Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 5 | Data di udienza: 21 Novembre 2018

* APPALTI – Violazione delle regole di formazione della commissione – Censura – Presupposto – Concreta incisione degli interessi della parte che assuma esserne stata pregiudicata – Valutazione dei contenuti dell’offerta – Discrezionalità tecnica – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Commissione giudicatrice – Giudizio espresso per singola voce di punteggio – Apprezzamento globale – Verbalizzazione del giudizio individuale dei singoli commissari, in assenza di espressa  previsione nel disciplinare di gara – Obbligo – Insussistenza –  Assorbimento nella decisione collegiale finale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 7 Gennaio 2019
Numero: 5
Data di udienza: 21 Novembre 2018
Presidente: Settesoldi
Estensore: Bardino


Premassima

* APPALTI – Violazione delle regole di formazione della commissione – Censura – Presupposto – Concreta incisione degli interessi della parte che assuma esserne stata pregiudicata – Valutazione dei contenuti dell’offerta – Discrezionalità tecnica – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Commissione giudicatrice – Giudizio espresso per singola voce di punteggio – Apprezzamento globale – Verbalizzazione del giudizio individuale dei singoli commissari, in assenza di espressa  previsione nel disciplinare di gara – Obbligo – Insussistenza –  Assorbimento nella decisione collegiale finale.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 7 gennaio 2019, n. 5


APPALTI – Violazione delle regole di formazione della commissione – Censura – Presupposto – Concreta incisione degli interessi della parte che assuma esserne stata pregiudicata.

Avuto riguardo alla concretezza e specificità dell’interesse ad agire quale effettiva condizione dell’azione, la violazione delle regole di formazione della commissione potrebbe essere dedotta solo le quante volte avesse concretamente (e non potenzialmente) inciso sugli interessi della parte che se ne assumesse pregiudicata (Cons. Stato, Sez. V, n. 4143 del 2018).
 

APPALTI – Valutazione dei contenuti dell’offerta – Discrezionalità tecnica – Sindacato giurisdizionale – Limiti.

La discrezionalità tecnica esercitata dall’Amministrazione in sede di valutazione dei contenuti dell’offerta deve reputarsi estranea al perimetro riservato al sindacato giurisdizionale (sul punto, cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, n. 325 del 2018), da ritenersi inderogabilmente circoscritto a “evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o errore di fatto” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, n. 351 del 2014; T.A.R. F.V.G., nn. 167, 246 e 318 del 2018).
 

APPALTI – Commissione giudicatrice – Giudizio espresso per singola voce di punteggio – Apprezzamento globale.

 In sede di gara pubblica, il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice, anche per ogni singola voce di punteggio attribuito all’offerta tecnica, è frutto di una valutazione complessiva della caratteristica presa in considerazione, con conseguente insindacabilità in sede giurisdizionale del punteggio in ragione di presunti singoli elementi, tanto più allorché tali elementi si rivelino opzionali o attengano ad una autonoma configurazione delle modalità di svolgimento del servizio, formulata dalla ditta partecipante alla gara. Quando poi il punteggio, per ogni singola voce, sia frutto di un apprezzamento globale, la valutazione o meno di un singolo elemento (o sotto-elemento) senza un confronto complessivo non è sufficiente a consentire il sindacato giurisdizionale sul punteggio avversato (T.A.R. Piemonte, n. 1482 del 2015).
 


APPALTI – Verbalizzazione del giudizio individuale dei singoli commissari, in assenza di espressa  previsione nel disciplinare di gara – Obbligo – Insussistenza –  Assorbimento nella decisione collegiale finale.

In assenza di una espresso obbligo di specifica verbalizzazione del giudizio individuale dei singoli commissari imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (Cons. Stato, Sez. III, n. 4772 del 2017, nonché, Sez. V, n. 952 del 2018).

Pres. Settesoldi, Est. Bardino – M. s.p.a. (avv.ti Brunetti e  Buquicchio) c. Egas-Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi  (avv. Rosati)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 7 gennaio 2019, n. 5

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 7 gennaio 2019, n. 5

Pubblicato il 07/01/2019

N. 00005/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 253 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Medicasa Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Brunetti e Maria Buquicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Egas-Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Rosati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via Donota, 3;

nei confronti

Cooperativa Sociale Elleuno S.C.S., Life Cure S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Cannizzaro, Luciana Caroli e Simone Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo integrato dai motivi aggiunti presentati il 9.10.2018:

– della determinazione n. 831 del 18 luglio 2018, di aggiudicazione definitiva con riserva di efficacia a favore dell’ATI Coop. Soc. Elleuno S.c.s. – Life Cure S.r.l. della gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica domiciliare integrata nel distretto sanitario di Udine ed altri servizi di natura infermieristica a favore di strutture diverse dell’Azienda Sanitaria Integrata di Udine per un periodo di sessanta mesi;

– del bando di gara pubblicato dall’EGAS sulla GU 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 49 del 28 aprile 2017, in relazione alla gara indetta per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica domiciliare integrata del distretto sanitario di Udine ed alti servizi di natura infermieristica a favore di altre strutture dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (CIG 6987242680);

– del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto e di tutti i relativi allegati predisposti dall’EGAS in relazione alla predetta procedura di affidamento;

– di tutti i verbali di gara della Commissione Giudicatrice (verbali da n. 1 del 4.10.2017 a n. 18 del 10.04.2018 e, in particolare verbale n. 19 del 27.06.2018); nonché dei verbali del seggio di gara;

– della determinazione dirigenziale 14.04.2017, n. 331 con cui si è provveduto ad indire la gara a procedura aperta ed approvata la documentazione di gara;

– del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice adottato in data 21 luglio 2017;

– di ogni altro atto o provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche ove, eventualmente, allo stato non conosciuti;

– per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto sottoscritto da EGAS e dal soggetto aggiudicatario nelle more della definizione del giudizio, ex art. 122 c.p.a., oltre che per l’eventuale violazione del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, d.lgs. n. 50/2016, e per la condanna – dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti, da risarcirsi, in via principale, in forma specifica mediante subentro nel contratto eventualmente medio tempore stipulato, ovvero, solo in subordine, per equivalente mediante il pagamento di una cifra a ristoro dei danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Egas-Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi e di Cooperativa Sociale Elleuno S.C.S. e di Life Cure S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2018 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente espone di avere preso parte alla gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica domiciliare integrata, nel distretto sanitario di Udine, e di altri servizi di natura infermieristica a favore di strutture diverse dell’Azienda Sanitaria Integrata di Udine, indetta dall’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS), con bando di gara avente scadenza il 15 giugno 2017 (doc. 2).

Precisa, inoltre, di essere l’attuale gestore del servizio, oggetto della gara in esame, all’esito della quale, tuttavia, risulta essersi classificata seconda in graduatoria, collocata alle spalle della aggiudicataria, ATI Coop. Soc. Elleuno S.c.s. – Life Cure S.r.l., odierna controinteressata.

Avverso gli atti della procedura, propone tre motivi di ricorso, rubricati come segue:

— (1) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 50/2016, in particolare art. 95 – Eccesso di potere per violazione delle linee guida ANAC n. 2 – Eccesso di potere di irragionevolezza, erronea rappresentazione dei presupposti fatto, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione;

— (2) Sotto diverso profilo, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 50/2016, in particolare art. 95 – Eccesso di potere per violazione delle linee guida ANAC n. 2 – Eccesso di potere di irragionevolezza, erronea rappresentazione dei presupposti fatto, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione;

— (3) Sotto diverso profilo, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 50/2016, in particolare artt. 77 e 216 – Eccesso di potere di irragionevolezza, erronea rappresentazione dei presupposti fatto, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione.

2. Nel quadro di tali doglianze, la parte ricorrente contesta la selezione dei componenti chiamati a far parte della commissione di gara (3° motivo) della quale, nel contempo; censura poi le valutazioni di quest’ultima, in relazione ai punteggi attribuiti agli elementi tecnici della propria offerta (1° motivo), salvo infine dolersi della mancata verbalizzazione dei singoli coefficienti espressi da ciascun commissario (non essendo sufficiente, ai fini della verifica ex post, l’indicazione del coefficiente medio), nonché dell’eccessiva durata della procedura (lungamente sospesa, con violazione del principio di concentrazione) e, da ultimo, della mancata predeterminazione (da parte della lex specialis di gara) di criteri valutativi sufficientemente circoscritti (2° motivo).

Sulla base delle censure appena riassunte, con l’atto introduttivo sono specificamente impugnati la determinazione n. 831 del 18 luglio 2018, di aggiudicazione definitiva con riserva di efficacia a favore dell’ATI controinteressata, il bando di gara (unitamente al disciplinare, al capitolato speciale e alla determinazione di indizione della procedura) e i verbali della commissione giudicatrice (oltre al provvedimento di nomina della medesima commissione e ai verbali del seggio di gara).

Si sono quindi costituiti l’Amministrazione resistente e la controinteressata ATI, che hanno entrambe controdedotto nel merito.

Sono inoltre stati proposti motivi aggiunti, con i quali la parte ricorrente, conseguita ulteriore documentazione di gara, ha ritenuto di ampliare le proprie censure a carico dell’attività valutativa della commissione giudicatrice, integrando (segnatamente rispetto al 1° motivo), le doglianze, peraltro assai analitiche, esposte all’interno del ricorso introduttivo.

L’Amministrazione e la controinteressata, nuovamente costituitesi, hanno contestato la fondatezza delle ulteriori deduzioni dalla parte ricorrente.

3. Il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.

4. Ragioni di priorità logica impongono di esaminare innanzitutto la terza censura, con la quale viene contesta l’individuazione, da parte dell’Amministrazione, dei componenti della commissione giudicatrice e la formazione del seggio di gara, allegando così un vizio di costituzione a carico di entrambi gli organi, come tale, potenzialmente idoneo ad invalidare la procedura.

Osserva il Collegio che il motivo, pur nella sua duplice articolazione, manifesta apprezzabili profili di inammissibilità, dovendosi rilevare come la parte ricorrente non abbia in alcun modo evidenziato se, ed in che termini, i vizi di costituzione degli organi preposti alla gara (ipotizzati in sede di impugnativa) abbiano determinato un concreto pregiudizio, specie allorquando (come si deve riscontrare nel caso di specie) non si sia manifestata alcuna posizione dissenziente nel contesto di entrambi i collegi.

In merito, deve essere richiamato il conforme insegnamento del Consiglio di Stato, secondo “cui avuto riguardo alla concretezza e specificità dell’interesse ad agire quale effettiva condizione dell’azione, la violazione delle regole di formazione della commissione potrebbe essere dedotta solo le quante volte avesse concretamente (e non potenzialmente) inciso sugli interessi della parte che se ne assumesse pregiudicata” (Cons. Stato, Sez. V, n. 4143 del 2018).

La censura è ad ogni buon conto infondata: diversamente da quanto opinato dalla parte ricorrente (che assume violato l’art. 216, comma 12, D. Lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui impone l’osservanza di regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate dalla stazione appaltante) la nomina della commissione giudicatrice appare sufficientemente sostenuta dalla produzione dei curricula dei singoli componenti e dalla formulazione, da parte di ciascuno di essi, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità rispetto all’incarico ricevuto (peraltro in conformità alle indicazioni successivamente formulate dallo “Staff prevenzione corruzione e trasparenza”, nonché al regolamento adottato con decreto n. 136 del 2017 – cfr. docc. 4, 5 e 6 – EGAS).

Entrambi i collegi sono quindi da ritenere validamente costituiti.

Conclusione che si dimostra ulteriormente rafforzata per l’assenza di qualsiasi deduzione della parte ricorrente, intesa ad esplicitare concreti (e non astratti) pregiudizi, derivanti dalla pretesa violazione delle norme che regolerebbero la formazione dei due organi.

In ultima analisi, la censura in esame si risolve quindi in una mera petizione di principio.

5. Può essere ora esaminato il primo motivo di ricorso, integrato dai motivi aggiunti, con il quale sono contestate le valutazioni rese dalla commissione giudicatrice in riferimento agli specifici contenuti dell’offerta tecnica, secondo i parametri enunciati dal capitolato speciale di gara (art. 11, erroneamente indicato come art. 10).

Anche in relazione a tale motivo di doglianza, il Collegio deve evidenziarne la chiara inammissibilità, come peraltro eccepito dall’Amministrazione e dalla controinteressata.

Va infatti rilevato che la censura proposta, pur nelle proprie molteplici sfaccettature, attiene indiscutibilmente al merito della discrezionalità tecnica esercitata dall’Amministrazione in sede di valutazione dei contenuti dell’offerta, e che, dunque, essa deve reputarsi estranea al perimetro riservato al sindacato giurisdizionale (sul punto, cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, n. 325 del 2018), da ritenersi inderogabilmente circoscritto a “evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o errore di fatto” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, n. 351 del 2014), vizi che le censure esposte non consentono in nessun modo di rappresentare (si rimanda, da ultimo, al costante indirizzo di questo Tribunale, per il quale vedasi: T.A.R. F.V.G., nn. 167, 246 e 318 del 2018).

Definita l’ampiezza della cognizione ascritta alla presente sede giurisdizionale, deve essere inoltre considerato che le deduzioni, svolte dalla ricorrente, preordinata a contrastare i presupposti logico-fattuali collocati alla base delle valutazioni dell’Amministrazione, presuppongono un’impropria scomposizione degli elementi dell’offerta, del tutto incompatibile con il principio secondo cui “in sede di gara pubblica il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice, anche per ogni singola voce di punteggio attribuito all’offerta tecnica, è frutto di una valutazione complessiva della caratteristica presa in considerazione, con conseguente insindacabilità in sede giurisdizionale del punteggio in ragione di presunti singoli elementi” (T.A.R. Piemonte, Sez. II n. 1482 del 2015), tanto più allorché tali elementi si rivelino opzionali o attengano ad una autonoma configurazione delle modalità di svolgimento del servizio, formulata dalla ditta partecipante alla gara.

Salvo inoltre soggiungere che quando, come avviene nella fattispecie, il punteggio, per ogni singola voce, sia frutto di un apprezzamento globale, la valutazione o meno di un singolo elemento (o sotto-elemento) senza un confronto complessivo “non pare al collegio sufficiente a consentire il sindacato giurisdizionale sul punteggio” avversato (cfr., ancora, T.A.R. Piemonte, n. 1482 del 2015, cit.).

Nondimeno, le singole doglianze esposte dalla ricorrente (nel ricorso e nei motivi aggiunti – qui trattati congiuntamente) si dimostrano parimenti infondate.

Sono contestati, in particolare, i punteggi attribuiti alla ricorrente e alla controinteressata, rispetto alle singole voci oggetto delle censure; in proposito si deve considerare che:

a. le Modalità per garantire una tempestiva presa in carico (1.2), incluse nel contesto delle migliorie (1.10 – anch’esse contestate), rappresentano elementi soggetti ad una valutazione complessiva, che non può essere limitata ad aspetti concernenti la mera celerità della risposta, ovvero ad ulteriori elementi specializzanti (come si suggerisce nei motivi aggiunti); esse comprendono infatti ulteriori prestazioni tra loro eterogenee, attinenti alle modalità di svolgimento e di erogazione del servizio, necessariamente sottoposte ad un giudizio di insieme che, nel presente caso, non evidenzia alcun profilo di intrinseca illogicità o di manifesta incongruità;

b. le modalità per garantire azioni integrate e coordinate di condivisione delle informazioni rispetto alle variazioni clinico/assistenziali degli utenti in carico (1.3), le modalità per garantire azioni integrate e coordinate di condivisione delle informazioni (1.5) e la gestione del rischio clinico (Risk Management) (1.7) costituiscono elementi dell’offerta variabili e polimorfici, la cui valutazione, pertanto, va inevitabilmente riferita al merito, come tale insuscettibile di apprezzamento in sede giurisdizionale; tale assunto va ripetuto in relazione alle eventuali divergenze, rinvenibili nel punteggio attribuito alle proposte delle ditte partecipanti, contestate nei motivi aggiunti con particolare riferimento alla voce 1.3, salvo rammentare che esse risultano comunque giustificate, specie in ragione dell’insieme, ampio e variegato, dei numerosi fattori considerati, alla luce della lex specialis, per l’attribuzione del relativo punteggio; quanto, infine, alla gestione del rischio clinico (1.7), il punteggio, inferiore alle attese (come contestato nei motivi aggiunti), può essere ricondotto a carenze ravvisabili nella descrizione del modello di gestione concretamente applicato;

c. con riferimento alle strategie per la gestione delle informazioni per l’utenza (1.4), la contestazione coglie, come appena visto, profili altamente discrezionali, inevitabilmente connessi alla notevole diversificazione che contraddistingue, sotto questo aspetto, le proposte formulate dai soggetti partecipanti alla gara; inoltre, in merito alla asserita disparità di trattamento, ravvisata nel contesto dei motivi aggiunti, in relazione alla affermata duplicazione del punteggio attribuito alla ditta Città Solidale, si deve osservare che risulta comunque valutata, in relazione a tale elemento, la disponibilità di un’attività formativa attuata nel contesto familiare (e quindi direttamente rivolta all’utenza), mentre sotto la voce “migliorie” si è tenuto conto di ulteriore attività formativa somministrata agli operatori finalizzata ad interventi di tipo educativo a domicilio; non si ravvisa, pertanto, alcuna indebita duplicazione;

d. riguardo al coordinamento dei fattori produttivi (1.6), vanno richiamati, anche rispetto ai motivi aggiunti, i profili di insindacabilità nel merito, indicati nel precedente punto b., specie alla luce della situazione di assoluta parità, che intercorre tra il punteggio assegnato alla ricorrente e quello attribuito alla controinteressata rispetto al criterio in esame; la parità di punteggio si giustifica in ragione di diverse caratteristiche delle offerte; la censurata mancanza della figura di fisioterapista, a carico dell’offerta della controinteressata, è però controbilanciata, nel contesto di quest’ultima, dall’inclusione nell’organico di ulteriori figure professionali;

e. in merito alle modalità di contenimento dei fenomeni di turn over e burn out, tempi per effettuare le sostituzioni del personale, piano di emergenza in caso di assenze numerose (1.8), la ventilata incompletezza dell’offerta della controinteressata, riproposta nei motivi aggiunti, è sconfessata dagli atti di gara, dai quali si può agevolmente desumere che il progetto da questa presentato “riporta una adeguata descrizione delle modalità proposte per il contenimento del burn out” (doc. 21, p. 4 – EGAS);

f. rispetto alla valutazione del piano di formazione (1.9), peraltro ampiamente discrezionale, deve essere soggiunto che il punteggio, non del tutto soddisfacente, assegnato alla ricorrente, trova giustificazione in talune lacune (descrizione della metodologia, strumenti, monitoraggio, analisi dei fabbisogni) rilevate dalla commissione (vd. doc. 21 – EGAS); quanto alle incongruenze, successivamente denunciate in ordine a questo stesso elemento, nell’ambito dei motivi aggiunti, si deve osservare che la valutazione operata dalla commissione sottende un esame complessivo che, del tutto condivisibilmente, ha assunto a proprio oggetto l’insieme delle caratteristiche delle singole offerte, finalizzato alla formulazione di un giudizio sintetico riferito, mediante l’espressione di un punteggio, a ciascuna delle voci considerate; la parcellizzazione delle suddette voci e la scomposizione in ulteriori sotto-elementi, prospettata dalla parte ricorrente, si rivela pertanto impropria, perché tesa a frazionare artificiosamente un giudizio originato da una valutazione sintetica, come tale logicamente insuscettibile di successive suddivisioni.

La censura in esame deve dunque essere respinta in relazione a ciascuna delle sue molteplici articolazioni.

6. Da ultimo, viene contestata, nel secondo motivo, la mancata verbalizzazione dei giudizio individuali dei singoli commissari.

Il rilievo è infondato, dovendosi richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “in assenza di una espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale” (Cons. Stato, Sez. III, n. 4772 del 2017, nonché, Sez. V, n. 952 del 2018).

Nello stesso ambito, viene inoltre censurata l’eccessiva durata della procedura, in violazione del principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara.

Tale eccezione deve essere disattesa dovendosi considerare che il protrarsi delle operazioni di gara per lungo tempo non rende di per sé illegittima la procedura selettiva (T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 1272 del 2018), specie se, come nel caso in esame, ciò sia giustificato dalla complessità delle operazioni valutative e dal numero dei partecipanti alla selezione.

Infine, la parte ricorrente rileva la “genericità dei parametri di valutazione” indicati nel capitolato e, conseguentemente, eccepisce l’“omessa predeterminazione dei criteri motivazionali”.

L’assunto non può però essere condiviso. Proprio l’art. 11 (erroneamente indicato come art. 10) del suddetto capitolato speciale individua specificamente i parametri e i sub-parametri (ne sono enumerati ben dieci), determinando, in relazione a ciascuno di essi, i punteggi ad essi rigidamente riferibili, così da vincolare in termini sufficientemente puntuali il futuro operato della commissione.

Anche il motivo in questione deve essere quindi respinto, con la conseguente reiezione dell’impugnativa.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la ricorrente, Medicasa Italia S.p.A., a rifondere, rispettivamente all’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, da una parte, e alla Coop. Soc. Elleuno S.c.s. nonché alla Life Cure S.r.l., dall’altra parte, le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 a favore di ciascuno (complessivamente € 2.000,00), oltre ad imposte ed oneri se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Nicola Bardino
        
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
        
        
IL SEGRETARIO
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!