Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 259 | Data di udienza: 6 Giugno 2012

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Rinvenimento di un bene di interesse archeologico – Art. 87 d.lgs. n. 42/2004 (oggi art. 90) – Scopritore – Consegna al Soprintendente – Interpretazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 27 Giugno 2012
Numero: 259
Data di udienza: 6 Giugno 2012
Presidente: Corasaniti
Estensore: De Piero


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Rinvenimento di un bene di interesse archeologico – Art. 87 d.lgs. n. 42/2004 (oggi art. 90) – Scopritore – Consegna al Soprintendente – Interpretazione.



Massima

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 27 giugno 2012, n.  259


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Rinvenimento di un bene di interesse archeologico – Art. 87 d.lgs. n. 42/2004 (oggi art. 90) – Scopritore – Consegna al Soprintendente – Interpretazione.

La norma di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 42/2004 prevede che il rinvenitore provveda a far denuncia del ritrovamento “al Soprintendente o al Sindaco, ovvero all’autorità di pubblica sicurezza”, con elencazione che, in ragione della finalità cui la disposizione tende, non può essere ritenuta tassativa. Infatti, lo scopo della norma è incoraggiare colui che rinviene un oggetto di valore archeologico a consegnarlo alla mano pubblica. Al termine “Soprintendente” deve pertanto darsi una valenza più generale, riferita non espressamente alla persona fisica del Soprintendente, bensì all’Amministrazione che lo stesso rappresenta. (Fattispecie relativa all’annullamento del diniego del premio di rinvenimento, motivato in ragione della consegna non conforme alle previsioni di cui all’art. 87: lo scopritore aveva infatti affidato il bene d un Ispettore Onorario del Ministero per i Beni Archeologici, affinchè ne curasse la consegna a chi di competenza, il quale lo aveva a sua volta fatto pervenire alla Direttrice del Museo archeologico).

Pres. Corasaniti, Est. De Piero – P.P. (avv. Castiglione) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 27 giugno 2012, n. 259

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 27 giugno 2012, n.  259

N. 00259/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00563/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 563 del 2002, proposto da:
Paolini Paolo, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Castiglione, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7;


contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l’annullamento

del provvedimento di diniego del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. 422/1.33 dd. 27 settembre 2002, di diniego dell’erogazione di premio di rinvenimento ex art. 87 del D.Lg. 490/99.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il ricorrente espone di aver rinvenuto, del tutto casualmente, lungo una strada di campagna in località Sammardenchia, un manufatto in oro con iscrizioni, costituito da un astuccio contenente una lamina avvolta, che si è successivamente rivelato essere un reperto di elevatissima rarità e finezza di fattura. Al fine di conservarlo e proteggerlo, lo prelevava dal luogo ove era stato rinvenuto e lo affidava immediatamente al signor Aldo Candussio, Ispettore Onorario per i beni archeologici, il quale, a sua volta, lo recapitava alla competente Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Cividale. Con lettera del 13.6.00, la stessa comunicava all’istante di aver avviato le pratiche per la quantificazione ed erogazione del premio di rinvenimento, stante l’eccezionale valore del pezzo che ancora oggi si può ammirare presso lo stesso Museo Archeologico.

Con l’atto presentemente opposto, tuttavia, il premio promesso è stato denegato, per asserita assenza del requisiti di cui all’art. 87 del D.Lg. 490/99.

1.1. – Questi i motivi di ricorso:

1) carenza di motivazione;

2) errata applicazione dell’art. 87 del D.Lg. 490/99 in relazione all’art. 89, comma 1, lett. c). Travisamento di fatto, quanto alla tempestività della segnalazione e contraddittorietà.

3) Errata applicazione dell’art. 87 del D.Lg. 490/99 in relazione all’individuazione dell’autorità abilitata a ricevere il manufatto. Travisamento di fatto, illogicità e contraddittorietà.

4) Illogicità e travisamento sotto altro profilo.

2. – L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso concludendo per la sua reiezione.

3. – Il ricorso è fondato; in particolare difetta una corretta ed esaustiva motivazione del diniego.

3.1. – L’art. 87 del D.Lg. 490/99 (in allora vigente) così recita: “chiunque scopra fortuitamente beni mobili o immobili indicati nell’articolo 2 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco, ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. Ove si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente”. Il successivo art. 89, per quanto qui rileva, a sua volta, stabilisce che “Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: …. c) allo scopritore che ha ottemperato gli obblighi previsti dall’articolo 87”.

Il provvedimento opposto denega il premio di ritrovamento (sulla scorta del parere fornito dall’Avvocatura dello Stato), in quanto “il rinvenitore” non avrebbe ottemperato “agli obblighi previsti ai sensi dell’art. 87 del D.Lg. 490/99, in ordine alla tempestività della segnalazione e all’autorità abilitata alla ricezione”.

3.1.1. – Orbene, pare al Collegio che la motivazione in ordine alla tempestività della segnalazione sia del tutto insufficiente, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal ricorrente – che la P.A. non contesta – e del fatto che, se vi erano dubbi in merito, ben avrebbe potuto essere sentito il soggetto al quale il ricorrente aveva consegnato il manufatto. Di tale possibile, e doverosa, indagine istruttoria non vi è traccia alcuna.

3.12. – Anche il secondo elemento posto a base del diniego – violazione dell’art. 87, quanto “all’autorità abilitata alla ricezione” – ancorchè formalmente corretto, nella fattispecie non appare tuttavia del tutto persuasivo. La norma infatti prevede che il rinvenitore provveda a far denuncia del ritrovamento “al Soprintendente o al Sindaco, ovvero all’autorità di pubblica sicurezza”, con elencazione che, in ragione della finalità cui la disposizione tende, non si ritiene possa essere tassativa. Infatti, lo scopo della norma è incoraggiare colui che rinviene un oggetto di valore archeologico a consegnarlo alla mano pubblica. Nel caso di specie, il ricorrente, con atto improntato ad evidente buona fede, ha affidato il manufatto non a quisque de populo, bensì ad un Ispettore Onorario del Ministero per i Beni Archeologici affinchè ne curasse la consegna a chi di competenza. L’Ispettore Onorario ha provveduto a far pervenire quanto rinvenuto alla Direttrice del Museo Archeologico, quindi ad un soggetto appartenente all’Amministrazione competente a riceverlo. Il Collegio è dell’avviso che al termine “Soprintendente” debba darsi una valenza più generale, riferita non espressamente alla persona fisica del Soprintendente, bensì all’Amministrazione che lo stesso rappresenta. Nella specie può ritenersi che, ancorchè in modo non puntualissimo, tuttavia il ricorrente abbia adempiuto a quanto la legge prescrive, portando il rinvenimento a buon fine.

In diniego del premio appare perciò immotivato e va conseguentemente annullato.

4. – Le spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!