Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento del suolo Numero: 247 | Data di udienza: 20 Marzo 2019

* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Artt. 242, c. 1 e 244, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 – Potenziale contaminazione di un sito – Interventi ci caratterizzazione, messi in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale – Soggetti passivi – Responsabili dell’inquinamento – Le sole mere misure di precauzione gravano sul proprietario o detentore del sito.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 5 Giugno 2019
Numero: 247
Data di udienza: 20 Marzo 2019
Presidente: Settesoldi
Estensore: Sinigoi


Premassima

* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Artt. 242, c. 1 e 244, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 – Potenziale contaminazione di un sito – Interventi ci caratterizzazione, messi in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale – Soggetti passivi – Responsabili dell’inquinamento – Le sole mere misure di precauzione gravano sul proprietario o detentore del sito.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 5 giugno 2019, n. 247


INQUINAMENTO DEL SUOLO – Artt. 242, c. 1 e 244, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 – Potenziale contaminazione di un sito – Interventi ci caratterizzazione, messi in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale – Soggetti passivi – Responsabili dell’inquinamento – Le sole mere misure di precauzione gravano sul proprietario o detentore del sito.

Ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244 comma 2, del d. lgs. n. 152 del 2006, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere, invero, imposti dalla Pubblica amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell’inquinamento e cioè ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità, non essendo configurabile una responsabilità di mera posizione del proprietario del sito inquinato (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 25 settembre 2013, n. 21; Corte di giustizia, sez. III, 4 marzo 2015, C-534/13). Unica eccezione è costituita dalle (mere) misure di precauzione, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppongono affatto l’accertamento del dolo o della colpa (Cons. Stato, V, 8 marzo 2017, n. 1089; in questi termini, Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2016, n. 1509; Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2015, n. 3544).


Pres. Settesoldi, Est. Sinigoi – U. s.p.a. (avv.ti Bezzi e Stefana) c. Comune di Spilimbergo  (avv. Pellegrini)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 5 giugno 2019, n. 247

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 5 giugno 2019, n. 247

Pubblicato il 05/06/2019

N. 00247/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 290 del 2018, proposto da
Ubi Leasing S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Bezzi e Alessandro Stefana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Spilimbergo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Sbisa’ in Trieste, via Donota n. 3;

nei confronti

Fallimento Sintesi S.p.A., non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione cautelare

– dell’ordinanza sindacale del Comune di Spilimbergo n. 62 del 24.07.2018, per l’esecuzione di misure di prevenzione ai sensi dell’art. 240 c. 1 lett. i] del d.lgs. 152/2006 presso l’area industriale sita in Spilimbergo “Zona industriale Cosa”, Fg. 27 mapp. N. 335, nonché in merito alla presunta copertura in cemento-amianto dell’immobile (doc. 1);

– di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Spilimbergo;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società UBI Leasing S.p.A., proprietaria di una serie di immobili ed aree siti nel Comune di Spilimbergo (PN), Zona Industriale Cosa, contesta la legittimità, invocandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento a firma congiunta del Sindaco e del Responsabile del Servizio Ambiente in epigrafe compiutamente indicato, laddove le è stato ordinato, quale proprietà dei mappali medesimi e, in particolare, di quelli interessati dallo stabilimento “ex Sintesi” ove insistono le vasche dell’impianto di trattamento (cromo e nichel) ancora parzialmente piene di prodotto, nonché le vasche di raccolta reflui e acque di processo del pari ancora piene, di provvedere ai sensi artt. 240, 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006: “- entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente, a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione finalizzate ad evitare che i materiali liquidi/rifiuti liquidi sopra indicati alle lett. a) e b) delle premesse della presente ordinanza, possano costituire potenziale sorgente attiva di contaminazione del suolo, del sottosuolo e della falda sotterranea: le misure di prevenzione dovranno consistere nella totale rimozione dei materiali/rifiuti liquidi sopra indicati e nel loro avvio a recupero/smaltimento nelle forme di legge, ed altresì nel successivo completo lavaggio e pulizia di tutte le vasche/cisterne di raccolta degli stessi; – di effettuare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, l’analisi di classificazione della copertura dell’immobile indicato in premessa, e ove risultasse composta da cemento-amianto (eternit), procedere, nei 30 giorni successivi, ai sensi del D.M 06/09/1994 <Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della Legge 27.02.1992 n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto>, attraverso ditta specializzata e/o tecnico qualificato, alla valutazione dello stato di degrado dei materiali contenti amianto sulla copertura del fabbricato, trasmettendola al Comune; in seguito alla valutazione dello stato di degrado o conservazione della copertura in cemento-amianto, effettuare altresì gli interventi di monitoraggio e controllo periodico o, se necessario, procedere, a seconda dello stato di degrado della copertura, con uno degli interventi di bonifica previsti dalla normativa vigente (D.M. 06.09.1994 rimozione, incapsulamento, confinamento)”.

Questi i motivi di ricorso:

1. “Incompetenza all’adozione del provvedimento. Violazione di legge (artt.240 e 242 del d.lgs n.152 del 2006). Violazione di legge (artt. 32, co.3, e ss.gg. ed allegato b, punto 2 bis, lettera i), legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e ss.mm.)”;

2. “Violazione di legge (artt.240 e 242 del d.lgs n.152 del 2006)”;

3. “Eccesso di potere per sviamento funzionale dalla causa dell’atto. Violazione di legge (art.192 del d.lgs n.152 del 2006)”;

4. “Violazione di legge (artt. 7 ss l. n.241/1990”;

5. “Eccesso di potere per difetto di proporzionalità”.

Il Comune di Spilimbergo, costituito, ha controdedotto alle avverse censure e concluso per il loro rigetto, non senza trascurare di rilevare preliminarmente che la ricorrente ha iniziato i lavori di rimozione di tutti i materiali liquidi/rifiuti presenti nel sito, circostanza che ritiene idonea ad appalesare la carenza d’interesse della medesima all’impugnazione.

Dopo la rinuncia di parte ricorrente all’istanza cautelare (ord. caut. n. 120 in data 25 ottobre 2018), è stata fissata per la trattazione del ricorso la pubblica udienza del 20 marzo 2019, in vista della quale la ricorrente ha rappresentato che, nelle more del giudizio, ha ritenuto di dare corso a sommarie misure di prevenzione, pur senza intendere, in ogni caso, prestare acquiescenza alcuna al provvedimento impugnato. Per il resto, oltre a richiamarsi alle difese già svolte, ha svolto sintetiche repliche agli assunti difensivi del Comune, contestando, in estrema sintesi, che il provvedimento gravato reca un vero e proprio ordine di smaltimento dei rifiuti e del loro avvio a smaltimento, non avrebbe potuto essere emesso nei suoi confronti, quale proprietaria incolpevole, e, in ogni caso, che, al di là di ogni ulteriore considerazione sulla perplessa competenza congiunta di Sindaco e organo gestionale, difetta, in ogni caso, la stessa competenza del Comune, trattandosi di provvedimento la cui adozione spetta per espresso disposto di legge ad altra Pubblica Amministrazione.

Il Comune ha brevemente replicato, ribadendo gli assunti già svolti anche in punto interesse di parte ricorrente.

La ricorrente ha, a sua volta, ulteriormente replicato nel senso che “l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza è avvenuta senza dare acquiescenza alcuna al provvedimento impugnato”.

Celebrata l’udienza, l’affare è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso merita accoglimento.

Indiscussa, invero, la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito in capo a parte ricorrente, atteso che, da quanto riferito da entrambe le parti, la medesima avrebbe solo dato avvio ai lavori di rimozione dei materiali/rifiuti liquidi presenti nel sito e manifestato l’intenzione di effettuare quelli di bonifica dell’eternit del pari presente nel sito, sicché – è evidente – il provvedimento gravato non ha, allo stato, ancora esaurito i propri effetti nei suoi confronti, il Collegio ritiene dirimenti i primi due motivi di gravame.

In disparte l’effettiva “perplessità” dell’adozione congiunta del provvedimento gravato da parte dell’organo politico di vertice dell’ente civico e di quello gestionale competente per materia, il Collegio ritiene, in effetti, che il provvedimento in questione fuoriesca, per il suo contenuto e la sua effettiva portata, dallo stretto perimetro delle cd. misure di prevenzione di cui all’art. 240, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare, che difetti degli stringenti presupposti stabiliti per l’emissione dei provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza sindacale, dovendo, per converso, venire declinato secondo la procedura “ordinaria” di cui all’art. 244 d.lgs. citato, di spettanza dell’ente cui competono le funzioni amministrative in materia di ambiente.

Decisiva, nei sensi dell’illegittimità dell’ordinanza in questione laddove emessa nei confronti della ricorrente, è, in ogni caso, la circostanza che la stessa poggia sulla mera e acritica constatazione della titolarità in capo alla società Ubi Leasing del bene su cui insiste l’inquinamento al quale, ancorché impropriamente, ha inteso ovviare, senza peritarsi di indagare in alcun modo se la situazione pregiudizievole per l’ambiente che è stata riscontrata le sia effettivamente ascrivibile.

E’ pacifico, però, che il principio “chi inquina paga” non ammette forme di responsabilità a prescindere dalla materiale causazione del danno o del pericolo ambientale.

L’Amministrazione non può imporre, infatti, al proprietario di un’area contaminata, il quale non sia l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di provvedere alla bonifica di siffatta area (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2016, n. 4875). Orientamento, questo, che la Corte di Giustizia ha ritenuto compatibile con la normativa comunitaria, nello specifico la direttiva n. 2004/35 sulla responsabilità ambientale (cfr. CGUE, Sez. III, 4 marzo 2015, causa C-534/13).

Per la giurisprudenza, ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244 comma 2, del d. lgs. n. 152 del 2006, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere, invero, imposti dalla Pubblica amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell’inquinamento e cioè ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità, non essendo configurabile una responsabilità di mera posizione del proprietario del sito inquinato (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 25 settembre 2013, n. 21; Corte di giustizia, sez. III, 4 marzo 2015, C-534/13).

Unica eccezione è costituita dalle (mere) misure di precauzione, ipotesi che non ricorre, però, nel caso di specie, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppongono affatto l’accertamento del dolo o della colpa (Cons. Stato, V, 8 marzo 2017, n. 1089; in questi termini, Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2016, n. 1509; Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2015, n. 3544).

In definitiva, i motivi scrutinati sono fondati.

Ne deriva che, assorbiti tutti gli altri dedotti, dal cui eventuale accoglimento parte ricorrente non potrebbe trarre, in ogni caso, maggiore utilità, il ricorso va accolto, e, per l’effetto, annullata l’ordinanza impugnata.

Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario

L’ESTENSORE
Manuela Sinigoi
        
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
        
        
IL SEGRETARIO

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