Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 296 | Data di udienza: 26 Giugno 2012

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Elettrodotti parte della rete di trasmissione nazionale – Controversie – Giurisdizione del TAR Lazio, Roma – Artt. 133 e a35 d.lgs. n. 104/2010.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 7 Agosto 2012
Numero: 296
Data di udienza: 26 Giugno 2012
Presidente: Corasaniti
Estensore: De Piero


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Elettrodotti parte della rete di trasmissione nazionale – Controversie – Giurisdizione del TAR Lazio, Roma – Artt. 133 e a35 d.lgs. n. 104/2010.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 7 agosto 2012, n. 296


DIRITTO DELL’ENERGIA – Elettrodotti parte della rete di trasmissione nazionale – Controversie – Giurisdizione del TAR Lazio, Roma – Artt. 133 e a35 d.lgs. n. 104/2010.

Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:… f) le controversie di cui all’ articolo 133 (che concerne le materie di giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti. La norma, già introdotta dall’art. 41 della L. 99/09, poi abrogata dall’art. 4, comma 1, n. 43), dell’Allegato 4 al D.Lg. n. 104/10, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, dello stesso; è stata successivamente ripresa dagli artt. 133 e 135 del D.Lg. 104/10 (Fattispecie relativa ad un elettrodotto a 132 Kv in corrente alternata destinato a collegare la rete di trasmissione della Repubblica italiana a quella della Repubblica slovena, parte della rete di trasmissione nazionale – RTN)

Pres. Corasaniti, Est. De Piero – Comune di Sagrado (avv.ti Pesce e Pascolat) c. Regione Friuli-Venezia Giulia e altri (Avv. Stato)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 7 agosto 2012, n. 296

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 7 agosto 2012, n. 296

N. 00296/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00511/2011 REG.RIC.
N. 00065/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 511 del 2011, proposto da:
Comune di Sagrado, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Pesce e Roberto Pascolat, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7;

contro

Regione Friuli-Venezia Giulia, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Interno, Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane – Direzione Interregionale Per il Veneto e il Fvg, Asl 102 – Isontina, Provincia di Gorizia, Comune di Gorizia, Comune di Savogna D’Isonzo, Comune di Fogliano Redipuglia, Comune di San Pier D’Isonzo;

nei confronti di

Societa’ Kb 1909 Spa;

sul ricorso numero di registro generale 65 del 2012, proposto da:
Comune di Sagrado, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Pascolat e Filippo Pesce, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7; Agenzia delle Dogane;

contro

Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall’avv. Gianna Di Danieli, dell’Avvocatura Regionale, domiciliata in Trieste, piazza Unita’ D’Italia 1; Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Interno, Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio, Asl 102 – Isontina, Provincia di Gorizia, Comune di Savogna D’Isonzo, Comune di Gorizia, Comune di Fogliano Redipuglia, Comune di San Pier D’Isonzo;

nei confronti di

Societa’ Kb 1909 Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Presot e Caterina Belletti, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 511 del 2011:

della delibera della Giunta Regionale della Regione FVG DGR 1586/11 dd. 2.9.2011 relativa a rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione sul territorio regionale di un elettrodo tranfrontaliero.

quanto al ricorso n. 65 del 2012:

del Decreto n. 2328 dd. 5.12.2011, a firma del Vice Direttore del Serv. Energia- Regione FVG, avente ad oggetto “autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un elettrodo interrato con tensione di 132 kv di carattere sovra regionale e opere e infrastrutture connesse situato tra il confine di Stato con la Repubblica di Slovenia nel comune di Gorizia e la stazione elettrica di Redipuglia RTN nel comune di Fogliano di Redipuglia ed il cui tracciato interessa anche i comuni di Savogna d’Isonzo, Sagrado e San Pier d’Isonzo. Proponente KB 1909 spa n. pratica n. 242.1.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia e di Societa’ Kb 1909 Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2012 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Col primo ricorso (n. 511/11) il Comune di Sagrado impugna la deliberazione della Giunta Regionale n. 1586 del 2.9.11.

1.1. – In fatto, espone che la controinteressata Società KB 1909 s.p.a., in data 12.1.05, ha presentato alla Regione la richiesta di autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un elettrodotto interrato con tensione pari 132 kv tra il confine di Stato con la Slovenia e la stazione elettrica di Redipuglia (trattasi di una c.d. “merchant line”, cioè di una linea privata d’interconnessione per importare energia dai Paesi vicini, nella fattispecie: dalla Slovenia) il cui tracciato attraversa, tra gli altri, anche il territorio del Comune ricorrente

Il relativo procedimento veniva avviato in data 26.5.06; la Conferenza di Servizi, tenutasi il 15.2.08, ha approvato, a maggioranza – con il voto contrario della Provincia di Gorizia e del Comune istante, che hanno espresso motivato dissenso – il progetto, ancorchè con prescrizioni e raccomandazioni. Stante il parere contrario dei due Enti territoriali, la decisione, a tenore dell’art. 22-quater, comma 3, della L.r. 7/00, veniva rimessa alla Giunta Regionale che, in data 2.9.11 (a seguito di ripetute sollecitazioni della proponente), emetteva la determinazione (essa pure corredata da prescrizioni e raccomandazioni) qui opposta, così superando il dissenso del Comune e della Provincia.

1.2. – Questi i motivi di ricorso:

1) violazione dell’art. 30, comma 13, del P.R.G.C. del Comune di Sagrado;

2) violazione degli artt. 4 e 42-quater della L.r. 7/00 e dell’art. 3 della L. 241/90. Motivazione insufficiente e illogica..

3) Violazione dell’art. 118 della Costituzione degli artt. 3 e 63-bis della L.r. 5/07 e dell’art. 13 del D.Lg. 267/00;

5) [rectius: 4)] violazione degli art. 19 e 20 del D.Lg. 152/06 e dell’art. 9-bis della L.r. 43/90 quale conseguenza dell’illegittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 del D.Lg. 152/06 e dei suoi allegati III e IV nonché dell’art. 9-bis della L.r. 43/90 e dell’art. 4 del D.P.G.R. n. 245/96 e successive modificazioni, e del suo allegato III, in relazione agli artt. 32 e 3 della Costituzione.

6) [rectius: 5)] difetto di istruttoria. violazione dell’art. 8 della L.r. 14/02.

2) La Regione, erroneamente intimata nella sua sede reale, anziché presso l’Avvocatura dello Stato, non si è costituita in giudizio.

3) Neppure si sono costituiti la controinteressata e gli altri soggetti notificati.

4. – Col secondo ricorso (n. 65/12) viene opposta l’autorizzazione unica di cui al Decreto Regionale n. 2328 del 5.12.11, sia per illegittimità derivata (riproponendo i medesimi motivi già esposti) sia per asseriti vizi propri, e cioè

7) [rectius: 6)] carenza di istruttoria e di motivazione e violazione degli artt. 4 della L.r. 7/00 e 3 della L. 241/90;

8) [rectius: 7)] violazione degli artt. 1 della L. 241/90 e 1 della L.r. 7/00. Violazione dei principi di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa e difetto di istruttoria

4.1. – Anche in questo secondo ricorso la notifica alla Regione è stata mal eseguita, essendo avvenuta presso la sua sede reale. Tale difetto è stato tuttavia sanato dalla spontanea costituzione dell’Ente.

4.2. – La controinteressata KB1909 s.p.a. è presente in giudizio con ampia memoria, con cui contesta le affermazioni del Comune ricorrente, concludendo per la piena legittimità dell’autorizzazione unica.

In limine, eccepisce l’incompetenza funzionale del Tribunale adito, in favore del TAR del Lazio, competente funzionalmente.

5. – La medesima eccezione viene sollevata, in prosieguo, anche dalla Regione.

6. – All’odierna pubblica udienza, lo stesso ricorrente ha riconosciuto la sussistenza, nella fattispecie de qua, della competenza funzionale del TAR del Lazio.

Dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. – Dapprima, il Collegio dispone la riunione dei due ricorsi, soggettivamente ed oggettivamente connessi.

7.1. – L’eccezione sollevata dalle parti (e ritenuta fondata anche dal Comune ricorrente) va accolta..

E, invero, a tenore dell’art. 41 della L. 99/09 “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”. Questo articolo è stato abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 43), dell’Allegato 4 al D.Lg. n. 104/10, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, dello stesso; ma la regola è stata ripresa dagli artt. 133 e 135 del D.Lg. 104/10. Stabilisce infatti l’ art. 135 che “sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:… f) le controversie di cui all’ articolo 133 [che concerne le materie di giurisdizione esclusiva], comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall’ articolo 14, comma 2” (che, nella specie, non rileva riguardando una particolare competenza funzionale esclusiva del TAR della Lombardia)..

Resta quindi da verificare solo se la Merchant Line di cui si controverte sia destinata o meno a entrare a far parte della rete di trasmissione nazionale (RTN).

Come precisato dalla Regione nella sua ultima memoria, “la RTN è costituita dalle reti o parti di reti di interconnessione con l’estero che non siano linee dirette, e cioè linee elettriche di trasporto che collegano un centro di produzione ad un centro di consumo”. L’infrastruttura in contestazione è un elettrodotto a 132 Kv in corrente alternata che collegherà la rete di trasmissione della Repubblica italiana a quella della Repubblica slovena. Per tale tipo di infrastruttura l’art. 3, comma 1, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 21.10.05, prevede che “alla richiesta di esenzione dalla disciplina concernente il diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture di rete (richiesta che il realizzatore della Merchant Line normalmente presenta per rendere conveniente l’investimento) debba essere allegata anche una dichiarazione dell’impegno a richiedere l’inclusione della linea di interconnessione, indipendentemente dal livello di tensione, nella rete di trasmissione nazionale sin dalla data dell’entrata in esercizio”. Altra tesi, prospettata in dottrina, afferma che i provvedimenti con cui il competente Ministero provvede annualmente all’aggiornamento dell’ambito della RTN hanno “natura meramente dichiarativa”, cioè si limitano a indicare beni che “appartengono naturalmente e necessariamente a tale categoria” (cioè alla RTN). Ne consegue che la Merchant Line di cui trattasi è sicuramente destinata a far parte della RTN (dalla data della sua realizzazione, ovvero dal momento in cui entra in esercizio, secondo la prospettazione che si ritenga di privilegiare), il che – effettivamente – è sufficiente a radicare sulla questione la competenza funzionale del Tar del Lazio. (si veda, sul punto, anche TAR Emilia Romagna – Parma n. 437/10)

In definitiva, al Collegio non resta che rilevare la propria incompetenza, in favore del funzionalmente competente TAR del Lazio, sede di Roma, al quale verrà trasmesso l’intero fascicolo per le conseguenti determinazioni in rito, nel merito e in ordine alle spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, riunisce i ricorsi in epigrafe e, ritenuta la propria incompetenza, dispone la trasmissione dei fascicoli al competente TAR del Lazio, sede di Roma, per le conseguenti determinazioni in rito, nel merito e in ordine alle spese.

Dà mandato alla Segreteria di porre in essere ogni necessario adempimento e di comunicare alle parti la presente sentenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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