* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – SCIA – Natura – Comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento – Incompatibilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 15 Gennaio 2018
Numero: 13
Data di udienza: 5 Dicembre 2017
Presidente: Settesoldi
Estensore: Tagliasacchi
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – SCIA – Natura – Comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento – Incompatibilità.
Massima
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 15 gennaio 2018, n. 13
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – SCIA – Natura – Comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento – Incompatibilità.
La SCIA per sua natura, in quanto cioè è dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge, e non certo istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, non ammette la comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento prima dell’esercizio da parte dell’Autorità dei poteri inibitori e di controllo (cfr., T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, sentenza n. 347/2017; T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II^, sentenza n. 1599/2017).
Pres. Settesoldi, Est. Tagliasacchi – L. s.r.l. (avv. Castiglione) c. Comune di Tavagnacco (avv. Pupulin)
Allegato
Titolo Completo
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 15 gennaio 2018, n. 13SENTENZA
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 15 gennaio 2018, n. 13
Pubblicato il 15/01/2018
N. 00013/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2015, proposto da:
Lindenresidenz S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Castiglione, elettivamente domiciliata presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;
contro
Comune di Tavagnacco, rappresentato e difeso dall’avv. Ino Pupulin, elettivamente domiciliato presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;
nei confronti di
Gianluigi Gosgnach, non costituito in giudizio;
De Colle Alessandro, non costituito in giudizio;
Morandini Pierangelo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensiva
delle ordinanze n. 167 dell’ 11.11.2014 e n. 185 del 9.12.2014 del responsabile dell’area tecnica urbanistica ed edilizia privata del Comune di Tavagnacco, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tavagnacco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
La società Lindenresidenz S.r.l. ha costruito in Comune di Tavagnacco – località Colugna una palazzina sviluppantesi per tre piani fuori terra con sottotetto direttamente collegato al piano immediatamente inferiore, in forza di permesso di costruire n. 34/2010 e successive varianti n. 55/2012 e n. 60/2012.
Le quattro unità abitative poste all’ultimo piano sono state, infatti, funzionalmente integrate all’area del sottotetto da altrettante aperture con posa in opera di scale, opere queste realizzate in difformità dai titoli abilitativi, tanto che la società costruttrice ha presentato SCIA in sanatoria.
Con l’ordinanza n. 167/2014 il Comune di Tavagnacco ha negato la sanatoria stante il contrasto delle opere abusive con l’articolo 30 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.; con la successiva ordinanza n. 185/2014 il Comune ha ingiunto al demolizione delle opere abusivamente realizzate, ripristinando lo stato dei luoghi in conformità al permesso di costruire n. 60/2012.
Avverso i suvvisti provvedimenti è insorta la società Lindenresidenz S.r.l., chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia.
Si è costituito in giudizio il Comune di Tavagnacco, contestando la prospettazione avversaria e concludendo per il rigetto del ricorso.
Le parti hanno ulteriormente argomentato le proprie tesi in successivi scritti difensivi.
In particolare, parte resistente ha rappresentato come nelle more sia divenuta definitiva la decisione di questo Tribunale n. 91/2015 che aveva rigettato il ricorso avverso la prima ordinanza di demolizione emessa in relazione alle medesime opere abusive.
Di contro la ricorrente ha contestato la rilevanza della precitata pronuncia, posto che in quel caso si discuteva della conformità o meno di quanto realizzato rispetto a quanto assentito, mentre qui si discute della sanatoria di quanto difformemente realizzato.
Non si sono costituiti in giudizio gli altri soggetti, tutti in epigrafe elencati, cui pure il ricorso era stato dalla società ricorrente notificato.
Rigettata dal Tribunale la domanda cautelare con ordinanza n. 20/2015, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 5 dicembre 2017 e in quella sede trattenuta in decisione.
DIRITTO
Vengono all’esame le ordinanze in epigrafe compiutamente individuate con le quali il Comune di Tavagnacco ha dapprima negato la sanatoria e poi ordinato la demolizione delle opere realizzate dalla società Lindenresidenz S.r.l. in difformità dal permesso di costruire. Si tratta in particolare di quattro aperture e di quattro scale che mettono in comunicazione diretta con il sottotetto gli appartamenti dell’ultimo piano del fabbricato costruito dalla ricorrente.
Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente lamenta che il diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione siano intervenuti senza la preventiva comunicazione, ex articolo 10 bis L. n. 241/1990, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, e senza alcuna richiesta di integrazione della documentazione che secondo l’Amministrazione avrebbe dovuto corredare SCIA in sanatoria.
La doglianza è infondata in entrambi i profili in cui si articola.
Quanto al primo aspetto, va ribadito che la SCIA per sua natura, in quanto cioè è dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge, e non certo istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, non ammette la comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento prima dell’esercizio da parte dell’Autorità dei poteri inibitori e di controllo (cfr., T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, sentenza n. 347/2017; T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II^, sentenza n. 1599/2017).
Quanto al secondo aspetto, è ben vero che l’ordinanza di diniego di sanatoria elencava una serie di documenti che difettavano alla SCIA presentata dalla società ricorrente e tuttavia pretendere da parte del Comune la loro produzione si sarebbe tradotto in un inutile aggravio a carico del privato, posto che, stante il contrasto delle opere abusive con la vigente disciplina urbanistica, il procedimento comunque non avrebbe potuto avere un esito diverso.
Con il secondo motivo di impugnazione parte ricorrente nega che le quatto aperture con le relative scale siano finalizzate alla creazione di un ulteriore piano da destinare a fini abitativi, evidenziando come nessun nuovo piano e nessun aumento dell’altezza del fabbricato sia stato realizzato con le opere oggetto di SCIA in sanatoria. Insiste, in particolare, la deducente sul fatto che il progetto assentito con permesso mai annullato prevedesse, oltre il terzo piano, un sottotetto con pavimento/solaio calpestabile e finestre velux sul tetto, traendone la conclusione che il fabbricato non contrasti con la disciplina urbanistica comunale e che la creazione di un’apertura con scala di accesso non costituisca variazione essenziale ai sensi dell’articolo 40 L.R. F.V.G. n. 19/2009.
La censura è infondata.
Come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare con la già richiamata sentenza n. 91/2015, pronunciata sulla originaria ordinanza di demolizione emessa dal Comune, il complesso di opere poste in essere dalla società ricorrente per consentire l’accesso ad un “piano sottotetto”, oltre il terzo piano fuori terra, funzionalmente integrato e direttamente collegato con le sottostanti unità abitative, rendendolo, conseguentemente, utilizzabile, non risulta essere mai stato autorizzato dalla Amministrazione, né con il permesso di costruire n. 34/2010, né tantomeno con le successive varianti n. 55/2012 e n. 60/2012.
Al contempo, l’intervento, così come risultante all’esito delle variazioni mai assentite, risulta contrastante con la disciplina urbanistica comunale e come tale non è sanabile.
Vero è, infatti, che l’articolo 30 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. di Tavagnacco stabilisce che nella sottozona B2 (quella in cui ricade l’immobile per cui è causa) gli edifici possano avere un’altezza massima di m. 9,5 distribuiti in due piani più un sottotetto abitabile o piano attico, ovverosia, complessivamente, tre piani.
Orbene, nel caso di specie, il fabbricato già presenta tre piani fuori terra; il sottotetto reso praticabile tramite un collegamento diretto con il piano sottostante finirebbe per divenire il quarto – non consentito – piano fuori terra.
Sicché, in conclusione, legittimamente il Comune ha denegato la sanatoria e ha ordinato la rimessione in pristino stato.
Il ricorso è pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Comune nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Alessandra Tagliasacchi
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
IL SEGRETARIO