* VIA, VAS E AIA – Art. 10 bis L. n. 241/1990 – Preavviso di rigetto – Applicabilità al procedimento di VIA.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 20 Febbraio 2013
Numero: 87
Data di udienza: 6 Febbraio 2013
Presidente: Zuballi
Estensore: Settesoldi
Premassima
* VIA, VAS E AIA – Art. 10 bis L. n. 241/1990 – Preavviso di rigetto – Applicabilità al procedimento di VIA.
Massima
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 20 febbraio 2013, n. 87
VIA, VAS E AIA – Art. 10 bis L. n. 241/1990 – Preavviso di rigetto – Applicabilità al procedimento di VIA.
La comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 è un principio generale di realizzazione del contraddittorio procedimentale, in modo tale da garantire che il procedimento non si concluda in senso negativo senza che il richiedente ne sia stato tempestivamente preavvertito: non vi è ragione per ritenere che questo principio non debba operare anche nell’ambito del procedimento ex l.r. 43/1990, in tema di VIA, che, ancorchè disciplini proprie forme di contraddittorio procedimentale, non si spinge comunque fino a dettare particolari modalità tali da permettere al proponente di essere preavvertito della conclusione negativa e dei motivi relativi. (Consiglio di Stato n. 1640/2012, T.A.R. Bari Puglia sez. I n. 1686/2012, n. 1394/2012 e n. 1332/2011)
Pres. Zuballi, Est. Settesoldi – S. s.r.l. (avv. Longo) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Di Danieli) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 20 febbraio 2013, n. 87SENTENZA
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 20 febbraio 2013, n. 87
N. 00087/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2012, proposto da:
Sarc Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7;
contro
Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall’avv. Gianna Di Danieli, domiciliata in Trieste, piazza Unita’ D’Italia 1;
Comune di San Vito al Tagliamento,
Provincia di Pordenone,
Asl 106 – Friuli Occidentale,
Direzione Centrale Ambiente Energia e Politiche per la Montagna – Servizio Via,
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Friuli Venezia Giulia,
Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso;
per l’annullamento
-della delibera della Regione FVG n. 1642 dd. 9.9.2011 avente ad oggetto: “DLGS 152/2006; L.R. 43/1990 -pronuncia di non compatibilità ambientale del progetto riguardante la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento di rifiuti liquidi e fangosi pompabili pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in Comune di S.Vito al Tagliamento, Zona industriale Ponte Rosso (VIA 406) proponente SARC SRL;
-dell’atto presupposto costituito dal parere non favorevole espresso dalla Commissione tecnica consultiva di VIA nella riunione del 3.8.2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, originariamente proposto in sede straordinaria e poi trasposto in sede giurisdizionale, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale in epigrafe, che pronuncia la non compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento di rifiuti liquidi e fangosi pompabili pericolosi e non pericolosi in San Vito al Tagliamento.
Il provvedimento impugnato è intervenuto al termine di un procedimento nel corso del quale sono stati acquisiti i pareri del Comune di San Vito al Tagliamento ( parere finale non favorevole), dell’ASS n. 6 ( favorevole con prescrizioni), della Provincia di Pordenone ( favorevole). della Direzione Centrale Ambiente, Energie e Politiche per la montagna ( impossibile per mancata ultimazione dell’istruttoria), nonché il parere collaborativo della Direzione Centrale Ambiente, Energie e Politiche per la Montagna ( progetto generico e carente di elementi tecnici indispensabili per una sua corretta valutazione), del Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso ( sospensione del precedente parere favorevole) e dopo che la commissione tecnica consultiva di VIA esprimeva parere non favorevole, che si stigmatizza non essere stato trasmesso alla ricorrente né pubblicato sul BUR.
Questi i motivi di ricorso:
1^ motivo: violazione di legge per violazione dell’art 10 bis della L . n. 241 del 1990 e s.m.i.
La ricorrente lamenta, innanzitutto, la violazione dell’articolo 10 bis della L . 241/1990 in quanto, prima dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento – la deliberazione giuntale n . 1642/2011 – non vi sarebbe stata alcuna comunicazione al proponente dei motivi ostativi all’emanazione di un provvedimento positivo.
Tale censura viene dalla medesima definita assorbente rispetto ad ogni ulteriore censura.
2^ motivo: violazione di legge per violazione dell’articolo 19 della L.R. n. 43/1990, nonché violazione dell’art.3 della L. 241/1990 e s.m.i.; lamentando la violazione dell’articolo 19 della L.R. 43/1990, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale si esprima sull’impatto ambientale dell’opera proposta entro il termine di 30 giorni dal parere della Commissione VIA .
3^ motivo: violazione di legge per violazione degli artt. 4 e 15 L.R. n.43/1990;violazione dell’art 14, 16 DPGR n. 0245/Pres dd. 8 luglio 1996; violazione dei principi del giusto procedimento: Eccesso di potere per travisamento di fatto; nell’assunto della violazione delle garanzie partecipative per l’asserito omesso coinvolgimento partecipativo della ricorrente, la asseritamente omessa adeguata valutazione della documentazione presentata dalla ditta nel corso dell’istruttoria e l’omessa trasmissione alla ricorrente del parere non favorevole della commissione di VIA, le cui motivazioni erano state contestate punto per punto nella relazione integrativa dimessa dalla ricorrente in seguito ai rilievi mossi in sede di commissione VIA.
IV^ motivo: violazione di legge per violazione della L.R. 43/1990 e dell’art 4 D.Lgs. 152/2006. Travisamento della situazione di fatto. Erronea e/o incompleta istruttoria; nell’assunto che si sarebbe verificata una illegittima commistione tra le valutazioni effettuate in sede di VIA con quelle da effettuarsi in sede di AIA.
V^ motivo: eccesso di potere per travisamento di fatto: contraddittorietà tra atti con riguardo ai pareri resi e trasfusi nel provvedimento finale, per l’asserita contraddittorietà tra il parere sfavorevole reso dal Comune di San Vito al Tagliamento per ragioni sostanzialmente urbanistiche e quello favorevole della Provincia di Pordenone, nonché per l’illegittimità del parere-richiesta di rinvio del Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso, in quanto privo di competenze in materia di compatibilità ambientale e per il travisamento della situazione di fatto che emergerebbe dal parere ARPA.
VI^ motivo: violazione del principio di proporzionalità e di buon andamento dell’azione amministrativa; nell’assunto che la ricorrente afferma, nuovamente, che l’autorizzazione avrebbe potuto essere rilasciata, “sia pure con la puntuale imposizione di precauzioni da prendere in materia di sicurezza e tutela ambientale.
Si è costituita in giudizio la Regione FVG controdeducendo per il rigetto del ricorso.
Il Collegio ritiene fondato e assorbente il primo motivo di ricorso relativo alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. 241/90.
Di fatto il dettagliato riepilogo del procedimento, contenuto proprio nella delibera della giunta regionale che pronuncia la non compatibilità ambientale del progetto, dimostra la rilevanza sostanziale di tale doglianza. Se ne deduce, infatti, che il progetto, anche dopo la produzione delle integrazioni richieste con l’ordinanza 187 del 7 febbraio 2011, è stato ritenuto – in buona sostanza – carente di informazioni necessarie per una possibile valutazione positiva della compatibilità ambientale sia in riferimento ai due vincoli di attenzione ( zone destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche e condizioni meteo climatiche), sia per le potenziali incongruenze legate alla richiesta di conferimento di alcune tipologie di rifiuti, sia per la mancata indicazione, pur richiesta nell’ordinanza di richiesta integrazioni, dell’esatto bacino di utenza dell’impianto. E’ quindi evidente che un corretto contraddittorio procedimentale avrebbe dovuto prevedere che la situazione, così come sopra sommariamente riassunta ed in effetti dettagliatamente riepilogata nella già citata delibera giuntale, venisse tempestivamente portata a conoscenza del proponente, prima dell’adozione della decisione finale negativa, al fine di renderlo tempestivamente consapevole delle argomentazioni e dalle carenze da cui sarebbe derivata la prospettata decisione negativa, non essendo astrattamente possibile escludere che, nei termini assegnatigli, potesse riuscire a porvi rimedio. La comunicazione ex art. 10 bis è infatti ormai un principio generale di realizzazione del contraddittorio procedimentale, in modo tale da garantire che il procedimento non si concluda in senso negativo senza che il richiedente ne sia stato tempestivamente preavvertito e non vi è ragione per ritenere che questo principio non debba operare anche nell’ambito del procedimento ex l.r. 43/1990 che, ancorchè disciplini proprie forme di contraddittorio procedimentale, non si spinge comunque fino a dettare particolari modalità tali da permettere al proponente di essere preavvertito della conclusione negativa e dei motivi relativi.
In tal senso il Collegio ritiene che vi sia già un orientamento della giurisprudenza amministrativa che è sfociato nella sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 1640/2012 ed è evincibile anche dalle sentenze del T.A.R. Bari Puglia sez. I n. 1686/2012, n. 1394/2012 e n. 1332/2011.
Per le considerazioni che precedono il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento della delibera giuntale impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la Regione FVG a rifondere al ricorrente le spese e competenze del presente giudizio liquidate in € 3000,00 + accessori di legge oltre all’importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)