* RIFIUTI – Operazioni di recupero – Art. 216, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 – Mancata osservanza delle delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 – Provincia – Immediata inibizione dell’attività, in assenza della preventiva diffida – Legittimità – Ghisa in crostoni – Metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate – Recupero diretto R4 negli impianti metallurgici che la producono – Operazioni di messa in riserva R13 – Confrmità alle specifiche CECA, AISI , CAEF e UNI.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 27 Giugno 2012
Numero: 267
Data di udienza: 6 Giugno 2012
Presidente: Corasaniti
Estensore: De Piero
Premassima
* RIFIUTI – Operazioni di recupero – Art. 216, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 – Mancata osservanza delle delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 – Provincia – Immediata inibizione dell’attività, in assenza della preventiva diffida – Legittimità – Ghisa in crostoni – Metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate – Recupero diretto R4 negli impianti metallurgici che la producono – Operazioni di messa in riserva R13 – Confrmità alle specifiche CECA, AISI , CAEF e UNI.
Massima
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 27 giugno 2012, n. 267
RIFIUTI – Operazioni di recupero – Art. 216, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 – Mancata osservanza delle delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 – Provincia – Immediata inibizione dell’attività, in assenza della preventiva diffida – Legittimità.
Ai sensi dell’art. 216, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, la Provincia, allochè abbia riscontrato una violazione “delle condizioni di cui al comma 1” (cioè delle “le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’art. 214, commi 1 e 2”, che, a loro volta, richiamano “le norme che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi [possono essere] effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all’Allegato C alla parte quarta del presente decreto”), può sia immediatamente inibire la prosecuzione dell’attività, sia – ove ritenga che la stessa possa essere ricondotta a legalità – fissare un termine all’interessato affinchè si adegui. Nel primo caso, sarà il destinatario del provvedimento, se del caso, che chiederà il termine per l’eventuale adeguamento. Non è tuttavia illegittimo imporre la cessazione dell’attività senza previa diffida, specie in casi come quello in questione, in cui l’unico adeguamento possibile consiste in una diversa classificazione del materiale.
Pres. Corasaniti, Est. De Piero – M. s.r.l. (avv.ti Barzazi e Borgna) c. Provincia di Trieste (avv. Bellavista) e altri (n.c.)
RIFIUTI – Ghisa in crostoni – Metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate – Recupero diretto R4 negli impianti metallurgici che la producono – Operazioni di messa in riserva R13 – Confrmità alle specifiche CECA, AISI , CAEF e UNI.
La ghisa in crostoni (che non pare avere propriamente le caratteristiche di rottame, poiché non deriva da altro manufatto, bensì piuttosto quelle di cascame di lavorazione), rientra nella tipologia di cui al punto 4.1.4 del D.M 5 febbraio 1998, potendo essere ricompresa tra i “metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate”, come tale, quindi, destinata senza necessità di ulteriori verifiche o trattamenti, al recupero diretto R4 negli impianti metallurgici che la producono. Laddove, invece, la si voglia mettere in riserva (operazione R13) e cedere a terzi come m.p.s., essa deve risultare “conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI” (conformità che deve essere dimostrata – con indicazione precisa della conformità ai parametri da tali specifiche tecniche considerati e cioè: dimensione, peso, singole componenti del materiale, nonché assenza di “elementi non tollerati” – dal gestore che intenda qualificare il materiale come m.p.s.)
Pres. Corasaniti, Est. De Piero – M. s.r.l. (avv.ti Barzazi e Borgna) c. Provincia di Trieste (avv. Bellavista) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 27 giugno 2012, n. 267SENTENZA
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 27 giugno 2012, n. 267
N. 00267/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2011, proposto da:
Metfer S.r.l., rappresentata e difeso dagli avv. Guido Barzazi, Giovanni Borgna, con domicilio eletto presso il secondo, in Trieste, via S.Nicolo’ 21;
contro
Provincia di Trieste, rappresentata e difesa dall’avv. Massimiliano Bellavista, con domicilio eletto presso lo stresso, in Trieste, via Milano 17; Comune di Trieste, Asl 101 – Triestina, Regione Friuli -Venezia Giulia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Friuli Venezia Giulia;
per l’annullamento
– della determinazione della Provincia di Trieste — U.O.C. Tutela ambientale n.» 846 del 29 marzo 2011, a firma del responsabile del procedimento dott. Paolo Plossi, (doc. 11. 1), che vieta parzialmente alla società ricorrente di proseguire l’attività di recupero di rifiuti e, in particolare, vieta a questa di classificare il rifiuto di ghisa preso in carico quale materia prima secondaria e impone di mantenere allo stesso sempre la qualifica di rifiuto durante tutte le fasi lavorative, ciò con riferimento ai rifiuti in ghisa che non possono essere classificati secondo le specifiche CECA, AISI, CAEF e UNT secondo una corretta classificazione chimico-fisica e merceologica, nonché della nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente-Dipartimento di Trieste di prot. n. 12402 del 25 marzo 2011, con la quale l’Agenzia regionale – su richiesta della Provincia di Trieste formulata con nota prot. 4073 del 3 febbraio 2011-afferma la non correttezza della classificazione della ghisa in crostoni come materia prima secondaria e la sua destinabilità a recupero diretto R4 in impianti metallurgici, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La Società ricorrente impugna il provvedimento della Provincia di Trieste n. 846 del 29.3.11 con cui viene vietata, in parte, la prosecuzione dell’attività di recupero di rifiuti, in particolare ove inibisce di definire il rifiuto di ghisa – che non possa essere classificato secondo le specifiche CECA, AISII, CAEF e UNI secondo una corretta classificazione chimico – fisica e merceologica – preso in carico quale materia prima secondaria (imponendo di mantenere la qualifica di rifiuto durante tutte le fasi di lavorazione); e la nota ARPA n. 12402 del 25.3.11 (rectius: 16.3.11), nella parte in cui dichiara non essere corretta la qualificazione della ghisa in crostoni quale materia prima secondaria e la sua destinabilità a recupero diretto R4 solo in impianti metallurgici.
1.1. – In fatto, espone di essere un’Azienda – operante in Trieste, in forza di autorizzazione in regime semplificato ai sensi dell’art. 216 del D.Lg. 152/06 – per la lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi al fine di recuperarli quale materia prima per l’industria. In sede di rinnovo, ex art. 216 del D.Lg. 152/06, delle prescritte comunicazioni delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, l’istante indicava anche il codice 100299, riferito ai “rottami di ghisa (tubi, piastroni, colaticci, granulare)” e il codice 120199 riferito a “rottami di ghisa (crostoni, pettini, 10/30, 50/100, granulare)”, per i quali prevedeva l’operazione di recupero di cui al punto 3.1.3. dell’all. 1) al D.M. 2.5.98, senza che la Provincia sollevasse alcuna obiezione.
Nel novembre 2011, i carabinieri del NOE effettuavano un sopralluogo e contestavano la cessione a impianti di fusione della ghisa in crostoni come m.p.s.. In seguito a ciò, la Provincia effettuava alcuni approfondimenti interessando anche l’ARPA che riteneva appartenere la ghisa in crostoni alla categoria 3.1.4. “materiali ferrosi o leghe nelle forme abitualmente commercializzate”, che, quindi, poteva essere destinato solo a recupero diretto R4 in impianti metallurgici, ma doveva essere trattato come rifiuto (e non materia prima secondaria) in tutte le fasi di lavorazione effettuate altrove.
Su tali presupposti veniva poi emesso il parziale divieto qui opposto.
1.2. – Premesso che, medio tempore, è entrato in vigore il Regolamento UE n. 333/11 contenete “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”, l’istante impugna il provvedimento provinciale ed il presupposto parere ARPA lamentando:
1) nullità parziale del provvedimento provinciale per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 21- septies della L. 241/90;
2) violazione dell’art. 216, comma 4, del D.Lg. 152/06 e degli artt. 1 e 10 della L. 241/90, nonché dei principi di buon andamento, proporzionalità, efficienza, economicità, logicità, tipicità e affidamento
3) violazione dell’art. 216, comma 4, del D.Lg. 152/06 in relazione agli artt. 181-bis, 183, 184-ter della stessa legge; dell’art. 8 del D.M. 5.2.98; del Regolamento n. 333/11. Difetto di istruttoria e di motivazione;
4) violazione degli artt. 178 e 179 del D.Lg. 152/06
2. – La Provincia di Trieste, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
3. – Entrambe le parti hanno presentano memorie con cui precisano e ribadiscono le già rassegnate conclusioni.
4. – Il ricorso non è fondato e va pertanto respinto, con le precisazioni che seguono.
4.1. – Col primo motivo, l’istante lamenta la (parziale) nullità del provvedimento provinciale opposto per indeterminatezza, dato che – con esclusione della ghisa in crostoni, che la nota ARPA ha ritenuto possedere caratteristiche di rifiuto e non di m.p.s. – non individua esattamente quali materiali di ghisa non possiederebbero le specifiche tecniche necessarie per essere classificate m.p.s..
Il motivo è infondato. Infatti, come rileva parte resistente, anche ammesso che l’indeterminatezza dell’oggetto generi nullità e non mera annullabilità del provvedimento (poiché l’art. 21-septies commina la nullità solo in caso di totale “mancanza” degli elementi essenziali), tuttavia per il prodursi di tale effetto non è sufficiente che il contenuto dell’atto sia indeterminato, bensì deve essere anche indeterminabile, il che, nella specie non è.
E invero, l’atto opposto – ai punti 2) e 3) – precisa che nessuno dei materiali di ghisa in possesso della ricorrente può costituire m.p.s. (e conseguentemente conserva la qualità di rifiuto) se non risponde alle specifiche tecniche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO.
Come viene correttamente sottolineato dalla Provincia, è la ricorrente a dover classificare in modo puntuale ed adeguato il materiale, secondo quanto stabilito dal D.M. 5.2.98; mentre alla Provincia compete solo la verifica della correttezza della caratterizzazione.
4.2. – Col secondo motivo, la ricorrente lamenta, innanzi tutto, la violazione dell’art. 216, comma 4, del D.Lg. 152/06, a tenore del quale, quando la P.A. riscontri la violazione delle disposizioni in materia di operazioni di recupero in regime semplificato, deve dapprima intimare al soggetto di adeguare entro un certo termine le operazioni o gli impianti alla vigente normativa, e, solo nel caso in cui ciò non avvenga, può vietare la prosecuzione dell’attività. Questa sequenza procedimentale non è stata rispettata, avendo la P.A. immediatamente inibito a Met-fer la prosecuzione dell’attività, omettendo del tutto la precedente, necessaria, fase monitoria.
La prospettazione non persuade. Infatti, l’art. 216, comma 4, così si esprime “la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall’amministrazione”, il che significa, ad avviso del Collegio, che la Provincia, allochè abbia riscontrato una violazione “delle condizioni di cui al comma 1” (cioè delle “le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’art. 214, commi 1 e 2”, che, a loro volta, richiamano “le norme che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi [possono essere] effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all’Allegato C alla parte quarta del presente decreto”), può sia immediatamente inibire la prosecuzione dell’attività, sia – ove ritenga che la stessa possa essere ricondotta a legalità – fissare un termine all’interessato affinchè si adegui. Nel primo caso, sarà il destinatario del provvedimento, se del caso, che chiederà il termine per l’eventuale adeguamento. Non è tuttavia illegittimo imporre la cessazione dell’attività senza previa diffida, specie in casi come quello in questione, in cui l’unico adeguamento possibile consiste in una diversa classificazione del materiale.
4.2.1. – Neppure può ritenersi che la Provincia abbia adottato un atto “atipico”, in quanto la cessazione dell’attività non conforme a legge è espressamente prevista e costituisce attività doverosa per la P.A..
4.2.2. – Con la seconda parte del motivo, l’istante lamenta (del tutto genericamente) la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale, ex art. 10 della L. 241/90, che, laddove fosse stato consentito, le avrebbe permesso di far valere le proprie ragioni già in tale sede.
La doglianza non ha pregio, sia perché il provvedimento qui opposto è la (doverosa e necessitata) conseguenza degli accertamenti compiuti dal NOE, sia perché l’istante non lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento (ex art. 7 della L. 241/90), ma la violazione dell’art. 10 che prevede la possibilità, per la parte, di “prendere visione degli atti del procedimento” (diritto di cui la ricorrente non lamenta la lesione, posto che all’evidenza ne era a conoscenza), e quella “di presentare memorie scritte e documenti” che è rimesso all’iniziativa della parte stessa.
4.2.3. – Neppure può condividersi la censura di violazione dell’affidamento, prospettata perchè – sin dal 2008 – l’istante ha esercitato la propria attività nello stesso modo, senza che mai la Provincia nulla avesse a eccepire. E’ infatti pacifico che una inesatta interpretazione, da parte dell’Amministrazione, delle norme o la tolleranza verso comportamenti illegittimi non può generare alcun affidamento.
4.3. – Col terzo motivo la ricorrente affronta il punto centrale del ricorso, e cioè se i materiali di ghisa rinvenuti nel suo stabilimento debbano qualificarsi rifiuti ovvero m.p.s.
Di fatto, afferma la ricorrente, la Provincia – sulla scorta del parere dell’Arpa – ha inteso vietare di classificare come m.p.s. la ghisa trattata, in quanto non classificabile secondo le specifiche tecniche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO; imponendole, al contrario di qualificarla, in ogni fase di lavorazione, come rifiuto. L’ARPA infatti, aveva ritenuto che la ghisa in crostoni debba essere ricondotta tre i “materiali ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate” anziché come “materia prima secondaria per l’industria metallurgica” di cui al punto 3.1.4 del D.M. 5.2.98.
Tale – a dire della ricorrente – erronea valutazione (che contrasterebbe anche col Reg. 333/11) la Provincia ha poi preteso di estendere ad altri materiali di ghisa trattati dall’istante, la quale, invece, è certa di operare correttamente perché “svolge attività di recupero R4 su materiale pienamente conforme a dette disposizioni, ottenendone m.p.s. altrettanto conformi” agli art.. 181-bis, 183 e 184-ter e all. C del D.Lg. 152/06 e al D.M. 5.2.98.
In particolare, fa presente che il comma 2 dell’art. 184-ter prevede che l’operazione di recupero può consistere, semplicemente, anche “nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni”; criteri che sono quelli adottati in conformità alla disciplina comunitaria. Questa è appunto l’attività svolta dalla ricorrente Met-fer, come ha avuto modo di chiarire Assofermet (cioè l’Associazione Nazionale dei commercianti in ferro e acciaio, materiali non ferrosi, rottami ferrosi, ferramenta e affini), che ha confermato che i rottami costituiti da colaticci, crostoni di ghisa e ghisetta sono pienamente conformi alle specifiche di settore.
4.3.1. – Il motivo pone due distinte questioni, una di carattere processuale l’altra sostanziale.
4.3.1.1. – Quanto alla prima, si rileva che la ricorrente, tra l’altro, lamenta anche la violazione, ad opera del provvedimento provinciale opposto, del Reg. 333/11. A ciò l’Amministrazione oppone che lo stesso non era applicabile alla fattispecie nel momento in cui l’atto è stato emesso. In prosieguo, Met-fer ha depositato la “relazione di servizio” del 3.2.12, in esito al sopralluogo effettuato presso la sua sede il 31.1.12, da cui si evince che la Provincia, con riferimento all’attività svolta successivamente all’entrata in vigore di tale Regolamento, “ritiene che sostanzialmente la cessazione della qualifica del rifiuto sia stata effettuata correttamente, con una non conformità solo formale”. Secondo l’istante, ciò significherebbe che la Provincia ha, di fatto, riconosciuto la correttezza del suo operato. Il che, quale ulteriore conseguenza, potrebbe comportare la cessazione della materia del contendere, quanto meno, per l’attività svolta dopo l’entrata in vigore del Regolamento.
Il Collegio, innanzi tutto, rileva che il richiamo alle disposizioni del Reg. 333/11 non è pertinente, perchè lo stesso, al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato – 29.3.11 – non era applicabile alla fattispecie; infatti l’argomentazione della ricorrente – secondo la quale esso avrebbe avuto efficacia immediata, quanto meno nei confronti delle Amministrazioni, essendo “entrato in vigore il 28.4.11” – è espressamente contraddetta dal suo art. 7, ove si puntualizza che il Regolamento “si applica a decorrere dal 9 ottobre 2011”, senza eccezione alcuna. E poiché la legittimità di un atto va valutata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua emanazione, di tale Regolamento, ai fini del presente ricorso, non si deve tener conto.
E’ ben vero che lo stesso è, medio tempore, divenuto efficace e quindi applicabile, tuttavia ciò può solo determinare l’obbligo, da parte della Provincia, di riprendere in esame il provvedimento qui opposto e verificarne la coerenza con le norme sopravvenute, cosa che l’Ente pare peraltro aver già fatto, con esito favorevole al ricorrente, con la citata “relazione di servizio” del 3.2.12.
Nella sua ultima memoria, la Provincia afferma che, in ogni caso, il Regolamento non si applicherebbe alla fattispecie, dato che non riguarda la ghisa e i rottami di ghisa. La questione peraltro è estranea al presente giudizio, che deve limitarsi a verificare la conformità del provvedimento opposto alle norme vigenti al momento della sua emanazione.
4.3.2. – Per comprendere esattamene il problema di cui si controverte, merita premettere che, in linea di massima, il rottame ferroso si genera da: 1) demolizioni industriali, civili, ferroviarie e navali; 2) cascami di lavorazione, che producono rottami ferrosi costituiti da scarti di produzione (ritagli, lamiere, lamierini, torniture) derivanti dalle lavorazioni effettuate presso industrie ed officine meccaniche; 3) raccolta di materiali effettuata su suolo pubblico e privato o consegnati direttamente presso centri autorizzati.
Le acciaierie e fonderie ritirano, per avviarli a rifusione, solo i rottami conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI (o altre specifiche nazionali e internazionali), le quali definiscono le caratteristiche, qualitative e dimensionali, per cui un rottame può essere considerato materia prima secondaria (m.p.s..) per l’industria siderurgica. Oltre ai requisiti richiesti in termini di lunghezza, spessore e densità del materiale, la m.p.s. deve essere esente da metalli non ferrosi, da qualsiasi elemento nocivo apparente, da materiali esplosivi ed infiammabili, e non deve contenere inerti, plastiche, corpi estranei non metallici in misura superiore all’1%.
Le prime due famiglie di rottami (demolizioni e cascami) solitamente sono rappresentate da rottami ferrosi che, già nel momento in cui sono “prodotti”, potrebbero, di fatto, essere considerati m.p.s., in quanto aventi caratteristiche rispondenti alle specifiche tecniche indicate, e potrebbero quindi essere inviate direttamente alle acciaierie e fonderie. I rottami ferrosi da raccolta, invece, per la natura stessa del tipo di intercettazione di cui sono oggetto, contengono una concentrazione di frazioni estranee ben superiore all’1%, per cui rappresentano rifiuti che necessitano di ulteriori lavorazioni per poter essere avviati a riciclo. Tali rottami vengono quindi riqualificati e trattati da operatori specializzati fino a trasformarsi da “rifiuto” in materie prime secondarie per la siderurgia.
Le operazioni che consentono di conseguire tale risultato consistono, essenzialmente, in attività di rimozione di impurità e frazioni estranee, riduzione volumetrica e omogeneizzazione in base a tipologia, dimensioni, spessori e caratteristiche del materiale. Tali operazioni consistono in vagliatura ed eliminazione delle frazioni estranee e degli eventuali elementi organici; frantumazione, che consiste in una prima fase di triturazione tramite mulino a martelli o a lame e conseguente riduzione volumetrica, alla quale segue una vagliatura/pulizia del materiale effettuata attraverso vibro-vagli ed impianti di aspirazione che permettono l’eliminazione di impurità quali polveri, terra ed elementi leggeri non ferrosi; riduzione volumetrica per rendere il rottame ferroso “pronto al forno”, ossia ridurlo a dimensioni utili per l’alimentazione diretta dei forni di fusione.
4.3.2.1. – Ciò premesso, va sottolineato che l’atto opposto è stato emesso alla stregua delle disposizioni di cui agli artt. 181 e sg. del D.Lg. 152/06. L’art. 184-ter – per quanto qui rileva – precisa “un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti”; stabilisce, inoltre, al comma 2, che “l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente”, precisando altresì che, “nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998”.
Tale D.M., all’art. 3, prevede che “le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell’allegato 1 devono garantire l’ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate”. A sua volta, il punto 3 dell’all. 1, che si occupa dei rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (ricomprendendovi, per quanto qui rileva “limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199”), ne precisa la provenienza (“lavorazione di ferro, ghisa e acciaio”), le caratteristiche (“rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell’acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato”), specifica quali attività di recupero possono essere effettuate (“a) recupero diretto in impianti metallurgici [R4]; b) recupero diretto nell’industria chimica [R4]; c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l’industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l’eliminazione di materiali e/o sostanze estranee” e, infine, le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, consistenti in: “a) metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate; b) sali inorganici di ferro nelle forme usualmente commercializzate; c) materia prima secondaria per l’industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI”.
4.3.2.2. – Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, concorda con quanto ritenuto dall’ARPA e cioè che la ghisa in crostoni (che non pare avere propriamente le caratteristiche di rottame, poiché non deriva da altro manufatto, bensì piuttosto quelle di cascame di lavorazione, il che comunque è indifferente ai fini che qui rilevano), rientra nella tipologia di cui al punto 4.1.4 del D.M , potendo essere ricompresa tra i “metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate”, come tale, quindi, destinata senza necessità di ulteriori verifiche o trattamenti, al recupero diretto R4 negli impianti metallurgici che la producono. Laddove, invece, la si voglia mettere in riserva (operazione R13) e cedere a terzi come m.p.s., essa deve risultare “conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI”.
Competeva dunque alla ricorrente dimostrare (e non solo affermare, come invece ha fatto) – prima alla P.A., poi in giudizio – la conformità del materiale che essa intende qualificare m.p.s. alle “specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI”. Tale necessaria dimostrazione – con indicazione precisa della conformità ai parametri da tali specifiche tecniche considerati e cioè: dimensione, peso, singole componenti del materiale, nonché assenza di “elementi non tollerati” – non è stata prodotta; inoltre la Provincia ha evidenziato come la categoria EHRM di EUROFER richiamata non sia pertinente alla ghisa, e che, in ogni casi, “i certificati analitici forniti dalla ricorrente non riportano la verifica di alcuni parametri di tale categoria tra cui il rame, lo stagno, il nichel, il molibdeno e i valori obiettivo per il cromo”.
Alla stregua delle osservazioni che precedono, quindi, la qualificazione dei crostoni di ghisa, quale rifiuto, richiesta dalla Provincia, appare corretta.
4.3.3. – L’ultimo motivo è inammissibile.
L’istante lamenta, in primis, la violazione degli artt. 178 e 179 del D.Lg. 152/06 in quanto contrasterebbe coi principi di economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia imporre “a tutte le imprese siderurgiche di doversi necessariamente dotare di autorizzazione alla gestione del rifiuto per approvvigionarsi del materiale necessario per alimentare il forno elettrico per la produzione siderurgica”.
Questa parte del motivo è inammissibile per difetto di interesse, posto che la ricorrente non è un’impresa siderurgica.
Con la seconda parte lamenta il mancato rispetto della “previsione dell’art. 170 del Codice Matteoli, che impone il rispetto della gerarchia prevista dalla norma per la gestione dei rifiuti, considerato che l’interpretazione della Provincia sposta a valle del processo produttivo la perdita della qualità di rifiuto dei materiali in contestazione”. Questa parte del motivo, se riferita veramente all’art. 170, è inammissibile per genericità, non avendo l’istante precisato quale dei molti commi dell’art. 170 sarebbe stato violato. Se invece la censura dovesse ritenersi (come appare probabile) riferita all’art. 179, sarebbe infondata in quanto la disposizione è meramente programmatoria e non rileva ai fini della definizione di rifiuto.
In definitiva, alla stregua di quanto esposto, il ricorso, con le precisazioni sopra indicate, va respinto.
5. – Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)