Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette Numero: 392 | Data di udienza: 22 Giugno 2016

* AREE PROTETTE – Misure di conservazione dei SIC e delle ZPS – Principio di partecipazione –Enti locali interessati e associazioni maggiormente rappresentative – Osservazioni – Art. 10 l.r. F.V.G. n. 7/2008.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 16 Agosto 2016
Numero: 392
Data di udienza: 22 Giugno 2016
Presidente: Zuballi
Estensore: Tagliasacchi


Premassima

* AREE PROTETTE – Misure di conservazione dei SIC e delle ZPS – Principio di partecipazione –Enti locali interessati e associazioni maggiormente rappresentative – Osservazioni – Art. 10 l.r. F.V.G. n. 7/2008.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 16 agosto 2016, n. 392


AREE PROTETTE – Misure di conservazione dei SIC e delle ZPS – Principio di partecipazione –Enti locali interessati e associazioni maggiormente rappresentative – Osservazioni – Art. 10 l.r. F.V.G. n. 7/2008.

L’articolo 10 L.R. F.V.G. n. 7/2008 impone che le misure di conservazione dei SIC e delle ZPS siano elaborate attraverso un procedimento aperto alla partecipazione degli Enti locali interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio. La regione deve perciò dare conto delle osservazioni pervenute, delle valutazioni espresse in merito, delle eventuali modifiche apportate in esito alle stesse e/o delle ragioni che ne hanno impedito l’accoglimento (nella specie, le motivazioni erano state sinteticamente redatte in un foglio separato, anonimo e  nemmeno richiamato nel provvedimento finale)

Pres. Zuballi, Est. Tagliasacchi – B.G.D. e altri (avv. Ciliberti) c. Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (avv. Iuri)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 16 agosto 2016, n. 392

SENTENZA

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 16 agosto 2016, n. 392

Pubblicato il 16/08/2016

N. 00392/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 353 del 2013, proposto da:
Barna Giacomo Decimo, Barna Erminio, Ceconi Mauro, Cortiula Clara Argia, Ilardi Gio Batta, Cominotto Angelo, Martinuzzi Franco, Martinuzzi Laura, Martinuzzi Giovanni, Martinuzzi Leo, Sovran Sante, De Zorzi Guido, De Simone Maria, De Zorzi Raffaele, Vettor Marco, Vettor Claudio, Vettor Monica, Barro Mirella, Associazione Uomo Natura ed Energia, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Ciliberti, C.F. CLBFNC68T20F158I, domiciliati ex lege presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;


contro

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall’avv. Daniela Iuri, C.F. RIUDNL63M56L483B, domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura regionale, in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 1;

per l’annullamento

1) della deliberazione della Giunta Regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di data 28 marzo 2013 n. 546, relativa all’approvazione delle misure di conservazione di 28 SIC della regione biogeografica continentale del F.V.G.;

2) dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Regione di data 28 febbraio 2011, n. 40, recante il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 della Regione F.V.G. e di ogni altra norma che subordini il riconoscimento delle indennità Natura 2000 a presupposti ulteriori e/o diversi dalla individuazione delle Misure di Conservazione dei SIC e ZPS connesse all’attuazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

1.1. A seguito di trasposizione in sede giurisdizionale di ricorso straordinario, i ricorrenti, di in qualità proprietari o conduttori di aree ricadenti in ambito SIC – sito di importanza comunitaria (i primi diciotto), ovvero in qualità di associazione di categoria maggiormente rappresentativa sul territorio (l’Associazione Uomo, Natura ed Energia, diciannovesima ricorrente), impugnano la deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 546/2013 di approvazione delle misure di conservazione di ventotto SIC della regione biogeografica continentale, nonché l’articolo 8 del Regolamento regionale n. 40/2011/Pres., nella parte in cui subordina il riconoscimento delle indennità Natura 2000 a presupposti ulteriori e/o diversi rispetto all’individuazione delle misure di conservazione SIC e ZPS connesse all’attuazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE, chiedendone l’annullamento.

1.2. A tale fine premettono:

– che le direttive 92/43/CEE (cd. “Direttiva habitat”) e 2009/147/CE (cd. “Direttiva uccelli”) hanno previsto, rispettivamente, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000, costituita da SIC (siti di importanza comunitaria), da designarsi quali ZSC (zone speciali di conservazione), e l’istituzione di ZPS (zone di protezione speciale), impegnando gli Stati membri ad adottare misure volte a evitare il degrado degli habitat naturali e a conservare le specie di interesse comunitario, in particolare l’avifauna;

– che in Italia la direttiva 92/43/CEE è stata recepita con D.P.R. n. 357/1997, il quale ha demandato alle Regioni l’adozione per i propri SIC e per le proprie ZPS delle necessarie misure di conservazione, ivi compresi eventuali piani di gestione;

– che, a sua volta, la Regione Friuli Venezia Giulia ha dato attuazione alla 92/43/CEE e alla Rete Natura 2000 con la L.R. n. 7/2008 e, per quanto qui di interesse, con la D.G.R. n. 546/2013, contenente le misure di conservazione per una parte dei SIC regionali, tra i quali quelli nel cui perimetro ricadono i terreni da (parte di) essi a vario titolo coltivati.

1.3. Ritengono i ricorrenti che la testé citata deliberazione giuntale, così come la disposizione di regolamento regionale indicata al punto 1.1., siano illegittime per i seguenti motivi:

(A) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, L.R. FVG 21.07.2008 n. 7. Violazione del principio partecipativo nella elaborazione delle misure di conservazione di cui al parere del Comitato economico e sociale sul tema “la natura e la tutela della natura in Europa”, pubblicato nella GUCE del 7.08.2011 e di cui alla delibera della Giunta regionale FVG 7.11.206 n. 2663, che detta le direttive per la definizione urgente di misure di conservazione dei piani di gestione. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione violazione art. 3 L. 7.08.1990 n. 241”;

(B) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 36, lett. A iii) e 38 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale”;

(C) “Eccesso di potere per difetto di istruttoria”;

(D) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 lett. k) della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 25.5.1992 (Direttiva habitat) circa la definizione di sito di importanza comunitaria. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria e illogicità”.

2.1. Si è costituita in giudizio la Regione Friuli Venezia Giulia, contestando la prospettazione avversaria e concludendo per la reiezione del gravame.

2.2. Espone, in particolare, la difesa regionale come la perimetrazione dei SIC e delle ZPS risponda esclusivamente a criteri tecnico-scientifici e come l’adozione di misure di conservazione e di piani di gestione costituisca adempimento di obblighi comunitari.

Rappresenta che nel caso di specie si sia scelto di adottare tanto misure di conservazione trasversali, quanto misure di conservazione per habitat, ma che – con l’esclusione di alcune tipologie di prati stabili – dette misure non colpiscono i terreni coltivati.

2.3. Parte resistente controdeduce, poi, dettagliatamente nel merito di ciascuna delle singole censure sollevate da controparte.

3. Replicano con due successive memorie i ricorrenti, insistendo per l’accoglimento delle già formulate conclusioni.

4.1. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 22 giugno 2016.

In quella sede, così come risulta dal relativo verbale, il Tribunale ha rilevato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 73, comma 3, Cod. proc. amm., l’irricevibilità dell’impugnazione dell’articolo 8 del Regolamento regionale n. 40/2011/Pres.; il difensore di parte ricorrente ha replicato che l’interesse all’impugnazione è sorto con l’approvazione delle misure di conservazione.

4.2. La causa è poi stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. Vengono all’esame di questo Tribunale le misure di conservazione adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela di ventotto SIC ricadenti nel relativo territorio.

2.1. Preliminarmente, il Collegio deve dichiarare la irricevibilità del ricorso nella parte in cui domanda l’annullamento dell’articolo 8 del Regolamento regionale n. 40/2011/Pres..

2.2. L’atto normativo in questione, infatti, è stato emanato il 28.02.2011 e pubblicato nel BUR n. 10 del 9.03.2011; il ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale, è stato notificato (per i ricorrenti) il 2.08.2013, quindi ben oltre il termine decadenziale di 120 giorni fissato dall’articolo 9, I comma, D.P.R. n. 1199/1971.

2.3. Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, può ritenersi che l’interesse all’impugnazione sia sorto con l’approvazione delle misure di conservazione.

Innanzitutto, il Regolamento in esame disciplina il programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–2013 e non specificamente le indennità per i proprietari delle aree ricadenti nella Rete Natura 2000, sicché nessuna previsione particolare e ulteriore è qui stabilita per il conseguimento di detto beneficio.

In secondo luogo, non costituisce oggetto del presente giudizio un espresso atto di diniego al riconoscimento al singolo istante dell’indennità in esame, motivato con la violazione della norma regolamentare impugnata.

2.4. In definitiva, si tratta di una impugnazione diretta del Regolamento tardivamente proposta, e, quindi, in parte qua il ricorso è irricevibile.

3.1. Per quanto attiene, invece, la domanda di annullamento della deliberazione di Giunta regionale n. 546/2013, il ricorso è fondato nei termini che si vanno a esporre.

3.2. Come anticipato nella parte in fatto, con il primo motivo di ricorso, i deducenti lamentano la violazione del principio partecipativo sotto tre distinti profili: e, precisamente, per avere la Regione interrotto il procedimento in itinere di adozione del piano di gestione della ZPS “Magredi di Pordenone” (comprendente quattro SIC), avviando il procedimento di approvazione delle misure di conservazione di ventotto SIC, per non essere stati coinvolti i portatori di interesse nella fase di perimetrazione dei SIC, e, infine, per non avere la Regione tenuto conto delle osservazioni dai medesimi presentate.

3.3.1. Per quanto attiene i primi due profili, va osservato come la deliberazione di Giunta regionale qui gravata abbia riguardato esclusivamente l’approvazione delle misure di conservazione per i SIC, non anche il procedimento di adozione del piano di gestione della ZPS “Magredi di Pordenone”, e nemmeno la perimetrazione dei SIC.

Sicché, le doglianze per l’interruzione del procedimento di adozione del piano di gestione della ZPS “Magredi di Pordenone” ovvero per il mancato coinvolgimento dei portatori di interesse nella fase di perimetrazione dei SIC dovevano essere svolte avverso gli atti nei quali si sono concretizzate quelle scelte amministrative.

In altri termini la deliberazione giuntale qui gravata, che si limita a dettare le misure di conservazione di ventotto SIC, non può essere annullata per illegittimità che, anche ove sussistenti, riguardano altri atti, segnatamente quelli di arresto della procedura di adozione del piano di gestione della ZPS “Magredi di Pordenone” e di perimetrazione dei SIC.

3.3.2. Di contro, il motivo di impugnazione è fondato nella parte in cui censura la violazione del principio partecipativo in fase di approvazione delle misure di conservazione per mancata considerazione delle osservazioni presentate dai portatori di interesse.

Sul punto la difesa della Regione opera un dettagliata ricostruzione dei numerosi incontri partecipativi organizzati dall’Amministrazione con i portatori di interesse, dei soggetti invitati, dei tavoli tecnici costituiti per l’esame delle bozze di deliberazione via via elaborate.

Tuttavia, come risulta per tabulas e come ammesso anche dal patrocinio di parte resistente, le osservazioni presentate dai portatori di interesse che hanno partecipato al procedimento sono state raccolte e riassunte in un foglio xls con accanto le relative controdeduzioni. Sennonché, detto foglio risulta anonimo; non recando alcuna sottoscrizione, esso, pertanto, non è riconducibile ad alcun ufficio della Regione; inoltre, esso non è entrato a fare parte integrante e sostanziale della deliberazione giuntale qui gravata, nemmeno per relationem.

Il provvedimento di adozione delle misure di conservazione, invero, si limita nelle premesse a dichiarare, testualmente, che «sulla base delle osservazioni ricevute, delle modifiche indicate dagli organi collegiali e di una verifica tecnica, il Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità ha provveduto a rielaborare le misure di conservazione dei SIC della regione biogeografica continentale».

Il che, però, viola – come già spiegato da questo Tribunale con riguardo al piano di gestione del SIC delle Risorgive dello Stella (cfr., sentenza n. 190/2014) – il canone di trasparenza che in via generale informa lo svolgimento dell’azione amministrativa, nonché l’articolo 10 L.R. F.V.G. n. 7/2008 che nello specifico impone che le misure di conservazione dei SIC e delle ZPS siano elaborate attraverso un procedimento aperto alla partecipazione degli Enti locali interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.

La Regione avrebbe dovuto, cioè, “dare conto delle osservazioni pervenute, delle valutazioni espresse in merito, delle eventuali modifiche apportate in esito alle stesse e/o delle ragioni che ne hanno impedito l’accoglimento” (cfr., sentenza cit.). E avrebbe dovuto farlo all’interno della motivazione del provvedimento di cui si discute, non certo in un foglio separato e anonimo, e, peraltro, nemmeno richiamato.

4.1. Il ricorso viene, dunque, accolto con riguardo tale specifico profilo.

Per l’effetto, l’Amministrazione regionale è tenuta a rieditare il procedimento amministrativo a partire dalla fase afflitta dall’accertata illegittimità.

4.2.1. Il che, per altro verso, preclude a questo Tribunale di pronunciarsi sugli ulteriori motivi di impugnazione dedotti dai ricorrenti, in ossequio al divieto per il Giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, fissato dall’articolo 34, comma 2, Cod. proc. amm..

4.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, infatti, viene lamentata la mancata previsione, all’interno delle misure di conservazione di indennità compensative per i proprietari incisi; con il terzo e con il quarto motivo di ricorso viene dedotto il difetto di istruttoria sia con riguardo alla determinazione dei terreni coltivati che risultano incisi dalle misure di conservazione in questione, sia con riguardo all’individuazione delle singole misure che valgono per ciascun terreno.

Si tratta all’evidenza di questioni tutte che potranno essere affrontate dalla Regione in sede di esame delle osservazioni presentate dai portatori di interesse.

4.3. In definitiva, il ricorso viene accolto nei termini di cui ai punti 3.3.2. e 4.1.; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 1.500,00, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Alessandra Tagliasacchi
 

IL PRESIDENTE
Umberto Zuballi
 

IL SEGRETARIO

 

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