* RIFIUTI – Discarica – Fase di post gestione – Garanzia di durata trentennale – Art. 13 d.lgs. n. 36/2003
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 30 Luglio 2018
Numero: 270
Data di udienza: 18 Luglio 2018
Presidente: Settesoldi
Estensore: Sinigoi
Premassima
* RIFIUTI – Discarica – Fase di post gestione – Garanzia di durata trentennale – Art. 13 d.lgs. n. 36/2003
Massima
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 30 luglio 2018, n. 270
RIFIUTI – Discarica – Fase di post gestione – Garanzia di durata trentennale – Art. 13 d.lgs. n. 36/2003
Non è illegittima, trovando piuttosto adeguata motivazione nelle disposizioni di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 36/2003 e all’art. 5 del d.P.Reg. Friuli Venezia Giulia n. 266/2005, la prescrizione di durata trentennale della garanzia per la fase di post gestione di una discarica per rifiuti inerti.
Pres. Settesoldi, Est. Sinigoi – G. s.p.a. (avv. Pellegrini) c. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (avv.ti Volpe e Croppo) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 30 luglio 2018, n. 270SENTENZA
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 30 luglio 2018, n. 270
Pubblicato il 30/07/2018
N. 00270/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gesteco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Sbisà in Trieste, via Donota 3;
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (subentrata alla Provincia di Udine ex l.r. 12 dicembre 2014, n. 26), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Volpe e Beatrice Croppo dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura medesima in Trieste, piazza Unità D’Italia 1;
Comune di Martignacco, in persona del Sindaco pro tepore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato in data 11 aprile 2016
in parte qua della Determinazione del dirigente Area ambiente-Servizio gestione rifiuti della Provincia di Udine n. 2016/409 del 28.01.2016.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1° giugno 2016
in parte qua della determinazione del dirigente dell’Area Ambiente, Servizio gestione rifiuti della Provincia di Udine n. 2016/1709 dd. 5.4.2016
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 luglio 2018 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 aprile 2016 e successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1° giugno 2016, la società Gesteco s.p.a. ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, nella parte in cui prescrivono una durata trentennale per le garanzie finanziarie da presentare a copertura del periodo di post esercizio del II lotto della discarica per rifiuti inerti sita nel Comune di Martignacco (UD), località “Tarabanis”, gestita dalla società medesima.
A sostegno della domanda caducatoria azionata la società ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo di diritto, così rubricato: “Eccesso di potere per carenza di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà tra atti della stessa P.A. e disparità di trattamento. Carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 36/2003, della l.r. n. 30/1987 e del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005 n. 0266/Pres.”.
Lamenta, in particolare, la contraddittorietà interna tra atti e prescrizioni della stessa pubblica amministrazione e disparità di trattamento, ritenendo che la Provincia di Udine avrebbe dapprima determinato il periodo di post gestione di 5 anni (cfr determina n. 1293/2010) e poi, con i provvedimenti impugnati, avrebbe innalzato tale periodo in anni trenta in carenza di adeguata istruttoria e motivazione e in violazione del decreto legislativo n. 36/2003, della legge regionale n. 30/1987 e del D.P.Reg 266/Pres di data 11 agosto 2005.
Lamenta, inoltre, la disparità di trattamento rispetto a casi analoghi.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, subentrata, a far tempo dal 1° gennaio 2017, alla Provincia di Udine (ovvero all’Amministrazione che ha emesso i provvedimenti gravati), anche “nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso” afferenti alle funzioni trasferite ex l.r. 12 dicembre 2014, n. 26, tra cui quelle in materia ambientale che qui vengono in rilievo, si è costituita per resistere al ricorso e, con successiva memoria dimessa in vista dell’odierna udienza pubblica, ha svolto puntuali argomentazioni a confutazione delle censure dedotte dalla ricorrente.
Dopo aver sinteticamente ricostruito la specifica fattispecie fattuale e delineato il quadro normativo di riferimento, anche e soprattutto con riguardo alla durata della garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, si è soffermata, in particolare, ad evidenziare che gli elaborati progettuali relativi alla discarica in questione, sulla scorta dei quali sono state rilasciate le relative autorizzazioni, prevedevano, con riguardo al lotto 2, un periodo di post gestione trentennale in linea con la normativa vigente. Ha affermato, peraltro, che non vi sono mai stati dubbi in ordine alla durata della garanzia ora contestata dalla ricorrente, essendosi l’Amministrazione unicamente limitata a chiarire che la garanzia poteva essere prestata per piani quinquennali, sebbene a copertura del periodo di anni trenta. Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso ex adverso proposto.
La ricorrente ha ribadito e ulteriormente sviluppato gli assunti svolti nel ricorso introduttivo.
Entrambe le parti hanno, poi, dimesso brevi memorie di replica alle difese avverse e ad ulteriore conferma delle proprie.
Celebrata l’udienza, l’affare è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso e i motivi aggiunti non sono fondati.
Assume, invero, portata dirimente, ai fini della decisione in ordine alle questioni poste da parte ricorrente, la circostanza, su cui ha opportunamente richiamato l’attenzione la difesa della Regione, che i documenti progettuali e finanziari afferenti al lotto 2 della discarica, avuto riguardo ai contenuti tutti dei quali la Provincia, in allora competente, aveva rilasciato le necessarie autorizzazioni e/o successive modifiche per il periodo di gestione e post gestione (cfr.: deliberazione di Giunta provinciale n. 337/2008, come successivamente modificata; determina n. 814 del 29/01/2010), prevedevano espressamente (o, comunque, confermavano) un periodo di post gestione di durata trentennale, in linea con quanto stabilito dalle norme vigenti.
In particolare, il Piano finanziario rev. 1 presentato dal precedente titolare, LIF s.p.a., nella cui posizione è subentrata la ricorrente, in forza della determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2010/6100 del 5.8.2010, prevedeva espressamente, facendone, peraltro, ripetutamente riferimento ai fini della quantificazione dei costi colà indicati, alla durata della gestione post-esercizio pari a 30 anni (vedi all. 11 – fascicolo doc. Regione), coerentemente – sottolinea il Collegio – con le modalità e condizioni tutte previste per la fase di gestione post operativa della discarica e, in particolare, con i plurimi interventi di manutenzione, finalizzati a condurre la discarica in sicurezza, nonché con il programmato dispiegarsi dell’attività di gestione del percolato (periodicità/frequenza dei controlli e degli interventi di drenaggio), tutti puntualmente indicati e descritti nel relativo Piano (vedi all. 13 – fascicolo doc. cit.).
Di un tanto ha tenuto necessariamente (e doverosamente) conto il competente dirigente provinciale allorché, nell’emettere il primo dei provvedimenti opposti (su cui si innesta necessariamente il secondo), ha ritenuto di riportare nelle relative premesse motivazionali e, poi, nel dispositivo, al fine di ribadirlo a propria volta, quanto evidenziato nella relazione di controllo (ID 2815489) redatta da personale della Provincia a seguito del sopralluogo di verifica in impianto in data 21/1/2016 ovvero che “… nel periodo di post-gestione la ditta Gesteco s.p.a. dovrà ottemperare a quanto previsto nel piano di gestione operativa di data dicembre 2006, approvato con deliberazione della Giunta della Provincia di Udine n. 337 del 15/12/2008 e a quanto previsto dal d.lgs. 36/2003 e s.m.i…”.
Ecco, dunque, che – avuto riguardo a quanto sin qui evidenziato, nonché a quanto disposto dall’art. 13 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 [“1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di cui all’articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica. 2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l’ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l’ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate. (…)] e, in special modo dal successivo art. 14, [(…) 2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all’articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti. 3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l’autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l’ambiente: (…) b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 12, comma 3. (…)], ai quali si allinea sostanzialmentel’art. 5 del d.P.Reg. n. 266/2005 [(…)2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica è trattenuta per almeno 30 anni, dalla data di comunicazione di cui all’articolo 12 comma 3 del decreto legislativo n. 36/2003. 2 bis. La garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura può essere parzialmente svincolata fino ad un massimo dell’ottanta per cento dopo dieci anni dalla data di comunicazione della chiusura, previo nulla osta dell’autorità competente adottato sulla base di idonea documentazione tecnica attestante il completo adempimento delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate. La restante quota della garanzia può essere svincolata dopo trenta anni dalla data di comunicazione della chiusura previa verifica da parte dell’autorità competente della mancata necessità di ulteriori interventi di gestione successiva alla chiusura. 3. Tale garanzia può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili sino alla copertura di 30 anni”] – non pare per nulla irragionevole, ma, anzi trovare adeguata giustificazione negli stessi (pregressi) atti autorizzativi, mai contestati, la prescritta durata trentennale della garanzia per la fase di post gestione, in quanto senz’ombra di dubbio commisurata alla sua durata e all’importanza, anche economica, degli interventi manutentivi e similari previsti.
Nessun rilievo pare, peraltro, potersi attribuire alla circostanza, enfatizzata dalla ricorrente al fine di supportare le tesi sostenute, che la Provincia, nella determinazione dirigenziale n. 2010/1293 in data 12/2/2010, dopo aver rideterminato in anni cinque la durata dell’autorizzazione relativa al II lotto della discarica in questione, anticipandone la scadenza al 29/1/2015, ha precisato, al pt. 3 del dispositivo, che “dall’adozione dell’atto previsto ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. 36/2003, la società LIF dovrà prestare una seconda fideiussione, della durata di 5 anni, a copertura del periodo di post esercizio della discarica…”, dato che è proprio tale provvedimento ad essere, sul punto, immotivato e irragionevole, laddove, in assenza di qualsivoglia idoneo riscontro istruttorio, disattende (ammesso e concesso che tale sia stata effettivamente la volontà manifestata) quanto puntualmente riportato nel Piano Finanziario e nel Piano di gestione post operativa in precedenza approvati e su cui anche tale ultimo provvedimento, che – si ribadisce – modifica unicamente la durata dell’autorizzazione, necessariamente si innesta, presupponendoli.
Del pari, priva di pregio è la denunciata disparità di trattamento, in quanto solo genericamente dedotta e non supportata da idonei riscontri fattuali.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti vanno, pertanto, rigettati, in quanto, come detto, infondati.
Nulla preclude, in ogni caso, che la ricorrente, al verificarsi del requisito temporale stabilito dal citato art. 5, comma 2-bis, del d.P.Reg. n. 266/2005, chieda e, sussistendone i presupposti, ottenga l’applicazione di quanto colà disposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento a favore della Regione intimata delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
L’ESTENSORE
Manuela Sinigoi
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
IL SEGRETARIO