Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto dell'energia Numero: 595 | Data di udienza: 23 Ottobre 2013

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Pannelli fotovoltaici – Conferenza di servizi – Soprintendenza – Parere illegittimo – Ricorso alla disciplina di cui all’art. 14 quater L. n. 241/1990 –  Impianti fotovoltaici – Dimostrazione della disponibilità delle aree – Necessità – Esclusione – Art. 65 d.l. n. 1/2012.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 18 Novembre 2013
Numero: 595
Data di udienza: 23 Ottobre 2013
Presidente: Zuballi
Estensore: Settesoldi


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Pannelli fotovoltaici – Conferenza di servizi – Soprintendenza – Parere illegittimo – Ricorso alla disciplina di cui all’art. 14 quater L. n. 241/1990 –  Impianti fotovoltaici – Dimostrazione della disponibilità delle aree – Necessità – Esclusione – Art. 65 d.l. n. 1/2012.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 18 novembre 2013, n. 595


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Pannelli fotovoltaici – Conferenza di servizi – Soprintendenza – Parere illegittimo – Ricorso alla disciplina di cui all’art. 14 quater L. n. 241/1990.

Il parere soprintendentizio, eventualmente illegittimo (nella specie, per non aver corredato il dissenso all’installazione di pannelli fotovoltaici con le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso), non può essere disatteso dall’organo regionale e considerato tamquam non esset, posto che in nessun luogo la normativa abilita la Regione ad esercitare tale forma di controllo sulle modalità di espressione del motivato dissenso, il cui intervento in sede di conferenza di servizi postula inevitabilmente il ricorso alla specifica disciplina di cui all’art. 14 quater della l. 241/90 e quindi la rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio di Ministri.

Pres. Zuballi, Est. Settesoldi -. S.r.l. (avv.ti Amorosino e Sbisa’) c. Soprintend. Beni Archit. e Paes. e Patr. Stor. Art. e Etno. Friuli-Venezia Giulia (Avv. Stato) e Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Di Danieli)

DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Dimostrazione della disponibilità delle aree – Necessità – Esclusione – Art. 65 d.l. n. 1/2012.

Per gli impianti fotovoltaici, a seguito dell’art. 65 del d.l. n. 1/2012 (norma di principio, destinataa dimporsi anche nei confronti di qualunque difforme disposizione regionale), è venuto meno l’obbligo, per il proponente, di dimostrare la disponibilità delle aree per poter ottenere l’autorizzazione. Pertanto l’Amministrazione – se la conferenza di servizi si è conclusa positivamente, con l’approvazione del progetto – deve rilasciare l’autorizzazione (la quale può solo essere condizionata, nella sua efficacia, ma non più nella sua esistenza alla disponibilità dell’area); a sua volta, in caso di mancata acquisizione bonaria, del terreno il privato è legittimato a chiedere l’avvio del procedimento espropriativo, ove ciò sia necessario.

Pres. Zuballi, Est. Settesoldi -. S.r.l. (avv.ti Amorosino e Sbisa’) c. Soprintend. Beni Archit. e Paes. e Patr. Stor. Art. e Etno. Friuli-Venezia Giulia (Avv. Stato) e Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Di Danieli)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 18 novembre 2013, n. 595

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 18 novembre 2013, n. 595

N. 00595/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Societa’ Aquisolar Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Sandro Amorosino, Giuseppe Sbisa’, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa’ Avv. in Trieste, via Donota 3;

contro

Soprintend. Beni Archit. e Paes. e Patr. Stor. Art. e Etno. Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliataria per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;
Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall’avv. Gianna Di Danieli, domiciliata in Trieste, piazza Unita’ D’Italia 1;

per l’annullamento

Quanto al ricorso introduttivo:

-della nota del Sopraintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici prot.n. 611/350 dd. 23 gennaio 2012, recante il parere negativo sul progetto di impianto fotovoltaico presentato dalla ricorrente, da realizzarsi in zona avente tale specifica destinazione nel territorio del Comune di Aquileia;

-della nota della Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna della Regione FVG prot. n. 6499 dd.16 febbraio 2012, con la quale la Regione- all’esito della conferenza di servizi nel quale si è registrato solo il parere negativo della SBAP- ha sospeso il procedimento di autorizzazione dell’impianto, e rimesso la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri;

-del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 24 gennaio 2012, presso la Regione;

-Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 3.4.2013:

– del provvedimento del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici della Regione in data 18 gennaio 2013, prot. n. 0001773/P-/Lett, inviato per raccomandata e successivamente ricevuto, recante diniego della attivazione della procedura espropriativa richiesta dalla ricorrente per acquisire la disponibilità dell’area su cui dovrà sorgere la stazione di connessione alla rete elettrica nazionale dell’energia prodotta in una serie di sette impianti fotovoltaici, realizzandi dalla ricorrente in territorio di Aquileia;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio delle resistenti amministrazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sul suo progetto di impianto fotovoltaico, oggetto di esame da parte della conferenza di servizi nonché la decisione della Regione che ha sospeso il procedimento di autorizzazione dell’impianto, all’esito della conferenza di servizi nella quale si è registrato il sopra citato parere negativo, rimettendo la questione alla deliberazione del consiglio dei ministri.

Il ricorso deduce, quanto alla illegittimità del parere negativo della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, i vizi di:

1) incompetenza-violazione dell’articolo 17, comma 3, lettera n) del DPR 26 novembre 2007, numero 233 “regolamento di riorganizzazione del ministero per i beni attività culturali a norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”; nell’assunto che la competenza all’emissione del parere in sede di conferenza di servizi sarebbe stata del direttore regionale dato che il parere riguardava sia la competenza della soprintendenza per i beni archeologici sia quello della soprintendenza per i beni paesaggistici.

2) violazione del principio di leale collaborazione istituzionale e di affidamento, eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di motivazione; nell’assunto che la Soprintendenza aveva già dato parere incondizionatamente favorevole alla nuova disciplina urbanistica comunale che prevede, per l’area in questione, la contestuale realizzazione di impianti fotovoltaici e di fasce arboree per riqualificare paesaggisticamente l’area, ragion per cui l’emissione dell’impugnato parere negativo, nel corso del procedimento di autorizzazione unica di un progetto che è perfettamente conforme alla vigente disciplina urbanistica comunale, sarebbe in violazione del principio di leale collaborazione istituzionale nei confronti del Comune e di violazione dell’affidamento nei confronti dell’impresa ricorrente.

3) eccesso di potere per omessa considerazione, travisamento dei fatti e carenza di motivazione con riferimento alla specifica situazione del contesto paesaggistico de quo; nell’assunto che il parere negativo ignorerebbe che l’area de qua è separata dalla laguna da un terrapieno, cioè l’argine, che determina una totale interruzione dell’orizzonte visivo e impedisce a chi è nell’area qualificata, posta quasi 5 m sotto il livello del mare, di vedere alcunché della laguna e a chi è nella laguna di vedere alcunché della terraferma, perché, oltre che dall’alto margine la vista sarà preclusa dalla fascia di alberi di alto fusto, profonda 50 m.

4) violazione dell’articolo 14 quater della legge 241 del 1990 per omessa indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso; nell’assunto che sarebbero mancate le indicazioni costruttive.

Infine, quanto alla nota della Regione di sospensione del procedimento di autorizzazione unica, se ne deduce l’illegittimità perché non avrebbe dovuto tener conto del parere della Soprintendenza, in quanto lo stesso non rispettava le condizioni di ammissibilità previste dall’articolo 14 quater citato perché privo delle specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie.

Con successivo atto di motivi aggiunti parte ricorrente rende noto che nel prosieguo del procedimento è pervenuta una nota ufficiale della Direzione regionale per i beni culturali recante le condizioni per superare il parere negativo, che sono state integralmente accettate, a verbale, dall’ impresa e dal comune di Aquileia. Ciò nonostante il dirigente regionale, invece di concludere la conferenza di servizi con l’approvazione del progetto “con prescrizioni”, ha ritenuto necessario l’intervento della delibera del consiglio dei ministri e di un atto del direttore regionale Beni Culturali, nel quale risultasse l’avvenuto adeguamento del progetto alle prescrizioni di tutela del paesaggio. Successivamente nel luglio 2012 sono state convocate due nuove conferenze di servizi esterne per esaminare quello che è stato ritenuto un nuovo progetto, per cui la conferenza dei servizi si è conclusa soltanto il 1 agosto 2012 e l’atto è stato pubblicato solo il 5 settembre 2012. Afferma quindi parte ricorrente che il ritardo dell’iter autorizzatorio relativo al campo “Carrette” ha di fatto bloccato il decollo dell’intero progetto, comprensivo di sette impianti. La società inoltre, non avendo certezza di approvazione del progetto, non ha perfezionato l’acquisto dei terreni destinati ad ospitare alcuni di tali impianti ( in particolare l’area sulla quale sarà ubicata la stazione elettrica) e, essendo inutilmente scaduta l’efficacia dei contratti preliminari di acquisto stipulati a suo tempo con i proprietari, le nuove richieste economiche degli stessi si sono rivelate molto superiori.

Data quindi la sopraggiunta impossibilità di procedere all’acquisto dell’area in via bonaria la società ha richiesto alla direzione regionale lavori pubblici di espropriare il terreno nel quale è localizzata alla centrale, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del decreto legislativo numero 387 del 2003 ed ha impugnato, con i motivi aggiunti, il provvedimento che rigetta tale istanza.

I motivi aggiunti sono i seguenti:

1) violazione dell’articolo 10 della legge numero 241 del 1990; nell’assunto che non sarebbero state valutate le osservazioni presentate dalla ricorrente a seguito del preavviso di rigetto

2) violazione del comma 4 bis dell’articolo 12 del decreto legislativo numero 387 del 2003; nell’assunto che, data la novella legislativa rappresentata dall’articolo 65, comma cinque, del decreto legge 24 gennaio 2012 numero 1 convertito nella legge 24 maggio 2012 numero 27, per gli impianti fotovoltaici sarebbe venuto meno l’obbligo, per il proponente, di dimostrare la disponibilità delle aree al fine di ottenere l’autorizzazione.

3) violazione e falsa applicazione dell’articolo 22 della legge regionale numero 7 del 2000; nell’assunto che, dato che l’articolo 12 comma 1 del decreto legislativo numero 387 del 2003 qualifica ex lege le opere de quo come di pubblica utilità, indifferibile urgenti, non occorrerebbe una specifica dichiarazione ulteriore.

4) illegittimità derivata – travisamento dei fatti; nell’assunto che viene erroneamente affermato che la ricorrente ha chiesto di procedere all’esproprio dell’intero campo sud e campo sud est mentre ha chiesto in realtà la sola area destinata ad ospitare la centrale elettrica, che è compresa nel campo sud.

5) travisamento dei fatti-slealtà procedimentale-sviamento nell’assunto che viene opposto a parte ricorrente di non aver presentato fin dall’inizio domanda di esproprio, volutamente ignorando che tale domanda è stata originata dalla abnorme dilatazione del procedimento stesso.

Si sono costituite in giudizio la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia contro deducendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Ancorchè entrambi gli atti impugnati con il ricorso introduttivo risultino essere stati superati dai successivi eventi parte ricorrente ha chiesto comunque la decisione del merito del ricorso per un interesse collegato a possibile domanda di risarcimento dei danni, ragion per cui il Collegio procede, sia pure in forma semplificata, all’esame dello stesso, che risulta parzialmente fondato.

Dei due atti impugnati, infatti, il parere soprintendentizio risulta illegittimo per la palese fondatezza della quarta censura che, come da consolidata giurisprudenza di questo TAR, si rivela fondata e anche assorbente. ( ex multis: TAR FVG n. 38/2012). Basta al riguardo considerare che, come chiaramente si evince dall’ultimo capoverso dello stesso parere impugnato, la Soprintendenza era pienamente consapevole di non ottemperare all’obbligo di corredare il proprio dissenso delle specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso, tanto è vero che ha cercato di giustificare tale carenza con la previa necessità del piano paesaggistico o quantomeno di una pianificazione urbanistica che provveda, sostanzialmente, ad armonizzare l’interazione dell’impianto con il bene paesaggisticamente tutelato, addossandone, addirittura, il possibile onere al proponente.

Ciò premesso è pertanto ictu oculi evidente l’illegittimità del parere soprintendentizio che deve essere pertanto annullato.

Ciò non toglie che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il parere soprintendentizio non poteva essere disatteso dall’organo regionale e considerato tamquam non esset, posto che in nessun luogo la normativa abilita la Regione ad esercitare tale forma di controllo sulle modalità di espressione del motivato dissenso, il cui intervento in sede di conferenza di servizi postula inevitabilmente il ricorso alla specifica disciplina di cui all’art. 14 quater della l. 241/90 e quindi la rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio di Ministri.

Per quanto sopra il ricorso introduttivo deve essere in parte accolto ed in parte respinto, con il conseguente annullamento del parere soprindentizio.

Con i “Motivi aggiunti” è stato impugnato il provvedimento del Dirigente del Servizio LLPP della Regione, in data 18 gennaio 2013, recante diniego di attivazione del procedimento di espropriazione, richiesto dalla Società per acquisire la disponibilità dell’area su cui è localizzata la centrale di connessione alla rete elettrica nazionale dell’energia prodotta dall’intero impianto fotovoltaico (“Campo” Sud Est), che si articola in sette “campi”, oggetto di altrettanti procedimenti autorizzatori.

I motivi aggiunti sono fondati per la palese fondatezza della seconda censura, che è argomentazione di stretto diritto e palesemente assorbente di ogni altra considerazione.

E’ infatti vero che, come sostiene parte ricorrente, il diniego dell’esproprio risulta fondato essenzialmente sul comma 4 bis dell’art. 12, secondo il quale “…ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto”.

Ne consegue che, secondo la Regione, la disponibilità del suolo era quindi pregiudiziale al rilascio dell’autorizzazione e, non potendosi rilasciare l’autorizzazione, le opere non potrebbero ritenersi di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi del comma 1 dello stesso art. 12 e, come ulteriore inevitabile conseguenza, non sarebbe possibile dare luogo alla procedura espropriativa.

Tale argomentazione logica risulta peraltro in violazione dell’art. 65, comma 5, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella legge 24 maggio 2012 n. 27, che dispone che:

“5. Il comma 4-bis dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall’articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.”

L’argomentazione della difesa regionale secondo cui il soprariportato comma 5 riguarderebbe solo gli impianti a biomassa, che sarebbero quindi i soli per i quali la legge distinguerebbe a seconda della destinazione delle aree di ubicazione, non è condivisibile perché collide con lo stesso titolo dell’articolo 65 ( che proprio agli impianti fotovoltaici si riferisce), con la lettera della normativa ( che non distingue in alcun modo e quindi non permette di escludere gli impianti fotovoltaici dalla sostanziale deroga dall’obbligo di previa dimostrazione della disponibilità delle aree) e dalla stessa ratio legis, che si desume dal fatto che il decreto legge n. 1/2012 è intitolato “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. La innovatività della previsione, ovviamente finalizzata a semplificare l’iter burocratico e ad agevolare la realizzazione degli impianti fotovoltaici, ne rende evidente anche il carattere di norma di principio, destinata ad imporsi anche nei confronti di qualunque difforme disposizione regionale.

Ne consegue che per gli impianti fotovoltaici è venuto meno l’obbligo, per il proponente, di dimostrare la disponibilità delle aree per poter ottenere l’autorizzazione.

Pertanto l’Amministrazione – se la conferenza di servizi si è conclusa positivamente, con l’approvazione del progetto – deve rilasciare l’autorizzazione (la quale può solo essere condizionata, nella sua efficacia, ma non più nella sua esistenza alla disponibilità dell’area); a sua volta, in caso di mancata acquisizione bonaria, del terreno il privato è legittimato a chiedere l’avvio del procedimento espropriativo, ove ciò sia necessario.

Questa evoluzione legislativa – palesemente ignorata dall’atto in questa sede impugnato – dimostra la palese illegittimità dello stesso.

Per quanto sopra i motivi aggiunti devono essere accolti con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Data la parziale reciproca soccombenza le spese possono essere compensate tra le parti, tranne per il contributo unificato che va posto a carico della Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patr. Stor. Art. e Etno. Friuli-Venezia Giulia per quanto riguarda il ricorso introduttivo e della Regione Autonoma FVG per quanto riguarda i motivi aggiunti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e nei termini di cui in motivazione.

Condanna la Soprintendenza intimata a rifondere alla parte ricorrente il contributo unificato versato per il ricorso introduttivo e la Regione Autonoma FVG a rifondere il contributo unificato versato per i motivi aggiunti. Spese compensate per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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