Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 156 | Data di udienza: 23 Marzo 2016

* INFORMAZIONE AMBIENTALE – Questionari e documenti inerenti un’indagine in corso sulla qualità della vita dei cittadini residenti – Dati in corso di acquisizione – Nozione di informazione ambientale – Non rientrano.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 4 Maggio 2016
Numero: 156
Data di udienza: 23 Marzo 2016
Presidente: Zuballi
Estensore: Sinigoi


Premassima

* INFORMAZIONE AMBIENTALE – Questionari e documenti inerenti un’indagine in corso sulla qualità della vita dei cittadini residenti – Dati in corso di acquisizione – Nozione di informazione ambientale – Non rientrano.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 4 maggio 2016, n. 156


INFORMAZIONE AMBIENTALE – Questionari e documenti inerenti un’indagine in corso sulla qualità della vita dei cittadini residenti – Dati in corso di acquisizione – Nozione di informazione ambientale – Non rientrano.

I questionari e i documenti descrittivi le modalità di un’indagine sulla qualità della vita e sulla valutazione del benessere della popolazione insediata in un quartiere non costituiscono “informazione ambientale”, trattandosi di dati ancora in corso di acquisizione e/o formazione, atteso, tra l’altro, che la diffusione all’esterno dei dati contenuti nei questionari  potrebbe influenzare negativamente il campionamento sotto svariati profili e compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa; potranno invece essere attratti nell’accezione in questione, e diventare per tale motivo ostensibili, una volta conclusa l’indagine.

Pres. Zuballi, Est. Sinigoi – S. s.r.l. (avv. Dessardo) c. Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina (avv. Rosati)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 4 maggio 2016, n. 156

SENTENZA

N. 00156/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00025/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 25 del 2016, proposto da:
Siderurgica Triestina s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Chiara Dessardo, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Trieste, Via San Nicolò’ 21;

contro

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Federico Rosati, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, Via Donota 3;

nei confronti di

Comune di Trieste, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Università degli Studi di Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t,, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della nota del 17.12.2015 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina”, dipartimento di prevenzione, con la quale viene disposto il differimento dell’accesso alla documentazione richiesta da Siderurgica Triestina s.r.l., con la quale è stata formulata istanza di accesso per mezzo di visione ed estrazione di copia della documentazione inerente l’analisi epidemiologica in corso di realizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria in collaborazione con il Comune di Trieste e l’Università di Trieste, per la valutazione del benessere della popolazione del quartiere di Servola, con ordine di esibizione della documentazione richiesta e, per quanto occorrer possa, annullamento del Regolamento aziendale per l’esercizio dell’accesso dell’A.A.S. n. 1, approvato con deliberazione n. 350 del 27.09.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 28 gennaio 2016, la società Siderurgica Triestina s.r.l. ha chiesto l’annullamento ex art. 116 c.p.a. dell’atto in data 17 dicembre 2015 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n., 1 Triestina – Dipartimento di Prevenzione, con cui è stato disposto il differimento dell’accesso alla documentazione inerente all’indagine epidemiologica in corso di realizzazione dall’Azienda Sanitaria in collaborazione con il Comune di Trieste e con l’Università degli Studi di Trieste, per l’analisi della qualità della vita e la valutazione del benessere della popolazione del quartiere di Servola nel Comune di Trieste anche attraverso misure di stress ossidativo cellulare e di stress da inquinamento industriale. Per quanto possa occorrere, ha chiesto anche l’annullamento del Regolamento aziendale per l’esercizio dell0’accesso dell’A.S.S. n. 1, approvato con deliberazione n, 350 del 27 settembre 2013.

Ha chiesto, inoltre, l’accertamento del diritto ad accedere immediatamente ai documenti richiesti, mediante visione ed eventuale estrazione di copia, con conseguente ordine all’Amministrazione di consentire l’accesso nei corrispondenti termini.

La ricorrente – che espone di gestire attualmente l’impianto siderurgico di Servola, di essere stata destinataria di una misura inibitoria volta a limitare l’attività produttiva, emessa nei suoi confronti dal Comune di Trieste in data 23 novembre 2015 con il dichiarato intento della riduzione dei fenomeni emissivi interessanti l’abitato di Servola, e di vantare un interesse giuridicamente qualificato all’accesso richiesto – ha dedotto a sostegno delle domande avanzate un unico articolato motivo di diritto, così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 5 del d.lgs. 195/2005 e dell’art. 3-sexies del d.lgs. 152/2006 b- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 22, 24 e 25 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 9 del d.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 13 del Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi della A.A.S. n. 1 Triestina – Eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione e per contraddittorietà fra atti dell’amministrazione”.

Ha posto, in particolare, l’accento:

– sull’annoverabilità della documentazione richiesta tra le cd. “informazioni ambientali”, con tutto ciò che ne consegue in termini di estensione della legittimazione soggettiva e del contenuto delle cognizioni accessibili;

– sulla sussistenza dei presupposti per ottenere, per lo meno, l’accesso parziale ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 195/2005 e, in ogni caso, sull’insussistenza di quelli per disporre il differimento, avuto riguardo anche al particolare interesse di cui è portatrice la ricorrente (che è stata destinataria di provvedimento interdittivo all’attività da parte del Comune proprio finalizzato alla tutela della salute della popolazione residente) e alle esigenze di difesa che ne conseguono;

– sulla mancata indicazione del termine certo di differimento, non potendo assolvere allo scopo il generico rinvio a quello di durata delle indagini, e, in ogni caso, sulla mancata integrazione delle fattispecie astratte di differimento contemplate dal regolamento aziendale;

– sul difetto di congrua e puntuale motivazione.

L’Azienda intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestandone con diffuse argomentazioni la fondatezza.

In vista della camera di consiglio del 23 marzo 2016, fissata per la trattazione del ricorso, le parti hanno dimesso ulteriori memorie.

La causa è stata, quindi, discussa e poi trattenuta in decisione.

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Vanno, innanzitutto, disattese tutte le doglianze con cui parte ricorrente enfatizza la legittimazione soggettiva, il contenuto delle cognizioni accessibili in caso di informazioni ambientali e/o la sussistenza dei presupposti per ottenere per lo meno l’accesso parziale, atteso che l’Azienda intimata non ha assolutamente inteso denegare in via definitiva l’accesso alla documentazione richiesta, ma unicamente differirlo. Un tanto trapela, invero, inequivocabilmente dalla lettera del provvedimento gravato, con cui l’Azienda ha riscontrato l’istanza di parte ricorrente, comunicando, per l’appunto, che “la documentazione richiesta in ostensione potrà essere accessibile solo a conclusione dell’indagine epidemiologica in corso”.

E’, dunque, palese l’insussistenza dell’interesse in capo alla parte medesima a dolersi di un diniego che in realtà non c’è stato. Anzi, il provvedimento in questione lascia chiaramente intendere che, a indagine conclusa, la documentazione richiesta sarà pacificamente accessibile.

Quanto alle censure che parte ricorrente rivolge, invece, al differimento in sé e per sé considerato, le medesime sono, ad avviso del Collegio, parimenti prive di pregio.

Al riguardo, pare, invero, dirimente la considerazione che l’indagine cui si riferiscono i documenti ai quali parte ricorrente ha chiesto di accedere è ancora in corso. Sicché – è evidente – nessun documento ad essa inerente è ancora formato, fatto salvo per i questionari che verranno somministrati agli intervistati, il cui contenuto è, però, sconosciuto finanche ai medesimi sino al momento dell’intervista.

Tali circostanze fattuali fanno, dunque, apparire giustificato e ragionevole il differimento opposto, atteso, tra l’altro, che non avrebbe senso diffondere all’esterno dati che gli stessi intervistati non possono conoscere prima dell’intervista e che, anzi, laddove diffusi, potrebbero influenzare negativamente il campionamento sotto svariati profili e compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.

Il provvedimento è, peraltro, esplicito in tal senso, laddove precisa che il differimento è finalizzato a “consentire l’espletamento delle attività (…) con la necessaria riservatezza e permettere la valutazione dei risultati (…)”e che “(…) qualunque diffusione degli strumenti di rilevazione nelle attuali fasi di indagine può costituire un importante bias dei risultati della stessa”.

Tale motivazione, sintetica, ma, ad avviso del Collegio, idonea a dare contezza delle ragioni della decisione assunta dall’Azienda, s’appalesa, inoltre, riconducibile – come opportunamente evidenziato dalla difesa della medesima – all’ipotesi di cui all’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, che prevede, per tra l’altro, che il differimento possa essere disposto “per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa”, disposizione cui di rifà, del resto, lo stesso regolamento aziendale per il diritto di accesso (art. 13, commi 1 e 2).

Deve, in ogni caso, convenirsi con l’Azienda in ordine al fatto che nessun collegamento pare ravvisabile tra le performance ambientali dello stabilimento e l’indagine in questione, che – si rammenta – ha ad oggetto l’analisi della qualità della vita e la valutazione del benessere della popolazione del quartiere di Servola.

Il Collegio osserva, inoltre, che, allo stato, nessuna “informazione ambientale” è rinvenibile nei questionari e/o nei documenti descrittivi le modalità d’indagine di cui parte ricorrente reclama l’immediata ostensione.

Quanto, infine, alla durata del differimento, pare sufficiente allo scopo il riferimento, contenuto dell’atto gravato, alla conclusione dell’indagine, atteso che i tempi di svolgimento della medesima, previsti negli atti convenzionali tra AAS n. 1, Comune di Trieste e Università degli Studi di Trieste, sono comunque prefissati e, dunque, facilmente conoscibili.

Si ribadisce, in ogni caso, che solo i risultati dell’indagine ora in corso potranno essere attratti nell’accezione di “informazione ambientale” e divenire per tale motivo ostensibili, ma in nessun caso lo sono, invece, i dati e gli atti ancora in corso di acquisizione e/o formazione.

In definitiva, il ricorso è, come detto, infondato e va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’Azienda intimata, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre IVA, se dovuta, e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

        
        
L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE
        
        
        
        
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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