* APPALTI – Punteggio numerico – Motivazione sufficiente – Predeterminazione dei criteri valutativi – Breve motivazione descrittiva dei punteggi qualitativi inferiori a quelli massimi.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 7 Maggio 2019
Numero: 191
Data di udienza: 20 Marzo 2019
Presidente: Settesoldi
Estensore: Sinigoi
Premassima
* APPALTI – Punteggio numerico – Motivazione sufficiente – Predeterminazione dei criteri valutativi – Breve motivazione descrittiva dei punteggi qualitativi inferiori a quelli massimi.
Massima
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 7 maggio 2019, n. 191
APPALTI – Punteggio numerico – Motivazione sufficiente – Predeterminazione dei criteri valutativi – Breve motivazione descrittiva dei punteggi qualitativi inferiori a quelli massimi.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle gare pubbliche, il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta, integra di per sé una sufficiente motivazione, allorché siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento, di modo che sia consentito ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (cfr. da ultimo Cons. Stato, V, 12 maggio 2016 n. 1889). Ancorché non dovuto, non pare, comunque, nulla illogico, ma, anzi, soddisfa esigenze di maggiore trasparenza, la decisione della Commissione giudicatrice di corredare con una breve motivazione descrittiva l’attribuzione dei (soli) punteggi qualitativi inferiori a quelli massimi previsti.
Pres. Settesoldi, Est. Sinigoi – C. Soc. Coop. Sociale (avv.ti Compagnone e De Pauli) c. Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale (avv. Marpillero)
Allegato
Titolo Completo
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 7 maggio 2019, n. 191SENTENZA
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 7 maggio 2019, n. 191
Pubblicato il 07/05/2019
N. 00191/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Coopservizi Group Fvg Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Compagnone e Luca De Pauli, con domicilio digitale presso il secondo come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. Marco Marpillero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via Marco Tullio Cicerone n. 4;
nei confronti
Codess Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Paviotti e Fabrizio Paviotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale Onlus, Universiis Società Cooperativa Sociale, Camst Soc. Coop. A R.L., non costituite in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato in data 31 ottobre 2018, il ricorso per motivi aggiunti presentati il 29/11/2018 e il ricorso per motivi aggiunti presentati il 3/1/2019:
per l’annullamento
a) della Determinazione n. 2018/0320/98 cron. 505 del 9.10.2018 del Responsabile del Servizio (Sistema Locale Servizi Sociali) della U.T.I. del Friuli Centrale, ad oggetto “CIG 7428561277. Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare e fornitura e consegna pasti a domicilio per gli utenti del Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Friuli Centrale. Approvazione verbali della Commissione giudicatrice, elenco verbali e proposta di aggiudicazione”, recante aggiudicazione definitiva della gara CIG 7428561277 al costituendo R.T.I. tra CODESS, ITACA, Universiis e CAMST;
b) della presupposta determinazione n. 238 del 9.5.2018, con la quale è stata disposta integrazione all’Allegato n. 9 e conseguentemente prorogato il termine per la presentazione delle offerte, approvando di conseguenza le rettifiche agli allegati n. 8 e n. 9 di gara (atto menzionato in quello sub a);
c) della presupposta determinazione n. 296 del 15.6.2018, con la quale sono stati approvati i verbali del Seggio di gara e vengono disposte le ammissioni alla fase di valutazione tecnica delle offerte pervenute da parte delle Ditte (atto menzionato in quello sub a);
d) dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice (verbale dd. 28.6.2018; verbale dd. 5.7.2018; verbale dd. 10.7.2018; verbale dd. 25.7.2018);
e) del presupposto “Verbale di verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”, di data 1.10.2018;
f) della presupposta proposta di aggiudicazione (atto menzionato in quello sub a);
g) della nota dd. 18.9.2018 (rigetto istanza di autotutela);
h) per quanto di ragione, del Bando e del Disciplinare di Gara, approvati con determina a contrarre n. 209 del 27.3.2018 e successivamente modificati e integrati;
per la declaratoria della nullità e/o inefficacia
del contratto eventualmente nelle more stipulato in relazione alla procedura di gara de qua tra la Stazione appaltante e il R.T.I. controinteressato
nonché per il risarcimento
dei danni tutti, patiti e patiendi dalla ricorrente a fronte ed in conseguenza dell’operato della Amministrazione resistente nella procedura di selezione per cui è ricorso, con conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni tutti cagionati alla ricorrente, con preferenza del ristoro in forma specifica (e segnatamente attraverso la aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale e di Codess Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2018 (ricorso introduttivo), così come successivamente integrato con ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 29 novembre 2018 (I ricorso MA) e 3 gennaio 2019 (II ricorso MA), la Coopservizi Group Fvg Soc. Coop. Sociale ha chiesto l’annullamento della determinazione n. 2018/0320/98 cron. 505 del 9.10.2018 del Responsabile del Servizio (Sistema Locale Servizi Sociali) della U.T.I. del Friuli Centrale avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva della gara CIG 7428561277 per la gestione del servizio di assistenza domiciliare e fornitura e consegna pasti a domicilio per gli utenti del Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Friuli Centrale al costituendo R.T.I. tra Codess, Itaca, Universiis e Camst e degli altri atti in epigrafe compiutamente indicati, denunciandone l’illegittimità sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:
Ricorso introduttivo
1. “Violazione di legge (artt. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 e 48 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – art. 13 Disciplinare di gara) – Violazione di auto-limite – Difetto di istruttoria e di motivazione – Illogicità – Illegittimità propria e derivata”;
2. “Violazione di legge (artt. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 e 97 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) – Difetto di istruttoria e di motivazione”;
3. “Violazione di legge (art. 27 Disciplinare – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Violazione di autolimite – Difetto di motivazione”;
4. “Violazione di legge (artt. 60 e 79 co. 3 lett. b) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; art. 97 Cost.) – Eccesso di potere e violazione del principio di par condicio – Perplessità e contraddittorietà dell’agire amministrativo”;
5. “Violazione di legge (art. 95, commi 3, 4, 6, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – art. 67 Direttiva UE del 26 febbraio 2014, n. 24) – Violazione e falsa applicazione delle Linee guida n. 2 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Illogicità – Violazione del principio di effettiva ed efficace concorrenza – Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, nonché per difetto dei presupposti e per sviamento – Illegittimità propria e derivata”.
I ricorso MA
1. “Violazione di legge (art. 27 Disciplinare – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Violazione di auto-limite – Illogicità e difetto di motivazione – Illegittimità propria e derivata”;
2. “Violazione di legge (art. 27 Disciplinare – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Violazione di auto-limite – Illogicità e difetto di motivazione – Illegittimità propria e derivata”;
3. “Illogicità e difetto di motivazione – Violazione della par condicio – Violazione del principio della proporzionalità e della adeguatezza – Violazione delle Linee guida n. 2 di ANAC, approvate con Delibera n. 1005 del 21.09.2016 – Illegittimità propria e derivata”.
II ricorso MA
1. “Violazione di legge (artt. 24 e 27 Disciplinare – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Violazione di auto-limite – Illogicità e difetto di motivazione – Illegittimità propria e derivata – Ingiustizia grave e manifesta –Arbitrarietà e irrazionalità”;
2. “Violazione di legge (artt. 24 e 27 Disciplinare – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Violazione di auto-limite – Illogicità e difetto di motivazione – Illegittimità propria e derivata – Ingiustizia grave e manifesta – Arbitrarietà e irrazionalità”;
3. “Violazione di legge (artt. 24 e 27 Disciplinare – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Violazione di auto-limite – Illogicità e difetto di motivazione – Illegittimità propria e derivata – Ingiustizia grave e manifesta – Arbitrarietà e irrazionalità”;
4. “Violazione di legge (artt. 24 e 27 Disciplinare – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Violazione di auto-limite – Illogicità e difetto di motivazione – Illegittimità propria e derivata – Ingiustizia grave e manifesta – Arbitrarietà e irrazionalità”.
1.1) Si duole, in estrema sintesi:
– della mancata esclusione del R.T.I. controinteressato, sia in relazione alla composizione del raggruppamento (R.T.I. verticale), sia in relazione ai connotati della offerta, che avrebbe dovuto essere dichiarata anomala, sia, ulteriormente, per non avere rispettato quanto previsto dall’art. 24 del Disciplinare e, in particolare, la richiesta di articolare gli aspetti di natura tecnico – gestionale “in tanti paragrafi quanti sono i criteri oggetto di valutazione di cui al successivo articolo 27, seguendo il medesimo ordine nella tabella ivi prevista” (con specifico riguardo al sub-criterio “a1.2 – Completezza delle fonti utilizzate nell’analisi dei bisogni”), nonché per la asserita mancanza all’interno del progetto di una formale dichiarazione di impegno “a mantenere per tutta la durata contrattuale gli standard per l’esecuzione del servizio così come proposti nell’offerta tecnica, ivi compresa l’esecuzione degli standard migliorativi proposti”. Con riguardo alla mancata articolazione in paragrafi denuncia l’illegittimità quanto meno per non avere assegnato alla offerta di R.T.I. CODESS, e in particolare alla voce a1.2, un punteggio totalmente non soddisfacente e dunque pari a 0, anziché un giudizio sintetico di progetto pari a “pienamente soddisfacente” con attribuzione del massimo punteggio possibile pari a 2;
– del difetto motivazionale e dell’incongruenza dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara con riguardo a plurimi elementi oggetto di valutazione;
– della mancata concessione, a fronte di una modifica sostanziale nella disciplina di gara, di un più ampio termine per la presentazione delle offerte da parte della s.a.;
– della illegittimità della disciplina di gara in relazione alla articolazione dei punteggi (in particolare delle modalità di valutazione dell’offerta tecnica), in quanto, sotto un primo profilo, tale da svilire gravemente la componente tecnica dell’offerta ad esclusivo vantaggio di quella economica e, sotto un secondo profilo, premia eccessivamente un aspetto di tipo conoscitivo non direttamente attinente al servizio di assistenza domiciliare che viene in rilievo nella specifica gara, avvantaggiando, peraltro, immotivatamente la compagine che già poteva disporre della conoscenza dei dati utili per formulare l’offerta.
1.2) La ricorrente ha chiesto, inoltre, la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more tra la Stazione appaltante e il r.t.i. controinteressato, nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti, preferibilmente in forma specifica (e segnatamente attraverso l’aggiudicazione dell’appalto).
2) Le parti hanno dimesso documenti e memorie a supporto dei rispettivi assunti.
2.1) La ricorrente ha ribadito e insistito, in particolare, nelle proprie difese.
2.2) La controinteressata Codess, costituita, ha eccepito l’irricevibilità del I motivo del ricorso introduttivo (in quanto proposto solo in seguito all’aggiudicazione definitiva, ancorché il vizio dedotto afferisca all’esito della fase di verifica dei requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, in precedenza conosciuto, ovvero a questione da far valere nei termini di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a.), nonché l’inammissibilità dei motivi dedotti col I ricorso MA per genericità e insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali non afflitte da irragionevolezza manifesta. Ha contestato, in ogni caso, anche la fondatezza di tutte le censure formulate dalla ricorrente e concluso per la loro reiezione.
2.3) L’UTI del Friuli Centrale, del pari costituita, ha formulato nelle proprie memorie analogo rilievo preliminare circa l’ammissibilità del primo motivo del ricorso introduttivo. Ha, poi, eccepito anche:
– l’inammissibilità per genericità del secondo e del terzo motivo;
– l’irricevibilità del quarto motivo per acquiescenza alla disposta proroga del termine per la presentazione delle offerte, nonché la sua inammissibilità per non avere la ricorrente né allegato, né provato di aver subito una concreta lesione da tale proroga;
– l’insindacabilità della scelta operata dalla stazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte oggetto delle censure formulate da parte ricorrente con il quinto motivo;
– l’inammissibilità per genericità del primo motivo del I ricorso MA;
– l’inammissibile integrazione postuma dell’offerta tecnica da parte della ricorrente nell’ambito del secondo motivo;
– l’irricevibilità del terzo motivo articolato non già con riguardo alla documentazione oggetto dell’accesso, ma con riferimento alla formulazione del criterio di valutazione della offerta tecnica da parte di Uti Friuli Centrale, il cui contenuto è rimasto invariato sin dalla sua originaria pubblicazione, nonché, in ogni caso, la sua inammissibilità, in quanto volto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa di natura discrezionale della stazione appaltante;
– l’inammissibilità del secondo motivo del II ricorso MA, in relazione al profilo d’illegittimità introdotto irritualmente e tardivamente da parte ricorrente con la memoria conclusionale (pag. 11 e 12) in relazione alla valutazione per la voce a1.6 ovvero con riguardo all’utilizzo da parte sua di un “gruppo di lavoro integrato” con la proposta di “ben due migliorie per il coordinamento dei servizi”, che, a suo avviso, non è stato apprezzato, nonché, comunque, perché volto a sindacare attività tecnico-discrezionale non affetta da irragionevolezza e/o illogicità manifesta;
– l’inammissibilità della produzione in giudizio da parte della ricorrente di copiosa documentazione mai citata nella sua offerta tecnica, nonché, comunque, la sua irrilevanza.
Ha, comunque, controdedotto nel merito alle avverse censure e invocato il loro rigetto.
3) La causa è stata, infine, chiamata e discussa all’odierna udienza pubblica e, poi, trattenuta in decisione.
4) Il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti non hanno pregio per le ragioni di seguito evidenziate.
5) Merita, innanzitutto, accoglimento l’eccezione preliminare di irricevibilità sollevata dalle difese dell’UTI e della controinteressata con riguardo al I motivo del ricorso introduttivo, con cui la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla procedura di gara [ad avviso quest’ultima, l’aggiudicataria non avrebbe potuto esservi ammessa, in quanto: a) la lex specialis di gara non contemplava la possibilità di partecipazione nella forma del r.t.i. verticale (forma in cui – ritiene – abbia inteso partecipare l’aggiudicataria), preclusione peraltro ribadita dalla s.a. nelle risposte pubblicate sul sito (FAQ) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte; b) il r.t.i. Codess, all’interno del quale Camst non svolge le prestazioni costituenti oggetto della gara (Servizio di Assistenza Domiciliare), ma solamente l’attività di predisposizione dei pasti che nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare le altre tre associate utilizzeranno nelle prestazioni che le stesse si sono impegnate ad eseguire, non poteva essere ammesso a partecipare per mancanza del requisito economico del fatturato specifico].
5.1) Il Collegio condivide, invero, le argomentazioni svolte sul punto dall’UTI intimata e da Codess ovvero che entrambi i profili di illegittimità dedotti attengono ai requisiti di carattere soggettivo prescritti dal Disciplinare di Gara per la partecipazione alla procedura di gara [sotto i profili della forma giuridica soggettiva dell’operatore economico partecipante (r.t.i. verticale o orizzontale) e del requisito minimo di capacità economica e finanziaria] e non, come sostenuto dalla ricorrente, all’ammissibilità dell’offerta tecnica dalla medesima presentata.
5.1.1) Un tanto si evince, invero, anche dalla piana lettura degli artt. 12 (“Soggetti ammessi alla gara”) e 13 (“Requisiti per la partecipazione alla gara”) del Disciplinare, nonché degli artt. 23, 24 e 25 aventi ad oggetto, rispettivamente, il contenuto delle buste “A – Documentazione Amministrativa”,“B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica” e, poi, dall’art. 28 dedicato al “Procedimento di gara”, che, nel dare chiara evidenza del netto riparto di competenze tra “Seggio di gara” e “Commissione giudicatrice”, distingue radicalmente la fase di carattere eminentemente amministrativo deputata alle verifiche sulle ammissioni/esclusioni da quella valutativa dedicata esclusivamente all’esame dei progetti tecnici e all’attribuzione dei punteggi in base ai criteri di cui all’art. 27 del Disciplinare medesimo, nonché, successivamente, all’attribuzione dei punteggi per l’offerta economica e, poi, di quelli complessivi, sì da escludere, dunque, anche per tale sola ragione che questioni afferenti alla forma giuridica soggettiva dell’operatore economico partecipante e/o al requisito minimo di capacità economica possano essere poste e/o apprezzate e/o comunque emergere (appena) nella fase della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, peraltro innanzi ad un organo cui è attribuito tutt’altro compito.
5.1.2) Vero è, in ogni caso, che – al di là dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante ad altrettanti quesiti posti proprio in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione (vedi chiarimenti n. 18, 21 e 25 – all. 19 fascicolo doc. UTI) – la questione in ordine alla forma giuridica soggettiva della controinteressata, che parte ricorrente ha sollevato nella presente sede giurisdizionale appena col ricorso proposto avverso l’aggiudicazione della gara, era stata già posta dal rappresentante di altro operatore durante la I seduta pubblica del 4/6/2018 (alla quale era presente anche il rappresentante dell’odierna ricorrente) ed esaminata approfonditamente dal Seggio di gara, come si ritrae agevolmente dalla lettura del successivo verbale del 14/6/2018 (entrambi all. sub 9 fascicolo doc. UTI), ove viene data, peraltro, contezza anche delle riflessioni effettuate in ordine al possesso da parte di Camst del requisito del fatturato specifico. Ai fini che qui specificamente rilevano, il Seggio medesimo aveva, poi, concluso nel senso di proporre l’ammissione, tra gli altri, del r.t.i. Codess FVG “alla successiva fase di gara”, proposta poi approvata dalla stazione appaltante, che, con determinazione dirigenziale n. 296 del 15/6/2018, ne disponeva, per l’appunto, l’ammissione “alla fase di valutazione tecnica”.
5.1.3) E’, inoltre, documentato (e non contestato dalla ricorrente) che tale provvedimento è stato pubblicato in data 18.05.2018 (vedi traccia informatica sub all. 20 fascicolo doc. UTI) sul profilo istituzionale del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d. lgs. n. 50/2016, nonché comunicato individualmente ai singoli soggetti partecipanti ammessi alla gara con pec del 18.06.2018, come comprovato, per quanto riguarda l’odierna ricorrente, dalla ricevuta di consegna dimessa sub all.11 dall’UTI.
5.1.4) Se, poi, si tiene conto del fatto che il r.t.i. Codess, coerentemente col disposto di cui all’art. 48, comma 4, d. lgs. n. 50/2016 (“Nel caso di lavori, forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”) e per palesi “finalità di riscontro della serietà ed affidabilità dell’offerta” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 22 ottobre 2018, n. 6032) , aveva chiaramente esplicitato nella propria domanda di partecipazione la ripartizione tra i suoi componenti del servizio oggetto di esecuzione, su cui la stazione appaltante aveva, peraltro, richiamato l’attenzione nel su indicato chiarimento n. 21, nonché che della detta ripartizione il Seggio di gara ha preso atto nel corso della seduta pubblica del 4/6/2018 e, poi, dato evidenza nel relativo verbale, non pare, invero, potersi dubitare del fatto che fosse onere dell’odierna ricorrente impugnare l’ammissione del r.t.i. controinteressato, laddove ritenuta afflitta da illegittimità, secondo le forme e nel rispetto dei termini di cui all’art. 120, comma 2-bis, del c.p.a. ovvero “nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici”.
5.1.5) Nessun rilievo può, peraltro, assumere la circostanza che successivamente alla rituale pubblicazione del provvedimento di ammissione (e, comunque, dopo che erano decorsi i termini per la sua impugnazione) l’odierna ricorrente abbia avanzato alla stazione appaltante istanza di autotutela, da quest’ultima denegata, atteso che, come opportunamente ricordato dalla difesa dell’UTI, “il diniego di autotutela è… privo di autonoma portata lesiva, e pertanto difetta, in relazione ad esso, un interesse concreto e attuale a contestarlo: infatti, la lesione discende già dal provvedimento originario, in relazione al quale viene invocata l’autotutela, ed è tale atto che deve (avrebbe dovuto) essere tempestivamente impugnato. Ordinariamente, il diniego espresso di autotutela è un atto meramente confermativo dell’originario provvedimento, che non compie una nuova valutazione degli interessi in gioco, e che pertanto non può essere un mezzo per una sostanziale rimessione in termini quanto alla contestazione dell’originario provvedimento” (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 3.05.2012 n. 2549; TAR Liguria Genova sentenza 29.05.2017 n. 469).
Del pari privo di rilievo è il momento (successivo) in cui l’odierna ricorrente ha avanzato istanza di accesso alla documentazione del r.t.i. Codess, gravando sulla medesima l’onere di chiederne, sin da subito, l’ostensione, attesa la strumentalità dell’acquisizione e della valutazione della documentazione stessa ai fini della tempestiva proposizione dell’azione di cui al citato art. 120, comma 2-bis, c.p.a.
5.1.6) In definitiva, la contestazione da parte della ricorrente dei profili di ammissibilità pacificamente riferibili (e finanche emersi ed evidenziati) alla (nella) fase iniziale di gara e riguardanti la partecipazione alla gara stessa, sotto il profilo dei soggetti ammessi e dei requisiti di capacità richiesti, è tardiva.
6) Analogamente tardive sono le censure introdotte da parte ricorrente col terzo motivo del I ricorso per motivi aggiunti (ovvero che i 35 punti su 85, dedicati alla “Analisi del territorio, del bisogni dell’utenza e modello metodologico”, sarebbero eccessivi e sproporzionati, e non in linea con omologhi bandi per lo stesso tipo di servizio e che il r.t.i. Codess, di cui fanno parte anche gli operatori Itaca e Universiis, già presenti sul territorio quali gestori di un servizio separatamente messo a gara nello stesso ambito territoriale e afferente il servizio sociale professionale, si sarebbe avvantaggiato degli elementi conoscitivi di tale diversa gara, poi ripresi e “riutilizzati” nel Disciplinare di gara che qui viene in rilievo), atteso che l’incidenza del punteggio relativo al su indicato criterio sul totale complessivo dei punti riservati alla valutazione dell’offerta tecnica è rimasto invariato sin dalla sua originaria pubblicazione e, laddove ritenuto (come, poi, in effetti ritenuto) illegittimo, avrebbe dovuto essere censurato dalla società ricorrente già col ricorso introduttivo. Analogamente nota sin dalla I seduta pubblica di gara era, peraltro, la composizione del r.t.i. controinteressato, derivandone che l’eventuale (ma indimostrato) vantaggio che il medesimo avrebbe potuto trarre dalle conoscenze acquisite da parte di alcuni dei suoi componenti nella gestione del (separato) servizio sociale professionale avrebbe dovuto essere contestato unitamente alla (originaria) impugnazione dell’aggiudicazione.
Va, dunque, accolto nei sensi dianzi precisati il rilievo preliminare formulato dalla difesa dell’UTI.
7) Sempre in via preliminare, va, poi, dichiarata, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.a., l’inammissibilità per assoluta genericità del secondo e del terzo motivo del ricorso introduttivo e della prima parte del primo motivo del I ricorso per MA, come invocato dalle difese dell’UTI e di Codess.
7.1) Risulta, invero, evidente dalla piana lettura dei primi due (vedi pagg. 14 e 15 ricorso introduttivo) che parte ricorrente ha disatteso il chiaro disposto di cui all’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. [“Il ricorso deve contenere distintamente: (…) d) i motivi specifici su cui si fonda (…)”], essendosi limitata ad affermare, in maniera del tutto apodittica e in assenza di concreti elementi di riscontro, che il provvedimento di non ravvisata anomalia (che rinvia alle giustificazioni presentate dal r.t.i. aggiudicatario) e le valutazioni della Commissione giudicatrice sarebbero afflitti da carenza motivazionale e queste ultime pure incongruenti.
7.2) Analogamente, col primo motivo del I ricorso MA (prima parte), la ricorrente ha lamentato la non intellegibilità del calcolo effettuato dalla Commissione di gara, affermando che i punteggi attribuiti “non costituiscono il risultato dell’applicazione della formula indicata nel bando, né risulta altrimenti possibile comprendere le differenze rilevate in termini di punteggio finale tra le varie imprese partecipanti alla luce anche di identici punteggi attribuiti per singoli criteri”, senza, pur tuttavia, peritarsi di offrire al riguardo alcuna spiegazione o esempio rappresentativo o, comunque, indicazione sulla eventuale diversa e corretta applicazione della formula indicata nella legge di gara. Nessun concreto elemento in grado di appalesare una minima consistenza della (grave) denuncia mossa all’operato della Commissione giudicatrice è stata, inoltre, in grado di fornire nemmeno dopo che l’UTI, con la memoria in data 4/3/2019, ha dato pratica evidenza dei calcoli effettuati al fine di comprovare la correttezza del risultato raggiunto (vedi pag. 8 e 9), essendosi, invero, limitata, nella propria replica in data 8/3/2019, unicamente a rinviare alle (altrettanto scarne e immotivate) considerazioni del suo consulente (vedi parere dott. Roberto Manera all. 002 fascicolo doc. ricorrente in data 29/11/2018).
8) Miglior sorte non ha, in ogni caso, lo scrutinio nel merito delle varie doglianze dedotte da parte ricorrente con i motivi non afflitti da irricevibilità e/o inammissibilità.
9) Principiando dal ricorso introduttivo, è, innanzitutto, destituito di fondamento il quarto motivo (“Violazione di legge (artt. 60 e 79 co. 3 lett. b) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; art. 97 Cost.) – Eccesso di potere e violazione del principio di par condicio – Perplessità e contraddittorietà dell’agire amministrativo”), con cui la medesima, al fine dichiarato di ottenere la riedizione dell’intera procedura di gara, ha lamentato che la stazione appaltante avrebbe apportato modifiche sostanziali alla lex specialis, allorché, con determinazione dirigenziale n. 238 del 9/5/2018, ha integrato il criterio qualitativo A, sub-criterio A1 “Modelli metodologici, analisi del bisogno e presa in carico, pianificazione dell’intervento e modulistica utilizzata, modalità di coordinamento e di supervisione delle attività” con un insieme di sub-criteri espressamente finalizzati a dettagliarne il contenuto e il peso in relazione al punteggio complessivo previsto, di punti 35 su 85, con la conseguenza che, invece della disposta (mera) proroga del termine per la presentazione delle offerte, avrebbe dovuto disporre la riapertura dei termini nel rispetto dell’art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.
Ritiene, invero, che, non avendolo fatto, oltre ad aver violato le disposizioni di legge di riferimento, ha anche gravemente compresso i diritti e gli interessi dei concorrenti e, in primo luogo, i suoi.
9.1) Invero, al di là del fatto che, come evidenziato dalla difesa dell’UTI, la ricorrente non ha allegato o offerto un principio di prova della lesione asseritamente subita a causa della disposta proroga [che – pare utile sottolineare – è stata deliberata quando mancavano ancora 13 gg. utili per la scadenza del termine originariamente fissato (22/5/2018) per tale incombente e nessuna offerta era stata ancora presentata, con la conseguenza che, in ragione del nuovo termine stabilito (1/6/2018), gli operatori interessati avevano a loro disposizione ancora complessivi 23 gg. per articolare al meglio i loro progetti tecnici, in modo da poter adeguatamente valorizzare, nell’ambito del criterio su indicato, gli elementi che avrebbero potuto essere apprezzati sulla scorta dei sub-criteri motivazionali successivamente inseriti nella legge di gara], non ci si può esimere dal rilevare che le modifiche apportate alla legge di gara, pur significative, non sono, pur tuttavia, sostanziali e tali da obbligare la stazione appaltante alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.
9.1.1) Nel caso di specie, la stazione appaltante si è limitata, infatti, a fare buon governo non solo delle disposizioni del codice dei contratti (peraltro, opportunamente richiamate nella parte motiva della su indicata determinazione n. 238/2018), che prevedono, per l’appunto, la facoltà di stabilire, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi, ma anche degli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa, al fine di evitare che la (fin troppo ampia) discrezionalità rimessa alla Commissione giudicatrice dall’originaria formulazione del criterio valutativo in questione (e soprattutto del relativo criterio motivazionale), al quale – si sottolinea – era correlata l’attribuzione di ben 35 degli 85 punti previsti per la valutazione dell’offerta tecnica, potesse esporre l’operato della Commissione a sin troppo facilmente prevedibili censure in caso di eventuale inadeguatezza, sotto il profilo motivazionale, delle valutazioni svolte e dei punteggi conseguentemente assegnati (cfr. ex multis Cons. Stato, V, 20 settembre 2016, n. 3911; IV, 20 aprile 2016, n. 1556).
9.1.2) L’opportuno dettaglio dell’originario criterio motivazionale (“Verrà valutato il miglioramento degli standard di erogazione del servizio attraverso la migliore capacità di lettura dei bisogni dell’utenza e capacità di modulare gli interventi con riferimento alle tipologie di utenti affetti dalle seguenti patologie: dementigene, oncologiche, neurodegenerative in fase terminale, disabilità minori e adulti, con disagio nell’area della salute mentale”) correlato al criterio valutativo di cui si discorre, attraverso la sua articolazione in sei sub-criteri (“1. Completezza degli aspetti di cui si è tenuto conto nella metodologia di lettura dei bisogni – max 3 pt; 2. Completezza delle fonti utilizzate nell’analisi dei bisogni – max pt 2; 3. Procedura e modalità di programmazione operativa e definizione degli interventi – max pt 8; 4. Capacità di personalizzare gli interventi e superare la concezione tradizionale del servizio standard per fasce di bisogno – max pt 10; 5. Metodologia di gestione e supervisione degli operatori – max pt 7; 6. Struttura di coordinamento, modalità e strumenti di relazione con gli uffici del SSC adibiti al coordinamento del servizio di assistenza domiciliare in merito alla programmazione, gestione, monitoraggio e verifica del servizio stesso – max pt 5”), con espressa indicazione – come si è visto – della relativa incidenza ponderale, e non, si badi bene, la modifica del criterio valutativo, rimasto immutato, s’appalesa, infatti, pacificamente consentita finanche dalla Commissione giudicatrice purché prima dell’apertura delle buste (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 18.06.2018 n. 3737), è funzionale alla soddisfazione di fondamentali esigenze di trasparenza e sindacabilità delle valutazioni conclusive (C.d.S., III, 27 settembre 2012, n. 5111) e soprattutto non incide in maniera sostanziale sulla disciplina di gara.
9.1.3) Opportunamente le difese di Codess e dell’UTI hanno richiamato l’attenzione rispettivamente sul ‘Considerando’ n. 81 della Direttiva 24/2014 e su alcuni illuminanti precedenti giurisprudenziali (TAR Lecce 1.8.2017 n. 1351; TAR Campania 13.3.2017 n. 1445; Consiglio di Stato, Sezione III, 9.05.2012, n. 2685; Consiglio di Stato, Sezione V, 25.08.2009 n. 5038), alla cui lettura si fa espresso rinvio, per dare intellegibile contezza del concreto atteggiarsi delle modifiche di carattere sostanziale, decisamente diverse da quelle occorse nel caso di specie.
9.1.4) Il motivo va, in definitiva, come detto disatteso.
10) Ad analoga sorte è destinato il quinto motivo del ricorso introduttivo (“Violazione di legge (art. 95, commi 3, 4, 6, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – art. 67 Direttiva UE del 26 febbraio 2014, n. 24) – Violazione e falsa applicazione delle Linee guida n. 2 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Illogicità – Violazione del principio di effettiva ed efficace concorrenza – Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, nonché per difetto dei presupposti e per sviamento – Illegittimità propria e derivata”), con cui la ricorrente lamenta che le modalità di valutazione dell’offerta tecnica, così come stabilite dall’art. 27 del Disciplinare di gara, recante “Criteri di valutazione delle offerte”, sub lett. A) “Offerta tecnica”, che prevedono l’attribuzione di ben 50 punti sugli 85 previsti aventi natura prettamente tabellare, stabiliti in modo predeterminato per ciascuno dei criteri/sub-criteri di natura quantitativa (da “B. Esperienza nella gestione di servizi per la domiciliarità” a “F. Misurazione della qualità percepita dell’utente”), senza possibilità di alcuna graduazione, sono tali da depotenziare e, anzi, svilire se non proprio azzerare se non del tutto almeno per larghissima parte la componente tecnica dell’offerta a esclusivo vantaggio di quella economica.
10.1) Al di là del fatto che sfugge quale possa essere il reale interesse della ricorrente a dolersi della previsione dei criteri/sub-criteri di natura quantitativa in questione, dato che nella relativa valutazione ha ottenuto il punteggio massimo conseguibile, pari a 50 punti, mentre analogo ottimo risultato non è stata in grado di conseguire in relazione al criterio/sub-criteri di natura qualitativa, il Collegio rammenta che, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa, la stazione appaltante ha piena discrezionalità nella determinazione dei requisiti di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione delle offerte, sindacabili in sede giurisdizionale soltanto ove manifestamente illogici, irragionevoli o sproporzionati (ex multis Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 30.04.2018 n. 2602; sentenza 18.06.2015 n.3105).
10.1.1) Tali vizi non paiono, però, sussistere nel caso di specie.
Anzi, avuto riguardo alle specifiche prestazioni richieste e all’importanza fondamentale e prioritaria dell’apprezzamento dell’affidabilità dei concorrenti nel rendere il servizio di assistenza domiciliare, non può che condividersi quanto opportunamente evidenziato dalla difesa di Codess nella I memoria difensiva dimessa circa la ragionevolezza della previsione di premiare le quantitativamente maggiori esperienze pregresse, con l’attribuzione, secondo una predeterminazione tabellare (automatica unicamente nel correlare le fasce di punteggio alle maggiori esperienze maturate o alla proposta di migliorie connesse alla realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto), di più punti al concorrente che in precedenza aveva servito oltre 1000 utenti all’anno nei servizi domiciliari dedicati ad anziani, disabili e minori (piuttosto che meno di 1000, ovvero meno di 700), ovvero la capacità di creare reti di collaborazione con Enti del Terzo Settore nel territorio (numero di protocolli di intesa allegati alla offerta tecnica), o la capacità progettuale ed organizzativa che consente di proporre un numero maggiore di attività di promozione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica, o ancora prestare un maggior numero di ore di consulenza psicologica per almeno 40 casi o, ancora, offrire un numero maggiore di corsi di aggiornamento del personale.
10.1.2) Non pare, peraltro, ultroneo evidenziare che i detti criteri qualitativi di carattere quantitativo nulla hanno a che fare con l’automatismo proprio della valutazione dell’offerta economica e, in ogni caso, che, come emerge dalla piana lettura dell’art. 27 del Disciplinare, sono coerenti con l’oggetto dell’appalto e consentono, pur sempre, la graduazione del punteggio in relazione alla maggiore o minore presenza di elementi comunque espressivi di qualità, assicurando l’essenza del confronto concorrenziale cui è deputata la procedura di gara.
10.1.3) A nulla rileva, infine, l’esiguo punteggio che distanzia tra loro i vari concorrenti, risultando, in effetti, condivisibile quanto evidenziato dall’UTI nella prima memoria defensionale dimessa ovvero che lo stesso è, in parte, conseguenza della doppia riparametrazione effettuata e, in parte, logico riscontro dell’elevata esperienza maturata dai partecipanti nel settore di riferimento.
10.2) Il motivo va, dunque, respinto.
11) Infondato è anche il primo motivo del I ricorso MA nella parte non già ritenuta inammissibile per genericità ovvero laddove la ricorrente si duole della mancata esplicitazione delle motivazioni a giustificazione di parte dei punteggi assegnati, in particolare all’offerta tecnica del r.t.i. Codess, ritenendo, invero, tale modo di procedere del tutto illogico, arbitrario ed irrazionale, oltre che lesivo della par condicio.
11.1) Al riguardo, pare, invero, sufficiente richiamare il precedente giurisprudenziale richiamato dalla difesa dell’UTI nella propria memoria del 4/3/2019, che ben si attaglia al caso in esame laddove, per l’appunto, rammenta che “per consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle gare pubbliche, il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta, integra di per sé una sufficiente motivazione, allorché, come nel caso di specie, siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento, di modo che sia consentito ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (cfr. da ultimo Cons. Stato, V, 12 maggio 2016 n. 1889). Sulla base di quanto sopra rilevato, nella fattispecie non sussisteva alcun dovere di motivare, e ciò ancorché, in relazione a taluni parametri, la Commissione, pur non essendovi tenuta e quindi ad abundantiam, abbia ritenuto, per un qualunque motivo, di dover spiegare le ragioni delle proprie scelte” (Consiglio di Stato, sez. V, 28.06.2016 n. 2912, richiamata dalla Sezione II del TAR Puglia Lecce, 17.03.2017 n. 442).
11.1.1) Ancorché non dovuto, non pare, dunque, per nulla illogico, ma, anzi, soddisfare esigenze di maggiore trasparenza, la decisione della Commissione giudicatrice di corredare con una breve motivazione descrittiva l’attribuzione dei (soli) punteggi qualitativi inferiori a quelli massimi previsti.
11.2) In parte qua, il motivo va, pertanto, respinto.
12) Privo di pregio è, poi, il secondo motivo del I ricorso per motivi aggiunti [“Violazione di legge (art. 27 Disciplinare – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Violazione di auto-limite – Illogicità e difetto di motivazione – Illegittimità propria e derivata”], con cui la ricorrente deduce l’illogicità e l’irrazionalità che, a suo avviso, affliggerebbe la valutazione della sua offerta in relazione al sub-criterio 2 “Completezza delle fonti utilizzate nell’analisi dei bisogni”, al quale era correlata l’attribuzione del punteggio massimo di punti 2, ove ha conseguito un punteggio insufficiente, giustificato dalla competente Commissione col fatto che “Le fonti indicate, oltre ad essere insufficienti, non sono correlate ad attività da svolgersi nell’esecuzione dell’appalto”.
12.1) Al riguardo, in disparte ogni considerazione sul rilievo preliminare formulato dalla difesa dell’UTI circa la ritenuta integrazione postuma dell’offerta tecnica da parte della ricorrente, il Collegio ritiene non ravvisabili nella valutazione che la riguarda profili di irragionevolezza o illogicità manifesta e/o ancora macroscopici errori fattuali, tali da rendere ammissibile il sindacato giurisdizionale di questo giudice.
12.1.1) Si rammenta, infatti, che, come anche di recente ricordato dal Consiglio di Stato (sez. V, 14 gennaio 2019, n. 491), per costante giurisprudenza, “la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (tra la tante, Cons. Stato, III, 14 novembre 2017, n. 5258). Sotto tale profilo, non appare rilevante la mera opinabilità dell’operato apprezzamento, non potendo il giudice amministrativo sostituire, in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri, proprie valutazioni a quelle effettuate dalla stazione appaltante (Cons. Stato, V, 11 luglio 2017, n. 3400)”.
12.1.2) Nel caso di specie, non può trascurarsi di rilevare che il sub-criterio motivazionale di cui si discorre fungeva, tra gli altri, da “chiave di lettura” del progetto tecnico presentato dagli operatori partecipanti alla luce del criterio motivazionale di cui costituiva specificazione (“Verrà valutato il miglioramento degli standard di erogazione del servizio attraverso la migliore capacità di lettura dei bisogni dell’utenza e capacità di modulare gli interventi con riferimento alle tipologie di utenti affetti dalle seguenti patologie: dementigene, oncologiche, neurodegenerative in fase terminale, disabilità minori e adulti, con disagio nell’area della salute mentale”) ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio per il criterio qualitativo “Analisi del territorio, dei bisogni dell’utenza e modello metodologico” ovvero per i “Modelli metodologici, analisi del bisogno e presa in carico, pianificazione dell’intervento e modulistica utilizzata, modalità di coordinamento e supervisione delle attività”.
Evidente, dunque, che la valutazione in ordine all’appropriatezza, all’adeguatezza e alla fattibilità del progetto proposto per soddisfare le esigenze dell’utenza destinataria del servizio dovesse passare necessariamente anche attraverso l’accertamento e l’apprezzamento della concretezza e della autorevolezza delle fonti utilizzate per l’analisi dei bisogni.
12.1.3) La difesa dell’UTI ha, però, fornito nella presente sede conferma e prova della correttezza della sintetica motivazione spesa dalla Commissione giudicatrice a giustificazione del punteggio attribuito alla ricorrente, evidenziando, in particolare, che dalla lettura della sua offerta tecnica (all. 31 – fascicolo doc. UTI) emerge, in effetti, che le fonti indicate al paragrafo a1.2: a) “non sono correlate ad attività da svolgersi nell’esecuzione dell’appalto”, in quanto la medesima si limita a manifestare l’intenzione di “avvalersi delle diverse fonti statistiche ed economiche ufficiali che aiutano a cogliere la condizione demografica e sociale del territorio di riferimento dei servizi” senza, pur tuttavia, formulare sulla scorta delle stesse un progetto calibrato all’attuale situazione di bisogno; b) “insufficienti” perché manca sulla scorta delle stesse la prescritta analisi del bisogno dell’utenza dell’ambito territoriale dell’UTI, indicando la ricorrente, al posto delle fonti da cui avrebbe dovuto trarre i dati necessari alla predisposizione del progetto tecnico, solo i soggetti istituzionali cui si sarebbe rivolta per la (futura) analisi del bisogno, ossia “Ufficio Statistico del comune di Udine, Camera di Commercio, Azienda Sanitaria e Università degli Studi unitamente agli Istituti di ricerca sociale ed economica presenti a Udine”.
Né tali fonti (che, invece, tutti gli altri operatori si sono peritati di indicare, avendole utilizzate per la redazione dei rispettivi progetti tecnici) sono evincibili dal precedente paragrafo a1.1, col quale – afferma in ricorso – il successivo si sarebbe posto in continuità, dato che nemmeno in questo riporta la fonte ufficiale utilizzata con l’indicazione dell’anno al quale si riferisce il dato.
12.2) Il motivo va, quindi, respinto, se non addirittura dichiarato inammissibile.
13) Destituiti di fondamento sono, infine, tutti i motivi di diritto dedotti col II ricorso MA.
14) Quanto al primo [“Violazione di legge (artt. 24 e 27 Disciplinare – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Violazione di auto-limite – Illogicità e difetto di motivazione – Illegittimità propria e derivata – Ingiustizia grave e manifesta –Arbitrarietà e irrazionalità”], con cui la ricorrente lamenta la mancata esclusione e/o per lo meno penalizzazione sotto il profilo del punteggio dell’offerta del r.t.i. controinteressato, inadempiente, a suo avviso, rispetto all’obbligo imposto dall’art. 24 del Disciplinare di articolare gli aspetti di natura tecnico – gestionale “in tanti paragrafi quanti sono i criteri oggetto di valutazione di cui al successivo articolo 27, seguendo il medesimo ordine nella tabella ivi prevista”, pare, invero, sufficiente evidenziare che la ricorrente confonde, in effetti, i criteri di valutazione con i criteri/sub-criteri motivazionali, come, del resto reso palese, anche dalla sola compiuta e attenta lettura dell’intera norma di cui viene assunta la violazione.
14.1) Invero l’art. 24, dopo aver previsto al comma 1, che “La Busta B dovrà contenere il progetto tecnico-organizzativo, consistente in un elaborato (…), che illustri in particolare gli aspetti di natura tecnico-gestionale, sviluppati in tanti paragrafi quanti sono i criteri oggetto di valutazione di cui al successivo articolo 27, seguendo il medesimo ordine della tabella ivi prevista”, ove – sottolinea il Collegio – è evidente il riferimento ai “criteri oggetto di valutazione”, è alquanto chiaro, al successivo comma 2, nel riportare “i punti che devono essere evidenziati nel progetto tecnico”, ovvero:
“A. Analisi del territorio e dei bisogni dell’utenza e modello metodologico.
 A1. Modelli metodologici, analisi del bisogno e presa in carico, pianificazione dell’intervento e modulistica utilizzata.
B. Esperienza nella gestione di servizi per la domiciliarità.
 B1. Numero di appalti eseguiti nei servizi domiciliari dedicati ad anziani, disabili e minori per la Pubblica
Amministrazione negli ultimi 3 anni. La comprova da parte dell’offerente avviene allegando il certificato di servizio rilasciato dalla stazione appaltante presso la quale ha prestato il servizio.
 B2. Presenza in sede di offerta di protocolli di intesa con la rete dei servizi in favore di persone non autosufficienti coerenti con le attività specifiche dell’appalto.
 B3. Organizzazione, su tutto il territorio del SSC, di un numero di attività di promo-zione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica (per es.: Seminari, Workshop o incontri pubblici), in accordo con il SSC, favorendo la conoscenza e la solidale partecipa-zione della comunità ai problemi di anziani, e/o disabili. L’impresa si impegna a comunicare, con un preavviso di almeno 30 giorni, calendario e programma di ciascun evento pianificato. L’impresa deve dare evidenza di realizzazione degli eventi pianificati fornendo al SSC entro 15 giorni dalla data di erogazione copia del materiale distribuito/presentato nel corso del seminario e registrazione audio-video dell’evento.
C. Migliorie rispetto alle attività previste nel capitolato.
 C1. Organizzazione di un’attività di consulenza psicologica e socio-assistenziale domiciliare per almeno n. 20 casi segnalati dal SSC volta al supporto, sostegno e orientamento dei famigliari care-giver impegnati nel lavoro di cura di persone non autosufficienti affette da malattie dementigene.
D. Corsi di aggiornamento e formazione professionale del personale.
 D1. Corsi di aggiornamento e formazione professionale del personale (escluse le ore di formazione obbligatoria), sulle seguenti tematiche: conoscenza ed utilizzo degli ausili per anziani, disabili e minori, tecniche di mobilizzazione, tecniche di soccorso e rianimazione per anziani, disabili e minori, sicurezza domestica, mediazione socio-culturale e linguistica, tecniche e strumenti per l’igiene della persona e degli ambienti, tecniche relazionali e psicologiche, tecniche di gestione della preparazione/somministrazione dei pasti a soggetti allergici e/o con intolleranze alimentari e che tenga conto delle differenze etnico-religiose.
 D2. Numero complessivo di giornate di affiancamento iniziale per operatore sostituito.
E. Modello Organizzativo.
 E1. Gestore/Responsabile del servizio dell’Impresa: oltre quanto previsto dal CSA, l’Impresa affianca ulteriori figura di supporto al Gestore per almeno 20 ore settimanali.
F. Misurazione della qualità percepita dell’utente.
 F1. Questionario annuale di soddisfazione dell’utente per almeno il 70% degli utenti”.
14.1.1) Trattasi, con palmare evidenza, dei medesimi criteri e sub-criteri di valutazione indicati al successivo art. 27, che il r.t.i. Codess ha indubbiamente rispettato nella redazione del proprio progetto (vedi all. 30 – fascicolo doc. UTI), e non, come ritenuto dalla ricorrente, dei criteri e sub-criteri motivazionali, aventi funzione complementare, ma diversa rispetto ai criteri valutativi, essendo dettati per assicurare maggiore trasparenza e imparzialità all’attività valutativa.
14.1.2) Ciò basta, ad avviso del Collegio, per far emergere l’assoluta pretestuosità della censura dedotta.
14.2) Quanto alle doglianze contenute nella seconda parte del motivo, sostanzialmente riproduttive di quelle già formulate col primo e col secondo motivo del I ricorso per motivi aggiunti, si rinvia, per esigenze di sinteticità, alle considerazioni svolte nel corso della loro disamina.
Il motivo va, quindi, complessivamente disatteso.
15) Analogamente è a dirsi con riguardo al secondo motivo [“Violazione di legge (artt. 24 e 27 Disciplinare – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Violazione di autolimite – Illogicità e difetto di motivazione – Illegittimità propria e derivata – Ingiustizia grave e manifesta – Arbitrarietà e irrazionalità”].
15.1) Invero, in disparte la pacifica inammissibilità del profilo d’illegittimità introdotto irritualmente e tardivamente da parte ricorrente con la memoria conclusionale (pag. 11 e 12), è, comunque, priva di pregio anche la (sin dall’origine) lamentata incomprensibilità della valutazione dell’offerta della ricorrente e del r.t.i. controinteressato in relazione al sub-criterio motivazionale 6 del sub-criterio valutativo A.1 (“Struttura di coordinamento, modalità e strumenti di relazione con gli uffici del SSC adibiti al coordinamento del servizio di assistenza domiciliare in merito alla programmazione, gestione, monitoraggio e verifica del servizio stesso – max pt 5”).
15.1.1.) Al riguardo, possono, infatti, riproporsi le considerazioni già svolte nel corso della disamina di precedenti e analoghe censure (cfr. II motivo del I ricorso MA) circa i limiti cui soggiace il sindacato giurisdizionale nei confronti di attività espressione di discrezionalità-tecnica, atteso che, anche nel caso di specie, le deduzioni di parte ricorrente, decisamente “fuori segno” rispetto al sub-criterio motivazionale che delimitava l’attività valutativa della Commissione giudicatrice, non sono in grado di far emergere alcuna macroscopica irragionevolezza e/o illogicità e/o errore fattuale nell’attività dalla medesima svolta.
15.1.2) L’elemento di raffronto tra la sua offerta e quella del r.t.i. Codess (che ritiene essere stata eccessivamente apprezzata dalla Commissione), proposto nell’intento di dimostrare la sussistenza di un vizio valutativo, nulla ha a che fare, infatti, col criterio motivazionale che qui viene in rilievo, rispetto al quale pare, anzi, coerente l’operato della Commissione.
15.1.3) Vero è, infatti, che a nulla rileva che la ricorrente abbia esplicitato “nome, cognome, professionalità, nonché esperienza del personale da adibire al servizio”, nel mentre il r.t.i. controinteressato si sia limitato “a fornire anonime, e non referenziate, indicazioni di massima”, atteso che non era richiesta la specifica e nominativa indicazione del personale impiegato nella struttura di coordinamento, ma la descrizione ed esplicitazione di altri profili, tutti puntualmente assolti da Codess, come si ritrae dalla piana lettura del pt. 6 della sua proposta progettuale (all. 30 cit. – fascicolo doc. UTI).
15.2) Anche tale motivo va, quindi, respinto, se non addirittura dichiarato inammissibile.
16) Privo di pregio è, poi, il terzo motivo [“Violazione di legge (artt. 24 e 27 Disciplinare – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Violazione di auto-limite – Illogicità e difetto di motivazione – Illegittimità propria e derivata – Ingiustizia grave e manifesta – Arbitrarietà e irrazionalità”], con cui parte ricorrente lamenta che il punteggio massimo (2 punti) attribuito al r.t.i. controinteressato in relazione al sub-criterio valutativo F.1 (“Questionario annuale di soddisfazione dell’utente per almeno il 70% degli utenti”) sarebbe ingiustificato, irrazionale e apodittico, in quanto spettante, a par Disciplinare, solo in caso di realizzazione del questionario “con ditte esterne specializzate”, nel mentre Codess non ha fornito prova della sussistenza di collaborazioni con l’IRES FVG, indicato quale proprio “partner”.
16.1) Il Collegio ritiene sufficiente evidenziare che l’attribuzione del punteggio non era subordinata alla previa formalizzazione di alcuna collaborazione di sorta con ditte esterne specializzate, né tantomeno dichiarazioni di esclusiva, ma, unicamente, alla indicazione del metodo di rilevamento prescelto (ovvero se realizzato con risorse interne o con ditte esterne specializzate).
16.2) Ciò basta, quindi, per respingere le doglianze svolte.
17) Infondato è, infine, anche il quarto e ultimo motivo del II ricorso MA [“Violazione di legge (artt. 24 e 27 Disciplinare – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Violazione di auto-limite – Illogicità e difetto di motivazione – Illegittimità propria e derivata – Ingiustizia grave e manifesta – Arbitrarietà e irrazionalità”], con cui parte ricorrente lamenta che il r.t.i. controinteressato avrebbe omesso di assumere l’espresso impegno “a mantenere per tutta la durata contrattuale gli standard per l’esecuzione del servizio così come proposti nell’offerta tecnica, ivi compresa l’esecuzione degli standard migliorativi proposti” di cui all’art. 24, comma 3. Ritiene, nello specifico, non idonea la formula dal medesimo utilizzata allo scopo ovvero “In premessa, si precisa che lo scrivente R.T.I. si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale gli standard per l’esecuzione del servizio così come declinati nella presente offerta tecnica, ivi compresa l’esecuzione degli standard migliorativi proposti” ed evidenzia, per converso, la solennità e formalità del proprio impegno, assunto “ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000…”.
17.1) La censura è pretestuosa e assolutamente priva di pregio.
17.1.1) Parte ricorrente enfatizza, invero, oltre ogni ragionevole misura la circostanza che il r.t.i. controinteressato ha anteposto “si precisa” alla dichiarazione di impegno, che, con tutta evidenza, ha reso. Trascura, pur tuttavia, tatticamente di considerare ed evidenziare che la lex specialis di gara non imponeva alcuna particolare formalità per l’assunzione di tale impegno, richiedendo unicamente che la relativa dichiarazione fosse contenuta nella “relazione/progetto tecnico”, come di fatto avvenuto nel caso di specie.
17.1.2) Bene ha fatto, inoltre, la difesa dell’UTI ad evidenziare che l’impegno richiesto fuoriesce palesemente dall’ambito di operatività degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, avendo il medesimo – aggiunge il Collegio – carattere pacificamente negoziale.
18) In definitiva, il ricorso introduttivo, il I ricorso per motivi aggiunti e il II ricorso per motivi aggiunti vanno dichiarati irricevibili, inammissibili e/o rigettati, nei sensi e per le ragioni dianzi esplicitate.
19) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, sul I ricorso per motivi aggiunti e sul II ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara irricevibili, inammissibili e/o li rigetta, nei sensi e per le ragioni esplicitate in motivazione.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’UTI intimata e della Cooperativa sociale controinteressata, che vengono liquidate in complessivi € 10.000,00 (€ 5.000,00 a favore di ciascuna), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
L’ESTENSORE
Manuela Sinigoi
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
IL SEGRETARIO