non solo squisitamente economici e quindi, in definitiva, alla riedizione della gara secondo ulteriori parametri, contro la lesione attuale e concreta apportata dalla lex specialis di gara, per le ragioni esposte nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2014/2017 alla quale si rinvia ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 74 Cod. proc. amm.;
considerato che non è in contestazione che il servizio in gara sia ad alta intensità di manodopera, così come definito dall’articolo 50 D.Lgs. n. 50/2016;
ritenuto irrilevante che – come sostenuto dalla difesa di parte resistente – detto servizio sia altresì caratterizzato da elevata ripetitività e da standardizzazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2017;
ritenuta, infatti, la portata inderogabile del divieto, contenuto al comma 3 del medesimo articolo 95 D.Lgs. n. 50/2016, di aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, tra gli altri, i contratti di servizi ad alta intensità di manodopera, per le ragioni esposte nella sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma – Sez. III^ ter n. 12439/2016, alla quale parimenti si rinvia sempre ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 74 Cod. proc. amm.;
ritenuto, in definitiva, che stante il rapporto di specie a genere tra il comma 3 e il comma 4 dell’articolo 95 D.Lgs. n. 50/2016, gli appalti di servizi ad alta intensità economica debbano essere aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche qualora siano caratterizzati da elevata ripetitività e standardizzazione delle prestazioni;
il ricorso è, pertanto, accolto e per l’effetto la lex specialis di gara è annullata;
le spese di giudizio sono tuttavia, integralmente compensate tra le parti, in ragione dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastati, ad eccezione del contributo unificato, che sarà rimborsato dal Comune alla ricorrente al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6.bis.1, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, salvo il contributo unificato che resta a carico dell’Amministrazione resistente al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6.bis.1, D.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Alessandra Tagliasacchi
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
IL SEGRETARIO