* APPALTI – Art. 120, c. 2 bis c.p.a. – Pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei provvedimenti di esclusione o ammissione – Effetto di conoscenza legale – Diversa ipotesi di pubblicazione dell’aggiudicazione – Inapplicabilità – Mera partecipazione alla gara – Legittimazione al ricorso avverso l’aggiudicazione – Inconfigurabilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 24 Maggio 2018
Numero: 167
Data di udienza: 3 Maggio 2018
Presidente: Settesoldi
Estensore: Bardino
Premassima
* APPALTI – Art. 120, c. 2 bis c.p.a. – Pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei provvedimenti di esclusione o ammissione – Effetto di conoscenza legale – Diversa ipotesi di pubblicazione dell’aggiudicazione – Inapplicabilità – Mera partecipazione alla gara – Legittimazione al ricorso avverso l’aggiudicazione – Inconfigurabilità.
Massima
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 24 maggio 2018, n. 167
APPALTI – Art. 120, c. 2 bis c.p.a. – Pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei provvedimenti di esclusione o ammissione – Effetto di conoscenza legale – Diversa ipotesi di pubblicazione dell’aggiudicazione – Inapplicabilità.
La previsione di cui all’art. 120, comma 2bis, c.p.a., nella parte in cui conferisce effetti di conoscenza legale alla pubblicazione nel sito internet della stazione appaltante, può essere testualmente riferita ai soli provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento ovvero di ammissione ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, essendo pertanto insuscettibile di applicazione al diverso caso di pubblicazione dell’aggiudicazione.
APPALTI – Mera partecipazione alla gara – Legittimazione al ricorso avverso l’aggiudicazione – Inconfigurabilità.
La mera partecipazione (di fatto) alla gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso; la situazione legittimante costituita dall’intervento nel procedimento selettivo, infatti, deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva; pertanto, la definitiva esclusione o l’accertamento retroattivo della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 924/2015).
Pres. Settesoldi, Est. Bardino – D. s.r.l. (avv.ti Olgiati e Di Cesare) c. Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi – Egas (avv. Paviotti)
Allegato
Titolo Completo
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 24 maggio 2018, n. 167SENTENZA
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 24 maggio 2018, n. 167
Pubblicato il 24/05/2018
N. 00167/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Dia4it S.r.l. (Già Diamed Italiana S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Olgiati e Armando Di Cesare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Armando Di Cesare, in Trieste, largo Don Bonifacio n. 1;
contro
Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi – Egas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Paviotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Immucor Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Giovanni Giuffré, Giorgia Romitelli e Alberto Polacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Alberto Polacco, in Trieste, via Valdirivo, 13;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del verbale – non conosciuto – della seduta pubblica tenutasi il 6 dicembre 2017, nella quale sono state comunicate le valutazioni delle offerte tecniche della Commissione Giudicatrice e si è proceduto all’apertura delle offerte economiche nella “procedura aperta per la fornitura di sistemi analitici in automazione e reagenti per l’esecuzione di esami di immunoematologia (I-II-II livello) eritrocitaria e piastrinica per il dipartimento di medicina trasfusionale dell’ASUIUD e per il dipartimento di medicina trasfusionale dell’ASUITS – ID.16REA012”;
– di tutti i verbali di gara, determine/delibere, in particolare dell’eventuale aggiudicazione definitiva, della convenzione (se stipulata) e ogni altro atto, pregresso e successivo, peraltro non conosciuti dalla DIAMED;
– della nota di EGAS prot. n. 33623 del 14 dicembre 2017 con il quale è stato differito l’accesso agli atti di gara;
– ove occorrer possa, in via subordinata e in parte qua, della determina n. 329 del 13 aprile 2017 di indizione della gara, del bando di gara (inviato il 18 aprile 2017 per la pubblicazione sulla G.U.C.E), del disciplinare di gara, del capitolato speciale, dello Schema di Convenzione e dei relativi allegati, della procedura aperta – Lotto 1 – de qua;
– di ogni altro atto preordinato, presupposto connesso e conseguente, relativo alla gara in questione;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 26 febbraio 2018:
– del verbale n. 1 del 25 ottobre 2017 della Commissione Giudicatrice;
– del verbale n. 2 del 22 novembre 2017 della Commissione Giudicatrice;
– del verbale n. 2 del 6 dicembre 2017 del Seggio di gara;
– della Determina n. 35 del 10 gennaio 2018 del Responsabile “SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara”;
– di ogni altro atto preordinato, presupposto connesso e conseguente, relativo alla gara in questione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Immucor Italia S.p.A. e di Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi – Egas;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2018 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 5 gennaio 2018, la società Dia4it S.r.l. (in precedenza denominata Diamed Italiana), ha impugnato, limitatamente al lotto 1, l’esclusione dalla procedura aperta, indetta dall’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – Egas, per l’affidamento della “fornitura di sistemi analitici in automazione e reagenti per l’esecuzione di esami di immunoematologia (I-II-III livello) eritrocitaria e piastrinica per il Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’ASUIUD e per il Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’ASUITS”.
La ricorrente espone che la propria esclusione sarebbe stata determinata dal mancato conseguimento del punteggio minimo richiesto (20 punti su 40), in sede di valutazione dell’offerta tecnica, e contesta, sotto tale profilo, l’operato della commissione giudicatrice, censurandone la valutazione discrezionale, con il seguente unico motivo:
1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 disciplinare di gara, del capitolato speciale (capitolato tecnico), lotto 1, in particolare: i paragrafi relativi all’ – “oggetto della gara” – e le – modalità di attribuzione dei punteggi – degli artt. 30, 53, 68, 83, 94 e 95 D. Lgs. n. 50 del 2016; violazione del principio del favor partecipationis, della concorrenza, di proporzionalità, buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 cost.); eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per totale carenza di motivazione e/o motivazione illogica e/o contraddittoria, perplessa, carenza e/o difetto di istruttoria e/o istruttoria ponderata, sviamento, travisamento dei fatti, ingiustizia grave e manifesta, violazione e/o falsa applicazione. Il punteggio attribuito (18,5) risulterebbe falsato da errori di valutazione. In particolare, relativamente al primo criterio “Progetto”, invero articolato in ulteriori sub-criteri, per il quale erano stati previsti fino a dieci punti, ne risulterebbero attribuiti solo due, il che equivarrebbe ad un giudizio negativo. La Commissione, in particolare, avrebbe espresso una valutazione insufficiente, in quanto il progetto della ricorrente risulterebbe contraddistinto dall’offerta di piastre preseminate, le quali, ancorché contemplate nel capitolato tecnico, non risponderebbero tuttavia “alle esigenze funzionali e organizzative dei Laboratori”. Osserva la ricorrente che l’utilizzo di tali piastre costituirebbe semmai un’innovazione metodologica, che consentirebbe di pervenire a risultati maggiormente precisi ed affidabili. Rileva, inoltre, che il sistema proposto risponderebbe al sub-criterio “compattezza”, avente ad oggetto le dimensioni dell’apparecchiatura di analisi, dal momento che l’ingombro del proprio dispositivo risulterebbe assai contenuto e, comunque, inferiore a quello riferibile al macchinario utilizzato dalla controinteressata Immucor, la quale avrebbe inspiegabilmente beneficiato di un punteggio ben superiore. In relazione a tale sub-criterio, si sostiene che la commissione avrebbe errato nel computare la presenza del materiale di consumo, il cui ingombro, particolarmente contenuto nella soluzione proposta dalla ricorrente, non avrebbe dovuto influire sulla determinazione del punteggio in esame. In ogni caso, viene osservato che eventuali difficoltà di stoccaggio dei reagenti, utilizzati nelle procedure di analisi, avrebbero trovato soluzione nel corso delle fasi esecutive, mediante l’opportuna modulazione delle consegne del materiale. Sul punto, si invoca l’applicazione estensiva dell’art. 83, comma 9 D. Lgs. n. 50 del 2016, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare in merito il soccorso istruttorio. La ricorrente, infine, censura i giudizi tecnici espressi dalla commissione e profila un possibile sbilanciamento delle valutazioni a vantaggio della controinteressata Immucor. Analoghe doglianze investono le valutazioni riferite al terzo criterio (“3) Qualità analitica”, punti 5,00 è valutato nei seguenti termini: “limite derivante dalle modalità di conservazione delle piastre dopo il primo utilizzo (dichiara un riutilizzo entro 5 giorni, solo per una seconda volta)”) e al quarto (“4) Assistenza tecnica e referenze”, punti 3,50:”presenza di un numero verde; tempi e modalità di intervento dalla chiamata non dichiarati espressamente né dettagliati. Referenze: n. 1 sul mercato”).
2. Si costituivano in giudizio l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (Egas) e la controinteressata Immucor, i quali contrastavano il ricorso, prospettandone l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito.
Successivamente, in data 22 febbraio 2018, la Società Dia4it notificava i motivi aggiunti, con i quali impugnava la determinazione n. 35, pubblicata sul sito dell’Amministrazione il 10 gennaio 2018, con cui era stata aggiudicata la gara alla Società Immucor, odierna controinteressata, in relazione al lotto 1.
Avverso tale provvedimento viene innanzitutto riproposto l’unico motivo esposto nell’atto introduttivo, cui viene aggiunto il seguente:
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del disciplinare di gara, dell’ art. 95 D. Lgs. n. 50 del 2016; violazione del principio di segretezza delle offerte. Si afferma che, nel corso della seduta del 6 dicembre 2017, il presidente della commissione giudicatrice avrebbe erroneamente aperto l’offerta economica della parte ricorrente, nonostante quest’ultima fosse stata esclusa, per richiuderla con del nastro adesivo. Tale evento avrebbe inficiato la procedura determinandone una non meglio qualificata irregolarità.
L’Amministrazione resisteva anche a tale impugnazione, insistendo affinché fosse rigettata. Resisteva, inoltre, la controinteressata, la quale ne contestava inoltre la tardività.
I motivi aggiunti sarebbero stati proposti soltanto il 22 febbraio 2018, ossia oltre il termine dimidiato di impugnazione, computato non dal momento di effettiva conoscenza, bensì, ai sensi dell’art. 120, comma 2bis c.p.a., dalla pubblicazione del provvedimento dell’aggiudicazione sul sito dell’Egas, avvenuta il 10 gennaio 2018.
La scadenza sarebbe dunque intervenuta il 9 febbraio 2018.
3. Tale eccezione, come formulata dalla controinteressata Immucor, deve essere respinta in via preliminare.
Si deve infatti considerare che la previsione di cui all’art. 120, comma 2bis, nella parte in cui conferisce effetti di conoscenza legale alla pubblicazione nel sito internet della stazione appaltante, può essere testualmente riferita ai soli provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento ovvero di ammissione ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, essendo pertanto insuscettibile di applicazione al diverso caso di pubblicazione dell’aggiudicazione.
4. Nondimeno il ricorso e i motivi aggiunti possono essere respinti nel merito, pur emergendo possibili profili di inammissibilità in relazione alla mancata prova di resistenza da parte della ricorrente, la quale non pare avere sufficientemente delineato l’effetto utile che potrebbe conseguire in caso di accoglimento dell’impugnativa, non risultando che, in virtù di una pronuncia favorevole, essa, una volta riammessa, giunga ad assicurarsi un punteggio superiore a quello assegnato alla controinteressata.
4.1 Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente si duole delle valutazioni della commissione in ordine all’attribuzione del punteggio riferito all’offerta tecnica, risultato inferiore alla soglia minima necessaria per l’ammissione alla gara.
La censura è volta a contestare presunti errori o incongruenze in cui sarebbe incorsa la commissione nella attribuzione dei punteggi, in relazione a caratteristiche delle proprie apparecchiature o di quelle proposte dalla controinteressata e alle differenti metodologie rispettivamente impiegate dalle due aziende.
Si tratta, a ben vedere, di considerazioni che attengono al merito della discrezionalità tecnica esercitata dalla commissione giudicatrice e che, quindi, devono reputarsi per larghi tratti inammissibili (sul punto, cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, n. 325 del 2018 resa inter partes), così da precludere il sindacato giurisdizionale, se non entro il perimetro di quegli “evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o errore di fatto” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, n. 351 del 2014), cui peraltro la stessa ricorrente ha sostanzialmente dichiarato di voler circoscrivere le proprie censure (memoria del 5 marzo 2018, p. 2).
Definita l’ampiezza della cognizione riservata alla presente sede giurisdizionale, vanno disattese le deduzioni, svolte dalla ricorrente, intese a contrastare i presupposti logico-fattuali collocati alla base delle valutazioni della commissione giudicatrice.
4.1.1 Viene innanzitutto censurata la valutazione del progetto (attribuiti 2 punti su 10), rispetto al quale la commissione osserva che esso “risulta essere insufficiente in relazione al fatto che: 1) viene proposto l’utilizzo di piastre preseminate che non risponde alle esigenze funzionali e organizzative dei Laboratori; 2) tali piastre prevedono di essere conservate in frigorifero, richiedendo notevoli disponibilità di spazi di stoccaggio non sempre logisticamente disponibili; capacità di carico nettamente inferiore per i “gruppi” (50 campioni/ora); numero reattivi a bordo inferiore (16)”.
La commissione, in particolare, avrebbe espresso una valutazione insufficiente, in quanto il progetto della ricorrente risulterebbe contraddistinto dall’offerta di piastre preseminate, le quali, ancorché contemplate nel capitolato tecnico, non risponderebbero tuttavia “alle esigenze funzionali e organizzative dei Laboratori”.
In relazione a tale criterio, la valutazione della commissione appare logica e coerente nonché immune da vizi di contraddittorietà e di per sé ragionevole, dovendo essere riferita essenzialmente alle necessità tecnico-operative delle strutture sanitarie committenti e ad esigenze di flessibilità che le metodiche proposte dalla ricorrente, proprio perché incentrate sull’utilizzo di piastre preseminate utilizzabili solo nell’ambito di procedure rigidamente standardizzate, non consentirebbero di assolvere appieno. Deve inoltre osservarsi che, pur venendo meno talune fasi delle routine previste per i test di analisi, tali metodiche, oltre a non apportare alcun comprovato vantaggio (e in merito nessuna prova viene concretamente offerta dall’azienda esclusa), richiedono inoltre cospicui spazi di stoccaggio (da riferirsi alla necessità di custodire ingenti quantità di reagenti, dalla necessità di collocare l’armadietto fornito in dotazione, ecc.) e particolari modalità di conservazione (frigoriferi), dilatando in tal modo gli spazi per accogliere il sistema di analisi, oggetto dell’offerta tecnica.
4.1.2 Analoghe considerazioni possono essere ripetute in merito ai giudizi della commissione riferiti al terzo criterio:“3) Qualità analitica”, punti 5,00 è valutato nei seguenti termini: “limite derivante dalle modalità di conservazione delle piastre dopo il primo utilizzo (dichiara un riutilizzo entro 5 giorni, solo per una seconda volta)”.
Al riguardo, le valutazioni contenute nel verbale di gara appaiono senz’altro immuni da vizi, dovendosi considerare le onerose modalità di stoccaggio delle piastre inutilizzate, che, come si desume dalle rispettive specifiche, vanno obbligatoriamente conservate a bassa temperatura, in appositi frigoriferi (con conseguente ulteriore incremento degli ingombri richiesti), tenuto peraltro presente come altre metodiche (quali quelle proposte dall’aggiudicataria) non necessitino di simili accorgimenti. Il giudizio della commissione è inoltre corroborato dalla evidenziata necessità di maggiori quantitativi di reagenti e dalla presenza di una elevata quantità di sfridi, quest’ultima connessa alla ridotta possibilità di reimpiego delle piastre, pur debitamente conservate, elementi, quelli citati, che ben possono incidere in termini negativi sulla valutazione dell’offerta.
4.1.3 Egualmente esenti da censura si dimostrano le valutazioni della commissione, concernenti il quarto criterio: “4) Assistenza tecnica e referenze”, punti 3,50:”presenza di un numero verde; tempi e modalità di intervento dalla chiamata non dichiarati espressamente né dettagliati. Referenze: n. 1 sul mercato”.
In merito, va rilevato che la valutazione dei tempi e delle modalità di intervento attiene all’ampia discrezionalità tecnica della commissione, pressoché avulsa, per le considerazioni anzidette, dal sindacato giurisdizionale e che, peraltro, tale giudizio non potrebbe essere sovvertito nemmeno in ragione del cospicuo numero di dipendenti impiegati dalla ricorrente nei compiti di assistenza, dovendosi tenere conto che le qualifiche di parte del personale indicato non risulterebbero corrispondenti alle mansioni richieste
Infine, si deve inoltre ritenere del tutto congruo, in ragione dell’oggetto della gara, l’avere computato le sole referenze italiane. A dispetto di quanto ritenuto dalla ricorrente, va infatti rilevato che la rispondenza agli standard, alle raccomandazioni e alle normative in ambito immunotrasfusionale, devono essere valutate in esplicito riferimento al contesto nazionale, non potendosi invece tenere conto, a questi fini, dei dati provenienti da paesi esteri, le cui metodiche e i cui protocolli non risultano uniformi ovvero equivalenti rispetto a quelli in uso presso la stazione appaltante.
4.2 In conclusione, pur nei ricordati limiti entro cui deve essere condotto il sindacato giurisdizionale nella presente fattispecie (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, n. 325 del 2018), si deve ritenere che il giudizio di inidoneità tecnica, formulato a carico dell’offerta presentata dalla parte ricorrente, risulta esente da vizi logici, ovvero da situazioni di contraddittorietà, irragionevolezza o di errore fattuale, tali da inficiare la valutazione e il punteggio attribuito (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 3805 del 2017; Cons. Stato, Sez. III, n. 1461 del 2018).
Né l’infondatezza del giudizio censurato potrebbe essere desunta dalla lettura alternativa, proposta dalla ricorrente, degli elementi che ne contraddistinguono l’offerta tecnica, specie in relazione ai sub-criteri 1), 3) e 4), trattandosi, a ben vedere, di una mera prospettazione di parte, peraltro ampiamente contraddetta, come si è poc’anzi rilevato, dai dati oggettivi rinvenibili nel contesto della procedura, così da rendere superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
Il primo motivo, comune al ricorso e ai motivi aggiunti, deve essere conseguentemente rigettato.
5. Parimenti va respinto il secondo profilo di doglianza, introdotto soltanto con i motivi aggiunti.
Contesta la ricorrente che sarebbe stata violata la segretezza della propria offerta economica, a seguito dell’apertura, non intenzionale della relativa busta nel corso della seduta del 6 dicembre 2017.
Anche a voler prescindere da un sostanziale difetto di prova sul punto e dalla stessa tardività di tale motivo d’impugnazione, che bene avrebbe potuto essere dedotto nel ricorso introduttivo e non già per la prima volta nei susseguenti motivi aggiunti, si deve però sottolineare che l’eventuale apertura della busta non ha, in ogni caso, prodotto alcun effetto in seno alla procedura né, per quanto qui interessa, ha in qualche modo influito sul giudizio negativo formulato dalla commissione in relazione all’offerta tecnica.
La censura, in definitiva, coglie al più una mera irregolarità, ma non attinge in nessun modo la valutazione della commissione e la conseguente esclusione della parte ricorrente.
Anche tale doglianza deve dunque essere respinta.
6. Devono infine essere dichiarate (oltreché infondate per le ragioni anzidette) inammissibili le domande di esclusione della controinteressata Immucor e di annullamento dell’aggiudicazione in favore di quest’ultima (p. 19 dei motivi aggiunti).
Sotto tale profilo, ritiene il Collegio di attenersi al prevalente indirizzo del Consiglio di Stato, secondo cui “– in coerenza con l’insegnamento dell’A.P. n. 9/2014 – “la mera partecipazione (di fatto) alla gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso; la situazione legittimante costituita dall’intervento nel procedimento selettivo, infatti, deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva; pertanto, la definitiva esclusione o l’accertamento retroattivo della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva” (nello stesso senso anche Cons. Stato, sez. III, n. 924/2015”.
In conclusione “dalla legittimità dell’esclusione della parte ricorrente dalla procedura di affidamento della fornitura in questione consegue il difetto di legittimazione ad agire avverso l’aggiudicazione in favore della Immucor” (così Cons. Stato, Sez. III, n. 1461 del 2018, resa inter partes).
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società Dia4it S.r.l. a rifondere, all’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi – Egas e alla società Immucor Italia S.p.A., le spese di lite, che liquida nella misura di € 3.000,00 a favore di ciascuno, oltre ad oneri se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Nicola Bardino
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
IL SEGRETARIO