Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 342 | Data di udienza: 26 Giugno 2012

* VIA, VAS E AIA – VIA – Compatibilità di un progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale – Estraneità al procedimento di VIA – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 3 Settembre 2012
Numero: 342
Data di udienza: 26 Giugno 2012
Presidente: Corasaniti
Estensore: De Carlo


Premassima

* VIA, VAS E AIA – VIA – Compatibilità di un progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale – Estraneità al procedimento di VIA – Esclusione.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 3 settembre 2012, n. 342


VIA, VAS E AIA – VIA – Compatibilità di un progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale – Estraneità al procedimento di VIA – Esclusione.

La verifica di compatibilità di un progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale non è estranea alla V.I.A.  L’art. 22 T.U.Amb. rimanda all’All. VII per le indicazioni sulle caratteristiche dello studio di impatto ambientale; l’All. VII al punto 6 prevede: “La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell’impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.” L’art. 12, comma 2, Decreto Presidente della Regione 245 del 9.7.1996 tra l’altro alla lettera b) prevede: “verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed agli eventuali piani generali o di settore e ai vincoli esistenti”. Pertanto quanto meno gli strumenti di pianificazione che contengono indicazioni utili sotto questo profilo non sono estranei alla V.I.A. Il riferimento agli strumenti urbanistici di per sé non è in conferente, quando serve a verificare la sostenibilità ambientale delle modifiche che il progetto comporterebbe rispetto alle previsioni di tali strumenti.


Pres. Corasaniti, Est. De Carlo – I. s.r.l. (avv.ti  Bellavista e Cugurra) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Martini)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 3 settembre 2012, n. 342

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 3 settembre 2012, n. 342

N. 00342/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 552 del 2010, proposto da:
Ifim S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Bellavista, Giorgio Cugurra, con domicilio eletto presso l’ Avv.Massimiliano Bellavista in Trieste, via Milano 17;

contro

Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall’avv. Vinicio Martini, domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Trieste, piazza Unità d’Italia 1;

per l’annullamento

della delibera n. 1275 della Giunta Regionale dd. 30 giugno 2010, con la quale viene negata la compatibilità ambientale del progetto, presentato dalla Ifim srl, per lacostruzione e la gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi;

del presupposto parere negativo dd. 2 luglio 2010, reso nella procedura di valutazione di impatto ambientale dalla Commissione tecnico consultiva della Regione FVG;

dei pareri del Servizio regionale tutela beni paesaggistici del 2 novembre 2009 e del 20 maggio 2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui è stata negata la compatibilità ambientale di un progetto per la costruzione e gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi, oltre ad altri atti endoprocedimentali.

Il progetto prevedeva una discarica con cui effettuare il ripascimento di una cava di cui era stata completata la coltivazione per la quale era stata avanzata una richiesta di V.I.A. conclusasi con il provvedimento impugnato.

Il diniego era stato motivato in virtù di un’asserita incompatibilità del progetto con le norme istitutiva di un parco al cui interno si trovava il sito, di effetti negativi sulla vegetazione di interesse naturalistico-scientifico ivi presente e sul paesaggio non mitigabili.

Il primo dei cinque motivi di ricorso censura l’illegittimità del diniego perché non vi sarebbe alcuna incompatibilità con gli strumenti di tutela imposti dalle norme istitutive del parco del Torre.

La società contesta che sia stata negata la Valutazione di impatto ambientale sulla base di considerazioni legate alla pianificazione urbanistica che debbono essere valutate in una fase successiva quando dovrà essere rilasciata l’A.I.A. ( Autorizzazione integrata ambientale ).

Il secondo motivo denuncia l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e contraddittorietà poiché il parere negativo del Servizio regionale tutela ambientali natura e fauna si basa sul fatto che le opere accessorie della discarica quali il pozzo spia inciderebbero sul prato stabile e che la discarica comporterebbe la necessità di ampliare il sedime della strada di accesso che invece non deve essere allargato.

Il parere non tiene conto del fatto che il pozzo spia è già esistente e comunque i problemi rilevati possono dare origine a delle prescrizioni e non essere posti a fondamento di un diniego.

Il terzo motivo contesta il parere negativo poiché si fonda su valutazioni di tipo urbanistico legate al piano del parco del Torre che, secondo quanto già evidenziato nel primo motivo, non sono rilevanti in questa fase.

Inoltra osserva che quanto alla durata della discarica per rifiuti non pericolosi il gestore può solo stabilire la durata della gestione e non quella della postgestione che è prevista dalla legge in trent’anni; l’impianto fotovoltaico non ha a che fare con la costruzione dell’impianto poiché è un’opera eventuale prevista come attività successiva, ma che non incide sulla V.I.A. oltretutto essendo finalizzata alla produzione di energia pulita.

Non viene infine motivato in che cosa consentirebbe la non compatibilità dei rifiuti speciali con quelli inerti.

Il quarto motivo lamenta l’illegittimità per violazione di legge non meglio precisata in riferimento a quella parte della motivazione che si riferisce agli effetti sostanziali negativi non mitigabili ed al consumo di aree per le qual isono previste finalità più pregiate.

Il quinto motivo eccepisce l’eccesso di potere per non essere stati valutati i pareri positivi espressi dall’Autorità di Bacino e dalla Provincia di Udine.

Si costituiva in giudizio la Regione Friuli Venezia Giulia che concludeva per il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

La verifica di compatibilità di un progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale non è estranea alla V.I.A. come sostenuto nel primo motivo di ricorso.

L’art. 22 T.U.Amb. rimanda all’All. VII per le indicazioni sulle caratteristiche dello studio di impatto ambientale; l’All. VII al punto 6 prevede: “La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell’impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.”

L’art. 12, comma 2, Decreto Presidente della Regione 245 del 9.7.1996 tra l’altro alla lettera b) prevede; “verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed agli eventuali piani generali o di settore e ai vincoli esistenti”.

Pertanto quanto meno gli strumenti di pianificazione che contengono indicazioni utili sotto questo profilo non sono estranei alla V.I.A.

Il riferimento agli strumenti urbanistici di per sé non è inconferente quando serve a verificare la sostenibilità ambientale delle modifiche che il progetto comporterebbe rispetto alle previsioni di tali strumenti.

Peraltro, come risulta dalla memoria della difesa regionale, l’ambito della discarica risulta all’interno di una zona soggetta a risalita dell’acqua dal sottosuolo in caso di eventi meteorici eccezionali, a breve distanza da un torrente e da centri abitati e all’interno di zona ricompresa in un Progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico; inoltre vi è vicinanza con altre discariche e la zona è sottoposta a vincolo paesistico.

Ciò aveva comportato il parere negativo sia del Comune di Udine che di due servizi della Regione ed in conclusione può affermarsi che il riferimento agli strumenti urbanistici è stato fatto in funzione delle motivazioni ambientali afferenti alla gestione del territorio.

In relazione al secondo motivo va sottolineato come il parere del Servizio regionale tutela ambientali natura e fauna, consapevole del fatto che l’autorizzazione ex art. 208 T.U. Amb. comporta la variazione automatica dello strumento urbanistico, vuole valutare le ripercussioni ambientali determinate dalla previsione di una discarica nel sito prescelto dal momento che nelle previsioni di piano il recupero della cava preesistente era previsto attraverso una discarica di inerti e non con una discarica con i residui del trattamento di rifiuti organici per loro natura putrescibili.

Anche il Servizio regionale tutela dei beni paesaggistici aveva ritenuto incompatibile con l’assetto fissato per quella zona la previsione di un sopralzo di circa mt. 6,5 dal piano di campagna che introduceva “un elemento di estraneità morfologica “.

Dal momento che la Provincia di Udine non aveva reso indicazioni precise circa il fabbisogno della discarica per rifiuti organici, le controindicazioni di ordine ambientale hanno fatto premio su ogni altra considerazione giungendo ad un parere negativo in termini di V.I.A.

In conclusione l’incompatibilità tra il progetto e le esigenze connesse con la valutazione di impianto ambientale erano talmente radicali da non poter essere superate con la previsione di prescrizioni.

Nel terzo motivo si censura il parere di legittimità del Servizio regionale tutela dei beni paesaggistici poiché secondo la ricorrente la questione della localizzazione dell’impianto non era materia da esaminare in sede di V.I.A.

Tale assunto non può essere condiviso poiché un impianto come quello di cui si discute che ha un forte impatto ambientale non può non essere valutato anche sotto il profilo della adeguatezza della localizzazione anche sotto il profilo del calcolo del rapporto costi-benefici e della possibilità di collocazioni alternative di una discarica con quelle caratteristiche.

In conclusione non appare meritevole di censura un giudizio che ha ritenuto sulla scorta del parere dei singoli serivizi che l’impatto nei confronti del paesaggio sarebbe stato negativo e non suscettibile di mitigazione con apposite prescrizioni rispetto alle possibili fruizioni delle aree interessate.

Prescindendo dal quarto motivo che non presenta censure sostanziali autonome e venendo all’esame dell’ultimo motivi di ricorso, si può concludere che anche l’ultima censura non è meritevole di accoglimento.

Il parere in materia idrogeologica ed idraulica espresso dall’Autorità di Bacino è stato valutato anche perché proprio per considerazioni relative a questi aspetti già in passato era stata respinta analoga istanza presentata dalla medesima società sul medesimo sito; infatti la pericolosità per le dinamiche evolutive dell’erosione dell’argine del Torre sconsigliò la localizzazione di una discarica a 150 metri da detto argine.

Il parere favorevole dell’Autorità di Bacino non ha affrontato queste specifiche tematiche ed è per questo che non è stato considerato al fine di fare una valutazione conclusiva positiva.

Il parere della Provincia di Udine è stato tenuto, invece, in debito conto nella sua ultima versione non certo favorevole all’intervento.

Il ricorso deve essere quindi respinto con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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