Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento del suolo Numero: 188 | Data di udienza: 26 Marzo 2014

* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Messa in sicurezza di emergenza – Verifica della sussistenza dei presupposti della responsabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 5 Maggio 2014
Numero: 188
Data di udienza: 26 Marzo 2014
Presidente: Zuballi
Estensore: Sinigoi


Premassima

* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Messa in sicurezza di emergenza – Verifica della sussistenza dei presupposti della responsabilità.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste, Sez. 1^ – 5 maggio 2104, n.  188


INQUINAMENTO DEL SUOLO – Messa in sicurezza di emergenza – Verifica della sussistenza dei presupposti della responsabilità.

Anche in ipotesi di messa in sicurezza d’emergenza, deve essere previamente verificata a cura dell’Amministrazione la sussistenza dei presupposti della responsabilità sulla base di adeguata e completa istruttoria (Cons. Stato, A.P. n. 21/2013).

Pres. Zuballi, Est. Sinigoi – E. s.p.a. (avv.ti Grassi e Rosati) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste, Sez. 1^ – 5 maggio 2014, n. 188

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste, Sez. 1^ – 5 maggio 2104, n.  188

N. 00188/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 382 del 2009, proposto da:
Eni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Stefano Grassi e Federico Rosati, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trieste, via Donota 3;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

nei confronti di

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t.;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente p.t.;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t.;
Ministero delle Infrastrutture, in persona del Ministro p.t.;
APAT – Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici, in persona del legale rappresentante p.t.;
ISS – Istituto Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante p.t.;
ICRAM – Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al mare, in persona del legale rappresentante p.t.;
ENEA – Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia, l’Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t.;
ISPESL – Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia 3;
Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante p.t.;
Provincia di Trieste, in persona del Presidente p.t.;
Comune di Trieste, in persona del Sindaco p.t.;
Comune di Muggia, in persona del Sindaco p.t.;
ASL – Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, in persona del legale rappresentante p.t.;
Associazione fra gli Industriali della Provincia di Trieste, in persona del legale rappresentante p.t.; Foster Wheeler Italiana s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;
Petroltecnica s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;

per l’annullamento

-della nota prot. 09739/QdV/DI/VIII-VIII datata 8 maggio 2009 del Direttore Generale per la qualità della vita Del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ispesl – Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Sul Lavoro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto in epigrafe indicato, con cui il Direttore generale f.f. della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha evidenziato che le attività di messa in sicurezza d’emergenza adottate presso l’ex punto vendita Agip n. 4060, Riva Cadamosto (Trieste), mediante emungimento delle acque di falda contaminate e successivo trattamento devono essere effettuate in continuo (24 ore al giorno), nonché segnalato che i codici CER da utilizzare per le acque di falda da conferire in impianti di trattamento sono 19.13.07/19.13.08, al posto del codice 16.10.02 ora utilizzato.

La ricorrente lamenta l’illegittimità di tali prescrizioni per la parte in cui presuppongono e ribadiscono la sussistenza di un obbligo a suo carico con riferimento agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica sull’area in questione e deduce al riguardo i seguenti motivi di diritto:

1. Sulla violazione del procedimento tipico e del principio del contraddittorio: Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituiti dall’art. 10 della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Violazione e falsa applicazione degli artt. 240 e ss. del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Incompetenza. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto dei presupposti e della motivazione. Sviamento di potere.

2. Sulla mancata restituzione agli usi legittimi delle aree della ricorrente e sulla richiesta di attivare interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda in continuo – Illegittimità diretta e derivata dall’illegittimità degli atti presupposti. Difetto di motivazione.

Si duole, in particolare:

– dell’imposizione unilaterale da parte del Ministero delle determinazioni prescrittive, in assenza di previa consultazione degli enti competenti all’interno del modulo procedimentale tipico, all’esito del contraddittorio in sede di conferenza di servizi, violazione che, a suo avviso, frustra, sotto il profilo sostanziale, le garanzie di difesa e di partecipazione al procedimento dei soggetti interessati, sia pubblici che privati;

– dell’illegittimità che inficia gli atti presupposti, che – ritiene – si riverberi sull’atto qui impugnato. Al riguardo, osserva, invero, che: a) “i terreni interessati non sono risultati nemmeno potenzialmente contaminati all’esito di tutte le indagini condotte”; b) l’Amministrazione ha comunque omesso di prendere in considerazione che i superamenti registrati nelle acque di falda (Arsenico e Manganese) non sono riconducibili alle attività svolte sul sito dalla ricorrente, bensì ai valori di fondo dell’intera area portuale di Trieste”; c) “l’Amministrazione ha fondato su tali superamenti la richiesta di attivare degli interventi d’urgenza sulla falda, senza offrire alcuna motivazione sui presupposti normativi per la messa in sicurezza d’emergenza, né aver quantomeno accertato la presenza dei presupposti per qualificare il sito come <contaminato> (superamento delle CSR)”.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, costituito, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso (per non avere l’atto impugnato natura provvedimentale). Nel merito, ne ha contestato, in ogni caso, la fondatezza.

L’ISPESL ha chiesto, invece, con controricorso di essere estromesso dal giudizio, in quanto privo di legittimazione passiva.

In vista dell’udienza pubblica del 26 marzo 2014, fissata per la trattazione del merito, la ricorrente ha ribadito, con memoria, le proprie difese, non senza trascurare, tuttavia, di richiamare, a conforto della tesi sostenuta, alcuni passaggi della pronuncia della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 21 in data 25 settembre 2013 e di evidenziare che il ricorso proposto avverso gli atti presupposti ha avuto esito per lei favorevole, essendosi concluso con una sentenza di accoglimento (TAR FVG, I, 17 dicembre 2009, n. 837).

Celebrata l’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’ISPESL, con conseguente sua estromissione dal giudizio, atteso che il medesimo non ha adottato l’atto impugnato.

Sempre in via preliminare, va poi disattesa l’eccezione di rito sollevata dal Ministero, in quanto la forma epistolare e l’apparente carattere meramente esortativo dell’atto impugnato non lo rendono per ciò solo privo di natura provvedimentale.

L’atto in questione impone, invero, a carico della ricorrente in maniera unilaterale ed autoritativa un preciso adempimento [“le attività di messa in sicurezza d’emergenza… devono essere effettuate in continuo (24 ore al giorno)” e “… i codici CER da utilizzare sono i seguenti…”)], che, a questo Collegio, pare sufficiente per ritenere l’atto stesso dotato di autonoma portata lesiva, sì da consentirne l’impugnazione nella presente sede giurisdizionale.

Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Al riguardo, ritiene, peraltro, il Collegio che sussistano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del c.p.a., una sentenza in forma semplificata, in quanto le doglianze contenute nel II motivo di gravame, che paiono dirimenti ai fini della presente decisione, sono state oggetto di approfondimento nella sentenza n. 837 in data 17 dicembre 2009, pronunciata da questo TAR in merito ai ricorsi contraddistinti dai nn. R.G. 323/2007 e 49/2008 (in particolare, per quanto concerne il difetto istruttorio/motivazionale che affligge l’atto a causa del mancato accertamento di una specifica responsabilità in capo alla ricorrente in relazione alla rilevata situazione di inquinamento), sentenza dalle cui conclusioni non v’è motivo di discostarsi.

Risultano, in ogni caso, condivisibili e mutuabili nel caso in esame i principi enunciati dalla giurisprudenza invocata dalla ricorrente nella memoria da ultimo depositata (da pag. 5 a pag. 7) e, in particolare, quelli autorevolmente affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 21/2013, laddove evidenziano che, anche in ipotesi di messa in sicurezza d’emergenza, deve essere previamente verificata a cura dell’Amministrazione la sussistenza dei presupposti della responsabilità sulla base di adeguata e completa istruttoria.

L’imposizione di misure di messa in sicurezza d’emergenza non pare, in ogni caso, assistita da quei presupposti di assoluta gravità ed immediata pericolosità, idonei a legittimarla, ma piuttosto un “comodo” rimedio individuato dall’Amministrazione per ovviare ai superamenti registrati nelle acque di falda.

Sicché, l’atto impugnato, che si “innesta” sui provvedimenti presupposti – già annullati da questo TAR – che hanno imposto alla ricorrente l’adozione di misure di messa in sicurezza d’emergenza, è afflitto, non solo in via derivata, ma anche in via diretta dalle illegittimità di cui dianzi s’è detto.

Assorbite tutte le ulteriori censure, il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, annullato l’atto impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi di legge, il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla società ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e previa estromissione dal giudizio dell’ISPESL, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 09739/QdV/DI dell’8 maggio 2009 del Direttore della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di lite a favore della società ricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00.

Dà atto che il Ministero sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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